Riflessioni sull’obbligo o sulla opportunità da
parte delle imprese di mera fornitura di materiali
di redigere il piano operativo di sicurezza (P.O.S.)
nei cantieri temporanei o mobili .
I
numerosi quesiti pervenuti sull’argomento relativo
all’obbligo di redigere il piano operativo di
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e di
valutare i rischi interferenziali da parte delle
imprese di fornitura di materiali e/o attrezzature
dopo l’entrata in vigore del decreto correttivo del
D. Lgs. n. 81/2008 di cui al D. Lgs. n. 106/2009
hanno dato lo spunto per effettuare un
approfondimento per quanto riguarda in particolar
modo le “mere” forniture.
Quando
si parla di forniture di materiali e/o attrezzature
nei cantieri temporanei o mobili occorre
innanzitutto, ai fini della applicazione del D. Lgs.
n. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. n.
106/2009, individuare e precisare se si tratta o
meno di una “mera” fornitura, e cioè di una pura e
semplice fornitura di tali materiali e/o
attrezzature. Sulla mera fornitura ha già avuto modo
di esprimersi il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale in occasione della
circolare n. 4 del 28/2/2007, emanata in vigenza
del D. Lgs. n. 626/1994 e del D. Lgs. n. 494/1996,
nella quale la mera fornitura nei cantieri
temporanei o mobili è stata assimilata alla
fornitura a piè d’opera e ciò condivisibilmente non
ritenendo di considerare come tale quella fornitura
di materiali che viene abbinata ad una messa in
opera o, ad esempio, nel caso della fornitura del
calcestruzzo alla sua gettata.
Nella
citata circolare lo stesso Ministero del Lavoro ha
avuto modo di precisare, su conforme parere del
Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province
Autonome, che le aziende impegnate in un cantiere
edile nelle attività di fornitura a piè d’opera dei
materiali e/o attrezzature non devono redigere il
POS, essendo l’obbligo della redazione di tale
documento, per effetto del combinato disposto
dell’art. 9.1, c) bis dell’allora D. Lgs. 494/96 e
dell’art. 6 del D.P.R. n. 222/03, posto a carico
unicamente delle imprese che eseguono i lavori
indicati nell’Allegato I del D. Lgs. n. 494/96 e non
potendo tale obbligo essere esteso anche a quelle
imprese che, pur presenti in cantiere, non
partecipassero in maniera diretta all’esecuzione di
tali lavori, tra le quali il Ministero del Lavoro
nella citata circolare ha fatto ricadere appunto le
aziende che svolgono attività di mera fornitura a
piè d’opera dei materiali e/o attrezzature. A
proposito della affermazione fatta dal Ministero del
Lavoro di tenere conto, ai fini della sicurezza sul
lavoro, solo delle aziende che eseguono i lavori di
cui all’Allegato I del D. Lgs. n. 494/96 si consulti
l’approfondimento
elaborato dallo scrivente al termine del quale si è
pervenuti alla conclusione che sarebbe necessario,
sempre ai fini della sicurezza sul lavoro, tenere
conto di tutte le aziende che sono state comunque
chiamate ad “operare” in cantiere e non solo di
quelle “esecutrici”.
Lo
stesso Ministero del Lavoro nella citata circolare
ha precisato, inoltre, che “le esigenze di
sicurezza derivanti dalla presenza in cantiere di un
soggetto incaricato della mera presenza di materiali
e/o attrezzature devono essere soddisfatte mediante
l’attuazione delle particolari disposizioni
organizzativo-procedurali (scambio di informazioni,
coordinamento delle misure e delle procedure di
sicurezza, cooperazione nelle fasi operative)
stabilite dall’art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 (ora
art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008). Di conseguenza
spetta all’impresa esecutrice, in base all’art. 7.1,
b) del D. Lgs. n. 626/94 mettere a disposizione
dell’azienda fornitrice le prescritte informazioni
di sicurezza attingendo, ove pertinente e
necessario, anche a quanto previsto in proposito
dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 494/96 e dai piani
di sicurezza del particolare cantiere (PSC, POS e
PSS, quando previsti)”.
“L’azienda
fornitrice, da parte sua”, ha concluso il
Ministero del Lavoro nella citata circolare, “come
effetto della applicazione della procedura di
informazione-coordinamento di cui all’art. 7.2, b)
dovrà curare che siano stabilite ed applicate le
procedure interne di sicurezza (delle quali – come
del resto per ogni altra iniziativa adottata ai fini
di sicurezza in ambito aziendale – è opportuno che
sia mantenuta l’evidenza documentale) per i propri
dipendenti inviati ad operare nel particolare
cantiere”.
Il D.
Lgs. n. 81/2008, così come modificato con il D. Lgs.
n. 106/2009, ha successivamente preso in
considerazione il caso delle mere forniture di
materiali ed attrezzature sia nell’art. 96,
contenuto nel Titolo IV Capo II relativo alla
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, che
nell’art. 26 dello stesso decreto legislativo,
contenuto nel Titolo I, riguardante la sicurezza sul
lavoro negli appalti e subappalti ed applicabile a
qualunque tipo di attività lavorativa svolta.
