PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
IL SITO DELL'ING. GERARDO PORRECA
D.P.R. 547/55 Titolo VII
D.
P. R. 27 aprile 1955 e successive modificazioni
Titolo
VII
IMPIANTI
MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Requisiti generali degli impianti elettrici
Art.
267
Gli
impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti,
installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti
accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio
derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio.
Definizione di "alta" e
"bassa" tensione
Art.
268
Agli
effetti del presente decreto, un impianto elettrico è ritenuto a bassa tensione
quando la tensione del sistema è uguale o minore a 400 Volta efficaci per
corrente alternata e a 600 Volta per corrente continua.
Quando
tali limiti sono superati, l'impianto elettrico è ritenuto ad alta tensione.
Indicazione delle caratteristiche delle macchine
e degli apparecchi elettrici
Art.
269
Le
macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione della tensione,
dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche
costruttive necessarie per l'uso.
Isolamento elettrico
Art.
270
In
ogni impianto elettrico i conduttori devono presentare, tanto fra di loro quanto
verso terra, un isolamento adeguato alla tensione dell'impianto.
Collegamenti elettrici a terra
Art.
271
Le
parti metalliche degli impianti ad alta tensione, soggette a contatto delle
persone e che per difetto di isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi
sotto tensione, devono essere collegate a terra.
Il
collegamento a terra deve essere fatto anche per gli impianti a bassa tensione
situati in luoghi normalmente bagnati od anche molto umidi o in immediata
prossimità di grandi masse metalliche, quando la tensione supera i 25 Volta
verso terra per corrente alternata e i 50 Volta verso terra per corrente
continua.
Devono
parimenti essere collegate a terra le parti metalliche dei ripari posti a
protezione contro il contatto accidentale delle persone con conduttori od
elementi ad alta tensione, od anche a bassa tensione nei casi previsti nel
precedente comma.
Art.
272
Quando
il collegamento elettrico a terra non sia attuabile o non offra, in relazione a
particolari condizioni ambientali, le necessarie garanzie di efficienza, oppure
quando non sia consigliabile in relazione alla particolarità dell'impianto,
devono adottarsi altri mezzi o sistemi di protezione di sicura efficacia.
Tappeti e pedane isolanti
Art.
273
Ferma
restando l'osservanza delle norme relative alla protezione dei conduttori contro
il contatto accidentale, all'isolamento dei conduttori e ai collegamenti
elettrici a terra, qualora sia necessario ai fini della sicurezza del personale,
in relazione a particolari caratteristiche dell'impianto o ambientali, i quadri
di distribuzione e di manovra e le apparecchiature e le macchine elettriche
accessibili devono essere provvisti di tappeti o pedane che abbiano un
isolamento adeguato.
I
tappeti e le pedane isolanti devono avere dimensioni tali da consentire la
sicura esecuzione delle manovre e da evitare i ribaltamenti.
Linee elettriche aeree esterne
Art.
274
Le
norme approvate con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969, per l'esecuzione
delle linee elettriche aeree esterne, e successive modifiche, sono estese agli
impianti posti negli stabilimenti od aziende soggette al presente decreto.
Capo II
PROTEZIONE CONTRO IL CONTATTO ACCIDENTALE
CON CONDUTTORI ED ELEMENTI IN TENSIONE
Impiego dei conduttori nudi ad "alta"
tensione
Art.
275
I
conduttori nudi nei circuiti ad alta tensione sono ammessi soltanto nelle
officine e cabine elettriche, nelle sale prova e per le linee esterne.
I
conduttori nudi nei circuiti ad alta tensione sono altresì ammessi in ogni
altro locale, purchè siano completamente racchiusi, singolarmente od assieme
alle relative apparecchiature in cunicoli in armatura, in armadi o custodie
metalliche collegate a terra.
Sono
altresì ammessi i conduttori nudi per tensione di esercizio sino a 1000 Volta
per i sistemi di sbarre per elettrolisi, per le linee di contatto per gru a
ponte scorrevole ed impianti simili e per i raccordi ferroviari, purchè siano
adottate adeguate ed efficaci misure di sicurezza; per i raccordi ferroviari
sono ammesse tensioni anche superiori.
Difese
Art.
276
I
conduttori e gli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione devono essere
protetti contro il contatto accidentale mediante idonei ripari rigidi di
materiale isolante non igroscopico, o metallici collegati a terra, solidamente
fissati a parti stabili anche se smontabili.
Detti
ripari devono essere collocati ad una distanza dai conduttori in tensione di
almeno cm. 7 più cm. 0,7 per ogni migliaia di Volta, con un minimo, in ogni
caso, di cm. 15.
Art.
277
Per
la difesa frontale e laterale i ripari di cui all'articolo precedente devono
essere estesi verso l'alto, sino ad almeno m. 2 dal pavimento e, verso il basso
sino al pavimento o sino ad una distanza da questo per cui non sia possibile, in
relazione alle condizioni dell'impianto, il contatto accidentale con i
conduttori o con gli elementi in tensione.
Qualora
detti ripari non siano costituiti da schermi a parete piena, le maglie o
aperture devono avere dimensioni tali da non permettere il passaggio della mano.
