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Prorogata la validità degli attestati di formazione in materia di sicurezza sul lavoro scaduti fra agosto e dicembre 2020.
     E' stata prorogata con la legge 27/11/2020 n. 159, di conversione del Decreto Legge 07/10/2020 n. 125 e in vigore dal 4/12/2020, la validità degli attestati in materia di salute e sicurezza che andavano rinnovati nel periodo fra il mese di agosto e il mese di dicembre 2020 fino alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.
     Secondo l’art. 3-bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza) della citata legge infatti::

 “Art. 3-bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza).

"1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: 'il 31 luglio 2020' sono sostituite dalle seguenti: 'la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19';
   b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente: '2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.  125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2".

     Ne consegue che tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione scaduti tra l’1/8/2020 e il 4/12/2020 e non ancora rinnovati manterranno la loro validità fino alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 che sarà da stabilire.

 
 
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