Il busillis del "comunque" nella
determinazione dell'obbligo della nomina
da parte del committente del coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione nei cantieri
temporanei o mobili.
E’
bella la lingua italiana però a volte una parola
alla quale nel lessico italiano viene dato
comunemente un doppio significato quando è
inserita nel contesto di un periodo può portare a
due diverse letture dello stesso periodo.
E’ il caso dell’art. 90 comma 11 del D. Lgs. 9/4/2008
n. 81, contenente il Testo Unico in materia di
salute e di sicurezza sul lavoro, così come
modificato dalla legge 7/7/2009 n. 88 (legge
comunitaria 2008), relativo agli obblighi da parte
del committente di designare nei cantieri temporanei
o mobili il coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione.
Secondo tale comma, così come è possibile leggere
nella sua versione originaria “In caso di
lavori privati, la disposizione di cui al comma 3
non si applica ai lavori non soggetti a permesso di
costruire” tenendo presente che il citato comma
3 è quello con il quale è stato disposto che “nei
cantieri in cui è prevista la presenza di più
imprese, anche non contemporanea, il committente,
anche nei casi di coincidenza con l'impresa
esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all'affidamento dell'incarico di
progettazione, designa il coordinatore per la
progettazione”. Nel leggere tale articolo perciò
non sorge alcun dubbio in quanto la condizione
fissata dal legislatore, in presenza della quale
esiste l’obbligo da parte del committente di
designare il coordinatore in fase di progettazione,
è quella che per realizzare l’opera per cui è
cantiere sia necessario il permesso di costruire.
L’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008 è stato però, come è
noto, oggetto di una segnalazione fatta alla
commissione europea che ha portato lo stato membro
italiano dinnanzi alla Corte di Giustizia europea
con l’accusa di non aver rispettato gli indirizzi
comunitari forniti nella corrispondente direttiva
92/57/CEE sulla sicurezza nei cantieri nell’ambito
della quale in merito all’obbligo della nomina del
coordinatore per la sicurezza non erano state poste
altre condizioni se non la presenza anche non
contemporanea di più imprese. Successivamente la
Corte di Giustizia europea nella sua nota sentenza
del 25/7/2008 condannava la repubblica italiana a
rivedere tali condizioni per cui il legislatore ha
dovuto, con l’art. 39 della legge 7/7/2009 n. 88
(legge comunitaria 2008), modificare il citato comma
11 che ha provveduto a riscrivere in questi termini
“la disposizione di
cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non
soggetti a permesso di costruire in base alla
normativa vigente e comunque di importo inferiore ad
euro 100.000. In tal caso, le funzioni del
coordinatore per la progettazione sono svolte dal
coordinatore per la esecuzione dei lavori”.
Così facendo il legislatore, da un lato ha
provveduto ad ottemperare alle disposizioni della
Corte di Giustizia europea imponendo comunque in
cantiere, nel caso di più imprese, la presenza di un
coordinatore per la sicurezza, fosse pure solo nella
fase di esecuzione, e dall’altro lato ha fissato
altre condizioni in presenza delle quali scatta
l’obbligo della nomina del coordinatore in fase di
progettazione.
La lettura dell’art. 90 comma 11, così come sopra
modificato dalla legge Comunitaria 2008,
ha portato però subito a delle incertezze di
interpretazione per come è stato scritto proprio per
la presenza nel testo del termine “comunque”
che è divenuto un rompicapo. Il termine “comunque”,
infatti, così come emerge dalla consultazione di un
qualsiasi dizionario della lingua italiana, nel
lessico comune costituisce nello stesso momento sia
un avverbio con il significato di “in ogni caso,
in ogni modo” che una congiunzione con il
significato di “ma, però, tuttavia” ed ecco quindi
che se nella lettura del comma attribuiamo allo
stesso l’uno o l’altro significato il periodo assume
un contenuto diverso. Più precisamente se al termine
“comunque” viene dato il significato di “in
ogni caso” discenderebbe dalla disposizione di
legge che il committente non avrebbe l’obbligo di
nominare il coordinatore in fase di progettazione
nei lavori privati non soggetti a permesso di
costruire e che l’esonero sussisterebbe comunque (in
ogni caso) per lavori privati di importo inferiore
ai 100.000 euro, quindi indipendentemente
dall’obbligo o meno del permesso di costruire.
Leggendolo nell’altro senso discenderebbe invece che
l’esonero sussisterebbe nel caso di lavori privati
non soggetti a permesso di costruire e che fossero
però nello stesso momento anche di entità inferiore
ai 100.000 euro. La differenza si riscontra per
quella fascia di lavori per l’esecuzione dei quali
siano impiegate più imprese e per i quali pur
essendo necessario il permesso di costruire non si
superi l’importo di 100.000 euro. Per questi
rimarrebbe il dubbio se fosse obbligatoria o meno la
nomina del coordinatore in fase di progettazione.