Nelle
officine e cabine elettriche la difesa frontale e laterale dei conduttori può
anche essere costituita da un parapetto di altezza non inferiore a m. 1,20 e
formato da almeno due robusti correnti rigidi e solidamente fissati alle parti
stabili, posto ad una distanza in senso orizzontale dai conduttori non inferiore
a m. 0,60 più cm. 1 ogni migliaia di Volta con un minimo, in ogni caso, di m.
1.
Il
parapetto di cui al presente articolo deve portare bene in vista un avviso
indicante il divieto di accedere allo spazio compreso fra il parapetto ed i
conduttori prima di avere tolto la tensione.
Art.
278
Quando
i conduttori e gli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione corrono al di
sopra del pavimento o di una piattaforma di lavoro o di passaggio ad una altezza
inferiore a m. 3 più un centimetro ogni migliaia di Volta di tensione, si
devono applicare al di sotto di essi i ripari di cui all'articolo precedente
costituiti da schermi pieni e con maglie di piccola dimensione.
Art.
279
Le
norme di cui agli articoli 276, 277 e 278 relative alla protezione dei
conduttori e degli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione devono essere
osservate anche nei riguardi dei cavi e dei conduttori rivestiti con isolanti in
genere, fatta eccezione per quelli provvisti di armatura metallica continua
collegata a terra.
Art.
280
Nelle
cabine elettriche non presidiate che, ai sensi del successivo art. 340, sono
tenute chiuse a chiave e sono esclusivamente adibite al servizio di
distribuzione di energia elettrica, ove non sia possibile adottare le misure di
cui agli articoli 276 a 279, le distanze e le altezze ivi indicate potranno
essere congruamente ridotte, semprechè la difesa del personale addetto contro
il pericolo di contatti accidentali con gli elementi in tensione sia comunque
assicurata.
Rivestimento e protezione dei conduttori ed
elementi
nudi a bassa tensione
Art.
281
In
ogni locale che non sia una officina o cabina elettrica, i conduttori e gli
elementi a bassa tensione superiore a 25 Volta verso terra, se a corrente
alternata, e a 50 Volta verso terra, se a corrente continua, devono essere
provvisti di rivestimento isolante continuo adeguato alla tensione ed
appropriato, ai fini della sua conservazione ed efficacia, alle condizioni di
temperatura, umidità ed acidità dell'ambiente, oppure essere protetti contro
il contatto delle persone ancorchè siano fuori della portata di mano, ma in
posizione accessibile.
Per
le centrali telefoniche il limite della tensione della corrente continua di cui
al primo comma è elevato a 70 Volta, purchè siano adottate idonee misure di
sicurezza. Qualora tale contatto non sia evitabile per esigenze di lavorazione,
le persone devono essere convenientemente isolate.
Art.
282
I
conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento isolante in genere, quando per
la loro posizione o per il loro particolare impiego, siano soggetti a
danneggiamento per causa meccanica, devono essere protetti nei tratti soggetti
al danneggiamento.
Prescrizioni speciali per i conduttori flessibili
Art.
283
I
conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per
l'alimentazione di apparecchi o macchine portatili o mobili devono avere anche
un idoneo rivestimento isolante atto a resistere anche all'usura meccanica.
Nell'impiego
degli stessi conduttori si deve avere cura che essi non intralcino i passaggi.
Capo III
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI, I SOVRACCARICHI
DI CORRENTE E LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Protezione contro le sovratensioni
Art.
284
Allo
scopo di impedire che i conduttori e gli apparecchi a bassa tensione subiscano
accidentali sopraelevazioni di tensioni pericolose per effetto di conduttori,
trasformatori o apparecchi a tensione superiore, devono essere adottate idonee
misure, quali il collegamento a terra del neutro, l'applicazione di valvole di
tensione o di altri dispositivi equivalenti.
Analoghe
misure di sicurezza devono essere adottate per evitare contatti fra sistemi di
distribuzione a diverse tensioni.
Protezione contro i sovraccarichi
Art.
285
I
circuiti elettrici devono essere provvisti di valvole fusibili, interruttori
automatici o simili, atti ad impedire che nelle condutture e negli apparecchi
elettrici abbiano a riscontarsi correnti di intensità tale da far loro assumere
temperature pericolose o eccessive.
Qualora
in relazione a particolari usi o caratteristiche dell'impianto, l'interruzione
automatica della corrente possa determinare condizioni di pericolo, i circuiti
devono essere protetti contro i sovraccarichi di corrente mediante altri idonei
dispositivi.
Art.
286
Gli
impianti elettrici devono, in quanto necessario ai fini della sicurezza ed in
quanto tecnicamente possibile, essere provvisti di idonei dispositivi di
protezione contro gli effetti delle scariche atmosferiche.
Capo IV
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ATTREZZATURE RELATIVE
Quadri di distribuzione e di manovra
Art.
287
Le
disposizioni relative alla protezione contro il contatto accidentale si
applicano anche ai conduttori ed elementi in tensione nei quadri di
distribuzione e di manovra, compresi quelli esistenti nella parte posteriore dei
quadri stessi.
