Gli obblighi del lavoratore
autonomo prestatore d'opera o di servizi secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 9
aprile 2008 n. 81 contenente il Testo Unico in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Da una prima e
superficiale lettura dell’art. 21 del D. Lgs.
9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia
di salute e di sicurezza sul lavoro, sembrerebbe che
i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi
ai sensi dell'art. 2222 del codice civile siano obbligati
ad ottemperare esclusivamente
a quegli adempimenti indicati esplicitamente nel
comma 1 dello stesso articolo e cioè ad utilizzare
attrezzature di lavoro in conformità alle
disposizioni di cui al Titolo III del D. Lgs. n.
81/2008 (lettera a), a munirsi di dispositivi di
protezione individuale ed utilizzarli conformemente
alle disposizioni di cui al titolo III dello stesso
D. Lgs. (lettera b) ed a munirsi di apposita tessera
di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le proprie generalità, nel caso in cui
effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro
nel quale si svolgano attività in regime di appalto
o subappalto (lettera c). Le cose però non stanno
così e ciò discende da un esame più approfondito e
da una lettura più integrale del citato D. Lgs. n.
81/2008, né avrebbe senso una interpretazione delle
disposizioni di legge così
limitativa anche alla luce degli indirizzi forniti
dalla legge delega 3/8/2007 n. 123 e della logica
della prevenzione in base alla quale deve essere
garantita la salute e la sicurezza di tutti i
lavoratori e di tutti coloro che prestano la propria
attività lavorativa nei luoghi di lavoro.
Si osserva preliminarmente che le disposizioni
contenute nel D. Lgs. n. 81/2008, secondo quanto
indicato nell’art. 3 comma 4 dello stesso decreto e
relativo al suo campo di applicazione, “si
applica a tutti i lavoratori e lavoratrici,
subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad
essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai
commi successivi del presente articolo” il quale
al comma 11 precisa in più che “nei confronti dei
lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222
del codice civile si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 21 e 26“.
E’ evidente quindi che il legislatore, anche per dar
corso alle indicazioni contenute nella già citata
legge delega n. 123/2007, ha voluto, ai fini della
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
dell’applicazione delle norme di prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali, equiparare
i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del
codice civile agli altri lavoratori
imponendo di conseguenza a questi gli stessi
obblighi che il decreto medesimo pone a carico di
tutti gli altri lavoratori, fermo restando
ovviamente il rispetto delle disposizioni che sono
ad essi destinati specificatamente e contenute sia
nell’art. 21, che detta delle prescrizioni
specifiche oltre che per i componenti delle imprese
familiari anche per i lavoratori autonomi, che
nell’art. 26 il quale impone degli obblighi a carico
anche degli stessi lavoratori autonomi nel caso di
contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione.
Da quanto sopra detto sembra evidente quindi che il
lavoratore autonomo debba adempiere agli obblighi
che il D. Lgs. n. 81/2008 con l’art. 20 pone a
carico di tutti i lavoratori. In tale articolo,
peraltro, al comma 1 viene precisato che “ogni
lavoratore deve prendersi cura della propria salute
e sicurezza e di quelle delle altre persone presenti
sul luogo di lavoro su cui ricadono gi effetti delle
sue azioni o omissioni” e fra i suddetti
obblighi è possibile riscontrare appunto al comma 2
lettera h) quello di partecipare ai programmi di
formazione e di addestramento ed al comma 2 lettera
i) quello di sottoporsi ai controlli sanitari
previsti dallo stesso D. Lgs. o comunque disposti
dal medico competente.
La convinzione, a dire il vero abbastanza diffusa, che
il lavoratore autonomo non abbia l’obbligo di
sottoporsi alla formazione ed alla sorveglianza
sanitaria in relazione ai rischi della propria
attività lavorativa deriva da quella che si ritiene
una imprecisione del legislatore che li avrebbe
dovuti inserire esplicitamente nell’articolo 21 del
D. Lgs. n. 81/2008 assieme agli obblighi in esso
elencati al comma 1 nonché da una frettolosa lettura
del comma 2 dello stesso articolo che indica che i
soggetti di cui al comma 1, fra i quali appunto i
lavoratori autonomi, hanno facoltà di:
“a) beneficiare
della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni
di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi
previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati
sui rischi propri delle attività svolte, secondo le
previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando
gli obblighi previsti da norme speciali”.
E’ del tutto evidente ora che la facoltà che il
legislatore esprime al comma 2 non è quella di
sottoporsi alla sorveglianza sanitaria in relazione
ai rischi specifici della propria attività ed alla
formazione incentrata sui rischi medesimi, che come
già detto si ritengono obbligatorie, bensì di poter
“beneficiare”, per dar corso alla sua
autotutela, della sorveglianza sanitaria
sottoponendosi a visita medica, a proprie spese, da
parte del medico competente del datore di lavoro che
lo ospita, così come avviene per qualsiasi altro
lavoratore che è alle sue dipendenze, e di poter
altresì “partecipare”, sempre a sue spese, ai
corsi di formazione specifica in materia di salute e
di sicurezza sul lavoro ai quali il datore di lavoro
che lo ospita avvia i propri lavoratori dipendenti.
Una conferma di quanto sopra sostenuto in merito agli
obblighi che il Testo Unico ha inteso porre a carico
dei lavoratori autonomi discende, infine, dalla
lettura dell’allegato XVII al Testo Unico medesimo
riportante la documentazione che sia le imprese che
i lavoratori autonomi devono rilasciare, in caso di
appalto, al datore di lavoro committente prima
dell’inizio dei lavori al fine di consentire allo
stesso la verifica della loro idoneità
tecnico-professionale prevista dall’art. 26 comma 1
lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, riportante gli
obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o
di somministrazione, e per quanto riguarda i
cantieri temporanei o mobili prevista dall’art. 90
comma 9 lettera a) a carico del committente per
conto del quale viene realizzata l’intera opera.
In tale allegato XVII, infatti, al comma 2 fra la
documentazione che i lavoratori autonomi devono
almeno esibire al committente vengono esplicitamente
indicati alla lettera d) gli “attestati
inerenti la propria formazione e la relativa
idoneità sanitaria previsti dal presente decreto
legislativo”, documentazione che nel caso
dei cantieri temporanei o mobili il committente è
obbligato fra l’altro a trasmettere, ai sensi
dell’art. 90 comma 9 lettera c) all’amministrazione
competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del
permesso di costruire o della denuncia di inizio
attività.
Con la lettura dell’allegato XVII il quale, benché
richiamato esplicitamente dal Titolo IV per la
verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle
imprese operanti nei cantieri temporanei o mobili,
si deve intendere applicabile, essendo contenuto
nell’ambito dello stesso Test Unico, anche per la
verifica tecnico-professionale di tutte le attività
imprenditoriali di cui all’art. 26 del Titolo I
dello stesso D. Lgs. si ritiene in definitiva che
non ci sia più spazio per qualsiasi altra
interpretazione e che sia stato definitivamente
sciolto qualsiasi dubbio in merito agli obblighi a
carico dei lavoratori autonomi sia della
sorveglianza sanitaria, se necessaria, che della
formazione specifica in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
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Nota del MLPS
22 febbraio 2001 n. 22 - Definizione di impresa e di lavoratore autonomo.
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