STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA. ANCOR PIU'
CONFUSIONE DALLE LINEE GUIDA DELLE
REGIONI E
DALLA DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI.
Si
prende spunto da un quesito formulato da un coordinatore per la sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili per fare il punto sulla situazione in
merito alla stima dei costi della sicurezza anche a seguito della emanazione delle
Linee Guida da parte
della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
nonché della Determinazione n. 4/2006
del 26/7/2006 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.
Il quesito era finalizzato a chiarire quali voci sono
da tenere in conto per la stima dei costi della sicurezza e quale, altresì, la
metodica da seguire per effettuare la stima dei costi medesimi in rispetto
delle disposizioni
dettate dal D. Lgs. n. 494/96 e dal D.P.R. n. 222/2003
contenente il Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei
cantieri temporanei o mobili.
In
particolare veniva richiesto un parere sulla correttezza da parte del
coordinatore di effettuare la stima sia dei costi
della sicurezza cosiddetti diretti che di quelli speciali al fine di
determinare con la loro somma il costo totale della sicurezza e quindi per
differenza il costo dei lavori da non sottoporre a ribasso d'asta e ciò in
considerazione del fatto che
sia delle Linee Guida sopraindicate che nella citata Determinazione n.
4/2006
veniva affermato il contrario.
Per rispondere al quesito si è effettuata una analisi
dei documenti sopraindicati
dalla quale è derivato l'approfondimento che di seguito si espone.
Le interpretazioni fornite sia dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome in collaborazione con la Commissione Salute
Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro
e con l'Istituto ITACA nella loro Linee Guida sull'applicazione del D.P.R.
n. 222/2003 sia dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la
Determinazione n. 4/2006 del 26/7/2006, che ne ha sostanzialmente calcato le
orme, non sono del tutto condivisibili così come è stato anche del resto sostenuto da
alcuni autorevoli esperti ed operatori del settore. Si legga in merito
l'approfondimento sul tema della stima dei costi della sicurezza inserito in
questa stessa rubrica "Approfondimenti".
La principale interpretazione che non si ritiene
accettabile è quella della individuazione delle voci da prendere in
considerazione per fare la stima dei costi della sicurezza. Si è del parere,
infatti, contrariamente a quanto indicato nei documenti sopraindicati, che i
costi della sicurezza, da non assoggettarsi come è noto a ribasso d'asta,
non sono da individuarsi solo nelle voci di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 222
ma sono quelli riferiti agli elementi molto più ampi indicati nell'art. 12
del D. Lgs. n. 494/96.
Con l'art. 7 comma 1 del D.P.R. n. 222/2003 viene
disposto che, ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del D.P.R. n.
494/1996, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle
lavorazioni previste in cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC
b) delle misure preventive e protettive e dei
DPI eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti
c) degli impianti di terra e di protezione
contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva
e) delle procedure contenute nel PSC e
previste per specifici motivi di sicurezza
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e
richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti
g) delle misure di coordinamento relative
all’uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva
dove gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture e i mezzi e
servizi di protezione collettiva sono definiti in elenchi, comunque
indicativi e non esaurienti, riportati in allegato allo stesso decreto.
Dalla lettura del citato articolo 7 sembra di capire che il
Regolamento di cui al D.P.R. n. 222/2003 con la frase "nei costi della
sicurezza vanno stimati" abbia voluto fornire, dalla lettera a) alla
lettera g), alcuni degli elementi da prendere in considerazione per fare la stima
dei costi della sicurezza senza escludere ovviamente, e non poteva essere
diversamente considerata la sua natura di Regolamento rispetto alla valenza
di un D. Lgs., quelli indicati direttamente dal legislatore nell'articolo 12
del D. Lgs. n. 494/1996 dalla lettera a) alla lettera t).
Del resto lo stesso D.P.R. n. 222/2003 all'art. 1 punto
m) nel definire i costi della sicurezza segnala quelli "indicati
all'articolo 12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni" e di conseguenza si deve dedurre che fra le spese per la
sicurezza si devono intendere incluse anche quelle per la realizzazione
degli elementi indicati dalla lettera a) alla lettera t) nello stesso
articolo. Anche l'art. 12 medesimo al punto s) indica esplicitamente che fra
gli elementi del PSC vi deve essere una “valutazione, in
relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per
l’attuazione dei singoli elementi del piano”. In altre parole, per
esempio, la realizzazione della recinzione (lettera a), l'installazione sei
servizi igienico-assistenziali (lettera c), la viabilità principale di
cantiere (lettera e), gli impianti di alimentazione di elettricità, acqua,
gas ed energia di qualsiasi tipo (lettera f), le misure generali di
protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto (lettera l),
le disposizioni per dare attuazione alla consultazione dei RLS (lettera q) o
o del coordinamento fra i datori di lavoro (lettera r), ecc. (elementi tutti questi indicati espressamente nell'art. 12 quali
facenti parte del PSC) sono da considerarsi oggetto dei costi della
sicurezza da inserire nel PSC anche se non sono inseriti nell’art. 7 del
D.P.R. n. 222/2003.
