PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

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D.P.R. 547/55Titolo XI

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D. P. R. 27 aprile 1955 e successive modificazioni

Titolo XI

NORME PENALI

 

Capo Unico

 

Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti

 

Art. 389

 

I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 27, 73, 115, 120, 121, 132, 133, 159, 160, 188, 193, 276 primo comma, 319;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 11, 17, 34, 37, 52, 55, 68, 81, 89, 90, 109, 113, 124, 126, 144, 176, 179, 184, 187, 197, 198, 204, 206, 219, 224, 229, 236, 237, 246, 247, 248, 257, 262, 276 secondo comma, 281, 312, 313, 315, 316, 329, 330, 331, 332, 345, 346, 354, 358, 362, 365, 369, 374, 375, 387;

c) con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza di tutte le altre norme.

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N.B.: Articolo coś modificato dall'art. 26, comma 4, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

 

Contravvenzioni commesse dai costruttori e dai commercianti

 

Art. 390

 

I costruttori, i commercianti ed i noleggiatori di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili, di apparecchi in genere, nonchè gli installatori di impianti, che non osservano le disposizioni di cui all'art. 7, sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni.

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N.B.: Articolo coś modificato dall'art. 26, comma 5,  D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

 

Contravvenzioni commesse dai preposti

 

Art. 391

 

I preposti sono puniti:

a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 47 secondo e terzo comma, 345 e 346 ultimo comma, nonchè per non avere esercitato ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera a) dell'articolo seguente;

b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per l'inosservanza della norma di cui all'art. 5 primo comma, nonchè per non aver esercitato, ai sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte di questi delle norme indicate alla lettera b) dell'articolo seguente.

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N.B.: Articolo coś modificato dall'art. 26, comma 6,  D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

 

Contravvenzioni commesse dai lavoratori

 

Art. 392

 

I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6 lettere d) ed e), 34 lettere a) e b), 47 primo comma, 218 secondo comma, 238, 334 e 346 primo e secondo comma;

b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6 lettere a), b) e c), 19, 20 lettere a), b) e c), 24, 47 ultimo comma, 217 ultimo comma e 388 primo comma.

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N.B.: Articolo coś modificato dall'art. 26, comma 7,  D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

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