Trascorso il
16/5/2009 la domanda del giorno è: ma è poi
sanzionata la mancata apposizione della data certa
sul DVR? E ancora, quale sanzione si applica per la
mancata valutazione dei rischi da stress
lavoro-correlato?
Per
rispondere ai quesiti formulati occorre effettuare una lettura
combinata dell’art. 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 9/4/2008
n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, che ha istituito l’obbligo non delegabile
da parte del datore di lavoro della valutazione dei rischi nei
luoghi di lavoro, con l’art. 28 dello stesso decreto legislativo
che fissa l’oggetto della valutazione dei rischi stessi nonché
il contenuto ed i requisiti del documento di valutazione dei
rischi (DVR) da redigere all’esito della citata valutazione.
Secondo l’art. 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n.
81/2008:
“1.
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti
attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento previsto
dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi”.
Secondo l’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 poi:
“1. La
valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera
a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro
e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro,
deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e
quelli riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli
connessi alle differenze di genere, all'età, alla
provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma
1, lettera a), redatto a conclusione della
valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i
rischi per la sicurezza e la salute durante
l'attività lavorativa, nella quale siano specificati
i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e
di protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati, a seguito della
valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera
a);
c) il programma delle misure ritenute opportune
per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per
l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei
ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e
poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di
quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che
eventualmente espongono i lavoratori a rischi
specifici che richiedono una riconosciuta capacità
professionale, specifica esperienza, adeguata
formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì
rispettare le indicazioni previste dalle specifiche
norme sulla valutazione dei rischi contenute nei
successivi titoli del presente decreto”.
Come è noto l’obbligo di apporre la data certa sul
documento di valutazione dei rischi, che era stato
già fissato al 1°/1/2009, è slittato al
16/5/2009 in virtù della proroga concessa con il
decreto-legge 30/12/2008
n. 207, convertito con modificazioni con la
legge 27/2/2009 n. 14, con il quale è stato
prorogato anche l’entrata in vigore dell’obbligo
della valutazione dei rischi limitatamente a quelli
da stress lavoro-correlato. Alla luce di quanto
sopra detto, quindi, è evidente, in premessa, che i DVR redatti e
datati prima del 16/5/2009 non sono sottoposti
all’obbligo della certificazione della data di
redazione.
Per quanto riguarda, invece, le sanzioni da applicare
nel caso di DVR privi di data certa occorre fare
riferimento all’art. 55 comma 1 lettera a) del D.
Lgs. n. 81/2008 che così recita:
“1. È
punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con
l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di
lavoro:
a) che omette la valutazione
dei rischi e l'adozione del documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo
adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere
a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le
disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1,
lettere q) e z), prima parte”.
Secondo quanto discende dalla lettura dei sopra citati
articoli si è del parere, quindi, che il datore di lavoro che ha
provveduto, a partire dal 16/5/2009, data di entrata
in vigore dell’obbligo, ad apporre sul DVR o su
documentazione di questo integrativa una data non
certificata è passibile della sanzione prevista dal
citato art. 55 comma 1, stabilita nell’arresto da
quattro ad otto mesi o nell’ammenda da 5.000 a
15.000 euro con la motivazione di “aver omesso di elaborare il
documento di valutazione dei rischi di cui all’art.
17 comma 1 lettera a) secondo i requisiti previsti
dall’art. 28 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 il
quale con il comma 2 ha imposto l’apposizione di una
data certa sul documento medesimo”. Quindi, in
definitiva, non fornire di data certa un DVR
elaborato al termine di una valutazione dei rischi
presenti nei luoghi di lavoro, benché obbligatoria,
equivale in sostanza, ai fini della applicazione
delle relative sanzioni, a non aver effettuata la
valutazione dei rischi medesimi.
A tal punto bisogna tenere ben presente anche quanto
stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 55 il
quale
prevede un aggravamento delle sanzioni da applicare
a carico dei datori di lavoro di aziende presso le
quali si svolgono attività a particolare rischio.
Secondo tale comma 2, infatti,:
“2. Nei casi previsti al comma
1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da
sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è
commessa:
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma
6, lettere a), b), c), d), f);
b) in aziende in cui si svolgono attività che
espongono i lavoratori a rischi biologici di cui
all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da
atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da
attività di manutenzione, rimozione smaltimento e
bonifica di amianto;
c) per le attività disciplinate dal titolo IV
caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la
cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a
200 uomini-giorno”.
Il legislatore con lo stesso art. 55 ha poi previsto una
graduazione delle sanzioni per quanto riguarda la
mancanza nel DVR degli elementi indicati nell’art.
28 comma 2 dalla lettera a) alla lettera f), gli
ultimi tre dei quali risultano innovativi rispetto a
quanto previsto dal corrispondente art. 4 comma 2
dell’abrogato D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i.. In
particolare le sanzioni sono state distribuite
secondo quanto indicato nel prospetto che segue:
E’ opportuno a proposito ricordare che con il decreto
integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 81/2008 il
cui schema, dopo essere stato approvato dal
Consiglio dei Ministri, è passato al vaglio della
Conferenza delle Regioni ed è attualmente in
discussione al Parlamento, è stata proposta una
modifica dell’art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008 nella
parte relativa all’obbligo della data certa sul
documento di valutazione dei rischi il quale,
secondo quanto si legge nell’art. 16 dello stesso
schema, d’accordo anche la Conferenza delle Regioni,
potrebbe essere sostituito, in alternativa, con la “sottoscrizione
del documento medesimo da parte del datore di
lavoro, nonché dalla sottoscrizione per presa
visione del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione e del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza territoriale e da parte del medico
competente ove nominato”.
Purtroppo, però, per
un mancato allineamento delle scadenze per l’obbligo
della data certa, entrato in vigore il 16/5/2009, e
per la emanazione del decreto correttivo del D. Lgs.
n. 81/2008, che dovrebbe avvenire entro il
16/8/2009, si è verificata una situazione davvero
anomala in quanto a partire dal 16/5/2009 è entrato
in vigore un obbligo, quello della data certa
appunto, per il quale è prevista ad agosto 2009
l’abolizione e tutto ciò con il sorgere
conseguentemente di notevoli ripercussioni e disagi
se solo si pensa che tale obbligo è supportato,
così come sopra indicato, da sanzioni penali anche
rilevanti.
Nel caso poi di una mancata valutazione dei rischi da
stress lavoro-correlato è analogamente applicabile a carico del
datore di lavoro la sanzione prevista dall’art. 55
comma 1 lettera a), stabilita nell’arresto da
quattro a otto mesi o nell’ammenda da 5.000 a 15.000
euro, per la violazione dell’art. 28 comma 1 del D.
Lgs. n. 81/2008 ed in particolare “per
aver omesso di valutare e di riportare nel
conseguente DVR l’esito della valutazione dei rischi
collegati allo stress lavoro-correlati
esplicitamente indicati fra i rischi da valutare
obbligatoriamente nell’art. 28 comma 1 del D. Lgs.
n. 81/2008”.
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