PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
IL SITO DELL'ING. GERARDO PORRECA
D.P.R. 547/55 Titolo III
D.
P. R. 27 aprile 1955 e successive modificazioni
Titolo
III
NORME
GENERALI DI PROTEZIONE DELLE MACCHINE
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Protezione e sicurezza delle macchine
Art.
41
Gli
elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere
protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza.
Per la violazione all'art. 41 vedi la Sentenza della Corte di Cassazione n. 32426 del 4/7/2001 sulla corresponsabilità fra costruttore e datore di lavoro
Parti salienti degli organi delle macchine
Art.
42
Gli
organi di collegamento, di fissaggio o di altro genere, come viti, bulloni,
biette e simili esistenti sugli alberi, sulle pulegge, sui mozzi, sui giunti,
sugli innesti o su altri elementi in movimento delle macchine non devono
presentare parti salienti dalle superfici esterne degli elementi sui quali sono
applicati, ma essere limitati in corrispondenza a dette superfici o allogati in
apposite convenienti incavature oppure coperti con manicotti aventi superfici
esterne perfettamente lisce.
Manovellismi
Art.
43
Gli
organi per la trasformazione del movimento rotativo in alternativo o viceversa,
quali i corsoi, le bielle, gli eccentrici, le manovelle e simili devono essere
adeguatamente protetti.
La
protezione può omettersi nei telai per il taglio delle pietre, marmo e simili e
salvo che sussistano particolari condizioni di pericolo, quando gli organi di
movimento si trovino in posizione inaccessibile o la forza motrice non sia
superiore ad un cavallo-vapore o la velocità non sia superiore ai 60 giri al
minuto primo.
Tratti terminali sporgenti degli alberi
Art.
44
I
tratti degli alberi sporgenti dalle macchine o dai supporti per più di un
quarto del loro diametro devono essere ridotti sino a tale limite oppure
protetti con custodia fissata a parti non soggette a movimento.
Protezione in caso di rottura di macchine
Art.
45
Le
macchine che, in relazione alla velocità dei loro organi o alla natura dei
materiali di cui questi sono costituiti o in relazione alle particolari
condizioni di lavoro, presentano fondati pericoli di rottura, con conseguenti
proiezioni violente di parti di macchina o di materiali in lavorazione, devono
essere provviste di involucri o di schermi protettivi atti a resistere all'urto
o a trattenere gli elementi o i materiali proiettati, a meno che non siano
adottate altre idonee misure di sicurezza.
Gli
involucri e gli schermi protettivi di ghisa comune o di alluminio non sono
ammessi.
Scuotimenti e vibrazioni delle macchine
Art.
46
Le
macchine devono essere costruite, installate e mantenute in modo da evitare
scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilità, la
resistenza dei loro elementi e la stabilità degli edifici.
Qualora
lo scuotimento o la vibrazione siano inerenti ad una specifica funzione
tecnologica della macchina, devono adottarsi le necessarie misure o cautele
affinchè ciò non sia di pregiudizio alla stabilità degli edifici od arrechi
danno alle persone.
Rimozione temporanea delle protezioni e dei
dispositivi di sicurezza
Art.
47
Le
protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere
rimossi se non per necessità di lavoro.
Qualora
essi debbano essere rimossi dovranno essere immediatamente adottate misure atte
a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne
deriva.
La
rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire
non appena siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea
rimozione.
Divieto di pulire, oliare o ingrassare organi in
moto
Art.
48
E'
vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto
delle macchine, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze
tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni
pericolo.
Del
divieto stabilito dal presente articolo devono essere resi edotti i lavoratori
mediante avvisi chiaramente visibili.
Divieto di operazioni di riparazione o
registrazione
su organi in moto
Art.
49
E'
vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o
registrazione.
Qualora
sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare
adeguate cautele a difesa della incolumità del lavoratore.
Del
divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili.
Capo II
MOTORI
Segregazione dei motori
Art.
50
Quando
un motore, per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo
per chi lo avvicina, deve essere o installato in apposito locale o recintato o
comunque protetto.
Anche
quando i motori siano installati in appositi locali o recinti, i relativi organi
di trasmissione, quali alberi, pulegge, cinghie e simili, devono essere protetti
in conformità delle disposizioni del Capo III del presente Titolo.
