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BANCA DATI ISPESL PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA ESPOSIZIONE DEI
LAVORATORI ALLE VIBRAZIONI MECCANICHE.
Il D.Lgs. n. 187 del 19/08/2005 sulle
prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche, che ha recepito la
Direttiva 2002/44/CE del 25 giugno 2002, prescrive specifiche metodiche di
individuazione e valutazione dei rischi associati all'esposizione a
vibrazioni del sistema mano-braccio (HAV) e del corpo intero (WBV) e
specifiche misure di tutela, che vanno documentate nell'ambito del rapporto
di valutazione dei rischi prescritto dal D.Lgs. 626/94.
L'articolo 4 del D.Lgs. 187/05 prescrive in particolare
l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da
esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro ed è previsto che
la valutazione dei rischi possa essere effettuata sia senza misurazioni,
sulla base di appropriate informazioni reperibili dal costruttore e/o da
banche dati accreditate (ISPESL, CNR, Regioni), sia con misurazioni, in
accordo con le metodiche di misura prescritte da specifici standard ISO-EN .
La disponibilità di banche dati, ove siano accessibili tali informazioni,
rende più agevole l’effettuazione della valutazione dei rischi e
l’attuazione immediata delle azioni di tutela prescritte dalla D.Lgs.
187/05, senza dover ricorrere a misure onerose e spesso complesse, a causa
di una serie di fattori ambientali e tecnici che inducono frequentemente
artefatti ed errori nelle misurazioni.
A tale riguardo è importante rilevare che l'analisi
delle possibilità di riduzione del rischio rappresenta parte integrante del
processo di individuazione e valutazione del rischio prescritto dal D.Lgs.
187/05.
Tale prescrizione è di particolare rilevanza nel caso
del rischio vibrazioni, in quanto sia nel caso dell'esposizione del sistema
mano-braccio che nel caso dell'esposizione del corpo intero, non esistono
DPI anti-vibrazioni in grado di proteggere i lavoratori adeguatamente e
riportare comunque i livelli di esposizione del lavoratore al di sotto dei
valori limite fissati dal Decreto, come ad esempio avviene nel caso dei
protettori auricolari in relazione al rischio rumore. Nel caso delle
vibrazioni, nella maggior parte dei casi la riduzione del rischio alla fonte
è l'unica misura da adottare al fine di riportare l'esposizione a valori
inferiori ai limiti prescritti dalla Direttiva.
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