PORRECA Gerardo -
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
IL SITO DELL'ING. GERARDO
PORRECA
Primo esame della
bozza del Titolo I del nuovo Testo Unico. Riguarda l'art. 14 relativo al
provvedimento di sospensione delle attività da parte degli ispettori del lavoro.
Si osservano delle contraddizioni.

(Home) (Su)
Approfondimento. ARTICOLO
IN FORMATO STAMPA
(E' consentita la
riproduzione citando la fonte)
PRIMO ESAME DELLA BOZZA DEL
TITOLO I DEL NUOVO
TESTO UNICO. RIGUARDA L'ART. 14 RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE
DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI DA PARTE DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO IN
PRESENZA DI REITERATE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. SI
RAVVISANO CONTRADDIZIONI E SI FORMULANO PROPOSTE DI MODIFICA.
Stanno pervenendo numerosi quesiti derivati dalla lettura della bozza
del Titolo I del nuovo Testo Unico ed in particolare in merito al potere di sospensione
degli ispettori del lavoro in attività imprenditoriali al di fuori del
settore dell'edilizia. E siamo alle solite. Ancora dobbiamo fare una
legge e siamo già alla interpretazione di quella che la stessa vorrà dire. Ma perchè in Italia non stiliamo delle leggi
che siano chiare a tal punto che non possano essere lette in maniera diversa
e talvolta anche contrastante e tali da non creare confusione della quale in materia di salute e sicurezza non ne abbiamo proprio
bisogno? Sembra che in Italia più che l'istituto dell'interpello ci sia
la necessità di avviare un istituto della interpretazione autentica da
parte del legislatore. Comunque l'occasione è buona per fare un esame
approfondito della bozza del Titolo I del nuovo Testo Unico quella messa
a disposizione aggiornata
al 10 gennaio 2008 iniziando dall'art. 14 relativo alle
"Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e
per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori".
L'art. 14 comma 1 cita: "Al fine di garantire la
tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di
contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando
le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, e successive modificazioni, gli organi di vigilanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su
segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive
competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività
imprenditoriale qualora riscontri l’impiego di personale non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in
misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori
presenti sul luogo di lavoro, o in caso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli
articoli 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e
successive modificazioni, riferite ad almeno il 20 per cento dei
suddetti lavoratori, nonché in caso di reiterazione delle violazioni
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di
cui all’articolo … del presente decreto".
Si osserva che l'art. 14 della bozza ha
sostanzialmente riportato le disposizioni già contenute nell'art 5 della
legge delega di cui al D. Lgs. n. 123/2007 ma ha trasferito altresì
tutti i dubbi e le perplessità già sorte sul rapporto fra il decreto stesso e
l'art. 36 bis della legge n. 248/2006 (legge Bersani) per quanto riguarda l'applicazione del decreto 123 al
settore dei cantieri edili, dubbi e perplessità che hanno già costituito
oggetto di indicazioni contrastanti fornite in merito dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale con la sua lettera circolare
prot. n. 25/I/0010797 del 22/8/2007
e con la circolare
n.
29 del
28/9/2006
oltre che di un
approfondimento
riportato su questo stesso sito nel
quale nel fare un raffronto veniva messo
in evidenza lo scoordinamento fra le due norme di legge.
Ora dalla lettura dell'articolo 14
sembrerebbe chiaro, per come è scritto, che il potere di sospensione degli ispettori del
lavoro in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro sia applicabile a tutte le attività imprenditoriali
comprese quelle svolgentisi nell'ambito dei cantieri edili. Sull'argomento
però c'è chi sostiene il contrario, e qualcuno anche di
appartenenza ministeriale, e cioè che secondo quelle che saranno
le nuove disposizioni il potere di sospensione da parte degli ispettori del lavoro delle attività imprenditoriali
in presenza di reiterate
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro è limitato solo
alle attività svolte nel settore dell'edilizia o meglio alle attività
per le quali verrà estesa agli stessi la vigilanza ed indicate
nell'art. 13 della stessa bozza che riporterà integralmente nel Testo
Unico le attività comportanti rischi particolarmente elevati già
indicate nel D.P.C.M. n. 412/1997 (lavori
di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, lavori in
sotterraneo e gallerie, lavori in cassoni in aria compressa, ecc.).
