La valutazione
dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato. Quando entra in vigore l'obbligo di legge, chi la
deve effettuare e soprattutto con quali modalità? E'
la domanda ormai all'ordine del giorno.
Come è
noto è stata concessa recentemente la proroga
dell'obbligo di fare e di rivedere le valutazioni
dei rischi nei luoghi di lavoro secondo le modalità e gli indirizzi
forniti dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il
Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, proroga che questa volta ha il sapore
proprio di un "ultimo avviso". La proroga
riguarda però solo la
valutazione dei rischi collegati allo stress
lavoro-correlato mentre per tutti gli altri rischi
l'obbligo è entrato in vigore già a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Ed ecco che ricorre il quesito che possiamo
definire il quesito del giorno: chi deve fare e come va fatta
la valutazione dei rischi da stress
lavoro-correlato?
E siamo alle solite e non ci si stancherà mai di dirlo.
Testo Unico alla mano ai sensi dell'art. 17 del D.
Lgs. n. 81/2008 la valutazione di tutti i rischi
presenti nei luoghi di lavoro, con la conseguente
elaborazione del documento previsto dall'art. 28
dello stesso D. Lgs. (DVR), è un obbligo indelegabile
a carico del datore di lavoro ed in virtù delle
indicazioni fornite nell'art. 25 e nell'art. 2
lettera h) del decreto medesimo sulle definizioni,
lo stesso datore di lavoro la fa in collaborazione
con il servizio di prevenzione e protezione e con il
medico competente. Quanto sopra è valido a maggior
ragione per la valutazione dei rischi da stress
lavoro-correlato considerato che in tale valutazione ci sono delle componenti di
natura medica ed anche psicologica ragion per cui il medico
competente, che è chiamato a
collaborare
attivamente con il sistema aziendale per fornire gli
indirizzi di propria competenza,
finisce con il
rappresentare una figura chiave nella valutazione
del particolare rischio. Si rammenta che, ai sensi
dell'art. 28 comma 2
lettera e) del D. Lgs. n. 81/2008, il datore di
lavoro dovrà comunque inserire nel documento di
valutazione dei rischi, con un obbligo sanzionato
anche penalmente, i nominativi sia del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione che del
medico competente che ha partecipato alla
valutazione dei rischi. Resta comunque fermo, inoltre, che per effettuare la valutazione
di tutti i rischi e quindi anche dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato il datore di
lavoro stesso può farsi
collaborare anche da consulenti esterni esperti
nella
materia specifica e ciò in rispetto anche alle
indicazioni fornite dallo stesso D. Lgs. n. 81/2008
con l'art. 31
comma 3 in base al quale "il
datore di lavoro può avvalersi di persone esterne
alla azienda in possesso delle conoscenze
professionali necessarie, per integrare, ove
occorra, l'azione di prevenzione e protezione del
servizio".
Circa le modalità da seguire per fare tale
valutazione dei rischi, è lo stesso D. Lgs. n. 81/2008 che
fornisce dei suggerimenti citando nell'art. 28 comma
1 l'accordo europeo sullo stress lavoro-correlato
stipulato a Bruxelles l'8 ottobre 2004 tra UNICE/ UEAPME, CEEP E CES, accordo
comunitario che è stato successivamente tradotto e recepito dall'accordo
interconfederale raggiunto l'8 giugno 2008
tra CONFINDUSTRIA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO,
CASARTIGIANI, CLAAI, CNA,
CONFESERCENTI,CONFCOOPERATIVE, LEGACOOPERATIVE,
AGCI, CONFSERVIZI, CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI e
CGIL, CISL, UIL.
La finalità del
citato accordo è quella di accrescere la
consapevolezza e la comprensione dello stress
lavoro-correlato da parte dei datori di lavoro, dei
lavoratori e dei loro rappresentanti, e di attirare la
loro attenzione sui segnali che potrebbero denotare
problemi di stress lavoro-correlato, nonché di
offrire ai datori di lavoro ed ai lavoratori un
quadro di riferimento per individuare e prevenire o
gestire problemi di stress lavoro-correlato.
Lo stress è definito nell'accordo interconfederale come "una
condizione che può essere accompagnata da disturbi o
disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale
ed è conseguenza del fatto che taluni individui non
si sentono in grado di corrispondere alle richieste
o alle aspettative riposte in loro".
