| Decreto Ministeriale 13 agosto 1998 n. 325 Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo della
guardia di finanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori nel luogo di lavoro.
( pubblicato su : Gazzetta Ufficiale Italiana n° 211
del 10/09/1998)
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità e per la funzione pubblica
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante l'ordinamento
del Corpo della guardia di finanza;
Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, recante norme
relative al segreto militare;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di
principio sulla disciplina militare e, in particolare, gli articoli 18 e 19 che
contemplano l'istituzione ed il funzionamento degli organi di rappresentanza
militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre
1979, n. 691, recante l'approvazione del regolamento di attuazione della
rappresentanza militare;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui
luoghi di lavoro;
Visto l'articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante il recepimento dell'accordo sindacale
del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo
forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e
Corpo della guardia di finanza);
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, recante
modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 626
del 1994;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le determinazioni n. 234745 in data 28 giugno 1996 e n.
334494 in data 20 settembre 1996, entrambe del comandante generale della Guardia
di finanza, con le quali e' stato individuato il "datore di lavoro" nell'ambito
della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 242 del 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per
gli atti normativi espresso nell'adunanza del 14 luglio 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota n. 3-6222/U.C.L. del 1 settembre 1997);
Ritenuto di dover individuare le particolari esigenze connesse
al servizio espletato dal Corpo della guardia di finanza di cui tener conto
nell'applicazione delle disposizioni recate dal citato decreto legislativo n.
626 del 1994;
Adotta il seguente regolamento
Art. 1.
1. Tutte le attività svolte nell'ambito
dell'Amministrazione della Guardia di finanza dal personale militare,
dagli allievi degli istituti di formazione e dal personale civile e
militare estraneo all'Amministrazione stessa, sono assoggettate alle
vigenti norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza,
igiene del lavoro e rispetto dell'integrità' ambientale, tenendo conto
delle esigenze connesse al servizio espletato dal Corpo secondo le
disposizioni di cui al presente decreto.
2. Restano ferme, ai sensi dell'articolo 23, comma 4,
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni e secondo le norme recate dal decreto interministeriale ivi
previsto, le competenze in materia di sicurezza e salute del personale
attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici
esistenti nell'ambito della Guardia di finanza.
3. Nei luoghi e nelle aree delle infrastrutture della
Guardia di finanza diversi da quelli soggetti alla competenza dei servizi
sanitari e tecnici a norma del comma 2, l'attività' di vigilanza
sull'applicazione delle disposizioni dettate dal citato decreto
legislativo n. 626 del 1994 deve essere effettuata dal personale indicato
all'articolo 23, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo in possesso
dell'abilitazione prevista dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161,
concessa con il rilascio dell'apposito nulla osta di segretezza.
Art. 2.
1. I rappresentanti per la sicurezza da nominare ai
sensi dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, per
il Corpo della guardia di finanza, sono individuati
a) di norma, tra i delegati eletti negli organi di
rappresentanza militare, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, relativamente alle infrastrutture ove
essi abitualmente operano o che ospitano il reparto al quale gli stessi
sono in forza;
b) in assenza di delegati di cui alla lettera a), tra il
personale in servizio presso il reparto o i reparti allocati nella singola
infrastruttura, a seguito di designazione da parte del personale in
servizio presso il o i reparti medesimi, da effettuarsi in apposita
riunione indetta dal datore di lavoro competente per l'infrastruttura.
2. Nella nomina di cui al comma 1 dovrà individuarsi un
rappresentante per la sicurezza per ciascun settore tecnico o operativo
nell'ambito del quale operano i reparti aventi sede nell'infrastruttura.
3. Le modalità ed i contenuti specifici della formazione
del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti con le disposizioni
emanate dal comando generale, sentito il Co.Ce.R./Guardia di finanza.
4. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del
tempo necessario all'espletamento dell'incarico, durante il quale le
operazioni svolte, per le finalità e nei limiti previsti dal citato
decreto legislativo n. 626 del 1994, sono a tutti gli effetti attività di
servizio. Le modalità per l'esercizio delle funzioni, di cui all'articolo
19, comma 1, del predetto decreto legislativo sono determinate dal comando
generale, sentito il Co.Ce.R./Guardia di finanza.
5. Presso ogni comando di Corpo ed equiparato, le
funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative di cui
all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, sono
espletate nel corso di apposito incontro fra il datore di lavoro
competente per l'infrastruttura e l'organo di rappresentanza affiancato al
comandante dell'unita' di base ai sensi del menzionato decreto del
Presidente della Repubblica n. 691 del 1979. In caso di presenza di più
comandanti di unità di base nella stessa infrastruttura, al suddetto
incontro partecipano tutti i rispettivi organi di rappresentanza.
Art. 3.
1. Per il personale della Guardia di finanza che presta
servizio nell'ambito di infrastrutture gestite da altre amministrazioni
dello Stato, gli obblighi di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, lettere
a) e b), 5, salvo la lettera o), 6, 7, e 12, del decreto legislativo n.
626 del 1994, e successive modificazioni ed integrazioni, fanno capo al
datore di lavoro designato dall'amministrazione ospitante. All'osservanza
delle norme previste dal citato articolo 4 non richiamate nel precedente
periodo provvede il datore di lavoro individuato nell'ambito della Guardia
di finanza.
2. Per il personale civile e militare estraneo alla
Guardia di finanza in servizio nell'ambito di infrastrutture ove trovano
collocazione reparti del Corpo, gli obblighi previsti dalle norme
richiamate al comma 1 fanno capo al datore di lavoro designato dal
comandante generale del Corpo, con propria determinazione.
3. Per il personale di cui al comma 1, il rappresentante
per la sicurezza e' designato secondo le moralità previste all'articolo 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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