La
formazione dei datori di lavoro in materia di primo
soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione
dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 106/2009
correttivo del D. Lgs. n. 81/2008.
Il
tema riguardante la possibilità da parte del datore di lavoro di
svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di
prevenzione incendi e di evacuazione e quello dell'obbligo o
meno degli stessi di frequentare i relativi
corsi di formazione sono al centro dell'attenzione ed oggetto di
numerosi quesiti dopo l’emanazione del D. Lgs. 3/8/2009 n. 106
correttivo ed integrativo del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 contenente
il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
Leggendo l’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008, relativo allo
svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi così come modificato dal D.
Lgs. n. 106/2009, si riscontra un infelice coordinamento fra il
comma 1 già esistente nel testo originario del D. Lgs. n.
81/2008 con il comma 1 bis aggiunto con il successivo D. Lgs. n.
106/2009 entrato in vigore il 20/8/2009 e si perviene in pratica alla
conclusione che sarebbe stato meglio riscrivere
l’intero articolo 34 piuttosto che integrarlo con dei commi
aggiuntivi, così come è stato fatto, in quanto, come spesso
accade, le semplici integrazioni alle disposizioni di legge
possono finire con il rendere poco chiaro quello che il
legislatore ha voluto esprimere.
Secondo il comma 1 dell’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008
che non è stato modificato dal D. Lgs. n. 106/2009:
“Salvo che nei casi
di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro
può svolgere direttamente i compiti propri del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di
primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di
evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2
dandone preventiva informazione al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni
di cui ai commi successivi”,
ricordando che
nell’articolo 31 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008
erano state elencate, dalla
lettera a) alla lettera g), quelle aziende
considerate a particolare rischio per le quali è
comunque obbligatoria l’istituzione del servizio di
prevenzione e protezione interno.
In base al comma 1 bis dell’art. 34, aggiunto dal D.
Lgs. n. 106/2009, inoltre:
“Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6,
nelle imprese o unità produttive fino a cinque
lavoratori il datore di lavoro può svolgere
direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di
prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in
caso di affidamento dell’incarico di responsabile
del servizio di prevenzione e protezione a persone
interne all’azienda o all’unità produttiva o a
servizi esterni così come previsto all’articolo 31,
dandone preventiva informazione al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni
di cui al comma 2-bis”.
Da un
confronto dei due commi sopraindicati appare chiaro
che con il comma 1 bis, introdotto con il D. Lgs. n.
106/2009, il legislatore, rendendosi forse conto
della difficoltà per i datori di lavoro delle medie
aziende di poter svolgere direttamente i compiti di
primo soccorso, di prevenzione incendi e di
evacuazione in maniera
utile ed efficace ai fini della prevenzione nei luoghi di
lavoro, ha voluto restringere
ulteriormente la facoltà, già concessa con il comma
1 ai datori di lavoro delle aziende inserite
nell’allegato II del D. Lgs. n. 81/2008, limitandola
a quelle aziende che occupano fino a cinque
lavoratori.
Ora
premesso che i compiti citati nell’articolo 34 e
cioè quelli propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, nonché quello di primo
soccorso e quello di prevenzione incendi e di
evacuazione sono da considerarsi completamente
indipendenti l’uno dall’altro, da una lettura
coordinata dei commi 1 ed 1 bis del sopraindicato
art. 34, fermo restando che il datore di lavoro, per
quanto espressamente indicato dal legislatore negli
stessi commi, non può comunque svolgere nessuno di
questi compiti nelle aziende a particolare rischio di cui
all’art. 31 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008,
discende da questo punto di vista, a parere dello scrivente, una
classificazione delle aziende in tre fasce distinte.
Una prima fascia
comprende le aziende fino a cinque lavoratori
nelle quali il datore di lavoro ha la facoltà di
svolgere direttamente tutti e tre i compiti citati
del servizio di prevenzione e protezione, di primo
soccorso e di antincendio ed evacuazione oppure li
può affidare a terzi, così come può anche riservarsi
di svolgere direttamente uno o due di tali compiti
lasciando che a svolgere gli altri ci pensino terzi
da lui individuati ed in possesso ovviamente dei
requisiti richiesti.
