PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
IL SITO DELL'ING. GERARDO
PORRECA
D.P.R. 547/55 Titolo I
D.
P. R. 27 aprile 1955 e successive modificazioni
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio
1955, n. 51, che delega al Governo la emanazione di norme generali e speciali in
materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
Visto l'art. 87, comma quinto,
della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei
Ministri;
Sulla proposta del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Titolo
I
DISPOSIZIONI
GENERALI
CAMPO DI APPLICAZIONE
Attivitā soggette
Art.
1
Le
norme del presente decreto si applicano a tutte le attivitā alle quali siano
addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3
comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai
Comuni, da altri Enti pubblici o dagli Istituti di istruzione e di beneficienza.
Attivitā escluse
Art.
2
Le
norme del presente decreto non si applicano, in quanto la materia č regolata o
sarā regolata da appositi provvedimenti:
a)
all'esercizio delle miniere, cave e torbiere;
b)
ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato;
c)
ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni;
d)
all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici;
e)
all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna.
Definizione di lavoratore subordinato
Art.
3
Agli
effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del
proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione
altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere,
un'arte o una professione.
Sempre
agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati:
a)
i soci di societā e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino
la loro attivitā per conto delle societā e degli enti stessi;
b)
gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si
faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.
Capo II
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei
preposti
Art.
4
I
datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono o
sovraintendono alle attivitā indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze:
a)
attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;
b)
rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a
loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli
ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia
possibile l'affissione, con altri mezzi;
c)
disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed
usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
Art.
5
I
datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere edotti i
lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in
cui siano chiamati a prestare la loro opera.
L'obbligo
di cui al precedente comma non si estende ai rischi propri dell'attivitā
professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo č incaricato di
prestare.
Nel
caso in cui dal datore di lavoro siano concessi in uso macchine o attrezzi di
sua proprietā per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, dette
macchine o attrezzi devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza previsti
dal presente decreto.
Doveri dei lavoratori
Art.
6
I
lavoratori devono:
a)
osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di
lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
b)
usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione
predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c)
segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le
deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonchč le
altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro
competenze e possibilitā, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d)
non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di
protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione;
e)
non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro
competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.
Capo III
OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI E DEI COMMERCIANTI
Produzione, vendita e noleggio per il mercato
interno
Art.
7
Sono
vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la costruzione, la
vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine,
di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati al mercato
interno, nonchč la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle
norme del decreto stesso.
Ai
fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria avente ad
oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in
uso (1).
Chiunque
concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di
omologazione obbligatoria č tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle
previste certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge. La
inosservanza dell'obbligo č punita ai sensi del successivo articolo 390 (1).
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(1) Comma aggiunto
dalla L. 2 maggio 1983, n. 178.