PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

IL  SITO  DELL'ING.  GERARDO  PORRECA

 Prime riflessioni ed interpretazioni della nuova legge 3 agosto 2007 n. 123
di delega al Governo per la redazione del Testo Unico.

horizontal rule

(Home)  (Su)

   Approfondimento.                                                                 
  
(E' consentita la riproduzione citando la fonte)
   

PRIME RIFLESSIONI ED INTERPRETAZIONI DELLA NUOVA LEGGE 3 AGOSTO 2007 N. 123  DI DELEGA AL GOVERNO PER LA REDAZIONE DEL TESTO UNICO. 

     Un quesito pervenuto ha dato adito alle prime riflessioni ed alle prime interpretazioni della recentissima legge 3/8/2007 n. 123 la quale ha introdotte nuove misure per contrastare il fenomeno infortunistico in Italia ed ha fornito la delega al Governo di elaborare il nuovo Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
     L'argomento del quesito riguarda l'articolo 5 della citata legge che si riferisce alla estensione del potere di sospensione di cui all’art. 36-bis del D. L. 223/2006 convertito con la legge 4/8/2006 n. 248, meglio conosciuta come decreto Bersani, già in vigore nel settore dell’edilizia, a tutte le attività imprenditoriali nonché l’estensione di tale potere agli ispettori delle ASL limitatamente all’accertamento delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
     L’art. 5 comma 1 della legge n. 123/2007 dispone che “Fermo  restando   quanto   previsto  dall'articolo  36-bis  del  decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto  2006,  n.  248, come modificato dal presente articolo,  il  personale  ispettivo  del Ministero del lavoro e della previdenza  sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le   rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra  documentazione  obbligatoria  in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate  violazioni  della  disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di  cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66,  e  successive  modificazioni,  ovvero  di  gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza  sul lavoro.
     Al comma 2 lo stesso art. 5 stabilisce che “E'  condizione  per  la  revoca  del  provvedimento  da parte del personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a)  la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b)  l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle  ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di  cui  al  decreto  legislativo  8 aprile 2003, n. 66, o di gravi e reiterate  violazioni  della  disciplina  in  materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
c)  il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui  al  comma  3  pari  ad  un  quinto  delle  sanzioni amministrative complessivamente irrogate”.
     In più con il comma 6 lo stesso articolo 5 dispone che “I  poteri  e  gli  obblighi  assegnati  dal  comma 1 al personale ispettivo  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale sono estesi, nell'ambito dei compiti istituzionali delle aziende sanitarie locali e nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali complessivamente  disponibili,  al personale ispettivo delle medesime aziende sanitarie, limitatamente all'accertamento di violazioni della disciplina  in  materia  di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In tale caso trova applicazione la disciplina di cui al comma 2, lettere b) e c)”.
     Ora in risposta al quesito se con la nuova legge n. 123/2007 gli ispettori del lavoro sono autorizzati ad individuare le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche in settori diversi da quelli di propria specifica competenza viene da affermare che questo è proprio quello che sembra emergere dalla lettura dell’art. 5 della nuova legge stessa.
     Si fa osservare, infatti, che a differenza del decreto Bersani con la legge n. 123/2007 è stato inserito come motivo di sospensione di una qualsiasi attività imprenditoriale la constatazione della presenza di carenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia pure gravi e reiterate, e non poteva essere diversamente se si pensa al contesto entro cui è stato inserito tale provvedimento che riguarda la introduzione di un nuovo pacchetto di misure di finalizzate a contrastare il lavoro nero ed a far migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.
     Da quanto sopra detto ne consegue che la revoca del provvedimento di sospensione delle attività è condizionata oltre che alla regolarizzazione dei lavoratori occupati a nero, anche alla regolarizzazione delle situazioni di mancata o insufficiente sicurezza sul lavoro ed alla eliminazione delle corrispondenti violazioni. Ma a questo punto ci si chiede come deve fare l’ispettore del lavoro che ha riscontrato violazioni alle norme di sicurezza in settori lavorativi diversi da quelli sottoposti alla propria stretta e specifica vigilanza quale può essere ad esempio il settore industriale, commerciale, agricolo, dei servizi, ecc.?
     Prima di affrontare questo argomento però ci sarebbe da chiarire e da determinare, al fine di consentire una corretta applicazione della legge, quali sono da considerare le “gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” di cui all’articolo 5 stesso e che quindi possono far maturare il provvedimento di sospensione dei lavori. N
é il criterio di ritenere “gravi violazioni” quelle che comportino la pena dell’arresto o dell’ammenda e non solo quella della sola ammenda si ritiene essere sufficiente in quanto tutte le violazioni  alle norme che tutelano la salute e la sicurezza dei lavoratori di natura penale, anche quelle a carico dei lavoratori stessi, prevedono come penalità appunto l’arresto o l’ammenda se non addirittura solo l'arresto. Più volte nei decreti relativi alla sicurezza sul lavoro è stato fatto riferimento alle violazioni comportanti grave ed immediato pericolo anzi in realtà era previsto anche un decreto che avrebbe dovuto individuare tali violazioni stesse, decreto che però non ha mai visto la luce. La determinazione delle "gravi violazioni" sarebbe certamente utile agli ispettori degli organi di vigilanza tenuto presente che il potere di sospensione è comunque discrezionale, comparendo nella formulazione letterale dell’articolo 5 il termine “può” e non il termine “deve”.
     A proposito di tale discrezionalità si ritiene utile citare quanto già indicato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nella circolare n. 29 del 28/9/2006 contenente degli indirizzi applicativi dell’art. 36 bis della legge n. 248/2006
e confermato con la recente lettera circolare prot. n. 25/I/0010797 del 22/8/2007 dello stesso Ministero con la quale sono state fornite al personale ispettivo le prime istruzioni applicative della legge n. 123/2007 in relazione al provvedimento di sospensione. Il Ministero del Lavoro suggerisce, infatti, essendo la ratio della sospensione, oltre a quella della regolarità della posizione dei lavoratori dipendenti, anche quella di garantire l’integrità psicofisica dei lavoratori stessi, di ricorrere al provvedimento di sospensione ogni qualvolta si riscontri la sussistenza di uno o ambedue i presupposti sopra indicati. Il Ministero raccomanda, altresì, di valutare altre circostanze particolari che possano però suggerire di non adottare, sotto il profilo dell’opportunità, il provvedimento di sospensione in questione quali ad esempio “1) quando il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori risulta di lieve entità in relazione alla specifica attività svolta nel cantiere (es. tinteggiatura interna, posa in opera di rivestimenti ecc.) e 2) quando l’interruzione dell’attività svolta dall’impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori delle altre imprese che operano nel cantiere (si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiale nocivo quale l’amianto.
     La determinazione delle violazioni comportanti grave pericolo tornerebbe utile tra l’altro anche ad esempio all’operato dei coordinatori in fase di esecuzione nei cantieri temporanei o mobili a carico dei quali incombe, ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera  f) del D. Lgs. n. 494/1996, l’obbligo sanzionato penalmente – si cita testualmente -  di “sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate”.
     L’argomento posto all’attenzione con il quesito si riallaccia perfettamente all’approfondimento sulle competenze degli ispettori del lavoro nella materia della sicurezza sul lavoro già fatto in questo stesso sito ed al potere-dovere di prescrizione ex D. Lgs. n. 758/1994 dell’organo di vigilanza. In tale approfondimento, dopo una serie di riscontri legislativi, di richiami ad indirizzi forniti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e di indicazioni derivanti dalla Giurisprudenza, si era pervenuti alla conclusione che si poteva ritenere legittimo il comportamento dell’ispettore del lavoro che avesse adottato il provvedimento di prescrizione nella sua qualità di U.P.G. dinanzi a violazione in materia di tutela della salute e della sicurezza in qualsiasi settore lavorativo le avesse riscontrate proprio perché tale provvedimento, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 758/1994, è finalizzato alla eliminazione dello stato antigiuridico.
     Ora l’art. 5 della legge n. 123/2007 sembra confermare la possibilità, anzi il dovere, dell’ispettore del lavoro di ricorrere sempre al provvedimento della prescrizione e se questo è l'indirizzo del legislatore lo stesso viene accolto con molta soddisfazione da parte di coloro, quale lo scrivente, che ciò vanno sostenendo ormai da diverso tempo. A cosa deve infatti subordinare l’ispettore del lavoro la revoca della sospensione se non alla eliminazione dei reati in materia di sicurezza sul lavoro e quindi all’accertamento della ottemperanza alle prescrizioni a sua volta legato a all’applicazione di tutte le procedure previste dal D. Lgs. n. 758/1996 (concessione dei termini per la regolarizzazione, rapporto al P.M., verifica dell’ottemperanza, pagamento della sanzione ridotta, ecc.)?

