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Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
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Prorogata al
31 marzo 2008 l'entrata in vigore della parte del testo unico in materia di
edilizia contenente la modifica della legge n. 46/1990 sulla sicurezza degli
impianti all'interno degli edifici civili.
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(29/02/2008)
PROROGATA AL 31 MARZO 2008 L'ENTRATA IN VIGORE
DELLA PARTE DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI EDILIZIA CONTENENTE IL NUOVO TESTO
DELLA LEGGE N. 46/1990 SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI CIVILI.
LA PROROGA NELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO "MILLEPROROGHE"
2007.
Il Senato della Repubblica nella seduta del
26/2/2008 ha approvato, senza
modifiche, il disegno di legge n. 2013 nel testo licenziato dalla Camera dei
deputati e pertanto il decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, recante la
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
urgenti in materia finanziaria, il cosiddetto milleproroghe, è stato
convertito in legge ed ora si attende solo la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
Nella legge di conversione è stato
introdotto l’articolo 29-bis che, modificando il comma 1 dell’articolo 3 del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 2007 n. 17 (decreto "milleproroghe" 2006),
ha prorogato ulteriormente al 31/3/2008
l’entrata in vigore più volte differita della parte impiantistica (Parte II
Capo V) del Testo unico in materia di edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001
relativa alla installazione degli impianti all’interno degli edifici e
contenente il nuovo testo della legge n. 46/1990.
Viene così sanata sostanzialmente una "vacatio" in
quanto I termini dell'ultima proroga erano stati fissati al
31/12/2007 e viene quindi ripristinato il regime precedente in attesa della norma
definitiva.
Con la conversione in legge del decreto-legge n.
248/2007 viene, altresì, prorogato al 30/6/2008
il termine stabilito dall'articolo 3
comma 4 del decreto-legge 28/12/2006 n. 300, convertito con modificazioni
dalla legge 26/2/2007 n. 17, e concesso per completare l'adeguamento alle
disposizioni di prevenzione incendi alle strutture ricettive
turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9/4/1994,
pubblicato sulla G. U. n. 116 del 20/5/1994. Tale
proroga si applica alle strutture ricettive per le quali
sia stato presentato al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco competente
per territorio entro il 30 giugno 2005 il progetto di adeguamento per
l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del D.P.R.
12/1/1998 n. 37.
Il D.P.R. n.
380/2001
contenente dall'art. 107 all'art. 121 la nuova legge n. 46/1990
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