Una seconda fascia
comprende le aziende con più di cinque lavoratori e
fino ai limiti di entità imposti nell’allegato II
del D. Lgs. n. 81/2008 e cioè fino a 30 lavoratori
per le attività artigiane ed industriali, fino a 30
lavoratori per aziende agricole e zootecniche, fino
a 20 lavoratori per aziende della pesca e fino a 200
lavoratori per le altre aziende. In tali casi il
datore di lavoro, ai sensi del comma 1 bis, non può
svolgere in ogni caso i compiti di primo soccorso e
di antincendio e di evacuazione, sia che opti per lo
svolgimento diretto del servizio di prevenzione e
protezione sia che decida di affidare l’incarico di
RSPP a persone interne o esterne all’azienda.
In una terza fascia
sono invece inserite le aziende che si trovano al di sopra dei limiti
indicati nell’allegato II del D. Lgs. n. 81/2008.
Nell'ambito di queste il datore di lavoro non può
svolgere direttamente nessuno dei tre compiti
sopraindicati.
E’
evidente, quindi, che ad una eventuale domanda se il
datore di lavoro nelle aziende con più di 5
lavoratori possa in qualche caso svolgere direttamente i compiti di
primo soccorso, di prevenzione incendi e di
evacuazione la risposta da dare è negativa ed in
ogni caso. Del resto una diversa
lettura delle disposizioni di legge che legherebbe
la facoltà di svolgere i compiti di primo soccorso,
di prevenzione incendi e di evacuazione al datore di
lavoro RSPP di cui al comma 1 dell’art. 34 non
avrebbe senso, per le ragioni di opportunità
sopraindicate, in
quanto in tal caso si estenderebbe assurdamente tale
facoltà ad esempio ai
datori di lavoro di aziende artigiane ed industriali
fino a 30 lavoratori solo per aver optato per lo svolgimento
diretto del servizio di prevenzione e protezione. E'
da far notare a proposito che Il divieto per i datori di
lavoro delle aziende con più di 5 lavoratori di
svolgere comunque l’attività di primo soccorso, di
prevenzione incendi e di emergenza è
entrato in vigore il 20/8/2009 per cui le aziende
che si trovano al
di sopra del limite dei 5 lavoratori imposto dal D. Lgs. n. 106/2009
e nelle quali il datore di
lavoro ha finora svolto tale tipo di attività sono
tenute ora ad adeguarsi alle nuove disposizioni di
legge.
Resta fermo ed è
evidente che prima di poter svolgere direttamente
uno qualsiasi dei tre compiti sopraindicati lo stesso
datore di lavoro è tenuto a frequentare i
corrispondenti corsi di formazione e di
aggiornamento indicati nell’art. 34 comma 2, per
quanto riguarda lo svolgimento diretto dei compiti
del servizio di prevenzione e protezione e nell’art.
34 comma 2 bis, per quanto riguarda lo svolgimento
diretto dei compiti di primo soccorso (art. 45)
nonché di prevenzione incendi e di evacuazione (art.
46). E' da ribadire inoltre che la frequenza di tali corsi non è una facoltà
perchè il legislatore per quanto riguarda la formazione
dei datori di lavoro fa ricorso nei commi 2 e 2 bis
dell'articolo 34 alle espressioni “deve frequentare” e nel comma 3
dello stesso articolo alla espressione “è tenuto a
frequentare” per quanto riguarda i corsi di
aggiornamento.
A
coloro, poi, che sostengono che con la frequenza da
parte del datore di lavoro del corso di formazione
della durata di 16 ore previsto dal Decreto del
Ministero del Lavoro del 16/1/1997 si deve ritenere
svolta anche la formazione sia di primo soccorso che
quella di prevenzione incendi si fa osservare che,
ancor prima della pubblicazione del decreto
correttivo di cui al D. Lgs. n. 106/2009, si sono
esplicitamente espressi in senso contrario sia il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che
quelli della Salute
e dell’Interno.
Per quanto riguarda la
formazione degli addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione
dell’emergenza, infatti, il Ministero dell’Interno,
di concerto con il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale,
con proprio
D. M. del 10/3/1998, contenente i “Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, nel ribadire
con l’art. 6 dello stesso decreto che il datore di
lavoro, ai sensi dell’art. 4 comma 5 lettera a) del
D. Lgs. n. 626/1994 deve designare uno o più
lavoratori incaricati all’attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze o designare se stesso nei casi
previsti dall’art. 10 del decreto medesimo, ha
stabilito con riferimento alla formazione degli
addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio
e gestione dell’emergenza di cui al D. Lgs. n.
