PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
IL SITO DELL'ING. GERARDO PORRECA
D. Lgs. 81/2008 Allegato L
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
(Testo in vigore dal: 15-5-2008)
Allegato L
(articolo 262, articolo 263,comma 2, lettera d), articolo 264, commi 1 e 2)
. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.
Osservazione
preliminare.
Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:
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a) |
alle aree classificate come pericolose in conformità dell'allegato XXXXXI, in tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti dalle attività correlate al rischio di atmosfere esplosive; |
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b) |
ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione. |
1. Provvedimenti organizzativi.
1.1. Formazione professionale dei lavoratori.
Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in
materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove
possono formarsi atmosfere esplosive.
1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.
Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:
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a) |
il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro; |
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b) |
è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose e per le attività che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro. |
Le autorizzazioni al lavoro
sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo.
2. Misure di protezione contro le esplosioni.
2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri
combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente
deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ciò non è realizzabile, contenuti
in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.
2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o
polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere
programmate per il massimo pericolo possibile.
2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all'articolo
258, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai
lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di
carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di
lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che
possano causare l'accensione di atmosfere esplosive.
2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di
collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione
contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in
un'atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature di lavoro e relativi
dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, qualora
possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di
essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure necessarie per
evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento.
2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le
attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a disposizione dei
lavoratori, nonchè la struttura del luogo di lavoro siano state progettate,
costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale
da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si
possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di
lavoro e dell'attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure
necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui
lavoratori.
2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici
e allontanati prima che le condizioni per un'esplosione siano raggiunte.
2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono
forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso
di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai
luoghi pericolosi.
2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che
comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, è verificata la
sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le
condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono
mantenute. La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da
persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti
nel campo della protezione contro le esplosioni.
2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:
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a) |
deve essere possibile, quando una interruzione di energia elettrica può dar luogo a rischi supplementari, assicurare la continuità del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione, indipendentemente dal resto dell'impianto in caso della predetta interruzione; |
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b) |
gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono poter essere disinseriti manualmente, purchè ciò non comprometta la sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale competente; |
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c) |
in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata nel modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una fonte di pericolo. |
2.10. Nel caso di impiego di esplosivi è consentito, nella zona 0 o zona 20 solo
l'uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi, dichiarati tali dal fabbricante e
classificati nell'elenco di cui agli articoli
42 e
43 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320. L'accensione delle mine
deve essere fatta elettricamente dall'esterno. Tutto il personale deve essere
fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine.
2.11. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione
di gas infiammabile o esplodente superiore all'1 per cento in volume rispetto
all'aria, con tendenza all'aumento, e non sia possibile, mediante la
ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l'aumento della percentuale dei
gas oltre il limite sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto
sollecitamente uscire dal sotterraneo. Analogo provvedimento deve essere
adottato in caso di irruzione massiva di gas.
2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste
dal punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori
strettamente necessari per bonificare l'ambiente dal gas e quelli indispensabili
e indifferibili per ripristinare la stabilità delle armature degli scavi. Detti
lavori devono essere affidati a personale esperto numericamente limitato,
provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso l'autoprotettore,
i quali non devono essere prelevati dalla dotazione prevista dall'articolo
101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1956 per
le squadre di salvataggio.
B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.
Qualora il documento sulla
protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda
altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono
impiegati apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi,
purchè adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:
- nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;
- nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;
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nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.