|
PORRECA Gerardo -
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
IL SITO DELL'ING. GERARDO
PORRECA
Confronto fra l'art. 5
della legge n. 123/2007 e l'art. 36-bis del decreto Bersani sul potere
di sospensione delle attività imprenditoriali da parte degli ispettori del
lavoro e delle ASL 
(Home) (Su)
Approfondimento.
(E' consentita la
riproduzione citando la fonte)
IL POTERE DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'
IMPRENDITORIALI DA PARTE DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO E DELLE ASL. A CONFRONTO L'ART. 5 DELLA LEGGE N. 123/2007 E L'ART.
36-BIS DEL DECRETO BERSANI
L'approfondimento sul potere che gli
ispettori del lavoro hanno di sospendere le attività imprenditoriali
nel caso che riscontrino dei lavoratori "in nero" in una percentuale
maggiore del 20% dei lavoratori regolarmente occupati oppure dinanzi a
reiterate violazioni
in materia di riposi e superamento dell'orario massimo settimanale di
lavoro o di gravi e reiterate violazioni sulla
disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro
nonché l'estensione del potere stesso agli ispettori delle ASL,
limitatamente alla constatazione di gravi e reiterate violazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, discende dalle dichiarazioni rese dal sottosegretario del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Antonio MONTAGNINO,
in un comunicato stampa diffuso il 23 agosto
2007 con le quali lo stesso ha contraddetto quanto già affermato
sull'argomento dal Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale nella sua lettera circolare del 22/8/2007.
Può sembrare scontato, come da più parti si afferma, che con l’art. 5 della
legge 3/8/2007 n. 123 il legislatore abbia voluto introdurre
anche nel settore edile il potere di
sospensione da parte degli ispettori del lavoro nel caso che
venga constatata la presenza di gravi e reiterate violazioni in materia
di salute e sicurezza sul lavoro ma ciò in realtà nella
legge citata non viene esplicitamente indicato.
Qualche dubbio è sorto anche sulla possibilità che gli ispettori delle ASL possano adottare il provvedimento di sospensione delle
attività imprenditoriali di cui all'art. 5 comma 6 della legge n.
123/2007 nel campo del settore edile.
In effetti la legge non è sul punto abbastanza chiara e
quando le disposizioni di legge non sono
chiare e soprattutto ben coordinate con quelle già preesistenti e
vigenti nella stessa disciplina esse si prestano a diverse
interpretazioni fra le quali principalmente si annotano quella letterale che
segue il testo pedissequamente e quella logica che invece
inserisce le nuove disposizioni in un contesto ed in un
sistema già esistente secondo un criterio di logicità. Ma
nel caso delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori, essendo queste di natura prevalentemente penale,
è richiesto che le leggi debbano essere rigorosamente chiare, talmente
chiare che la interpretazione logica deve sempre coincidere
con quella letterale. Solo così non si creano dubbi e
non si dà adito ad interpretazioni diverse ed a volte anche contrastanti
fra loro.
Tutto è nato dal fatto che in merito al campo di applicazione della legge n. 123/2007 il
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha sostenuto
in una propria
lettera
circolare prot. n. 25/I/0010797 del 22/8/2007
che
le disposizioni contenute nella legge stessa non sono
applicabili al settore dell’edilizia, ricollegandosi
presumibilmente a quanto indicato all’inizio dell’art. 5
che fa salve le disposizioni di cui al decreto Bersani, ed ha affermato
che le stesse invece si applicano a “tutte le altre
attività imprenditoriali” che esulano dal campo di
applicazione del Decreto Bersani e quindi al di fuori dell'ambito
dell'edilizia.
Il sottosegretario Antonio MONTAGNINO, invece, ha dichiarato
in un
suo comunicato stampa giusto il contrario in quanto dà alla
legge evidentemente una lettura più logica e giustifica la sua
interpretazione con la osservazione che sarebbe assurdo
pensare che l’ispettore del lavoro abbia il potere di
sospendere per motivi di sicurezza sul lavoro una qualsiasi
attività non sottoposta alla sua normale vigilanza in
materia di sicurezza sul lavoro mentre non lo può fare per
il settore dell’edilizia nel quale invece, in base al DPCM
n. 412/1997, ha la competenza in concorso con le ASL.
