PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

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 Primo esame della bozza del Titolo I del nuovo Testo Unico. Riguarda l'art. 14 relativo al provvedimento di sospensione delle attività da parte degli ispettori del lavoro. Si osservano delle contraddizioni.

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PRIMO ESAME DELLA BOZZA DEL TITOLO I DEL NUOVO TESTO UNICO. RIGUARDA L'ART. 14 RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI DA PARTE DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO IN PRESENZA DI REITERATE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. SI RAVVISANO CONTRADDIZIONI E SI FORMULANO PROPOSTE DI MODIFICA.    

     Stanno pervenendo numerosi quesiti derivati dalla lettura della bozza del Titolo I del nuovo Testo Unico ed in particolare in merito al potere di sospensione degli ispettori del lavoro in attività imprenditoriali al di fuori del settore dell'edilizia. E siamo alle solite. Ancora dobbiamo fare una legge e siamo già alla interpretazione di quella che la stessa vorrà dire. Ma perchè in Italia non stiliamo delle leggi che siano chiare a tal punto che non possano essere lette in maniera diversa e talvolta anche contrastante e tali da non creare confusione della quale in materia di salute e sicurezza non ne abbiamo proprio bisogno? Sembra che in Italia più che l'istituto dell'interpello ci sia la necessità di avviare un istituto della interpretazione autentica da parte del legislatore. Comunque l'occasione è buona per fare un esame approfondito della bozza del Titolo I del nuovo Testo Unico quella messa a disposizione aggiornata al 10 gennaio 2008 iniziando dall'art. 14 relativo alle "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori".
     L'art. 14 comma 1 cita: "Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, riferite ad almeno il 20 per cento dei suddetti lavoratori, nonché in caso di reiterazione delle violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui all’articolo … del presente decreto".
     
Si osserva che l'art. 14 della bozza ha sostanzialmente riportato le disposizioni già contenute nell'art 5 della legge delega di cui al D. Lgs. n. 123/2007 ma ha trasferito altresì tutti i dubbi e le perplessità già sorte sul rapporto fra il decreto stesso e l'art. 36 bis della legge n. 248/2006 (legge Bersani) per quanto riguarda l'applicazione del decreto 123 al settore dei cantieri edili, dubbi e perplessità che hanno già costituito oggetto di indicazioni contrastanti fornite in merito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la sua lettera circolare
prot. n. 25/I/0010797 del 22/8/2007 e con la circolare n. 29 del 28/9/2006 oltre che di un approfondimento riportato su questo stesso sito nel quale nel fare un raffronto veniva messo in evidenza lo scoordinamento fra le due norme di legge.
    