L'accesso
ai locali o ai recinti di motori deve essere vietato a coloro che non vi sono
addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante apposito avviso.
Regolatore automatico di velocità
Art.
51
I
motori soggetti a variazioni di velocità le quali possono costituire un
pericolo devono essere provvisti di regolatore automatico di velocità, tale da
impedire che questa superi i limiti prestabiliti.
Il
regolatore deve essere munito di un dispositivo che ne segnali il mancato
funzionamento.
Messa in moto e arresto dei motori
Art.
52
Gli
organi o apparecchi di messa in moto e di arresto dei motori debbono essere
facilmente manovrabili dal personale addetto alle manovre e disposti in modo da
non poter essere azionati accidentalmente.
Per
l'avviamento dei motori a combustione interna devono adottarsi dispositivi che
impediscano al lavoratore di agire direttamente sul volano. Le manovelle di
avviamento diretto devono essere costruite in maniera da potersi disinnestare
automaticamente per evitare il contraccolpo.
Se
ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di
lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere
munita di un dispositivo di arresto di emergenza (1).
----------
(1) Comma aggiunto
dall'art. 36, comma 4, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626.
Art.
53
Quando
un motore aziona un sistema esteso e complesso di trasmissioni o di macchine e
vi siano particolari condizioni di pericolosità, devono essere predisposti
dispositivi supplementari, facilmente accessibili per poterne conseguire
l'arresto.
Possono
essere impiegati mezzi acustici, associati, se necessario, a mezzi ottici, per
la trasmissione, al personale addetto alla manovra, di segnalazioni convenute di
arresto dei motori non azionati da energia elettrica.
In
ogni caso, gli organi di comando dell'arresto e della segnalazione devono essere
chiaramente individuabili mediante avvisi indicatori.
Qualora
i mezzi di cui al secondo comma svolgano anche la funzione di allarme essi
devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza possibilità di errore
(1).
----------
(1) Comma aggiunto
dall'art. 36, comma 5, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successivamente così
modificato dall’art. 17, comma 2, D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242.
Art.
54
Ogni
inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori devono essere preceduti da un
segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei luoghi dove vi sono
trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale
ottico.
Un
cartello indicatore, richiamante l'obbligo stabilito dal presente articolo e le
relative modalità, deve essere esposto presso gli organi di comando della messa
in moto del motore.
Capo III
TRASMISSIONI E INGRANAGGI
Organi ed elementi per la trasmissione del moto
Art.
55
Gli
alberi, le pulegge, le cinghie, le funi, le catene di trasmissione, i cilindri e
i coni di frizione, gli ingranaggi e tutti gli altri organi o elementi di
trasmissione devono essere protetti ogni qualvolta possono costituire un
pericolo.
Alberi, cinghie e funi di trasmissione
Art.
56
Gli
alberi, i contralberi, le cinghie e le funi di trasmissione, nonchè le relative
pulegge motrici e mosse, che si trovano in tutto o in parte ad altezza non
superiore a m. 2 dal pavimento o dalla piattaforma del posto di lavoro, a meno
che non siano già in posizione inaccessibile, devono essere protetti sino a
tale altezza.
La
protezione di tali organi ed elementi può essere anche costituita da una
barriera distanziatrice, dell'altezza di almeno un metro, purchè:
a)
disti, in senso orizzontale, almeno m. 0,50 dalle parti più sporgenti degli
organi ed elementi di trasmissione, riducibili a m. 0,30 se gli organi in
movimento da proteggere non superano l'altezza della barriera;
b)
sia costruita in maniera da rendere impossibile, senza speciali manovre,
l'accesso nello spazio compreso fra il riparo e gli organi ed elementi in moto.
Per
le cinghie di trasmissione azionate da motore di potenza non superiore a 2
cavalli-vapore o che abbiano meno di 8 centimetri di larghezza o una velocità
inferiore a 2 metri al minuto secondo, l'obbligo della protezione sussiste solo
quando la cinghia, in relazione alle condizioni di impianto e di uso, può
costituire pericolo.
Per
gli alberi e i contralberi, la protezione può omettersi quando, in relazione
alla velocità ed alla loro coppia motrice, sia da escludersi ogni pericolo.