Ora per sostenere l'una o l'altra delle interpretazioni
è opportuno effettuare un confronto diretto fra le due norme citate che hanno introdotto il potere di sospensione delle
attività e precisamente l’art. 36-bis del
Decreto Bersani e quelle dell’art. 5 della legge n. 123/2007
tenendo conto anche dei primi chiarimenti e degli indirizzi applicativi forniti
in merito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale con la Circolare
n. 29 del 28/9/2006 e con la
lettera circolare prot. n. 25/I/0010797 del 22/8/2007.
Per operare questo confronto si ritiene opportuno riportare qui di seguito alcuni
stralci dei due articoli che
interessano l'argomento nei quali si sono poste in
evidenza le
integrazioni apportate della legge n. 123/2007 all'art.
36-bis del
Decreto Bersani e quelle parti che per i motivi più in là
addotti si ritiene che avrebbero dovuto costituire una integrazione,
nonché quelle per le quali esigenze di coordinamento
avrebbero richiesto invece un testo comune:
| |
Decreto Legge
n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006
Misure
urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la
promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 36-bis
1. Al fine
di garantire la tutela della salute e la sicurezza
dei lavoratori nel settore dell’edilizia, nonché al
fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso
ed irregolare ed in attesa dell’adozione di un testo
unico in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori, ferme restando le attribuzioni del
coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modificazioni, nonché le competenze in
tema di vigilanza attribuite dalla legislazione
vigente in materia di salute e sicurezza, il
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, anche su segnalazione
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può
adottare il provvedimento di sospensione dei lavori
nell’ambito dei cantieri edili qualora riscontri
l’impiego di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria, in
misura pari o superiore al 20 per cento del totale
dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere
ovvero in caso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui
agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni.
I competenti uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale informano tempestivamente i
competenti uffici del Ministero delle infrastrutture
dell’adozione del provvedimento di sospensione
(sottolineata la parte che avrebbe dovuto
essere oggetto di un testo comune)
al fine dell’emanazione da parte di questi ultimi di
un provvedimento interdittivo alla contrattazione
con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla
citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore
periodo di tempo non inferiore al doppio della
durata della sospensione, e comunque non superiore a
due anni
2. È
condizione per la revoca del provvedimento da parte
del personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la
regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b)
l’accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate
violazioni alla disciplina in materia di superamento
dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, e successive modificazioni. È comunque
fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e
amministrative vigenti.
|
Legge 3 agosto 2007 n. 123
Misure in tema di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro e delega
al Governo per il riassetto e la riforma della
normativa in materia.
Art. 5
1.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 36-bis
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, come modificato dal presente articolo, il
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, anche su segnalazione delle
amministrazioni pubbliche secondo le rispettive
competenze, può adottare provvedimenti di
sospensione di un’attività imprenditoriale qualora
riscontri l’impiego di personale non risultante
dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per
cento del totale dei lavoratori regolarmente
occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni
della disciplina in materia di superamento dei tempi
di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di
cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni,
ovvero di gravi e reiterate violazioni della
disciplina in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro
(sottolineata
la parte che avrebbe dovuto essere oggetto di
integrazione
dell'art. 36-bis).
L’adozione del provvedimento di sospensione è
comunicata alle competenti amministrazioni,
(sottolineata la parte che avrebbe dovuto essere
oggetto di un testo comune)
al fine dell’emanazione da parte di queste ultime di
un provvedimento interdittivo alla contrattazione
con le pubbliche amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla
citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore
periodo di tempo non inferiore al doppio della
durata della sospensione e comunque non superiore a
due anni.
2. È condizione per la revoca del provvedimento da
parte del personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:
a) la
regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b)
l’accertamento del ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate
violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, di cui al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
o di gravi e reiterate violazioni della disciplina
in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro;
(sottolineata
la parte che avrebbe dovuto essere oggetto di
integrazione
dell'art. 36-bis).
c)
il pagamento di una sanzione amministrativa
aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari
ad un quinto delle sanzioni amministrative
complessivamente irrogate.
