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Un altro passo in avanti per la qualificazione dei formatori in materia di sicurezza sul lavoro.

     Si riscontra un altro importante passo in avanti sul lungo iter relativo alla qualificazione dei formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nella seduta del 17 gennaio 2012 della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette “morti bianche”, istituita con deliberazione del Senato del 24 giugno 2008, è stata, infatti, approvata all’unanimità, relatore il senatore Oreste Tofani, la Terza relazione Intermedia sull’attività svolta dalla stessa. Una parte di tale relazione al punto 3.3. riguarda specificatamente "La qualificazione dei formatori per la sicurezza sul lavoro".
     Interessanti sono le conclusioni alle quali è pervenuta la Commissione parlamentare sull'argomento grazie anche al notevole contributo che ha fornito la CIIP che, nell'ambito dei vari incontri che ha tenuti la Commissione stessa, è stata da essa ascoltata nella seduta del 15/6/2011 alla quale hanno partecipato fra gli altri il dottor Rino Pavanello, Presidentre della CIIP, ed il dottor Rocco Vitale, Presidente della Commissione formazione. 
     La CIIP, Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, è un organismo che raggruppa le più importanti associazioni di categoria degli esperti del settore della prevenzione del quale fa parte anche la SIE, Società Italiana di Ergonomia nel cui Consiglio Nazionale è insediato l'ing. Gerardo Porreca. In occcasione dell'audizione del 15/6/2011 la CIIP  ha presentato una   memoria nella quale è stato fatto il punto della situazione oggi esistente in Italia nel campo specifico della formazione, che presenta tra l'altro caratteristiche tra l'altro disomogenene sul territorio nazionalle,  e nella seduta stessa è stata evidenziata la necessità di stabilire dei chiari criteri di qualificazione dei formatori in materia di sicurezza sul lavoro. 
     La formazione, si legge nella relazione della Commissione parlamentare, rappresenta uno strumento essenziale ai fini di una corretta prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in quanto è il primo strumento attraverso il quale creare una consapevolezza sempre più diffusa sul valore della sicurezza nei luoghi di lavoro, sia da parte dei datori di lavoro (che considerano spesso la sicurezza come un costo aggiuntivo o comunque come un aggravio) che degli stessi lavoratori (che la interpretano a volte in maniera meramente formale). La formazione si pone quindi anche come veicolo di crescita e di cambiamento culturale: non a caso il testo unico all’articolo 2, con una forte innovazione rispetto al passato, la definisce esplicitamente come «processo educativo», attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili ad accrescere la sicurezza e a ridurre i rischi.
     Un problema concreto che però si presenta nelle attività di formazione, secondo la Commissione, è però quello della qualificazione dei formatori, ossia degli esperti chiamati ad erogare gli insegnamenti e le nozioni in materia di sicurezza sul lavoro. I datori di lavoro che intendono realizzare interventi di formazione per il personale, infatti, specie nelle piccole o piccolissime imprese, non sono sempre in grado di valutare i contenuti e le modalità della formazione più appropriati per le loro specifiche esigenze. Essi tendono quindi ad affidarsi ad esperti e consulenti esterni, che dovrebbero possedere un’adeguata preparazione, per la cui attestazione non esiste però al momento una regolamentazione specifica. Ciò crea spesso situazioni confuse o addirittura ambigue, in cui si inseriscono a volte soggetti inadeguati e inaffidabili che offrono i loro servizi alle aziende, magari a tariffe concorrenziali, danneggiando sia i clienti che i professionisti più seri e qualificati. In un approfondimento, consultabile su questo sito si è avuto modo, constatato appunto lo stato di confusione riscontrabile nella materia, di definire il campo della formazione sulla sicurezza sul lavoro in Italia una vera e propria "giungla".               
     Occorre dunque, prosegue la Commissione nella sua relazione, introdurre delle norme che, al pari di quanto già avviene per altre figure specializzate, stabiliscano i requisiti di competenza e professionalità necessari per l’esercizio dell’attività di formatori per la sicurezza, evitando di creare inutili appesantimenti burocratici e ostacoli alla libera iniziativa imprenditoriale, ma garantendo comunque la qualità di queste prestazioni, a tutela sia della professionalità dei veri formatori, sia delle aziende e dei lavoratori ai quali la formazione è rivolta.
     La definizione di questi requisiti, ha quindi precisato la Commissione, è demandata alla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso uno dei suoi comitati tecnici, Commissione consultiva che sta ancora lavorando sul punto stante la complessità della materia e considerando anche il fatto che, come altri aspetti di dettaglio dell’attuazione del testo unico, la sua definizione deve essere concordata fra tre soggetti diversi (Stato, regioni e parti sociali) che non hanno spesso visioni coincidenti sulla questione. E' comunque sempre necessario un intervento legislativo, prosegue la Commissione, per istituire un sistema di assistenza e controllo che garantisca concretamente l’applicazione e il rispetto di tali criteri, a beneficio degli operatori e delle imprese. La mancanza di una normativa specifica ha infatti creato una situazione di grande incertezza, favorendo un mercato parallelo delle consulenze e degli attestati di sedicenti formatori della sicurezza, privi delle necessarie qualifiche e che danneggiano le aziende che si affidano a loro.
     In merito alla classificazione dei formatori della sicurezza sul lavoro la Commissione si sta orientando, così come suggerito dalla CIIP, verso una distinzione tra «formatori qualificati», che svolgono attività formativa in via prevalente o esclusiva, e «operatori formati», che esercitano altre mansioni ma erogano comunque formazione ad altre persone. Per ciascun tipo di formatore, inoltre, dovrà essere identificata una serie di requisiti di competenza, a seconda dell’area di specializzazione, basati su titoli di studio o su specifiche esperienze professionali e di docenza maturate.
     Il sistema proposto dalla CIIP è molto articolato. Esso individua quattro aree di specializzazione una didattico-formativa (normativo-giuridica) una politecnica, una igienico-sanitaria ed una formativo-relazionale-comportamentale e fa una distinzione tra formatori qualificati senior (più esperti) e junior (che devono maturare una specifica esperienza), nonché tra operatori formati interni all’azienda (ad esempio dirigenti o preposti chiamati ad addestrare alcuni lavoratori) ed esterni all'azienda stessa (per esempio installatori di macchinari che forniscono anche addestramento per il loro utilizzo). E' inoltre previsto un sistema di accreditamento per la valutazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali e didattiche, volendo consentire anche ai formatori già in attività di rientrare in questa nuova e più rigorosa impostazione, previa verifica dei requisiti posseduti. 
     La Commissione parlamentare in conclusione, preso atto che al momento in Italia  manca attualmente una regolamentazione univoca della materia, come è stato fatto invece per altre figure professionali, ha espressa nella relazione l'intenzione di farsi parte attiva per mettere a punto una specifica proposta normativa in materia, con il concorso degli organismi di settore e previo confronto con i ministeri competenti e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, e si è riservata quindi di approfondire ulteriormente la questione, certamente assai complessa dal punto di vista tecnico, per poter studiare e raggiungere una soluzione adeguata.
     E' la volta buona?

     Leggi la relazione della Commisssione parlamentare

 
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