PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
IL SITO DELL'ING. GERARDO PORRECA
D.P.R. 547/55Titolo XI
D.
P. R. 27 aprile 1955 e successive modificazioni
Titolo
XI
NORME
PENALI
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e
dai dirigenti
Art.
389
I
datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a)
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 27, 73, 115, 120,
121, 132, 133, 159, 160, 188, 193, 276 primo comma, 319;
b)
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 11, 17, 34,
37, 52, 55, 68, 81, 89, 90, 109, 113, 124, 126, 144, 176, 179, 184, 187, 197,
198, 204, 206, 219, 224, 229, 236, 237, 246, 247, 248, 257, 262, 276 secondo
comma, 281, 312, 313, 315, 316, 329, 330, 331, 332, 345, 346, 354, 358, 362,
365, 369, 374, 375, 387;
c)
con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni per l'inosservanza di tutte le altre norme.
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N.B.: Articolo coś
modificato dall'art. 26, comma 4, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Contravvenzioni commesse dai costruttori e dai
commercianti
Art.
390
I
costruttori, i commercianti ed i noleggiatori di macchine, di parti di macchine,
di attrezzature, di utensili, di apparecchi in genere, nonchè gli installatori
di impianti, che non osservano le disposizioni di cui all'art. 7, sono puniti
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
sei milioni.
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N.B.: Articolo coś
modificato dall'art. 26, comma 5, D.Lgs.
19 dicembre 1994, n. 758.
Contravvenzioni commesse dai preposti
Art.
391
I
preposti sono puniti:
a)
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 47 secondo e terzo
comma, 345 e 346 ultimo comma, nonchè per non avere esercitato ai sensi
dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte di
questi delle norme indicate alla lettera a) dell'articolo seguente;
b)
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un
milione per l'inosservanza della norma di cui all'art. 5 primo comma, nonchè
per non aver esercitato, ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui
lavoratori per l'osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera
b) dell'articolo seguente.
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N.B.: Articolo coś
modificato dall'art. 26, comma 6, D.Lgs.
19 dicembre 1994, n. 758.
Contravvenzioni commesse dai lavoratori
Art.
392
I
lavoratori sono puniti:
a)
con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire
unmilionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6
lettere d) ed e), 34 lettere a) e b), 47 primo comma, 218 secondo comma, 238,
334 e 346 primo e secondo comma;
b)
con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire
ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6 lettere a),
b) e c), 19, 20 lettere a), b) e c), 24, 47 ultimo comma, 217 ultimo comma e 388
primo comma.
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N.B.: Articolo coś
modificato dall'art. 26, comma 7, D.Lgs.
19 dicembre 1994, n. 758.