Può
derogarsi alla disposizione di cui al comma precedente per i quadri a bassa
tensione delle officine e delle cabine elettriche, salvo nei casi in cui essa
sia ritenuta necessaria in relazione a particolari condizioni di impianto e
semprechè siano adottate altre idonee misure e cautele.
Gli
organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri devono
portare una chiara indicazione dei circuiti ai quali si riferiscono.
Interruttore generale
Art.
288
Gli
impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti, all'arrivo di
ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore onnipolare.
Sezionamento delle parti degli impianti elettrici
Art.
289
Quando
sia necessario sezionare singole parti di un impianto, per ciascuna delle
relative derivazioni deve essere inserito un separatore.
Interruttori elettrici e simili
Art.
290
Gli
interruttori elettrici e simili devono soddisfare alle seguenti condizioni:
a)
raggiungere le posizioni definitive di aperto e chiuso senza arresto di
posizione intermedia;
b)
interrompere la corrente massima per la quale sono previsti, senza dar luogo ad
arco permanente, nè a corto circuito o messa a terra dell'impianto;
c)
operare con azione simultanea su tutti i conduttori del circuito controllato,
esclusi gli eventuali conduttori di messa a terra ed eventualmente il neutro. E'
fatta eccezione per gli interruttori ad apertura cosiddetta "fase per
fase" al servizio degli impianti di trasmissione e di distribuzione di
energia elettrica;
d)
essere costruiti o protetti, quando non siano installati in centrali o cabine
elettriche chiuse e fermo restando quanto è disposto dall'ultimo comma
dell'art. 287, in modo da rendere impossibili contatti accidentali con le parti
in tensione, quando questa è superiore a 25 Volta verso terra se alternata, ed
a 50 Volta verso terra se continua;
e)
essere costruiti ed installati in modo da assicurare la stabilità della
posizione di apertura e chiusura;
f)
portare chiaramente, se di tipo chiuso, le indicazioni di distacco e di
inserimento. E' fatta eccezione per i piccoli interruttori e simili sino a 6 Ampère.
Art.
291
Gli
interruttori unipolari, sui circuiti a corrente alternata, sono ammessi solo su
circuiti bipolari a bassa tensione per impianti di illuminazione installati in
locali asciutti e per potenze non superiori a 1000 Watt.
Pulsanti
Art.
292
I
pulsanti di comando degli interruttori degli impianti elettrici devono essere
costruiti ed installati in modo che non sia possibile l'accidentale azionamento
degli stessi.
Essi
devono portare chiaramente le indicazioni di inserimento e di distacco.
Anche
per i comandi degli interruttori e dei teleruttori, a mezzo di pulsanti, deve
essere provveduto alla indicazione del distacco e dell'inserimento.
Separatori per alta tensione
Art.
293
Nei
circuiti ad alta tensione delle officine e cabine elettriche, la continuità
metallica di tutti i conduttori che fanno capo all'officina o cabina, esclusi i
conduttori di terra, deve poter essere interrotta in modo evidente in
corrispondenza agli arrivi o partenze dei conduttori stessi mediante l'uso di
separatori.
I
separatori devono inoltre essere installati per consentire la messa fuori
circuito di macchinario ed apparecchiature.
In
modo particolare gli interruttori devono potersi isolare mediante separatori
posti a monte o a valle, o da entrambe le parti e visibili da un luogo di facile
accesso.
Per
gli interruttori muniti di dispositivi di innesto e disinnesto nel circuito,
azionabili ad interruttore disinserito, tali dispositivi tengono luogo del
separatore, purchè ne sia palese l'avvenuta manovra.
Art.
294
I
separatori devono essere costruiti e disposti in modo da potersi manovrare
agevolmente senza pericolo mediante adatto fioretto isolante o comando
meccanico.
I
separatori devono essere:
a)
installati, per quanto tecnicamente possibile, in modo che i coltelli non siano
in tensione a separatore aperto;
b)
costruiti ed installati in modo che non possano chiudersi ed aprirsi casualmente
da loro stessi.
Quando
in relazione alle caratteristiche dell'impianto sia ritenuto necessario, i
separatori devono essere di tipo a comando simultaneo per tutte le fasi del
circuito.
Valvole fusibili
Art.
295
Le
valvole fusibili devono essere costruite ed installate in modo da soddisfare,
oltre che ai requisiti indicati nell'art. 285, anche alle seguenti condizioni:
a)
permettere, per circuiti ad alta tensione, il ricambio dei fusibili sotto
tensione senza pericolo per i lavoratori;
b)
essere disposte, negli impianti a bassa tensione, a valle degli interruttori;
c)
essere inserite su tutti i poli o le fasi delle linee protette, ad eccezione del
conduttore neutro.
Interruttori automatici
Art.
296
Gli
interruttori automatici inseriti a protezione dei circuiti devono soddisfare
alle condizioni stabilite dagli articoli 290 e 291.
In
deroga a quanto stabilito al comma c) del predetto art. 290, gli interruttori
automatici devono poter funzionare anche per scatti limitati a singoli
conduttori.
