PORRECA Gerardo - Prevenzione e
Sicurezza sul Lavoro
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Espresso dal Ministero del Lavoro nella risposta ad un quesito riportato
nell'area del proprio sito riservata alle FAQ il parere sulla nomina da parte del committente
del responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili.
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(04/01/2010)
NELLA RISPOSTA AD UN QUESITO
RIPORTATA NELL'AREA DEL PROPRIO SITO RISERVATA ALLE FAQ, IL
MINISTERO DEL LAVORO SI È ESPRESSO IN MERITO ALLA NOMINA DA
PARTE DEL COMMITTENTE DEL RESPONSABILE DEI LAVORI NEI CANTIERI
TEMPORANEI O MOBILI. LA NOMINA È FACOLTATIVA, È OGGETTO DI UN
CONFERIMENTO FORMALE, DEVE INDICARE I
PRECISI COMPITI ATTRIBUITI E RIENTRA NELL'AMBITO DELLA DELEGA DI
FUNZIONI.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella risposta ad un
quesito riportato in un'area dedicata alla
sicurezza sul lavoro inserita nel proprio sito ha espresso il proprio
parere in merito alla designazione da parte del committente del responsabile
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, ai sensi delle disposizioni
dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009.
Nella citata risposta il Ministero del Lavoro, nel ribadire che
la figura del responsabile dei lavori, in base all’art. 89 comma 1, lett. c) del D. Lgs.
n. 81/2008 è quella di un soggetto
che può essere solo eventualmente presente nel cantiere, ha evidenziato
che il
committente, così come affermato dalle disposizioni di legge oltre che da
numerose pronunce giurisprudenziali, è il perno attorno al quale ruota la
sicurezza nel cantiere edile e che lo stesso può essere esonerato dalle responsabilità
soltanto con la nomina di un responsabile dei lavori e nei limiti
dell’incarico a questi conferito, così come specificato dall’art. 93, comma
1 ai
sensi del quale “il committente è esonerato dalle
responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente
all’incarico conferito al responsabile dei lavori”.
Quanto sopra detto, sostiene il Ministero, si evince con
certezza dal combinato disposto degli articoli 89, comma 1, lett. c) e 93,
comma 1 dalla lettura dei quali emerge la necessità di un
conferimento di un incarico formale in cui, ai fini dell’operatività
dell’esonero dalle responsabilità del committente, devono essere specificati
con chiarezza i compiti che il committente stesso intende trasferire al
responsabile dei lavori. Tale incarico, sostiene ancora il Ministero del
Lavoro, deve essere inoltre
necessariamente, anche se implicitamente, trasfuso in un atto scritto nel
quale venga precisato la natura e l’estensione dell’incarico stesso e dei compiti
affidati.
Per quanto riguarda la forma e le modalità di
conferimento dell'incarico il Ministero del Lavoro, pur non ritenendo applicabile al caso
in esame la norma di cui al citato art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008 in quanto
lo stesso si riferisce esplicitamente
all'istituto della delega di funzioni da parte del datore di lavoro e non
del committente, ha sostenuto, stante la non sovrapponibilità della
disciplina degli obblighi datoriali a quella degli obblighi del
committente, che la questione in esame debba essere comunque inquadrata,
alla luce delle nozioni di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, nel più
generale contesto dell'istituto della delega di funzioni in una materia presidiata da sanzioni
penali, istituto al quale il titolare originario di una
posizione di garanzia può ricorrere allorché intende attribuire ad
altri soggetti, con atto formale, determinate funzioni ed adempiere in tal modo ai suoi doveri di diligenza
per il tramite del soggetto delegato.
"Ai sensi di copiosa e ormai risalente
giurisprudenza", conclude il Ministero del Lavoro nella risposta
al quesito, "la delega di funzioni, nel cui ambito, come si è visto,
rientra l’incarico di responsabile dei lavori, ai fini della propria
validità deve presentare determinati requisiti, oggettivi e soggettivi, di
validità, che si possono sinteticamente enucleare, oltre che nella forma
scritta e nella specificazione puntuale delle attribuzioni e dei compiti del
responsabile, risultanti come visto dal combinato disposto degli artt. 89, c.1,
lettera c) e 93, nella tempestività della nomina stessa in relazione agli
adempimenti da osservarsi, nella certezza della sua provenienza,
nell’attribuzione di autonomi poteri deliberativi, con autonomia decisionale
e di gestione ed adeguata disponibilità economica e di mezzi materiali; la
stessa deve, inoltre, essere conferita ad un soggetto che abbia capacità e
idoneità tecnica sufficienti e da questi accettata".
La risposta del
MLPS al quesito
sulla nomina del responsabile dei lavori
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