PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

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D. Lgs. 81/2008 Allegato IX

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 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  

(Testo in vigore dal: 15-5-2008) 

ALLEGATO IX

 

Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche

emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali:

 

UNI (Ente Nazionale di Unificazione);

CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);

CEN (Comitato Europeo di normalizzazione);

CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica);

IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);

ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).

 

L’applicazione delle suddette norme è finalizzata all’individuazione delle misure di cui

all’articolo 1 e dovrà tenere conto dei seguenti principi:

 

1. La scelta di una o più norme di buona tecnica deve essere indirizzata alle norme

che trattano i rischi individuati.

2. L’adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantire la

congruità delle misure adottate nel rispetto dei rischi individuati.

 

Tab. 1 allegato IX – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti

elettrici non protette o non sufficientemente protette. 

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