     Qualcuno potrebbe suggerire il ricorso all’art. 22 dello stesso D. Lgs. n. 758/1994 in base al quale l’ispettore del lavoro, non appartenendo all’organo di vigilanza che opera in quello specifico settore di attività, è tenuto ad informare delle violazioni riscontrare in materia di sicurezza sul lavoro la competente ASL  perché intervenga a far eliminare le violazioni stesse attraverso il provvedimento obbligatorio della prescrizione e deve inoltre aspettare che la ASL stessa comunichi l’avvenuta o meno eliminazione delle violazioni che hanno portato alla sospensione e la cui rimozione è condizione necessaria per la revoca del provvedimento. Ma se così fosse ciò sembrerebbe completamente inconcepibile ed assurdo se solo si pensa a quelli che diventerebbero i tempi necessari per il completamento delle procedure di regolarizzazione pur trovandosi in presenza di una sospensione dei lavori che costituisce comunque un provvedimento gravosamente limitativo e che è da revocare quanto prima possibile. E ancor più assurdo sarebbe disporre agli ispettori del lavoro di limitarsi ad adottare il provvedimento di prescrizione ex D. Lgs. n. 758/1994 limitatamente alle gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e non anche a quelle che tali non vengano considerate.
     Del resto queste stesse considerazioni devono aver portato il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale a fornire al proprio personale ispettivo con la citata lettera circolare  prot. 25/I/0010797 del 22/8/2007 istruzioni operative in base alle quali “con l’adozione del provvedimento di sospensione il personale ispettivo, nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina prevenzionistica, deve procedere alla adozione dei provvedimenti di prescrizione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 758/1994 assegnando al contravventore anche un termine per la regolarizzazione delle violazioni accertate” precisando inoltre che “ovviamente, fermo restando il termine impartito con il provvedimento di prescrizione, il datore di lavoro  potrà procedere alla immediata regolarizzazione al fine di ottenere la revoca della sospensione della attività dell’impresa”.