Capo V
MACCHINE, TRASFORMATORI, CONDENSATORI, ACCUMULATORI
ELETTRICI
Copertura delle parti nude in tensione
Art.
297
Le
macchine, i trasformatori, i condensatori elettrici e simili, a tensione
superiore a 25 Volta verso terra se a corrente alternata, ed a 50 Volta verso
terra se a corrente continua, ove non abbiano le parti nude in tensione in
posizione inaccessibile o non siano protette a norma degli articoli 276 e 281
devono avere le stesse parti nude, chiuse nell'involucro esterno o protette
mediante copertura o ripari solidamente fissati.
Sono
esclusi dalla applicazione della presente norma i collettori ad anelli e le
relative spazzole delle macchine elettriche.
Segregazione delle macchine, dei trasformatori e
delle
apparecchiature elettriche a tensione elevata
Art.
298
Le
macchine elettriche, i trasformatori, i condensatori e le apparecchiature
elettriche in genere, funzionanti a tensione superiore a 1000 Volta devono
essere installati in locali appositi od in recinti che possono essere anche a
cielo aperto, muniti di porte di accesso chiudibili a chiave, a meno che non si
tratti di motori accoppiati a macchine operatrici.
Quando
le porte di detti locali immettono in ambienti o luoghi dove sono o possono
transitare persone diverse da quelle addette alle stesse macchine ed apparecchi,
esse devono tenersi chiuse a chiave.
Le
pareti dei locali dove sono installati macchine ed apparecchi indicati nel
presente articolo devono essere costruite con materiale incombustibile; può
tuttavia derogarsi per le cabine elettriche provvisorie non annesse ad altri
edifici.
Art.
299
La
segregazione in locale apposito non è obbligatoria per i trasformatori, i
reattori ed apparecchi simili a tensione non superiore a 15.000 Volta e di
potenza non superiore a 1500 Watt, utilizzati per usi speciali compresa
l'illuminazione mediante tubi a catodo freddo, purchè collocati fuori della
portata di mano, chiusi entro armadi o custodie e protetti in conformità delle
disposizioni del presente Titolo.
Pozzetto per raccolta olio dei trasformatori
Art.
300
I
trasformatori elettrici in olio contenenti una quantità di olio superiore ai
500 chilogrammi, quando non siano installati in cabine isolate, devono essere
provvisti di pozzetti o vasche o di altre opere atte ad impedire il dilagare
dell'olio infiammato all'esterno delle cabine o dei recinti.
Protezione dei condensatori
Art.
301
I
condensatori di potenza superiore a 1kVA devono essere provvisti di dispositivi
atti ad eliminare la carica residua, quando il condensatore è disinserito; tali
dispositivi non sono richiesti quando il condensatore rimane stabilmente
collegato elettricamente alla macchina rifasata, anche dopo che il complesso è
disinserito dalla rete.
Accumulatori elettrici
Art.
302
Le
batterie di accumulatori che comportano tensioni nominali superiori ai 220 Volta
devono essere:
a)
disposte in modo che non sia possibile per lo stesso lavoratore il contatto
accidentale con elementi aventi una differenza di potenziale superiore a tale
limite;
b)
contornate da una pedana isolante, se fisse.
Art.
303
I
locali contenenti accumulatori, i quali, in relazione alla loro cubatura ed alla
capacità e tipo delle batterie in essi esistenti, possono presentare pericoli
di esplosione delle miscele gassose, devono:
a)
essere ben ventilati;
b)
non contenere macchine di alcun genere nè apparecchi elettrici o termici;
c)
essere illuminati secondo le disposizioni dell'art. 332;
d)
tenere esposto, sulla porta di ingresso, un avviso richiamante il divieto di
fumare e di introdurre lampade od altri oggetti a fiamma libera.
Capo VI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA
Limitazione della tensione per gli impianti
di illuminazione elettrica
Art.
304
E'
vietato l'uso di tensione superiore a 220 Volta per gli impianti di
illuminazione a incandescenza.
E'
tuttavia consentito l'uso di tensione sino a 380 Volta per l'illuminazione
all'esterno dei fabbricati e nelle officine elettriche.
Per
gli impianti in serie ed a luminescenza all'esterno sono ammesse tensioni sino a
6000 Volta.
Tali
impianti in serie ed a luminescenza sono ammessi anche all'interno, purchè i
conduttori di alimentazione siano adeguatamente isolati e protetti a norma
dell'art. 279 ed il ricambio delle lampade sia effettuato a circuito
disinserito, oppure usando apposita apparecchiatura isolata da terra.
Lampade e portalampade elettrici
Art.
305
Le
lampade elettriche ad incandescenza ed i relativi portalampade devono essere
costruiti in modo che il montaggio e lo smontaggio delle lampade possa
effettuarsi senza toccare parti in tensione e, a lampade montate, non vi sia
possibilità di contatto con le dette parti.
Art.
306
Le
lampade elettriche esistenti o che comunque possono essere collocate:
a)
in locali bagnati o molto umidi;
b)
presso tubazioni o grandi masse metalliche;
c)
a facile portata di mano presso macchine e posti di lavoro in genere devono,
oltre che soddisfare al requisito dell'articolo precedente, avere il
portalampade con le parti esterne di materiale isolante non igroscopico.
