In un recente approfondimento pubblicato su questo stesso sito relativo alla data da considerare come decorrenza per l’aggiornamento degli ingegneri RSPP/ASPP che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza dei moduli A e B è stato espresso il nostro parere secondo il quale tale decorrenza sia da individuare nella data di conseguimento della laurea indipendentemente da quando la stessa sia stata conseguita.
Si deve ora riscontrare un parere discordante sull’argomento che è possibile leggere in una nota della Direzione Regionale del Lavoro di Cagliari inviata all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, in riscontro ad una sua richiesta, e trasmessa per conoscenza anche alla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva Div. III del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché alla Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro Div. VI dello stesso Ministero del Lavoro.
Secondo la suddetta Direzione Regionale di Cagliari, infatti, si legge nella sua nota, il quinquennio di aggiornamento del modulo B per i laureati in ingegneria decorre dalla data di conseguimento della laurea per coloro che si sono laureati dopo il 15 maggio 2008 mentre decorre dal 15 maggio 2008, e cioè dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, per gli ingegneri laureatisi antecedentemente a tale ultima data.
Il parere della D.R.L. di Cagliari è stato certamente fondato sul fatto che l’obbligo dell’aggiornamento degli RSPP e ASPP è stato stabilito con l’art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008 ma si ritiene opportuno rammentare che tale obbligo era stato già fissato fin dal 2003 con il D. Lgs. 23/6/2003 n. 195 e che il D. Lgs. n. 81/2008, che ha abrogato tale ultimo decreto legislativo, non ha fatto altro che recepirlo e ribadirlo.
Le conclusioni alle quali si è pervenuti nell’approfondimento pubblicato su questo sito in merito alla data di decorrenza del quinquennio entro il quale i laureati in ingegneria sono tenuti ad aggiornarsi sono state basate su alcuni precisi criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, chiamata dall’allora vigente D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 a fissarli, criteri inseriti negli accordi raggiunti in seno a tale Conferenza il 26/1/2006 ed il 5/10/2006 e la cui valenza è stata ratificata dal legislatore nello stesso articolo 32 comma 2 allorquando ha espressamente indicato che i corsi di formazione e quindi quelli di aggiornamento “devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni”.
Nei suddetti Accordi, infatti, la Conferenza Stato-Regioni fra i criteri fissati ha precisato che il credito formativo ottenuto con la frequenza del modulo B è valido per 5 anni (punto 3 Accordo del 5/10/2006) alla scadenza dei quali scatta in ogni caso l’obbligo dell’aggiornamento (punto 2.4.2. dell’Accordo del 26/1/2006) e che "la decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell’aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire dell’esonero” (punto 3. dell’Accordo del 5/10/2006) equiparando evidentemente la data del conseguimento della laurea alla data di ultimazione della frequenza dei moduli B per i quali i laureati hanno usufruito dell'esonero.
Certo negli Accordi si fa riferimento alle lauree triennali perché per quelle all'epoca era stato concesso dal legislatore l'esonero dalla frequenza del moduli A e B e bisogna prendere atto che l'esonero per le altre classi di lauree di cui all'art. 32 comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 è sopravvenuto agli Accordi del 2006 proprio con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008, ma solo estendendo i criteri stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni ed in assenza di sue sopravvenute altre indicazioni si deve ritenere che anche per i laureati di cui al citato art. 32 comma 5 la data di decorrenza del quinquennio debba partire dalla data di conseguimento della loro laurea.
L’argomento è indubbiamente oggetto di discussioni e quelli che possiamo leggere sono in fondo solo dei pareri per cui appare opportuno, così come affermato anche dalla stessa Direzione Regionale di Cagliari nella propria nota, che il Ministero del Lavoro intervenga a disciplinare l’intera materia dell’aggiornamento ma che ancor più propriamente intervenga la stessa Conferenza Stato-Regioni, facendo seguito e riferimento alle indicazioni che la stessa ha già fornite nel 2006 a seguito delle analoghe disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 626/1994.
Leggi la nota della DRL di Cagliari