     Ed ecco che quindi ci troviamo dinanzi ad un altro pasticcio del legislatore e che dobbiamo ancora una volta constatare che lo stesso, invece di risolvere l’annoso problema del concorso di competenze in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, va ad introdurre ulteriori dubbi interpretativi.
     E’ chiaro che nella circostanza il legislatore ha mirato, giustamente considerato l’incremento del fenomeno infortunistico, ad emanare dei provvedimenti urgenti e lo ha fatto con quella fretta che poi in fondo ha caratterizzato tutto l’iter di approvazione della legge delega (basti pensare al rigetto ed al ritiro degli emendamenti ed al ricorso all’escamotage degli ordini del giorno a cui si è assistito alla Camera dei Deputati proprio per accelerare i tempi ed evitare il ritorno del disegno di legge al Senato). Ma ora si dovrà dipanare quest’altra matassa.
     Viene a tal punto di riproporre quanto già “lanciato” in questo stesso sito nella rubrica delle Notizie circa la proposta e la opportunità che i due organi di vigilanza principali in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (le ASL da una parte e le Direzioni Provinciali del Lavoro dall’altra) si uniscano e convergano in un unico organo che potrebbe essere individuato nelle Agenzie Regionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tale soluzione avrebbe il vantaggio di concentrare tutte le risorse umane disponibili e quello di risolvere le problematiche relative  alla concorsualità, alla sovrapposizione delle visite ispettive ed al coordinamento delle attività di vigilanza, coordinamento che ora con la nuova legge diventa ancor più pregnante in considerazione del fatto che viene esteso anche agli ispettori delle ASL il potere di sospensione delle attività già affidato agli ispettori del lavoro nel caso accertassero delle gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
     Del resto la soluzione prospettata della unificazione degli organi di vigilanza troverebbe anche riscontro nell’articolo 1 comma 2 lettera q) della legge n. 123/2007 con la quale sono stati forniti i principi ai quali si deve attenere il Governo per la elaborazione del Testo Unico. Tale punto fa riferimento alla razionalizzazione ed al coordinamento delle strutture centrali e territoriali di vigilanza ed in esso, al fine di rendere più efficaci gli interventi di vigilanza, di pianificazione, di programmazione e di promozione della salute ed allo scopo di evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze negli interventi ispettivi nonché di valorizzare le specifiche competenze disponibili, viene “suggerito” di ricorrere anche ad un riordino del sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione, formazione e controllo nella materia specifica il che altro non potrebbe essere che una sorta di riforma del sistema di vigilanza oggi vigente in Italia.
     La razionalizzazione ed il coordinamento degli organi di vigilanza, secondo quando indicato nello stesso art. 1 comma 2 della legge n. 123/2007, devono essere fatti “nel rispetto dei principi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”  ma a tal punto si fa osservare che il citato articolo fa esplicito riferimento al solo comma 4 dell’art. 23 del D. Lgs. n. 626/1994 e non anche al comma 2. Nel comma 4, come è noto, viene fatta salva la competenza in materia di sicurezza  e salute dei lavoratori attribuita dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima e alle autorità marittime portuali ed aeroportuali ed ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le forze armate e per le forze di polizia. Il comma 2 dell’art. 23 medesimo, invece, fa salve le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all’Ispettorato del lavoro, ora Direzioni Provinciali del Lavoro, e stabilisce che tali organi, informando preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della unità sanitaria locale competente per territorio, possano svolgere la vigilanza anche per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, che sono state poi individuate con il DPCM 14/10/1997 n. 412 in quelle svolte praticamente nei cantieri temporanei o mobili.
     Quest'ultima osservazione solleva un ulteriore dubbio interpretativo e pare confermare quanto già sopra detto e cioè che l’intenzione del legislatore è quella di estendere la competenza della vigilanza delle Direzioni Provinciali del Lavoro in materia di sicurezza sul lavoro a tutte le attività lavorative.
     Non ci resta che sperare che il Governo nel dare corso alla sua delega e nell’elaborare il nuovo Testo Unico provveda a fornire gli opportuni chiarimenti in merito ma ancor più c'è da auspicare che lo stesso non si limiti a perpetrare  la confusa situazione che oggi è possibile riscontrare in Italia ma che proceda ad una ormai improcrastinabile riforma del sistema di vigilanza oggi vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

(Home)  (Su)