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Espresso dal Ministero del Lavoro nella risposta ad un quesito riportato nell'area del proprio sito riservata alle FAQ il parere sulla nomina da parte del committente del responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili.

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(04/01/2010) 

NELLA RISPOSTA AD UN QUESITO RIPORTATA NELL'AREA DEL PROPRIO SITO RISERVATA ALLE FAQ, IL MINISTERO DEL LAVORO SI È ESPRESSO IN MERITO ALLA NOMINA DA PARTE DEL COMMITTENTE DEL RESPONSABILE DEI LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI. LA NOMINA È FACOLTATIVA, È OGGETTO DI UN CONFERIMENTO FORMALE, DEVE INDICARE I PRECISI COMPITI ATTRIBUITI E RIENTRA NELL'AMBITO DELLA DELEGA DI FUNZIONI.

     Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella risposta ad un quesito riportato in un'area dedicata alla sicurezza sul lavoro inserita nel proprio sito ha espresso il proprio parere in merito alla designazione da parte del committente del responsabile dei lavori nei cantieri temporanei o mobili, ai sensi delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009.
     Nella citata risposta il Ministero del Lavoro, nel ribadire che la figura del responsabile dei lavori, in base all’art. 89 comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 81/2008  è quella di un soggetto che può essere solo eventualmente presente nel cantiere, ha evidenziato che il committente, così come affermato dalle disposizioni di legge oltre che da numerose pronunce giurisprudenziali, è il perno attorno al quale ruota la sicurezza nel cantiere edile e che lo stesso può essere esonerato dalle responsabilità soltanto con la nomina di un responsabile dei lavori e nei limiti dell’incarico a questi conferito, così come specificato dall’art. 93, comma 1 ai sensi del quale “il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori”.
   
Quanto sopra detto, sostiene il Ministero, si evince con certezza dal combinato disposto degli articoli 89, comma 1, lett. c) e 93, comma 1 dalla lettura dei quali emerge la necessità di un conferimento di un incarico formale in cui, ai fini dell’operatività dell’esonero dalle responsabilità del committente, devono essere specificati con chiarezza i compiti che il committente stesso intende trasferire al responsabile dei lavori. Tale incarico, sostiene ancora il Ministero del Lavoro, deve essere inoltre necessariamente, anche se implicitamente, trasfuso in un atto scritto nel quale venga precisato la natura e l’estensione dell’incarico stesso e dei compiti affidati.
     Per quanto riguarda la forma e le modalità di conferimento dell'incarico il Ministero del Lavoro, pur non ritenendo applicabile al caso in esame la norma di cui al citato art. 16 del D. Lgs. n. 81/2008 in quanto lo stesso si riferisce esplicitamente all'istituto della delega di funzioni da parte del datore di lavoro e non del committente, ha sostenuto, stante la non sovrapponibilità della disciplina  degli obblighi datoriali a quella degli obblighi del committente, che la questione in esame debba essere comunque inquadrata, alla luce delle nozioni di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, nel più generale contesto dell'istituto della delega di funzioni in una materia presidiata da sanzioni penali, istituto al quale il titolare originario di una posizione di garanzia può ricorrere allorché intende attribuire ad altri soggetti,  con atto formale, determinate funzioni ed adempiere in tal modo ai suoi doveri di diligenza per il tramite del soggetto delegato.
     "Ai sensi di copiosa e ormai risalente giurisprudenza", conclude il Ministero del Lavoro nella risposta al quesito, "la delega di funzioni, nel cui ambito, come si è visto, rientra l’incarico di responsabile dei lavori, ai fini della propria validità deve presentare determinati requisiti, oggettivi e soggettivi, di validità, che si possono sinteticamente enucleare, oltre che nella forma scritta e nella specificazione puntuale delle attribuzioni e dei compiti del responsabile, risultanti come visto dal combinato disposto degli artt. 89, c.1, lettera c) e 93, nella tempestività della nomina stessa in relazione agli adempimenti da osservarsi, nella certezza della sua provenienza, nell’attribuzione di autonomi poteri deliberativi, con autonomia decisionale e di gestione ed adeguata disponibilità economica e di mezzi materiali; la stessa deve, inoltre, essere conferita ad un soggetto che abbia capacità e idoneità tecnica sufficienti e da questi accettata".

La risposta del MLPS al quesito sulla nomina del responsabile dei lavori
Le FAQ al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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