(sottolineata
la parte che è stata oggetto di integrazione
dell'art. 36-bis).
…………………………………
5. Al comma 2 dell’articolo 36-bis del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) il pagamento di una sanzione
amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui
alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto
delle sanzioni amministrative complessivamente
irrogate".
6.
I
poteri e gli obblighi assegnati dal comma 1 al
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale sono estesi, nell’ambito dei
compiti istituzionali delle aziende sanitarie locali
e nei limiti delle risorse finanziarie, umane e
strumentali complessivamente disponibili, al
personale ispettivo delle medesime aziende
sanitarie, limitatamente all’accertamento di
violazioni della disciplina in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro. In tale
caso trova applicazione la disciplina di cui al
comma 2, lettere b) e c).
(sottolineata
la parte che avrebbe dovuto essere oggetto di
integrazione
dell'art. 36-bis).
|
|
Ora
dalla lettura del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 123/2007
appare evidente che il legislatore con il “Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 36-bis del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
modificato dal presente articolo” abbia voluto
indicare che è fatto salvo il Decreto Bersani,
destinato al settore edile, per cui appare evidente
anche che entrambe le norme sono
applicabili, distinte e separate.
Da ciò discende che le disposizioni della legge n. 123/2007
non sono applicabili al settore edile e del resto se
così fosse che motivo ci sarebbe stato di
apportare esplicitamente con la nuova legge delle integrazioni al Decreto Bersani e di
trasferire in esso alcune disposizioni dalla stessa introdotte quale ad esempio la sanzione amministrativa aggiuntiva?
Acclarata quindi la indipendenza delle due leggi anche se
di analogo contenuto, dal confronto delle stesse si osserva
che il legislatore ha inserito nella legge n. 123/2007 come
possibile motivo per una eventuale sospensione delle
attività imprenditoriali, a differenza del Decreto Bersani,
le gravi e reiterate violazioni a norme in materia di salute
e sicurezza dei lavoratori e come condizione di revoca la
eliminazione delle violazioni medesime per
cui la logica avrebbe voluto che tali condizioni, sia di
sospensione che di revoca, fossero state inserite
esplicitamente anche nel
decreto Bersani per quanto riguarda i cantieri edili.
Si sarebbe dovuto, in sostanza, inserire esplicitamente una integrazione dei commi 1 e 2 dell’art.
36-bis prevedendo fra le condizioni
per adottare il provvedimento di sospensione
nei cantieri edili
anche quella delle
"gravi e
reiterate violazioni della disciplina in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro"
e fra le condizioni per procedere alla revoca della
sospensione stessa anche quella dell'accertamento della
loro
eliminazione.
Il legislatore del resto una integrazione esplicita all'art.
36 del decreto Bersani ha intesa farla e con l'art. 5 comma 5
della legge n. 123/2007 ed è quella relativa al pagamento della sanzione amministrativa aggiuntiva quale condizione per la revoca
del provvedimento di sospensione nei cantieri edili.
Il ministero del Lavoro in verità già con la
circolare n. 29/2006, emessa a seguito dell'entrata in
vigore dell'art. 36-bis del decreto Bersani, considerata che
la finalità di tale decreto era quella di tutelare anche la
integrità fisica dei lavoratori irregolari, aveva già dato
istruzioni alle unità ispettive del proprio Ministero di
rilevare anche eventuali inadempienze alle norme sulla
salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare a quelle di
cui al D. Lgs. n. 626/1994 (formazione, informazione e
sorveglianza sanitaria) suggerendo di considerare queste
inadempienze e la loro rimozione condizionanti ai fini
rispettivamente dell'applicazione del potere discrezionale
di sospensione delle attività in caso di presenza dei
lavoratori "in nero"e della revoca della sospensione stessa.
Per quanto riguarda l'obbligo richiesto agli Uffici
ispettivi di comunicare i provvedimenti di sospensione che
gli stessi hanno adottati
nei confronti delle imprese irregolari, benché,
come si può leggere nelle due norme di legge, sia comune la
finalità della comunicazione stessa che mira ad un
"provvedimento interdittivo alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare
pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per
un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al
doppio della durata della sospensione e comunque non
superiore a due anni", mentre nell'art.