Una lettura in tal senso, a dire la
verità, discenderebbe da quanto è indicato nel comma 11 dello stesso articolo 14 dove è
possibile leggere che "nelle ipotesi delle violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo...., le disposizioni
del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema
di vigilanza in materia". Ma se le cose stanno così e se questa è la
volontà politica occorre riscrivere in maniera diversa il comma 1 dell'articolo
14. Nello stesso viene
infatti indicato giusto il contrario nel senso che il potere di
sospensione per le reiterate violazioni in materia di sicurezza sul
lavoro da parte degli ispettori del lavoro sembra applicarsi a tutte le attività imprenditoriali ed
"anche" al settore dell'edilizia così come indicato al termine
dell'ultimo comma dell'articolo medesimo. E ci
risiamo con la parolina "anche" che già in passato ha portato a
dubbi e perplessità circa l'applicazione di altre disposizioni contenute
nel D. Lgs. n. 626/1994. Ma se la congiunzione "anche" ha il significato
di "oltre a", così come ci hanno insegnato sui banchi di
scuola,
una
lettura lessicale dell'articolo 14 ci porta a concludere che gli organi di vigilanza del Ministero
del Lavoro e della previdenza sociale possono adottare provvedimenti di
sospensione in presenza di violazioni in materia di sicurezza
sul lavoro in tutte le attività imprenditoriali comprese quelle
svolte nell'ambito dei cantieri edili.
La interpretazione sopra citata è del resto confermata
da quanto è riportato nel
successivo comma 2 dell'articolo 14 allorquando viene precisato che il
potere di sospensione e gli obblighi da esso derivanti di cui al comma
1, con
riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della
disciplina in materia della tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro, spettano "anche"
agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali (oltre
ovviamente a quelli del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale). Del resto la eliminazione delle violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro sono poste, così come indicato nei successivi commi
4 e 5, quale condizione per la revoca del provvedimento di sospensione sia per gi ispettori del lavoro che per
gli ispettori delle Aziende Sanitarie Locali.
Allora se la volontà politica è quella di
limitare il potere di sospensione degli ispettori in presenza di
reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza su lavoro alle
sole attività che cadono nell'ambito della vigilanza di
competenza è opportuno riformulare l'art. 14,
e questa può costituire in questo momento una proposta di modifica
dell'articolo, nel
senso che andrebbe scritto nel comma con chiarezza
che " il potere e gli
obblighi di cui al comma 1 (degli ispettori del lavoro) con riferimento all'accertamento della
reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela
della salute e della sicurezza su lavoro di cui all'articolo.... del
presente decreto, si applica esclusivamente (e
non anche) nell'ambito delle attività di competenza in tema di
vigilanza in materia di cui all'art. 13 del presente decreto". Se invece la interpretazione esatta è
quella contraria e quindi la volontà del legislatore è quella di adibire
anche il personale periferico del Ministero del Lavoro per sospendere
in caso di carenza di sicurezza sul lavoro tutte le attività, come
sembra essendo questa in fondo la
finalità dell'articolo come indicato all'inizio del comma 1 e cioè
quella di migliorare le
condizioni di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, si ravvisa comunque
un'altra necessità quella di integrare l'articolo 14, e questa può
costituire anche essa una proposta,
per quanto riguarda l'accertamento della eliminazione delle violazioni
in materia di sicurezza da parte degli ispettori del lavoro indicata
esplicitamente come condizione necessaria per la revoca del provvedimento di sospensione.
Si ritiene opportuno infatti che venga ben definito il rapporto fra le
disposizioni di cui all'art. 14 del futuro testo unico e quelle di cui al
D. Lgs. n. 758/1994 in materia di regime sanzionatorio e ciò in virtù
proprio della caratteristica che il testo unico dovrebbe avere di
coordinare tutte le norme preesistenti in materia di salute e sicurezza
sul lavoro. Sarebbe
necessario, infatti, aggiungere che per la regolarizzazione delle
aziende che hanno avuto il provvedimento di sospensione da parte degli
ispettori del lavoro si
applicano per tutte le attività lavorative le disposizioni e le procedure di cui al citato D. Lgs. n.
758/1996 con particolare riferimento al provvedimento
della prescrizione obbligatoria e delle procedure di estinzione del
reato previste dal decreto medesimo. In caso contrario appare assurdo infatti pensare che al di fuori delle attività svolte
nell'ambito dei cantieri edili l'ispettore del lavoro, per poter revocare un provvedimento di
sospensione, che essendo limitativo può comportare anche delle
ripercussioni organizzative ed economiche oltre che i provvedimenti
interdittivi, debba, essendo considerato nella circostanza solo un
pubblico ufficiale, attivare le procedure di cui all'art 22 del D. Lgs.
n. 758/1994 e cioè segnalare il fatto al pubblico ministero affinché
questi lo comunichi alla AUSL competente perchè adotti il provvedimento
di prescrizione e quindi attendere l'informazione che siano state
eliminate quelle
violazioni in materia di sicurezza che hanno portato al provvedimento di sospensione medesimo.
La situazione era e rimane davvero ingarbugliata
oltre ad essere oggetto di animate ed irrisolte discussioni. Ma non aspettavamo il Testo Unico
perchè le cose fossero chiarite?
(Home) (Su)