Ora nelle Linee Guida viene invece sostenuto di prendere in considerazione nei costi della
sicurezza esclusivamente i costi relativi alle voci indicate nell’art. 7 del
D.P.R. n. 222/2003, considerate costituenti un elenco tassativo, costi
necessari per la realizzazione degli apprestamenti, delle opere,
delle procedure e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva
previsti dal coordinatore in fase di progettazione nel PSC e legati
sostanzialmente alle misure per ridurre i rischi interferenziali e per
l'attuazione di tutte quelle procedure e modalità previste per un corretto
coordinamento e non anche quindi i costi ordinari tali intesi quei costi
legati alla normale organizzazione delle imprese ed al rispetto delle norme
in materia di sicurezza sul lavoro che la legge pone a carico delle stesse,
costi “ex lege” come vengono definiti. La Determinazione dell'Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici dal canto suo in merito a tale
interpretazione si esprime affermando che la stessa "appare per larga
parte aderente al nuovo quadro normativo così come innovato dal Regolamento
222/03".
Ora se si dovesse accettare tale tipo di interpretazione si
è del parere che intanto non si consegue l’obiettivo di una congruità dei
costi della sicurezza richiesta nel comma 3 dell’art. 7 del D.P.R. n.
222/2003 ma poi verrebbe certamente meno lo spirito che ha guidato il
legislatore con l'art. 12 comma 1 del D. Lgs. n. 494/1996 ad obbligare il
committente a stimare ed a riconoscere all'appaltatore per intero i costi
per l'attuazione in cantiere di tutte le misure di sicurezza atte a
garantire il rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni e la salute
dei lavoratori, né si ritiene avrebbe senso il vietare il ribasso d'asta
solo dei costi speciali e non anche quelli di natura ordinaria sopportati
dalle imprese per la loro normale organizzazione di cantiere e la cui
regolare e compiuta realizzazione serve invece a garantire la sicurezza e la
salute dei lavoratori. Paradossalmente inoltre, nel caso che non vi fossero
per la realizzazione di un opera rischi interferenziali o procedure o modalità
e apprestamenti aggiuntivi, si dovrebbe concludere che per la realizzazione
della stessa i costi della sicurezza da stimare sarebbero nulli il che
appare certamente assurdo.
Una conferma poi che nei costi della sicurezza presi in
considerazione nel Regolamento di cui al D.P.R. n. 222/2003 entrano sia i
costi ordinari che quelli speciali deriva anche dalla lettura del comma 2
dell'art. 7 dello stesso D.P.R. secondo il quale, anche nei casi in cui non
è previsto il PSC di cui al D. Lgs. n. 494/1996 e anche quindi in assenza
del coordinatore (lavori con un'unica impresa o lavori minori sottosoglia e
senza particolari rischi), le amministrazioni appaltanti, e non anche le
imprese, sono comunque
tenute a stimare, per tutta la durata delle operazioni previste in cantiere,
i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e
salute dei lavoratori.
Quindi in conclusione affermare che i costi della
sicurezza da stimare sono solo quelli di cui all’art. 7 del D.P.R. n.
222/2003 che sono per la quasi totalità costi aggiuntivi o speciali non previsti dal
progettista e legati alle misure ed alle procedure indicate nei PSC e non anche quei costi cosiddetti diretti e cioè
quelli riconosciuti dal committente alle imprese e facenti parte delle spese
già comprese nel costo dei lavori computato con i prezziari non è
assolutamente esatto oltre ad essere fuorviante ai fini di una
determinazione congrua dei costi della sicurezza in quanto invoglia il
committente ad una sottostima degli stessi.
Un altro punto che non si condivide con le Linee Guida
e con la Determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici è
l'individuazione di chi deve procedere alla stima dei costi della sicurezza
che secondo le disposizioni di legge è chiaramente il
committente il quale deve poi assicurarsi che tali costi non siano soggetti
a ribasso d'asta, stima che non può assolutamente essere posta a carico
delle imprese neanche parzialmente perché in tal caso si ricadrebbe nel
sistema vigente prima del D. Lgs. n. 494/96 e si può correre il rischio,
come l’esperienza ci insegna, di sacrificare la sicurezza alle esigenze di
mercato mediante il meccanismo del ricorso al ribasso d’asta. Una conferma
che la stima dei costi della sicurezza è a carico del committente rinviene
anche dalla lettura dell'art. 5 del D.P.R. n. 222/2003 in base al quale il PSS, che l’appaltatore è tenuto a redigere nel caso
in cui no n ci sia l'obbligo del PSC, deve contenere gli stessi elementi del PSC con esclusione però dei costi
della sicurezza la cui stima viene demandata appunto al committente.