36-bis comma 1 del Decreto Bersani vengono indicati i
competenti uffici del Ministero delle Infrastrutture, quali
destinatari della comunicazione, nella
legge n. 123/2007, al comma 1 dell'art. 5, viene fatto riferimento alle
“amministrazioni competenti” non meglio precisate e che
successivamente il Ministero del Lavoro ha individuato nella
sua lettera circolare del 22/8/2007 nel presidio
territoriale dell'Arma dei Carabinieri, nella Questura e nel
Comune ove è ubicata l'unità produttiva oggetto
dell'interdizione, Uffici individuati ai fini, come è possibile leggere
nella lettera circolare medesima, di una eventuale
verifica di ottemperanza del provvedimento di sospensione
stesso. Ma perchè privare di tale eventuale verifica i
cantieri edili dato che una analoga indicazione non si legge
nel decreto Bersani? Non
si comprende, infatti, perchè per le imprese operanti nei
cantieri edili non si debba provvedere a comunicare il
provvedimento di sospensione ai Carabinieri, alla Questura
ed ai Comuni mentre per le sospensioni di tutte le altre
attività non debbano essere informati i competenti uffici
del Ministero delle Infrastrutture, né è chiaro nel caso
della legge n. 123/2007 chi debba adottare i provvedimenti interdittivi.
Questo è dunque un altro punto che avrebbe richiesto un
maggior coordinamento fra le due leggi al fine di garantire
un più equo trattamento nei confronti di tutte le attività
lavorative siano esse edili o meno.
Per non parlare poi del comma 6 della legge n. 123/2007
con il quale il legislatore ha voluto giustamente estendere
agli ispettori delle ASL i poteri e gli obblighi degli
ispettori del lavoro. Bene ha fatto il legislatore a fare
ciò ma lo ha fatto in
una maniera maldestra e che crea a sua volta altri dubbi già da
molti espressi e cioè se gli stessi poteri sono da ritenersi
estesi solo alle attività diverse da quelle edili, essendo
l'estensione inserita nella legge n. 123/2007, o invece a tutte
le attività lavorative e quindi anche ai cantieri edili come è più logico che sia. La logica, in altri termini,
avrebbe richiesto che fosse stato
apportata una ulteriore integrazione al Decreto Bersani
indicando nello stesso, dato che è una legge a parte, che
gli ispettori delle ASL hanno il potere di sospendere le
attività nei cantieri edili nel caso di gravi e reiterate
violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ma a tal punto, ci si chiede, non sarebbe stato più
semplice riscrivere l’art. 36-bis del Decreto Bersani apportando le
modifiche volute dalla legge n. 123/2007 e tutti quegli
altri elementi necessari a garantire una equiparazione fra
le due leggi oppure, in alternativa, annullarlo ed assorbirlo
nella nuova legge con la precisazione che quest’ultima va
applicata a tutte le attività lavorative compreso quella
dell’edilizia?
In definitiva quindi dal confronto dell'art. 36-bis del
decreto Bersani e dell'art. 5 della legge n. 123/2007
emergono delle chiare carenze di coordinamento che richiederebbero
un ulteriore intervento normativo o comunque almeno maggiori
e più
approfonditi chiarimenti. Cominciamo bene e questo ci sia di insegnamento se
vogliamo, come dobbiamo, intraprendere un percorso che si
prevede difficile e complesso e che ci
dovrà portare alla elaborazione dell'ormai tanto atteso Testo Unico
in materia di salute e sicurezza sul lavoro che, come si è
ben compreso, richiede invece uno sforzo di coordinamento
per nulla indifferente.
Il
Testo della legge n. 123 del 3/8/2007
Il
Testo dell'art. 36-bis della legge n. 248 del
4/8/2006
Il Testo della circolare del MLPS n.
29 del 28/9/2006
Il Testo della lettera circolare del
MLPS del 22/8/2007
(Home) (Su)
|