La
verifica tecnico-professionale delle imprese e dei
lavoratori autonomi secondo il Testo Unico in
materia di salute e sicurezza sul lavoro: un caso
esemplare di.....semplificazione documentale.
Per approfondire il tema
della verifica tecnico-professionale prevista dal D.
Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, occorre
distinguere il caso della attività svolta
nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile da
quella imprenditoriale in genere.
Per quanto riguarda i cantieri temporanei o mobili il
legislatore con il D. Lgs.
n. 81/2008 ha previsto due tipi di verifiche di
idoneità tecnico-professionale una stabilita con
l’art. 90 comma 9 lettera a) a carico del
committente o responsabile dei lavori e da
effettuare nei confronti dell’impresa affidataria,
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
e l’altra con l’art. 97 comma 2 dello stesso D.
Lgs. n. 81/2008 a carico del datore dell’impresa
affidataria da effettuare nei confronti delle
imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi che
operano nel cantiere edile.
Secondo l’art. 90
comma 9 lettera a), infatti, “Il
committente o il responsabile dei lavori, anche nel
caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale
dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o
ai lavori da affidare, con le modalità di cui
all'allegato XVII“, allegato che riporta
tutta una serie di documenti che le imprese devono
esibire almeno e consistente nella:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed
artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui
all’articolo 16, comma 1, lettera b) o
autocertificazione di cui all’articolo 28,
comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008
c) specifica documentazione attestante la conformità
alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81/2008 di macchine,
attrezzature e opere provvisionali
d) elenco dei dispositivi di protezione individuali
forniti ai lavoratori
e) nomina del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, degli incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di
primo soccorso e gestione dell’emergenza, del
medico competente quando necessario
f) nominativo del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza
g) attestati inerenti la formazione delle suddette
figure e dei lavoratori prevista dal decreto
legislativo n. 81/2008
h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro
matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal
decreto legislativo n. 81/2008
i) documento unico di regolarità contributiva
l) dichiarazione di non essere oggetto di
provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all’art. 14 del decreto legislativo n. 81/2008
obbligo posto anche a carico dei lavoratori
autonomi che devono esibire almeno la
seguente documentazione:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed
artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità
alle disposizioni di cui al decreto legislativo di macchine, attrezzature e
opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali
in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la
relativa idoneità sanitaria previsti dal decreto
legislativo
e)
documento unico di regolarità contributiva.
Ma non basta. Con la lettera b) del comma 9 dello
stesso art. 90 il legislatore stabilisce che il
committente o al responsabile dei lavori effettuino
una ulteriore verifica sulle imprese esecutrici e
riguardante la loro organizzazione, la regolarità
della loro posizione nei confronti degli istituti
assicuratori ed il rispetto dei contratti
collettivi. In base a tale comma b) infatti le
imprese esecutrici devono esibire al committente o
al responsabile dei lavori, oltre alla
documentazione sopraindicata e contenuta nella
lettera a), anche:
- una dichiarazione dell’organico medio annuo,
distinto per qualifica,
distinto per qualifica corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all’INPS, all’INAIL e alle casse edili;
-
una
dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.
Il
legislatore, comunque,
ha inteso introdurre delle
semplificazioni documentali che riguardano però soltanto i
lavori di cui al comma 11, e cioè per i lavori privati e per i quali non è richiesto il
permesso di costruire, essendo sufficiente in tal
caso
(art. 90 comma 9 lettera a secondo periodo)
che le imprese (ed i lavoratori autonomi, si
aggiunge) presentino al posto della
documentazione sopraindicata di cui alla lettera a):
- il certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria ed artigianato;
- il documento unico di regolarità contributiva;
- la autocertificazione in ordine al possesso
degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII.
ed al posto della documentazione di cui alla lettera
b)
(art. 90 comma 9 lettera b secondo periodo):
- il documento unico di regolarità contributiva;
- una autocertificazione relativa al contratto
collettivo applicato.
Abbastanza complessa si presenta quindi la
documentazione che sia le imprese esecutrici che i
lavoratori autonomi devono esibire al committente o
al responsabile dei lavori o più precisamente devono
consegnare in copia allo stesso committente o
responsabile dei lavori considerato che
questi, ai sensi della lettera c) del comma 9
dell'art. 90, è tenuto a trasmetterla pari pari,
insieme al nominativo delle imprese esecutrici e
prima dell’inizio di lavori oggetto sia del permesso
di costruire che della denuncia di inizio di
attività, all’amministrazione competente la quale
con il Testo Unico ora è diventata pertanto destinataria
di copiose documentazioni se solo si pensa che quanto
sopra detto si applica a tutte le imprese ed a tutti
i lavoratori autonomi che operano nei numerosi
cantieri ubicati nella zona di loro competenza.
Il legislatore in più ha posto in capo al
committente o al responsabile dei lavori
(art. 90 comma 9 lettera c secondo periodo)
l’obbligo
della trasmissione della documentazione sopraindicata
all’amministrazione competente
anche per i
lavori eseguiti in economia mediante affidamento
delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi
ovvero di lavori realizzati direttamente dal
committente con proprio personale dipendente senza
il ricorso all’appalto.
Da quanto sopra detto discende quindi che il Testo
Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro assegna all’amministrazione concedente una
parte attiva per quanto riguarda i lavori nei
cantieri temporanei o mobili nel senso che la stessa
amministrazione viene in definitiva chiamata ad intervenire
sia nel caso
di inadempienze comunicate dall’organo di
vigilanza che nel caso delle inadempienze accertate direttamente da
essa
avendo stabilito il D. Lgs. n. 81/2008 che in
assenza del documento unico di regolarità
contributiva (art. 90 comma 9 lettera c terzo
periodo) o del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all’art. 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91
comma 1 lettera b), quando previsti, oppure in
mancanza della notifica preliminare di cui
all’articolo 99, quando prevista, è sospesa
l’efficacia del titolo abilitativo (art. 90 comma
10).
Per quanto riguarda, invece, le attività svolte in
ambienti diversi dai cantieri edili più semplice
appare la situazione attualmente in quanto in attesa
dell'entrata in vigore del D.P.R. previsto dall'art.
6 comma 8 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008 con il
quale sarà definito il sistema di qualificazione
delle imprese e dei lavoratori autonomi il D. Lgs. n.
81/2008 medesimo con l’art. 26, riguardante gli obblighi
connessi ai contratti di appalto o d’opera o di
somministrazione, prevede a carico del datore di
lavoro committente che affida dei lavori in appalto
o mediante contratto d’opera o di somministrazione
all’interno della propria azienda o di una singola
unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima,
una verifica tecnico-professionale delle imprese
appaltatrici e dei lavoratori autonomi in relazione
ai lavori da affidare, verifica da effettuare, ai
sensi del comma 1 lettera a) dell’art. 26 medesimo mediante:
a)
l’acquisizione del certificato di iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato;
b)
l’acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa
appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità
professionale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
445/2000.
In conclusione, quindi, se l’obiettivo della delega di cui
alla legge n. 123/2007 era quello di introdurre una
semplificazione degli obblighi documentali quello
che ora viene da chiedersi è: ma è stato raggiunto tale
risultato?
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