Certo l’argomento richiederebbe una interpretazione
autentica del legislatore o almeno dei chiarimenti
da parte del competente Ministero del Lavoro e della
Salute al quale andrebbe rivolto il quesito ma in
attesa cerchiamo di fare il punto della situazione
in un approfondimento sull’argomento.
Dalla consultazione delle varie linee guida e degli
indirizzi forniti in materia da istituzioni,
associazioni, organizzazioni quali le Regioni l’Ispesl,
l’Inail, le ASL gli ordini professionali, i collegi,
le confederazioni di settore, ecc. si è potuto
riscontrare che a seguito della lettura della sopra
citata disposizione sono state date entrambe le
interpretazioni. Lo scrivente stesso, in occasione
della risposta a due quesiti pervenuti al proprio
sito ha avuto modo, quindi contraddicendosi come
spesso accade quando si cerca di interpretare delle
norme che non sono molto chiare, di sostenere or
l’una or l’altra tesi perché si è fatto guidare ora
da ragionamenti logici ora da considerazioni
derivate dall’esame della evoluzione che la norma ha
avuto nel tempo.
La logica in effetti ha portato inizialmente a dedurre
che il legislatore, con l’intenzione di esonerare i
committenti di cantieri “minori" da obblighi, anche
economicamente onerosi, abbia voluto, così come del
resto aveva già fatto con il D. Lgs. n. 494/1996
ponendo il limite di 200 u/g, stabilire con il D.
Lgs. n. 81/2008 una soglia individuata questa volta
nell’importo di 100.000 euro al di sotto della quale
il committente stesso in qualunque caso non
fosse costretto a designare un coordinatore in fase
di progettazione: Non avrebbe avuto senso del resto
imporre, non fosse altro che per uniformità,
l’obbligo di nominare il coordinatore in fase di
progettazione per dei lavori,se minori, solo per il
fatto che l’opera che si stesse realizzando in
cantiere fosse soggetto al permesso di costruire. In
sostanza nel sostenere tale tesi si era dato peso
più alla entità del cantiere che alla necessità
della presenza di un titolo autorizzativo,
condizione del resto quest’ultima che per la verità
lo scrivente non ha mai condivisa appieno per la
mancanza di una determinazione netta del confine fra
permesso di costruire e denuncia di inizio attività
(D.I.A.) che può variare da zona a zona in Italia
oltre che per la introduzione della cosiddetta Super
D.I.A. con la quale si possono realizzare opere
anche complesse dal punto di vista della sicurezza
sul lavoro.
Le considerazioni d’altro canto fatte sulla evoluzione
delle disposizioni di legge e sulle motivazioni in
base alle quali si è pervenuti con la legge
comunitaria 2008 alla modifica del comma 11 nonché
le perplessità sorte e già espresse precedentemente
per quelle situazioni che possono venirsi a creare
in presenza di una Super D.I.A. hanno portato,
invece, ad una conclusione che si ritiene oggi in
definitiva la più conforme a quella che sembra
essere stata la volontà del legislatore e cioè che
se, in sostanza, si lavora in presenza dell’obbligo
del permesso di costruire il committente è sempre
tenuto, nel caso di più imprese, a nominare il
coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia
l’entità dell’opera, mentre se invece per l’opera
che si sta realizzando non è richiesto il permesso
di costruire, come ad esempio per un’opera per la
quale è sufficiente la denuncia di inizio
dell’attività (vedi manutenzioni straordinarie,
ristrutturazioni edilizie, ecc.), allora bisogna
fare riferimento all’importo dei lavori nel senso
che se lo stesso è maggiore o uguale a 100.000 euro
sussiste l’obbligo della nomina del coordinatore in
fase di progettazione mentre se esso è inferiore a
tale soglia il committente è esonerato dal
designarlo fermo restando che in qualunque caso il
committente è tenuto comunque, sempre in presenza di
più imprese, a designare un coordinatore in fase di
esecuzione il quale dovrà svolgere le funzioni del
coordinatore in fase di progettazione non nominato e
dovrà quindi provvedere alla elaborazione del PSC
che in sostanza, come si può ben comprendere, è una
documentazione che, alla luce delle attuali
disposizioni, nel caso che nel cantiere operino più
imprese esecutrici deve essere sempre elaborata.
La precisazione, infine, fatta nel D. Lgs. n. 81/2008,
così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009,
secondo la quale le imprese da computare per
determinare l’esistenza dell’obbligo della
designazione dei coordinatori debbano essere imprese
esecutrici, che sono state definite nello stesso
decreto correttivo, porta a sviluppare altre
riflessioni ed a formulare altre osservazioni e
considerazioni che saranno comunque oggetto di un
ulteriore approfondimento sull’argomento specifico.
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