Art.
57
Le
cinghie e le funi di trasmissione esistenti sopra passaggi o posti di lavoro
devono avere, sotto il tratto inferiore, una protezione atta a trattenerle in
caso di rottura.
Tale
protezione può essere omessa quando il prodotto della larghezza della cinghia
in centimetri per la sua velocità in metri al minuto secondo sia minore di 80.
Art.
58
Quando
le cinghie o le funi di trasmissione, aventi notevoli dimensioni o velocità,
sovrastano o sono prossime o adiacenti a posti di lavoro o passaggi, le
protezioni di cui agli articoli 56 e 57 devono essere costruite in modo da
resistere alla violenta proiezione della cinghia o della fune in caso di
rottura, oppure essere integrate da schermi aventi forma, dimensioni e
resistenza tali da conseguire lo stesso scopo.
Ingranaggi
Art.
59
Gli
ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati mobili devono essere racchiusi
completamente entro involucri metallici, oppure, nel caso di ruote ad anima
piena, protetti con schermi ricoprenti le sole dentature sino alla loro base.
Possono,
tuttavia, essere tollerate protezioni limitate alla sola zona di imbocco,
quando, in relazione a particolari caratteristiche della macchina o della
installazione, quali la ridottissima velocità degli ingranaggi o la loro
ubicazione fuori portata delle persone, dette protezioni offrano sufficiente
garanzia di sicurezza.
In
ogni caso le protezioni di cui al precedente comma devono estendersi,
lateralmente, sino alla base della dentatura e devono avere le estremità
periferiche libere foggiate in modo da evitare il pericolo di tranciamento fra
il riparo e la corona dentata.
Coni e cilindri di frizione
Art.
60
Le
coppie di coni e cilindri di frizione che si trovano ad altezza non superiore a
m. 2 dal pavimento o dalla piattaforma del posto di lavoro devono avere la zona
di imbocco protetta, a meno che non siano in posizione inaccessibile.
Catene di trasmissione
Art.
61
Le
catene di trasmissione e le relative ruote dentate devono, quando non si trovino
in posizione inaccessibile, essere protette mediante custodia completa.
Qualora
trattisi di catene molto lunghe, la custodia può essere limitata alle ruote
dentate con appendice adeguatamente estesa oltre le zone di avvolgimento, fermo
restando l'obbligo di proteggere i tratti di catena scoperta nei casi e con le
modalità stabilite dall'art. 56 nei riguardi delle cinghie e delle funi di
trasmissione.
Montaggio e smontaggio delle cinghie
Art.
62
Le
operazioni relative al montaggio ed allo smontaggio delle cinghie devono essere
affidate a personale esperto.
E'
consentito eseguire tali operazioni con la trasmissione in moto solo quando si
disponga e si faccia uso di idonei attrezzi o dispositivi montacinghie.
L'adozione
di un dispositivo montacinghie fisso è obbligatoria quando il prodotto della
larghezza della cinghia in centimetri per la sua velocità in metri al secondo
sia non minore di 80.
Ganci portacinghie
Art.
63
Le
cinghie tenute anche momentaneamente inattive e quelle fuori servizio per
riparazioni, giunzioni o altri motivi, non devono appoggiare sugli alberi di
trasmissione, nè trovarsi a contatto con elementi in moto, ma devono essere
appese a ganci portacinghie predisposti in prossimità delle pulegge.
Giunzione delle cinghie
Art.
64
Le
giunzioni delle cinghie di trasmissione devono essere fatte in modo da non
presentare sporgenze o elementi salienti, a meno che questi non siano raccordati
alla cinghia con smussi a lievissima inclinazione o che la cinghia non sia
completamente protetta.
Coppie di pulegge fissa e folle
Art.
65
Le
coppie di pulegge fissa e folle devono essere costruite e mantenute in modo che:
a)
la puleggia folle non possa, per attrito o per contatto o per altra causa,
trasmettere il movimento a quella fissa o trascinare in moto l'albero su cui è
montata;
b)
il passaggio della cinghia dalla puleggia folle a quella fissa e viceversa sia
eseguito per mezzo di apposito spostacinghia meccanico, munito di dispositivo di
fermo, che assicuri la posizione di disinnesto del sistema contro spostamenti
accidentali della cinghia. Tale dispositivo deve sempre trovarsi nella posizione
di folle quando la trasmissione o la macchina comandata sono ferme.
