PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

IL  SITO  DELL'ING.  GERARDO  PORRECA 

D.P.R. 547/55 Titolo I

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D. P. R. 27 aprile 1955 e successive modificazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo la emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

 

Decreta:

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

CAMPO DI APPLICAZIONE

 

Attivitā soggette

 

Art. 1

 

Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attivitā alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3 comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici o dagli Istituti di istruzione e di beneficienza.

 

Attivitā escluse

 

Art. 2

 

Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto la materia č regolata o sarā regolata da appositi provvedimenti:

a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere;

b) ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato;

c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

d) all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici;

e) all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna.

 

Definizione di lavoratore subordinato

 

Art. 3

 

Agli effetti dell'art. 1, per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori subordinati:

a) i soci di societā e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attivitā per conto delle societā e degli enti stessi;

b) gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.

 

Capo II

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI

 

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

 

Art. 4

 

I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono o sovraintendono alle attivitā indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;

b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;

c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.

 

Art. 5

 

I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera.

L'obbligo di cui al precedente comma non si estende ai rischi propri dell'attivitā professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo č incaricato di prestare.

Nel caso in cui dal datore di lavoro siano concessi in uso macchine o attrezzi di sua proprietā per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza previsti dal presente decreto.

 

Doveri dei lavoratori

 

Art. 6

 

I lavoratori devono:

a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;

b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;

c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonchč le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilitā, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;

d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione;

e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.

 

Capo III

OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI E DEI COMMERCIANTI

 

Produzione, vendita e noleggio per il mercato interno

 

Art. 7

 

Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati al mercato interno, nonchč la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso.

Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso (1).

Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria č tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge. La inosservanza dell'obbligo č punita ai sensi del successivo articolo 390 (1).

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(1) Comma aggiunto dalla L. 2 maggio 1983, n. 178.

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