Impianti di illuminazione a tubi luminescenti
o fluorescenti
Art.
307
Negli
impianti di illuminazione a tubi luminescenti o fluorescenti, i conduttori,
compresi i tratti di collegamento fra i vari tubi, devono essere provvisti di
rivestimento isolante adeguato alla tensione del circuito o collocati fuori
della portata di mano.
I
terminali metallici nudi sotto tensione, o che possono essere messi in tensione,
devono essere completamente protetti mediante custodia di materiale isolante.
Art.
308
Gli
impianti di illuminazione a tubi fluorescenti o luminescenti a catodo freddo
devono essere provvisti di interruttore onnipolare sulla linea primaria di
alimentazione del trasformatore.
Capo VII
MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI MOBILI E PORTATILI
Derivazioni a spina
Art.
309
Le
derivazioni a spina, compresi i tratti di conduttori mobili intermedi, devono
essere costruite ed utilizzate in modo che, per nessuna ragione, una spina
(maschio) che non sia inserita nella propria sede (femmina) possa risultare
sotto tensione.
Art.
310
Le
prese per spina devono soddisfare alle seguenti condizioni:
a)
non sia possibile, senza l'uso di mezzi speciali, venire in contatto con le
parti in tensione della sede (femmina) della presa;
b)
sia evitato il contatto accidentale con la parte in tensione della spina
(maschio) durante l'inserzione e la disinserzione.
Art.
311
Le
derivazioni a spina per l'alimentazione di macchine e di apparecchi di potenza
superiore ai 1000 Watt devono essere provviste, a monte della presa, di
interruttore, nonchè di valvole onnipolari, escluso il neutro, per permettere
l'inserimento ed il disinserimento della spina a circuito aperto.
Esclusione della corrente ad alta tensione
Art.
312
Le
macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili devono essere alimentati
solo da circuiti a bassa tensione.
Può
derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione, per le
cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi che, in
relazione al loro specifico impiego, debbono necessariamente essere alimentati
ad alta tensione.
Limitazione della tensione per l'alimentazione
Art.
313
Per
i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre disposizioni
del presente decreto relativo agli utensili elettrici portatili, è vietato
l'uso di utensili a tensione superiore a 220 Volta verso terra.
Nei
lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi
masse metalliche, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione
superiore a 50 Volta verso terra.
Se
l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste dal presente articolo
è fornita da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore, questo deve
avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro, e deve
funzionare col punto mediano dell'avvolgimento secondario collegato a terra.
Collegamento elettrico a terra
Art.
314
Gli
utensili elettrici portatili e le macchine e gli apparecchi mobili con motore
elettrico incorporato, alimentati a tensione superiore a 25 Volta verso terra se
alternata, ed a 50 Volta verso terra se continua, devono avere l'involucro
metallico collegato a terra. L'attacco del conduttore di terra deve essere
realizzato con spinotto ed alveolo supplementari facenti parte della presa di
corrente o con altro idoneo sistema di collegamento.
Isolamento degli utensili
Art.
315
Gli
utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un
isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e
l'involucro metallico esterno.
Interruttori di comando incorporato
Art.
316
Gli
utensili elettrici portatili devono essere muniti di un interruttore incorporato
nella incastellatura, che consenta di eseguire con facilità e sicurezza la
messa in moto e l'arresto.
Lampade elettriche portatili
Art.
317
Le
lampade elettriche portatili devono soddisfare ai seguenti requisiti:
a)
avere l'impugnatura di materiale isolante non igroscopico;
b)
avere le parti in tensione, o che possono essere messe in tensione in seguito a
guasti, completamente protette in modo da evitare ogni possibilità di contatto
accidentale;
c)
essere munite di gabbia di protezione della lampadina, fissata mediante collare
esterno alla impugnatura isolante;
d)
garantire il perfetto isolamento delle parti in tensione dalle parti metalliche
eventualmente fissate all'impugnatura.
Art.
318
Le
lampade elettriche portatili usate in luoghi bagnati o molto umidi ed entro o a
contatto di grandi masse metalliche, oltre a soddisfare alle condizioni
dell'articolo precedente, devono essere alimentate a tensione non superiore a 25
Volta verso terra ed essere provviste di un involucro di vetro.
Se
la corrente di alimentazione di dette lampade è fornita attraverso un
trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati
ed isolati tra di loro.
Capo VIII
LINEE DI CONTATTO PER TRAZIONE ELETTRICA
Divieto dei sistemi di trazione con terza rotaia
Art.
319
Nell'ambito
delle aziende e delle attività soggette al presente decreto sono vietati
sistemi di trazione elettrica con presa da terza rotaia.
Altezza minima delle linee elettriche
Art.