Disinnesti di sezionamento nelle trasmissioni
estese
Art.
66
Non
sono ammesse trasmissioni di forza motrice mediante un unico albero esteso a più
ambienti, a meno che l'albero non sia sezionabile in tronchi corrispondenti a
ciascun ambiente per mezzo di giunti di disinnesto di facile e rapida manovra,
provvisti di dispositivo di fermo, per impedire l'accidentale trasmissione del
moto dall'uno all'altro tronco.
Analoghi
giunti di disinnesto devono predisporsi per il sezionamento degli alberi che,
anche nell'ambito di uno stesso locale, muovono masse rotanti di entità tale da
rendere difficile il loro rapido arresto.
Preavviso di avviamento di trasmissioni
Art.
67
Ogni
inizio ed ogni ripresa di movimento di trasmissioni inseribili senza arrestare
il motore che comanda la trasmissione principale devono essere preceduti da un
segnale acustico convenuto.
Capo IV
MACCHINE OPERATRICI E VARIE
Protezione degli organi lavoratori e delle zone
di operazione delle macchine
Art.
68
Gli
organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione, quando
possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono, per quanto possibile,
essere protetti o segregati oppure provvisti di dispositivo di sicurezza.
Art.
69
Quando
per effettive ragioni tecniche o di lavorazione, non sia possibile conseguire
un'efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori o delle zone di
operazione pericolose delle macchine, si devono adottare altre misure per
eliminare o ridurre il pericolo, quali idonei attrezzi, alimentatori automatici,
dispositivi supplementari per l'arresto della macchina e congegni di messa in
marcia a comando multiplo simultaneo.
Art.
70
Quando
per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere o
segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone di operazione
pericolosi delle macchine, la parte di organo lavoratore o di zona di operazione
non protetti deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto da tali
esigenze e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo.
Art.
71
Nei
casi previsti negli articoli 69 e 70, quando gli organi lavoratori non protetti
o non completamente protetti possono afferrare, trascinare o schiacciare e sono
dotati di notevole inerzia, il dispositivo di arresto della macchina, oltre ad
avere l'organo di comando a immediata portata delle mani o di altre parti del
corpo del lavoratore, deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura
che consenta l'arresto nel più breve tempo possibile.
Blocco degli apparecchi di protezione
Art.
72
Gli
apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di
operazione e degli altri organi pericolosi delle macchine, quando sia
tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico,
devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di
messa in moto e di movimento della macchina tale che:
a)
impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando la macchina è in moto, o
provochi l'arresto della macchina all'atto della rimozione o dell'apertura del
riparo;
b)
non consenta l'avviamento della macchina se il riparo non è nella posizione di
chiusura.
(Sulla interpretazione della locuzione "quando tecnicamente possibile" vedi la Sentenza della Corte di Cassazione Sez. IV 9 luglio 2002 n. 26196)
Aperture di alimentazione e di scarico delle
macchine
Art.
73
Le
aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono essere provviste di
idonei ripari costituiti a seconda delle varie esigenze tecniche, da parapetti,
griglie, tramogge e coperture atti per forma, dimensioni e resistenza, ad
evitare che il lavoratore od altre persone possano venire in contatto con tutto
o parte del corpo con gli organi lavoratori, introduttori o scaricatori
pericolosi.
La
disposizione del presente articolo deve essere osservata anche quando la
macchina è provvista di dispositivi di alimentazione e di scarico automatici,
ogni qualvolta gli organi lavoratori, introduttori o scaricatori pericolosi
risultino ugualmente accessibili durante il lavoro.
Per la violazione all'art. 73 vedi la Sentenza della Corte di Cassazione n. 32426 del 4/7/2001 sulla corresponsabilità fra costruttore e datore di lavoro
Fissaggio degli organi lavoratori a velocità
elevate
Art.
74
Gli
organi lavoratori che operano a velocità elevate devono essere fissati agli
alberi o altri elementi da cui ricevono il movimento, in modo o con dispositivi
tali da evitare l'allentamento dei loro mezzi di fissaggio e, in ogni caso, la
loro proiezione o la loro fuoriuscita.
Protezione contro le proiezioni di materiali
Art.
75
Le
macchine che durante il funzionamento possono dar luogo a proiezioni di
materiali o particelle di qualsiasi natura o dimensione devono, per quanto
possibile, essere provviste di chiusura, schermi o altri mezzi di
intercettazione atti ad evitare che i lavoratori siano colpiti.
Organi di comando per la messa in moto delle
macchine
Art.
76
Ogni
macchina deve avere gli organi di comando per la messa in moto e l'arresto ben
riconoscibili e a facile portata del lavoratore.
Qualora,
per effettive ragioni tecniche, l'organo di comando della messa in moto sia
fuori portata del lavoratore e possa essere manovrato da altri, devono adottarsi
le necessarie misure per evitare che gli addetti alla macchina possano essere
lesi in seguito ad intempestivo movimento di questa.
Art.
77
I
comandi di messa in moto delle macchine devono essere collocati in modo da
evitare avviamenti o innesti accidentali o essere provvisti di dispositivi atti
a conseguire lo stesso scopo.
Comando a pedale delle macchine
Art.
78
I
pedali di comando generale o particolare delle macchine, esclusi quelli di solo
arresto, devono essere protetti, al di sopra ed ai lati, da una custodia, oppure
essere muniti di altro dispositivo, che, pur consentendo una agevole manovra,
eviti ogni possibilità di azionamento accidentale del pedale.
Innesto e disinnesto delle macchine comandate
da trasmissione
Art.
79
Le
macchine che non sono azionate da propri motori, ma da trasmissioni principali o
secondarie, devono essere provviste di dispositivi di innesto, spostacinghie o
simili, che consentano di azionare e di arrestare la macchina indipendentemente
dalla trasmissione e dalle altre macchine da questa azionate.
Può
derogarsi dalla osservanza della disposizione di cui al comma precedente per i
gruppi di macchine situate in uno stesso locale, purchè l'arresto dell'intero
gruppo possa effettuarsi dal posto di lavoro di ciascuna macchina e la messa in
moto del medesimo sia eseguibile da un punto situato in posizione tale che chi
compie la manovra possa vedere distintamente tutte le macchine.
Preavviso di avviamento di macchine complesse
Art.
80
Ogni
avviamento di macchine complesse, alle quali sono addetti più lavoratori
dislocati in posti diversi e non perfettamente visibili da colui che ha il
compito di mettere in moto la macchina, deve essere preceduto da un segnale
acustico convenuto.
Comando con dispositivo di blocco multiplo
Art.
81
Quando
la condotta delle macchine comprese fra quelle indicate nell'articolo precedente
richieda o implichi, anche saltuariamente, che i lavoratori introducano le mani
o altre parti del corpo fra organi che con l'avviamento della macchina entrano
in movimento, le macchine stesse devono essere provviste di un sistema di
comando con dispositivo di blocco multiplo, che ne consenta la messa in moto
solo dopo che ciascun lavoratore addetto alla macchina abbia disinserito il
proprio dispositivo di blocco particolare.
Blocco della posizione di fermo della macchina
Art.
82
Le
macchine che per le operazioni di caricamento, registrazione, cambio di pezzi,
pulizia, riparazione e manutenzione, richiedono che il lavoratore si introduca
in esse o sporga qualche parte del corpo fra organi che possono entrare in
movimento, devono essere provviste di dispositivi, che assicurino in modo
assoluto la posizione di fermo della macchina e dei suoi organi durante la
esecuzione di dette operazioni. Devono altresì adottarsi le necessarie misure e
cautele affinchè la macchina o le sue parti non siano messe in moto da altri.
Spazio libero oltre i limiti di corsa degli organi
a movimento alternativo
Art.
83
Le
macchine operatrici e le macchine varie aventi parti od organi a movimento
alternativo devono essere installate in modo che fra le estremità di corsa
delle stesse parti od organi mobili, tenuto conto anche della eventuale
sporgenza del materiale su di essi esistente, e le pareti o altri ostacoli,
esista uno spazio libero di almeno cm. 50 nel senso del movimento alternativo.
Qualora
sia minore di cm. 50, esso deve essere reso inaccessibile mediante chiusura.