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PORRECA Gerardo -
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
IL SITO DELL'ING. GERARDO PORRECA
NOTIZIE
Apportate
modifiche al Codice Penale con pene più severe per
le lesioni dovute alla mancata prevenzione degli infortuni.
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NOTIZIE
(6/04/2006)
AGGRAVATE DAL 1°
APRILE 2006 LE PENALITÀ PER IL REATO DI LESIONI COLPOSE E OMICIDIO COLPOSO
DERIVANTI DALLA MANCATA APPLICAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI.
Sulla
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006 è stata pubblicata la legge
21 febbraio 2006, n. 102, recante “Disposizioni in materia di
conseguenze derivanti da incidenti stradali”, che è entrata in vigore 15
giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero il 1°
aprile 2006.
Tale legge ha, tra l’altro, modificato gli articoli 589
e 590 del codice penale nei commi riguardanti le pene per l’omicidio
colposo e le lesioni colpose.
In particolare per quanto riguarda
l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale o di quelle della prevenzione degli
infortuni sul lavoro, ha aumentato la pena prevista che è ora della
reclusione da 2 a 5 anni mentre prima il minimo edittale era di 1 anno.
Per quel che riguarda invece le lesioni personali gravi
e gravissime, in proporzione, l'inasprimento è ancora più forte, perché
vengono innalzati i minimi e i massimi [lesioni gravi passano da una
reclusione da 2 a 6 mesi, ad una reclusione da 3 mesi ad un anno, mentre
le lesioni gravissime passano da una reclusione da 6 mesi a due anni, ad
una reclusione da 1 anno a 3 anni, con abolizione della sanzione penale
pecuniaria alternativa della multa]. La multa viene abolita per le
lesioni gravissime, e aumentata per quelle gravi [prima da 247 a 619
euro, ora da 500 a 2000 euro].
Per tutti i fatti commessi prima dell'entrata in vigore
della Legge 102/2006, e quindi dei nuovi articoli 589 e 590 del Codice
penale, continuerà ad applicarsi la disciplina degli articoli 589 e 590
del codice penale antecedenti alla modifica e ciò in applicazione del
trattamento più favorevole dell'imputato imposto dall'art. 2 comma 3 del
codice penale, ai sensi del quale "se la legge del tempo in cui fu
commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui
disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile."
Si riportano
qui di seguito
i testi degli articoli 589 e 590 del codice penale prima e dopo la modifica
con evidenziate le pene modificate:
PRIMA DELLA MODIFICA
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DOPO LA MODIFICA |
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Art. 589
- Omicidio colposo - Chiunque cagiona per colpa la morte di una
persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è
commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale o di quelle della prevenzione degli infortuni sul lavoro la
pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso di morte di
più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesione di una o
più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più
grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non
può superare gli anni dodici.
Art. 590
- Lesioni personali colpose - Chiunque cagiona ad altri, per
colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi
o con la multa fino a L. 1 milione.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno sei mesi o della
multa da L. 400.000 a L. 2 milioni; se è gravissima della reclusione da
tre mesi a due anni o della multa da L. 1 milione a L. 4 milioni.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi
è della reclusione da due a sei
mesi o della multa da L. 480.000 a L. 1.200.000; e la pena per le
lesioni gravissime è della reclusione
da sei mesi a due anni o
della multa da L. 1.200.000 a L. 2.400.000.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino
al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi
previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi
con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale.
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Art. 589 (Omicidio colposo). - Chiunque
cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da
sei mesi a cinque anni.
Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione
da due a cinque anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone
e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino
al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici..
Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona ad altri
per colpa una lesione personale e' punito con la reclusione fino a
tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi
o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione e
duecentomila, se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due
anni o della multa da lire seicentomila a due milioni e
quattrocentomila.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni
gravi e' della reclusione da
tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e
la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione
da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino
al triplo; ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni
cinque.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi
previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi
con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale.
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