320
Le
linee di contatto per trazione elettrica nell'ambito delle aziende e delle
attività soggette al presente decreto, salvo disposizioni più restrittive
delle altre leggi o regolamenti speciali, devono essere poste ad altezza dal
suolo o dal piano del ferro non inferiore ai seguenti limiti:
a)
m. 5 per le linee all'aperto e per quelle non protette all'interno di edifici,
salvo quanto è disposto dalla successiva lettera b);
b)
m. 3,50 per le linee nell'interno di edifici, quando le linee siano
efficacemente protette contro i contatti accidentali mediante ripari a canale o
simili di materiale isolante non igroscopico o metallici collegati a terra;
c)
m. 2,50 o m. 3 nell'interno delle gallerie e negli adiacenti piazzali a seconda
che le linee siano o meno protette contro il contatto accidentale in conformità
a quanto è stabilito dalla precedente lettera b).
Sostegni di sospensione dei conduttori
Art.
321
I
sostegni di sospensione dei conduttori delle linee di contatto per trazione
elettrica devono essere disposti in modo ed a distanza tale tra di loro e dai
loro attacchi alle parti stabili che, in caso di rottura di una sospensione, i
conduttori o altri elementi di collegamento in tensione non possano abbassarsi a
meno di m. 3 dal pavimento o dal piano del ferro nelle condizioni di impianto di
cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, ed a meno di m. 2,50 nelle
condizioni di impianto di cui alla lettera c) dello stesso articolo.
Cautele contro il contatto delle linee aeree con
mezzi
di trasporto ordinari
Art.
322
Allo
scopo di impedire contatti accidentali dei veicoli ordinari o dei loro carichi
con le linee aeree elettriche di contatto, devono essere adottati appropriati
provvedimenti e cautele, quali l'applicazione di barriere, la delimitazione di
attraversamenti protetti e di banchine di transito per i mezzi ordinari.
Interruzione del circuito di alimentazione
Art.
323
I
circuiti elettrici di alimentazione delle linee aeree di contatto per trazione
elettrica devono essere provvisti di interruttori automatici per massima
corrente, atti ad interrompere l'alimentazione della linea qualora si stabilisca
una intensità di corrente pericolosa.
Capo IX
COLLEGAMENTI ELETTRICI A TERRA
Sezione, connessione e protezione dei conduttori
di terra
Art.
324
Per
i collegamenti elettrici a terra delle parti metalliche previsti nell'art. 271 e
negli altri articoli del presente decreto devono essere usati conduttori di
sezione adeguata alla intensità della corrente verso terra e comunque non
inferiore a 16 millimetri quadrati, se di rame, ed a 50 millimetri quadrati, se
di ferro o acciaio zincato.
Possono
essere tollerate per i tratti visibili dei conduttori di terra in rame, sezioni
inferiori a 16 millimetri quadrati purchè non inferiori alla sezione dei
conduttori del circuito elettrico, sino ad un minimo in ogni caso di 5
millimetri quadrati.
Art.
325
I
conduttori di terra devono essere protetti contro il danneggiamento e il
deterioramento.
Le
loro connessioni alle parti metalliche da collegare a terra ed al dispersore
devono essere eseguite mediante saldatura o serraggio con bulloni o con altri
sistemi egualmente efficienti.
Dispersore per la presa di terra
Art.
326
Il
dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di costruzione,
forma, dimensione e collocazione, appropriato alla natura ed alle condizioni del
terreno, in modo da garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una
resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori a tensione sino
a 1000 Volta. Per tensioni superiori e per le cabine ed officine elettriche il
dispersore deve presentare quella minor resistenza di sicurezza adeguata alle
caratteristiche e alle particolarità degli impianti.
Non
sono ammesse come dispersori per le prese di terra, le tubazioni di gas, di aria
compressa e simili. Sono invece ammesse, per impianti a tensione non superiori a
1000 Volta, le tubazioni di acqua, purchè facciano parte di reti estese e
l'attacco del conduttore di terra sia riportato a monte delle eventuali
derivazioni.
Ove
tale risultato non sia conseguibile, dovrà farsi ricorso ad accorgimenti atti a
garantire le necessarie condizioni di sicurezza.
Prese di terra degli scaricatori
Art.
327
Per
le prese di terra degli scaricatori si applicano le disposizioni degli articoli
324 a 326 relative alla comune messa a terra delle masse metalliche.
Inoltre
i conduttori di terra degli scaricatori devono avere la minor lunghezza
possibile, percorsi senza brusche svolte, ed essere protetti contro il contatto
accidentale. La loro sezione non deve essere inferiore a 25 millimetri quadrati.
Devono
essere adottati, nella posa dei conduttori e dei dispersori, particolari
accorgimenti in relazione alle varie condizioni ambientali e di impianto, per
evitare danni e pericoli derivanti dal passaggio della corrente massima prevista
dal funzionamento degli scaricatori.
Verifiche periodiche
Art.
328
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N.B.: Articolo
abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462.
Capo X
INSTALLAZIONI ELETTRICHE IN LUOGHI DOVE ESISTONO
PERICOLI DI ESPLOSIONE O DI INCENDIO
Divieto di installazioni elettriche
Art.
329
Non
sono ammesse installazioni elettriche, salvo quanto è disposto negli articoli
330 e 331, nei luoghi ove esistono pericoli di esplosione o di incendio in
dipendenza:
a)
della presenza o sviluppo di gas o miscele esplosive o infiammabili;
b)
della fabbricazione, manipolazione o deposito di materie esplosive.