E del resto a proposito ci si chiede perché il
legislatore avrebbe imposto al committente che la redazione dei PSC e che
quindi anche l'analisi e la stima dei costi della sicurezza che ne fanno
parte integrante venissero fatti prima dell'invito delle imprese a
partecipare alla gara?
Secondo le Linee Guida delle Regioni, invece, il
committente dopo aver fatto effettuare la stima dei costi di cui alle voci
dell'art. 7, che come già detto corrispondono praticamente ai costi
speciali o aggiuntivi, pone a carico dell'impresa la stima delle proprie
spese per i costi diretti limitandosi solo ad evidenziarli (ma non si
comprende cosa ciò significhi) ed a valutarne la congruità. L'Autorità di
vigilanza, da parte sua, nella Determinazione n. 4/2006 afferma che "non
vi sarebbe per le SS.AA. l'obbligo di individuare una componente di costi
riferibile alla sicurezza nel prezzo unitario di ciascuna lavorazione e di
escluderla dal ribasso" ed inoltre che la stazione appaltante lascia
alle imprese l'onere di dimostrare la congruità del suo ribasso e che con lo
stesso venga garantita l'effettuazione da parte delle imprese della
sicurezza 'ex lege' riservandosi in caso di assenza di dimostrazione della
congruità di prendere in esame la successiva offerta e così via. Ma è chiaro
che così facendo oltre a non rispettare le disposizioni di legge si
determinerebbe un notevole aggravio ed appesantimento dei procedimenti di
gara con possibili e prevedibili contenziosi. Comunque si fa notare che, in
conseguenza di tale errata e si può dire illegittima interpretazione, né le linee Guida né la citata
Determinazione hanno minimamente presa in considerazione ed affrontata
la problematica legata alla stima dei costi diretti o inclusi sia che essa
sia posta a carico del committente sia che essa venga affidata all’imprenditore.
Ciò detto si è del parere che la chiave di volta della
faccenda sta nel rapporto fra il computo metrico estimativo fatto dal
progettista e l'analisi puntuale dei costi della sicurezza posta a carico dei
coordinatori in fase di progettazione.
La stima dei costi della sicurezza è una stima
“integrata” nel senso che richiede la collaborazione fra il progettista
dell'opera ed il coordinatore in fase di progettazione i quali, come del
resto afferma lo stesso D.P.R. 222/2003 all'art. 1 punto 1. lettera a,
devono operare in stretta collaborazione al fine di garantire l'eliminazione
o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro e quindi anche al fine di
determinare i costi totali della sicurezza. E non a caso il D. Lgs. n.
494/1996 impone con l'art. 3 che il committente, allorquando ne sussistono
le condizioni, debba nominare il coordinatore in fase di progettazione
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione dell’opera in
maniera tale che l'attività dei due professionisti interagisca fin dai primi
livelli della progettazione (progetto preliminare, progetto definitivo,
progetto esecutivo).
Ora si fa osservare che i valori dei prezziari che si
riferiscono ad "opere compiute" già contengono al loro interno una quota
parte degli oneri della sicurezza
riconosciute dal committente all'appaltatore in quanto le opere
provvisionali sono considerate strumentali alla esecuzione dei lavori e
concorrono alla formazione delle singole categorie di opere e ciò è
confermato dall'art. 5 del capitolato generale di appalto dei lavori
pubblici di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19/4/2000 n. 145
in base al quale "si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a
carico dell'appaltatore: a) le spese per l'impianto, la manutenzione e
l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla
sicurezza nei cantieri stessi e ......c) le spese per attrezzi e opere
provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta
dei lavori e ......i)
le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del
decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni".
Il coordinatore in fase di progettazione, quindi, una
volta in possesso del progetto esecutivo e del computo metrico analitico sul
quale è stata predisposta la stima dei lavori dovrà, sentendosi con il
progettista, estrapolare i costi ordinari per gli apprestamenti e le opere
provvisionali per la sicurezza dei lavoratori già previsti nelle spese
riconosciute all'appaltatore e aggiungere ad essi quindi i costi speciali stimati analiticamente secondo
i criteri stabiliti dal D.P.R. 222/2003. In definitiva al committente deve
essere presentato un quadro economico nel quale viene riportato il costo
totale della sicurezza costituito dalla somma dei costi ordinari e dei costi
speciali da detrarre dall'importo complessivo dell'opera per individuare
l'importo dei lavori sottoponibili a ribasso d'asta, secondo una tabella
esemplificativa del
tipo di quella di seguito indicata:
RIEPILOGO IMPORTO LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA