PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

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Analisi critica dello schema del decreto correttivo ed integrativo del D. Lgs. n. 81/2008 e delle
modifiche previste per migliorare l'efficacia del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

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Analisi critica dello schema del decreto correttivo del D. Lgs. n. 81/2008 e delle modifiche previste per migliorare l'efficacia del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro. Tante le modifiche apportate ed evidenziate altre ancora da apportare.

     Possiamo definirlo un vero e proprio nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro quello che è in elaborazione per apportare le correzioni e le integrazioni al D. Lgs. n. 9/4/2008 n. 81 previste dalla legge delega  n. 123/2007 e ciò a seguito del numero considerevole di articoli che supera abbondantemente la metà di quelli già costituenti il Testo Unico vigente.  
     Le modifiche e le integrazioni - si legge nella relazione di accompagnamento della bozza del decreto correttivo - sono state apportate, oltre che per ottemperare alle previsioni della legge delega anche per migliorare l'efficacia del Testo Unico ai fini antinfortunistici e per recepire inoltre alcune delle numerose criticità emerse nei primi mesi di applicazione del decreto nonché per fornire i chiarimenti richiesti da più parti e necessari per una corretta interpretazione del D. Lgs. n. 81/2008. Tali modifiche riguardano in particolare una revisione delle sanzioni, la riscrittura delle disposizioni sulla sospensione delle attività imprenditoriali, la reintroduzione dell'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi entro 90 giorni dall'effettivo inizio dell'attività lavorativa, già presente nel D. Lgs. n. 626/1994, e l’abolizione dell’obbligo della apposizione della data certa sui documenti di valutazione dei rischi DVR. 
     Il Testo Unico, che nella evoluzione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro rappresenta una terza fase, attenta soprattutto alla organizzazione della sicurezza ed alla promozione della istituzione nelle aziende dei sistemi di gestione della sicurezza, e che segue una prima fase, quella degli anni 1955-56 definita oggettiva in quanto legata sostanzialmente alla sicurezza delle macchine, degli impianti e delle attrezzature ed una seconda fase, di natura soggettiva, introdotta dal D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., il quale ha coinvolto nel sistema sicurezza sul lavoro una pluralità di figure professionali e non, accusa indubbiamente delle lacune, delle omissioni ed errori oltre che un evidente scoordinamento. Esso comunque, in linea generale, si può considerare, tutto sommato, positivo per le numerose innovazioni che si propone di introdurre e che sta in effetti introducendo nel mondo del lavoro.
     Tra gli aspetti positivi si segnala, in particolare, un
miglioramento delle norme di sicurezza sul lavoro applicabili agli appalti, una esemplificazione degli adempimenti amministrativi, un nuovo modello di elaborazione dei documenti di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro, un sistema di qualificazione delle imprese, un sistema di gestione della sicurezza nelle aziende, una rivisitazione delle disposizioni sulla responsabilità degli enti nonché la introduzione di un sistema istituzionale e la previsione di una regolamentazione nel campo della formazione degli operatori.
     Comunque si ritengono auspicabili alcune altre modifiche che a tal punto possono essere introdotte in occasione della emanazione del D. Lgs. n. 81/2008-bis in elaborazione e ciò al fine di fornire dei chiarimenti e degli elementi utili per una migliore comprensione delle disposizioni di legge. Tra di esse si citano, ad esempio, le disposizioni inerenti la nomina e la funzione del medico competente nelle aziende, la elezione o designazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), la comunicazione del loro nominativo all’INAIL, la procedura di designazione dei RLS territoriali che è assolutamente da perfezionare, la nomina del responsabile dei lavori da parte del committente nei cantieri temporanei o mobili, sulla cui automaticità ope legis si discute animosamente, e le condizioni per le quali sorge l’obbligo da parte del committente della nomina dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili medesimi.

                                                                            
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