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Prorogata al 31 marzo 2008 l'entrata in vigore della parte del testo unico in materia di edilizia contenente la modifica della legge n. 46/1990 sulla sicurezza degli impianti all'interno degli edifici civili.

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(29/02/2008)
    

PROROGATA AL 31 MARZO 2008 L'ENTRATA IN VIGORE DELLA PARTE DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI EDILIZIA CONTENENTE IL NUOVO TESTO DELLA LEGGE N. 46/1990 SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI CIVILI. LA PROROGA NELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL  DECRETO "MILLEPROROGHE" 2007.  

     Il Senato della Repubblica nella seduta del 26/2/2008 ha approvato, senza modifiche, il disegno di legge n. 2013 nel testo licenziato dalla Camera dei deputati e pertanto il decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, il cosiddetto milleproroghe, è stato convertito in legge ed ora si attende solo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
    
Nella legge di conversione è stato introdotto l’articolo 29-bis che, modificando il comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2007 n. 17 (decreto "milleproroghe" 2006), ha prorogato ulteriormente al 31/3/2008 l’entrata in vigore più volte differita della parte impiantistica (Parte II Capo V) del Testo unico in materia di edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 relativa alla installazione degli impianti all’interno degli edifici  e contenente il nuovo testo della legge n. 46/1990.  
     Viene così sanata sostanzialmente una "vacatio" in quanto I termini dell'ultima proroga erano stati fissati al 31/12/2007 e viene quindi ripristinato il regime precedente in attesa della norma definitiva. 
     Con la conversione in legge del decreto-legge n. 248/2007 viene, altresì,  prorogato al 30/6/2008 il termine stabilito dall'articolo 3 comma 4 del decreto-legge 28/12/2006 n. 300, convertito con modificazioni dalla legge 26/2/2007 n. 17, e concesso per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi alle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9/4/1994, pubblicato sulla G. U. n. 116 del 20/5/1994. Tale proroga si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio entro il 30 giugno 2005 il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 12/1/1998 n. 37.

     Il D.P.R. n. 380/2001 contenente dall'art. 107 all'art. 121 la nuova legge n. 46/1990

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