Secondo
l’art. 96 comma 1 lettera g) del D. Lgs. n. 81/2008,
infatti, si ribadisce “ I datori di lavoro delle
imprese affidatarie e delle imprese esecutrici,
anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci
addetti: …….g) redigono il piano operativo di
sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera
h)”, ma con il comma 1
bis, introdotto successivamente nell’art. 96 del D.
Lgs. n. 81/2008 dal citato decreto correttivo, è
stato precisato che “la previsione di cui al
comma 1, lettera g), non si applica alle mere
forniture di materiali o attrezzature” ed è
stato anche aggiunto che “in tali casi trovano
comunque applicazione le disposizioni di cui
all’articolo 26 del presente decreto” il quale
ha appunto fissato gli obblighi connessi ai
contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.
Secondo l’art. 26 comma 3
bis, invece, aggiunto con il decreto correttivo “ferme
restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2,
l’obbligo di cui al comma 3
(che prevede la redazione del DUVRI) non si
applica ai servizi di natura intellettuale, alle
mere forniture di materiali o attrezzature,
nonché………”
Ora
dalla lettura coordinata dei due articoli
sopraindicati deriva quindi che in effetti, così
come è stato fatto osservare, le aziende di mere
forniture di materiali ed attrezzature sono
esonerate sia dalla redazione del POS, per effetto
dell’art. 96 comma 1 bis, che dalla partecipazione
alla redazione del DUVRI, per effetto dell’art. 26
comma 3 bis. Si fa presente, però, che queste, per
espressa indicazione del legislatore contenute nello
stesso art. 26 comma 3 bis, sono comunque tenute a
scambiare le informazioni relative alla sicurezza
delle loro operazioni con chi le ha chiamate in
cantiere per effettuare la fornitura (comma 2
lettera b) nonché a cooperare con le stesse (comma 2
lettera a) ed a farsi coordinare in cantiere (comma
3).
Si fa
osservare a tal punto che dell’accesso in cantiere
dell’azienda incaricata della mera fornitura di
materiali e/o attrezzature e quindi degli eventuali
rischi interferenziali da questa eventualmente
apportati dovrà comunque essere anche informato sia
il coordinatore in fase di esecuzione ove esistente,
(si rammenta che nei PSC devono essere programmate
ed indicate le zone del cantiere destinate alle
forniture) che l’impresa affidataria e ciò l’impresa
che ha richiesta la fornitura lo dovrà fare
integrando il suo POS in maniera tale che il
coordinatore stesso possa valutare la compatibilità
delle operazioni di fornitura con il suo PSC ed
apportare, se necessario, eventuali variazioni e
quindi, operando le stesse nel cantiere sottoposto
al suo controllo, coordinare durante l’esecuzione
dei lavori tutte e due le imprese, appaltatrice e
committente.
Si può
quindi concludere che, se pure non vogliamo chiamare
POS o non vogliamo chiamare DUVRI quello che
l’azienda fornitrice è tenuta ad elaborare, una cosa
è certa e cioè che, in ogni caso, l’azienda
fornitrice, anche nel caso quindi di una mera
fornitura, è tenuta a relazionare, e per iscritto, a
parere dello scrivente, in merito alle operazioni
che si accinge a fare in cantiere e ad informare,
come già detto, degli eventuali rischi che può
apportare sia l’impresa affidataria che il
coordinatore in fase di esecuzione. Numerosi sono
gli infortuni sul lavoro che si sono potuti
riscontrare proprio durante le operazioni di
fornitura di materiali e/o di attrezzature, fossero
pure di mere forniture, nel corso delle quali sono
rimaste vittime lavoratori anche estranei alle
operazioni medesime.
Le
stesse osservazioni sopra esposte sulla necessità di
informare sia l’impresa affidataria che il
coordinatore in fase di esecuzione in merito agli
eventuali rischi che potrebbero introdurre in
cantiere si ritiene che valgono anche per i
lavoratori autonomi che operano nel cantiere stesso
per i quali il legislatore non ha inteso fornire
degli indirizzi precisi circa l’obbligo o meno da
parte degli stessi di redigere i piani operativi di
sicurezza. In ogni caso non si deve perdere di vista
che la finalità del legislatore, al di là delle
indicazioni più o meno precise ed approfondite che
ha potuto fornire nel dettare le disposizioni in
materia di salute e di sicurezza sul lavoro, è
quella non di indurre a “produrre carta”, e si fa
riferimento ai documenti di sicurezza quali il PSC,
il POS o il DUVRI a volte inutilmente voluminosi, ma
è quella di far attuare nei luoghi di lavoro ed in
particolare nei cantieri temporanei o mobili una
effettiva prevenzione, cosa che è possibile
raggiungere solo con la individuazione dei rischi
prima e poi con la lo loro eliminazione o la loro
riduzione al minimo.
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