626/1994, che gli stessi devono frequentare dei
corsi di formazione previsti nell’allegato IX del
Decreto Ministeriale medesimo con il quale è
stata anche articolata la durata dei corsi medesimi
in 4, 8, o 16 ore a seconda che l’attività
lavorativa fosse classificata a rischio di incendio
basso, medio o elevato. Lo stesso D. M. 10/3/1998,
inoltre, nell’art. 6 ha precisato che nei luoghi di
lavoro ove si svolgono le attività a particolare
rischio riportate
nell’Allegato X gli addetti devono altresì conseguire oltre
alla formazione anche un attestato di idoneità
tecnica.
Appare quindi evidente,
così come del resto indicato nel citato D. M. del
10/3/1998, che anche i datori i lavoro che hanno
optato per lo svolgimento diretto del servizio di
prevenzione e protezione debbano frequentare tali
corsi di formazione e, se necessario, conseguire
anche la idoneità tecnica, che si acquisisce presso
i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, né si
può pensare che nelle 16 ore di formazione di cui al
D. M. del 16/1/1997 potessero essere compresi anche
i contenuti della formazione, tra l’altro
prettamente operativa, individuata dal Ministero
dell’Interno, a seconda del tipo di attività, nella
durata di 4, 8 o addirittura di 16 ore tante quante
sono quelle del D. M. 16/1/1997.
La conferma della
suddetta interpretazione è pervenuta poi del resto
anche dallo stesso Ministero dell’Interno che con la
circolare n. 16 dell’8/7/1998 ha precisato che a
partire dalla data di entrata in vigore del D. M.
10/3/1998, i corsi di formazione destinati a quei
datori di lavoro che intendono svolgere direttamente
i compiti del servizio di prevenzione e protezione
di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del
16/1/1997 devono comunque recepire, per la parte
attinente alla sicurezza antincendio, i contenuti di
cui all'allegato IX del D. M. 10/3/1998. Quindi
in sostanza i datori di lavoro che hanno fatto
ricorso all’art. 10 del D. Lgs. n. 626/1994 devono
comunque acquisire la specifica formazione
teorico-pratica antincendio.
Per quanto riguarda,
infine, i corsi di formazione di primo soccorso, già
previsti dall’art. 22 del D. Lgs. n. 626/1994 ed ora dall’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008,
si fa presente che il Ministero della Salute, di
concerto con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, del Ministero per la Funzione
Pubblica e del Ministero delle Attività Produttive, con il
Decreto n. 388 del 15/7/2003,
recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,
ha fissato sia la durata dei corsi di formazione per
gli addetti al primo soccorso, in 12 o 16 ore a
seconda della classe di appartenenza dell’attività
lavorativa, che i contenuti dei corsi medesimi. In
merito all’obbligo della frequenza di tali corsi da
parte dei datori di lavoro in caso di svolgimento
diretto il Ministero della Salute ha poi precisato
specificatamente con la propria
circolare prot. DGPREV – 13008 del 3/6/2004 che
“la frequenza allo specifico corso per acquisire
le necessarie conoscenze teoriche e pratiche per
l'attuazione delle misure di primo soccorso
risultano necessarie sia nel caso in cui il
datore di lavoro svolga direttamente tali funzioni,
anche se ha usufruito dell’esonero di cui all’art.
95 del D. Lgs. n. 626/94, sia nel caso in cui siano
stati preventivamente designati a svolgerle uno o
più dipendenti”.
Ora finalmente con il
D. Lgs. n. 106/2009, che ha modificato l'art. 34 del
D. Lgs. n. 81/2008, tutte le
indicazioni sopra riportate sono state recepite dal
legislatore, anche se in maniera non molto felice. E’ chiaro quindi, per concludere, che se
il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali, in attesa che tutta la materia
della formazione dei datori di lavoro venga
regolamentata dalla Conferenza Stato Regioni,
voglia, così come si è sentito dire, esonerare i
datori di lavoro che hanno svolto il corso delle 16
dalla frequenza dei corsi di formazione relativi
alla attività di primo soccorso e di prevenzione
incendi, dovrà comunque prima rivedere i contenuti
della formazione dei datori di lavoro già
fissati con il D. M. del 16/1/1997 inglobando negli
stessi, per rispettare gli indirizzi forniti dagli
altri Ministeri, i precisi contenuti indicati sia
nel D. M. n. 388/2003, per quanto riguarda i compiti
di primo soccorso, che nel D. M. del 10/3/1998, per
quanto riguarda i compiti di prevenzione incendi e
di evacuazione.
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