L’individuo, si legge nell'accordo, è assolutamente in
grado di sostenere una esposizione di breve durata
alla tensione, che può essere considerata positiva,
ma ha maggiori difficoltà a sostenere una
esposizione prolungata ad una pressione intensa ed
inoltre, individui diversi possono reagire
differentemente a situazioni simili e lo stesso
individuo può reagire diversamente di fronte a
situazioni simili in momenti diversi della propria
vita.
Lo stress, viene precisato nell'accordo, non è una
malattia ma una situazione di prolungata tensione,
che può essere causato da fattori diversi come il
contenuto del lavoro, l’eventuale inadeguatezza
nella gestione dell’organizzazione del lavoro e
dell’ambiente di lavoro, carenze nella
comunicazione, etc. e che può portare a ridurre
l’efficienza sul lavoro e a determinare un cattivo
stato di salute. Data la complessità del fenomeno
stress, l'accordo non ha inteso fornire una lista
esaustiva dei potenziali indicatori di stress ma
ha precisato che, comunque, un alto tasso di assenteismo,
una elevata rotazione del personale, frequenti
conflitti interpersonali o lamentele da parte dei
lavoratori sono alcuni dei segnali che possono
denotare un problema di stress lavoro-correlato.
Nell'accordo viene rammentato che, secondo la
direttiva-quadro 89/391, tutti i datori di lavoro
hanno l’obbligo giuridico di tutelare la salute e
sicurezza sul lavoro dei lavoratori e che questo
dovere si applica anche in presenza di problemi di
stress lavoro-correlato in quanto essi incidano su
un fattore di
rischio lavorativo rilevante ai fini della tutela
della salute e della sicurezza ed inoltre che tutti
i lavoratori hanno un generale dovere di rispettare
le misure di protezione determinate dal datore di
lavoro.
La individuazione di un eventuale problema di stress
lavoro-correlato può implicare una analisi su
fattori quali l’eventuale inadeguatezza nella
gestione dell’organizzazione e dei processi di
lavoro (disciplina dell’orario di lavoro, grado di
autonomia, corrispondenza tra le competenze dei
lavoratori ed i requisiti professionali richiesti,
carichi di lavoro, ecc.), condizioni di lavoro e
ambientali (esposizione a comportamenti illeciti,
rumore, calore, sostanze pericolose, ecc.),
comunicazione (incertezza in ordine alle prestazioni
richieste, alle prospettive di impiego o ai
possibili cambiamenti, ecc.) e fattori soggettivi
(tensioni emotive e sociali, sensazione di non poter
far fronte alla situazione, percezione di mancanza
di attenzione nei propri confronti, ecc.).
Qualora si individui un problema di stress
lavoro-correlato, si legge ancora nell'accordo,
occorre adottare misure per prevenirlo, eliminarlo o
ridurlo. Il compito di stabilire le misure
appropriate spetta al datore di lavoro e queste
misure dovranno essere adottate con la
partecipazione e la collaborazione dei lavoratori
e/o dei loro rappresentanti. La prevenzione,
l’eliminazione o la riduzione dei problemi di stress
lavoro-correlato può comportare l’adozione di varie
misure. Queste misure possono essere collettive,
individuali o di entrambi i tipi e possono essere
introdotte sottoforma di specifiche misure mirate a
fattori di stress individuati o quale parte di una
politica integrata sullo stress che includa misure
sia preventive che di risposta.
Tali misure potrebbero includere, per esempio, secondo
l'accordo:
misure di gestione e comunicazione, chiarendo, ad
esempio, gli obiettivi aziendali
ed il ruolo di ciascun lavoratore ovvero assicurando
un adeguato sostegno da parte
della dirigenza ai singoli lavoratori ed ai gruppi o
conciliando responsabilità e potere
di controllo sul lavoro o, infine, migliorando la
gestione dell’organizzazione e dei
processi di lavoro, le condizioni lavorative e
l’ambiente di lavoro,
la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per
accrescere la loro consapevolezza e
conoscenza dello stress, delle sue possibili cause e
di come affrontarlo e/o
adattarsi al cambiamento,
l’informazione e la consultazione dei lavoratori
e/o dei loro rappresentanti, secondo
la legislazione europea e nazionale, gli accordi
collettivi e la prassi.
Anche nell'accordo viene ribadito, infine, quanto sopra
già messo in evidenza dallo scrivente e cioè che "laddove nel
luogo di lavoro non siano presenti professionalità
adeguate, possono essere chiamati esperti esterni,
secondo la legislazione europea e nazionale, gli
accordi collettivi e la prassi".
Accordo
interconfederale raggiunto il 9 giugno 2008
(Home) (Su)