Il
presente articolo non si applica nei riguardi delle installazioni elettriche
costituenti parti integranti ed essenziali dei processi chimici di produzione,
sempre che siano adottate le necessarie misure di sicurezza.
Installazioni elettriche
"antideflagranti"
e di tipo stagno
Art.
330
Nei
luoghi di cui al primo comma dell'articolo precedente, quando sia necessario, in
relazione alle esigenze del processo di lavorazione o dell'esercizio o delle
particolari condizioni dell'impianto possono essere installati motori elettrici,
purchè questi, le relative apparecchiature ed i relativi conduttori di
alimentazione siano, singolarmente e per tutto l'insieme della installazione, di
tipo "antideflagrante", dichiarati come tali dal costruttore.
Art.
331
Nei
luoghi ove vengono eseguite lavorazioni che sviluppino polveri comportanti
pericoli di esplosione o di incendio, sono ammesse soltanto installazioni
elettriche per forza motrice di tipo "antideflagrante" o di tipo
stagno o chiuso, tali da impedire l'accensione dei miscugli esplosivi, ed
installazioni per illuminazione rispondenti alle prescrizioni dell'articolo
seguente.
Impianti di illuminazione elettrica di luoghi
pericolosi
Art.
332
Nei
luoghi indicati negli articoli 329 e 331 l'illuminazione elettrica può essere
effettuata solo dall'esterno per mezzo di lampade collocate in nicchie munite,
verso l'interno del luogo da illuminare, di robuste lastre di vetro a chiusura
ermetica.
Nei
casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare una conveniente
illuminazione elettrica con lampade collocate in nicchie chiuse e nei luoghi
indicati nell'art. 331 è ammesso l'impiego di lampade protette da un robusto
involucro di vetro a chiusura ermetica, comprendente anche il portalampade e le
relative connessioni con i conduttori di alimentazione. In questi impianti i
conduttori elettrici devono essere adeguatamente isolati e protetti con guaine
resistenti.
Gli
interruttori per il comando delle lampade e le eventuali valvole fusibili devono
essere di tipo antideflagrante per i luoghi indicati dal primo comma dell'art.
329 o anche di tipo stagno o chiuso per i luoghi indicati nell'art. 331.
Interruttore generale
Art.
333
Le
linee che alimentano gli impianti elettrici installati nei luoghi contemplati
negli articoli 329 e 331 devono essere provviste, all'esterno dei locali
pericolosi o prima dell'entrata nella zona pericolosa, di interruttori
onnipolari.
Lavori sulle installazioni elettriche
dei luoghi pericolosi
Art.
334
E'
vietato togliere le custodie di sicurezza ed eseguire lavori sulle installazioni
elettriche contemplate nel presente Capo, prima di avere aperto gli interruttori
onnipolari esterni di alimentazione del circuito ed averne assicurata la
posizione di apertura con mezzi idonei.
Scariche elettrostatiche
Art.
335
Nei
luoghi contemplati dagli articoli 329 e 331, qualora vi sia la possibilità di
scariche elettrostatiche, si devono adottare le seguenti misure di sicurezza:
a)
collegamento elettrico a terra delle parti metalliche delle pareti, dei tetti,
delle incastellature, delle macchine e delle trasmissioni;
b)
installazioni di mezzi o dispositivi aventi lo scopo di disperdere le cariche
elettrostatiche che si possono produrre nelle cinghie di cuoio delle
trasmissioni. Essi debbono però essere tali da non dare luogo alla produzione
di scintille;
c)
collegamento elettrico fra di loro, senza soluzione di continuità e per tutta
l'estensione della rete, degli elementi delle tubazioni metalliche per il
trasporto o la circolazione delle polveri e delle fibre, e collegamento
elettrico a terra dell'intera rete di tubazioni;
d)
collegamento elettrico delle strutture metalliche dei serbatoi di liquidi
infiammabili con le strutture metalliche dei mezzi di trasporto degli stessi
liquidi, durante le operazioni di carico e scarico, e collegamento elettrico a
terra di tutto il sistema, qualora il veicolo sia provvisto di pneumatici.
Verifiche
Art.
336
Le
installazioni elettriche previste dagli articoli 330 a 332 devono essere
sottoposte a verifica almeno una volta ogni due anni.
Capo XI
SCHEMI DELL'IMPIANTO
Esposizione schema dell'impianto
Art.
337
Nelle
officine e cabine elettriche deve essere permanentemente esposto uno schema
dell'impianto, con chiare indicazioni relative alle connessioni ed alle
apparecchiature essenziali.
Colorazione dei conduttori e indicazione
delle loro tensioni
Art.
338
Nei
locali nei quali si trovano conduttori ad alta tensione a valori diversi o
conduttori sia ad alta che a bassa tensione, essi devono essere contraddistinti
con particolari colorazioni, il cui significato (valore della tensione) deve
essere reso evidente mediante apposita tabella.
Qualora
la tensione sia unica, questa deve essere chiaramente indicata in prossimità
dei conduttori.