Ora dalla lettura dell'articolo 14 sembrerebbe chiaro, per come è scritto, che il potere di sospensione degli ispettori del lavoro in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia applicabile a tutte le attività imprenditoriali comprese quelle svolgentisi nell'ambito dei cantieri edili. Sull'argomento però c'è chi sostiene il contrario, e qualcuno anche di appartenenza ministeriale, e cioè che secondo quelle che saranno le nuove disposizioni il potere di sospensione da parte degli ispettori del lavoro delle attività imprenditoriali in presenza di reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro è limitato solo alle attività svolte nel settore dell'edilizia o meglio alle attività per le quali verrà estesa agli stessi la vigilanza ed indicate nell'art. 13 della stessa bozza che riporterà integralmente nel Testo Unico le attività comportanti rischi particolarmente elevati già indicate nel D.P.C.M. n. 412/1997 (lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, lavori in sotterraneo e gallerie, lavori in cassoni in aria compressa, ecc.).
     Una lettura in tal senso, a dire la verità, discenderebbe da quanto è indicato nel comma 11 dello stesso articolo 14 dove è possibile leggere che "nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo...., le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia". Ma se le cose stanno così e se questa è la volontà politica occorre riscrivere in maniera diversa il comma 1 dell'articolo 14. Nello stesso viene infatti indicato giusto il contrario nel senso che il potere di sospensione per le reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro da parte degli ispettori del lavoro sembra applicarsi a tutte le attività imprenditoriali ed "anche" al settore dell'edilizia così come indicato al termine dell'ultimo comma dell'articolo medesimo. E ci risiamo con la parolina "anche" che già in passato ha portato a dubbi e perplessità circa l'applicazione di altre disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 626/1994. Ma se la congiunzione "anche" ha il significato di "oltre a", così come ci hanno insegnato sui banchi di scuola, una lettura lessicale dell'articolo 14 ci porta a concludere che gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale possono adottare provvedimenti di sospensione in presenza di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro in tutte le attività imprenditoriali comprese quelle svolte nell'ambito dei cantieri edili.
     La interpretazione sopra citata è del resto confermata da quanto è riportato nel successivo comma 2 dell'articolo 14 allorquando viene precisato che il  potere di sospensione e gli obblighi da esso derivanti di cui al comma 1, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, spettano "anche" agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali (oltre ovviamente a quelli del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale). Del resto la eliminazione delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono poste, così come indicato nei successivi commi 4 e 5, quale condizione per la revoca del provvedimento di sospensione sia per gi ispettori del lavoro che per gli ispettori delle Aziende Sanitarie Locali.
     Allora se la volontà politica è quella di limitare il potere di sospensione degli ispettori in presenza di reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza su lavoro alle sole attività che cadono nell'ambito della vigilanza di competenza è opportuno riformulare l'art. 14, e questa può costituire in questo momento una proposta di modifica dell'articolo, nel senso che andrebbe scritto nel comma con chiarezza che " il potere e gli obblighi di cui al comma 1 (degli ispettori del lavoro) con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza su lavoro di cui all'articolo.... del presente decreto, si applica esclusivamente (e non anche) nell'ambito delle attività di competenza in tema di vigilanza in materia di cui all'art. 13 del presente decreto". Se invece la interpretazione esatta è quella contraria e quindi la volontà del legislatore è quella di adibire anche il personale periferico del Ministero del Lavoro per sospendere in caso di carenza di sicurezza sul lavoro tutte le attività, come sembra essendo questa in fondo la finalità dell'articolo come indicato all'inizio del comma 1 e cioè quella di migliorare le condizioni di sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, si ravvisa comunque un'altra necessità quella di integrare l'articolo 14, e questa può costituire anche essa una proposta, per quanto riguarda l'accertamento della eliminazione delle violazioni in materia di sicurezza da parte degli ispettori del lavoro indicata esplicitamente come condizione necessaria per la revoca del provvedimento di sospensione.
     Si ritiene opportuno infatti che venga ben definito il rapporto fra le disposizioni di cui all'art. 14 del futuro testo unico e quelle di cui al D. Lgs. n. 758/1994 in materia di regime sanzionatorio e ciò in virtù proprio della caratteristica che il testo unico dovrebbe avere di coordinare tutte le norme preesistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sarebbe necessario, infatti, aggiungere che per la regolarizzazione delle aziende che hanno avuto il provvedimento di sospensione da parte degli ispettori del lavoro si applicano per tutte le attività lavorative le disposizioni e le procedure di cui al citato D. Lgs. n. 758/1996 con particolare riferimento al provvedimento della prescrizione obbligatoria e delle procedure di estinzione del reato previste dal decreto medesimo. In caso contrario appare assurdo infatti pensare che al di fuori delle attività svolte nell'ambito dei cantieri edili l'ispettore del lavoro, per poter revocare un provvedimento di sospensione, che essendo limitativo può comportare anche delle ripercussioni organizzative ed economiche oltre che i provvedimenti interdittivi, debba, essendo considerato nella circostanza solo un pubblico ufficiale, attivare le procedure di cui all'art 22 del D. Lgs. n. 758/1994 e cioè segnalare il fatto al pubblico ministero affinché questi lo comunichi alla AUSL competente perchè adotti il provvedimento di prescrizione e quindi attendere l'informazione che siano state eliminate quelle violazioni in materia di sicurezza che hanno portato al provvedimento di sospensione medesimo.
     La situazione era e rimane davvero ingarbugliata oltre ad essere oggetto di animate ed irrisolte discussioni. Ma non aspettavamo il Testo Unico perchè le cose fossero chiarite?

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