PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
IL SITO DELL'ING. GERARDO PORRECA
D.M. 4 marzo
2009
Elenco nazionale dei medici competenti
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DECRETO 4 marzo 2009
Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro
Data emanazione: 04/06/2009
Data pubblicazione: 26/06/2009
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni recante: «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di
lavoro»;
Visto in particolare l'art. 25, comma 1, lettera n) del sopra richiamato decreto
legislativo n. 81 del 2008, il quale stabilisce, per il medico competente,
l'obbligo di comunicare, mediante autocertificazione al Ministero della salute,
del possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'art. 38 del predetto
decreto legislativo;
Visto in particolare l'art. 38, comma 4, del sopra richiamato decreto
legislativo n. 81 del 2008, che prevede l'iscrizione dei medici competenti
nell'elenco istituito presso il Ministero della salute, ora Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti
per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi
376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale è stato istituito
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Considerato che la funzione dell'elenco sopra richiamato è quella di permettere
di conoscere, in maniera aggiornata, il numero effettivo di sanitari che
svolgono la funzione di medico competente, anche al fine di poter meglio
orientare l'individuazione di obiettivi e programmi dell'azione pubblica di
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
Ritenuto che l'obiettivo previsto all'art. 38, comma 2 del predetto decreto
legislativo non può considerarsi esaurito con il limite temporale ivi indicato
come termine per produrre la prevista autocertificazione da parte dei medici che
svolgevano le funzioni di medico competente;
Ritenuto necessario garantire, nel tempo, l'aggiornamento del predetto elenco
attraverso l'inserimento dei dati dei sanitari che iniziano a svolgere tale
attività, e la cancellazione dei sanitari che cessano di svolgerla;
Ravvisata pertanto la necessità di definire le modalità di costituzione ed
aggiornamento del sopra citato elenco nazionale;
Decreta:
Articolo 1
1. L'elenco dei medici competenti di cui all'art. 38, comma
4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è tenuto presso l'Ufficio II
della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, che ne cura anche l'aggiornamento.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritti tutti i medici che svolgono
l'attività di medico competente in possesso dei titoli e dei requisiti previsti
dall'art. 38, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Articolo 2
1. I sanitari che svolgono l'attività di medico competente, sono tenuti a
comunicare, mediante autocertificazione, all'Ufficio indicato all'art. 1 comma
1, il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale
attività, previsti dall'art. 38 del sopra richiamato decreto legislativo; sono
altresì tenuti a comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive
variazioni comportanti la perdita di requisiti precedentemente autocertificati e
la cessazione dello svolgimento dell'attività.
2. Il conseguimento dei crediti formativi del programma triennale di educazione continua in medicina, ovvero il completo recupero dei crediti mancanti entro l'anno successivo alla scadenza del medesimo programma triennale di educazione continua in medicina, previsto dall'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, quale requisito necessario per poter svolgere le funzioni di medico competente, comporta, per l'interessato, l'obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l'invio all'Ufficio indicato all'art. 1, comma 1, della certificazione dell'Ordine di appartenenza o di apposita autocertificazione.
Articolo 3
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali effettua con cadenza annuale verifiche, anche a campione, dei requisiti
e dei titoli autocertificati.
2. L'esito negativo della verifica di cui al comma 1, comporta la cancellazione
d'ufficio dall'elenco di cui all'art. 1.
Articolo 4
1. L'elenco dei medici competenti è consultabile attraverso
il portale del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali.
2. L'iscrizione all'elenco
non costituisce di per sé titolo abilitante all'esercizio dell'attività di
medico competente.
Articolo 5
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo per la registrazione.
Roma, 4 marzo 2009
p. Il Ministro: Sacconi
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2009
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 246