Analisi critica
dello schema del decreto correttivo
del D. Lgs. n. 81/2008 e delle modifiche previste
per migliorare l'efficacia del Testo Unico in
materia di sicurezza sul lavoro. Tante le modifiche
apportate ed evidenziate altre ancora da apportare.
Possiamo definirlo un vero e proprio nuovo Testo Unico in
materia di salute e sicurezza sul lavoro quello che è in
elaborazione per apportare le correzioni e le integrazioni al D.
Lgs. n. 9/4/2008 n. 81 previste dalla legge delega n. 123/2007
e ciò a seguito del numero considerevole di articoli che supera
abbondantemente la metà di quelli già costituenti il Testo Unico
vigente.
Le modifiche e le integrazioni - si legge nella
relazione di accompagnamento della bozza del decreto correttivo
- sono state apportate, oltre che per ottemperare alle
previsioni della legge delega anche per migliorare l'efficacia
del Testo Unico ai fini antinfortunistici e per recepire inoltre
alcune delle numerose criticità emerse nei primi mesi di
applicazione del decreto nonché per fornire i chiarimenti
richiesti da più parti e necessari per una corretta
interpretazione del D. Lgs. n. 81/2008. Tali modifiche
riguardano in particolare una revisione delle sanzioni, la
riscrittura delle disposizioni sulla sospensione delle attività
imprenditoriali, la reintroduzione dell'obbligo di effettuare la
valutazione dei rischi entro 90 giorni dall'effettivo inizio
dell'attività lavorativa, già presente nel D. Lgs. n. 626/1994,
e l’abolizione dell’obbligo della apposizione della data certa
sui documenti di valutazione dei rischi DVR.
Il Testo Unico, che nella evoluzione delle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro rappresenta una terza
fase, attenta soprattutto alla organizzazione della sicurezza ed
alla promozione della istituzione nelle aziende dei sistemi di
gestione della sicurezza, e che segue una prima fase, quella
degli anni 1955-56 definita oggettiva in quanto legata
sostanzialmente alla sicurezza delle macchine, degli impianti e
delle attrezzature ed una seconda fase, di natura soggettiva,
introdotta dal D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., il quale ha
coinvolto nel sistema sicurezza sul lavoro una pluralità di
figure professionali e non, accusa indubbiamente delle lacune,
delle omissioni ed errori oltre che un evidente scoordinamento.
Esso comunque, in linea generale, si può considerare, tutto
sommato, positivo per le numerose innovazioni che si propone di
introdurre e che sta in effetti introducendo nel mondo del
lavoro.
Tra gli aspetti positivi si segnala, in particolare, un
miglioramento delle norme di
sicurezza sul lavoro applicabili agli appalti, una
esemplificazione degli adempimenti amministrativi, un nuovo
modello di elaborazione dei documenti di valutazione dei rischi
nei luoghi di lavoro, un sistema di qualificazione delle
imprese, un sistema di gestione della sicurezza nelle aziende,
una rivisitazione delle disposizioni sulla responsabilità degli
enti nonché la introduzione di un sistema istituzionale e la
previsione di una regolamentazione nel campo della formazione
degli operatori.
Comunque si ritengono auspicabili alcune altre
modifiche che a tal punto possono essere introdotte in occasione
della emanazione del D. Lgs. n. 81/2008-bis in elaborazione e
ciò al fine di fornire dei chiarimenti e degli elementi utili
per una migliore comprensione delle disposizioni di legge. Tra
di esse si citano, ad esempio, le disposizioni inerenti la
nomina e la funzione del medico competente nelle aziende, la
elezione o designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza (RLS), la comunicazione del loro nominativo all’INAIL,
la procedura di designazione dei RLS territoriali che è
assolutamente da perfezionare, la nomina del responsabile dei
lavori da parte del committente nei cantieri temporanei o
mobili, sulla cui automaticità ope legis si discute
animosamente, e le condizioni per le quali sorge l’obbligo da
parte del committente della nomina dei coordinatori per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nei cantieri
temporanei o mobili medesimi.
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