Divieto di ingresso e avviso di pericolo
Art.
339
Nei
luoghi ove esistano impianti ad alta tensione deve essere indicata con apposita
targa la esistenza del pericolo di morte con il contrassegno del teschio.
Sulla
porta di ingresso delle officine e cabine elettriche deve essere esposto un
avviso indicante il divieto di ingresso per le persone non autorizzate.
Chiusura delle officine e delle cabine non
presidiate
Art.
340
Le
porte di accesso alle officine e cabine elettriche non presidiate, oltre ad
avere le indicazioni di cui all'articolo precedente, devono essere tenute chiuse
a chiave.
Illuminazione sussidiaria
Art.
341
Nei
locali delle officine o cabine elettriche deve essere predisposto un mezzo di
illuminazione sussidiaria indipendente.
Detto
mezzo e i dispositivi che lo azionano devono essere collocati in luoghi
prontamente reperibili in caso di bisogno e noti al personale.
Deposito di materiali nei locali destinati
alle macchine ed apparecchiature elettriche
Art.
342
E'
vietato depositare nei locali delle officine e cabine elettriche ove esistano
elementi dell'impianto, materiali, indumenti ed attrezzi che non siano attinenti
all'esercizio dell'impianto stesso.
Istruzioni sui soccorsi ai colpiti da corrente
elettrica
Art.
343
Nei
locali delle officine e delle cabine elettriche deve essere esposta in modo
visibile una tabella con le istruzioni sui soccorsi da prestarsi ai colpiti da
corrente elettrica.
Analogo
provvedimento deve essere adottato negli stabilimenti e luoghi di lavoro in
genere dove è utilizzata corrente ad alta tensione o dove la corrente, in
relazione al suo uso ed alle condizioni locali, può costituire pericolo.
Lavori su parti in tensione
Art.
344
E'
vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate
vicinanze, quando la tensione è superiore a 25 Volta verso terra, se alternata,
od a 50 Volta verso terra, se continua.
Può
derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000 Volta, purchè:
a)
l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo
responsabile;
b)
siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumità dei
lavoratori.
Lavori su macchine, apparecchi e condutture
elettrici
ad alta tensione
Art.
345
E'
vietato eseguire lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici ad alta
tensione e nelle loro immediate vicinanze, salvo quanto stabilito nel secondo
comma dell'articolo precedente senza avere prima:
a)
tolta la tensione;
b)
interrotto visibilmente il circuito nei punti di possibile alimentazione
dell'impianto su cui vengono eseguiti i lavori;
c)
esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di comando con l'indicazione
"lavori in corso, non effettuare manovre";
d)
isolata e messa a terra, in tutte le fasi, la parte dell'impianto sulla quale o
nelle cui immediate vicinanze sono eseguiti i lavori.
Art.
346
Quando
i lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici ad alta tensione sono
eseguiti in luoghi dai quali le misure di sicurezza previste nei comma b) e c)
dell'articolo precedente, non sono direttamente controllabili dai lavoratori
addettivi, questi, prima di intraprendere i lavori, devono aver chiesto e
ricevuto conferma della avvenuta esecuzione delle misure di sicurezza sopra
indicate.
In
ogni caso i lavori non devono essere iniziati se i lavoratori addettivi non
abbiano ottemperato alle disposizioni di cui al comma d) dello stesso articolo.
La
tensione non deve essere rimessa nei tratti già sezionati per la esecuzione dei
lavori, se non dopo che i lavoratori che devono eseguire le relative manovre non
abbiano ricevuto dal capo della squadra che ha eseguito i lavori o da chi ne fa
le veci, avviso che i lavori sono stati ultimati e che la tensione può essere
applicata.
Art.
347
Nei
lavori in condizioni di particolare pericolo su macchine, apparecchi o
conduttori elettrici la cui esecuzione sia affidata ad un solo lavoratore, deve
essere presente anche un'altra persona.
Esecuzione delle manovre o particolari operazioni
Art.
348
I
lavoratori addetti all'esercizio di installazioni elettriche, o che comunque
possono eseguire lavori, operazioni o manovre su impianti, macchine o
apparecchiature elettrici, devono avere a disposizione o essere individualmente
forniti di appropriati mezzi ed attrezzi, quali fioretti o tenaglie isolanti,
pinze con impugnatura isolata, guanti e calzature isolanti, scale, cinture e
ramponi.
Art.
349
I
fioretti costruiti con materiale non sufficientemente isolante devono essere
muniti di un isolatore intermedio, collocato in posizione tale che il lavoratore
possa eseguire le manovre senza dover afferrare il fioretto con una o con
entrambe le mani sul tratto oltre l'isolatore opposto alla impugnatura.
I
fioretti di cui sopra non devono essere appoggiati alle pareti, ma appesi ad
appositi ganci.
Art.
350
Al
governo delle officine e cabine elettriche presidiate devono essere adibiti
almeno due lavoratori ogni qualvolta la presenza di uno solo sia insufficiente o
pregiudizievole per la sicurezza personale in relazione alla ubicazione o alle
speciali condizioni delle installazioni o alla particolare pericolosità delle
manovre od operazioni di esercizio.