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Apportate modifiche al Codice Penale con pene più severe per
le lesioni dovute alla mancata prevenzione degli infortuni.

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(6/04/2006)
    

  AGGRAVATE DAL 1° APRILE 2006 LE PENALITÀ PER IL REATO DI LESIONI COLPOSE E OMICIDIO COLPOSO DERIVANTI DALLA MANCATA APPLICAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2006 è stata pubblicata la legge 21 febbraio 2006, n. 102, recante “Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali”, che è entrata in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero il 1° aprile 2006.
     Tale legge ha, tra l’altro, modificato gli articoli 589 e 590 del codice penale nei commi riguardanti le pene per l’omicidio colposo e le lesioni colpose.
    In particolare per quanto riguarda l’omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle della prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha aumentato la pena  prevista che è ora della reclusione da 2 a 5 anni mentre prima il minimo edittale era di 1 anno.
     Per quel che riguarda invece le lesioni personali gravi e gravissime, in proporzione, l'inasprimento è ancora più forte, perché vengono innalzati i minimi e i massimi [lesioni gravi passano da una reclusione da 2 a 6 mesi, ad una reclusione da 3 mesi ad un anno, mentre le lesioni gravissime passano da una reclusione da 6 mesi a due anni, ad una reclusione da 1 anno a 3 anni, con abolizione della sanzione penale pecuniaria alternativa della multa]. La multa viene abolita per le lesioni gravissime, e aumentata per quelle gravi [prima da 247 a 619 euro, ora da 500 a 2000 euro]. 
     Per tutti i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della Legge 102/2006, e quindi dei nuovi articoli 589 e 590 del Codice penale, continuerà ad applicarsi la disciplina degli articoli 589 e 590 del codice penale antecedenti alla modifica e ciò in applicazione del trattamento più favorevole dell'imputato imposto dall'art. 2 comma 3 del codice penale, ai sensi del quale "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile."

     Si riportano qui di seguito i testi degli articoli 589 e  590 del codice penale prima e dopo la modifica con evidenziate le pene modificate:
  


PRIMA DELLA MODIFICA
 

DOPO LA MODIFICA


Art. 589
- Omicidio colposo - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle della prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesione di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Art. 590 - Lesioni personali colpose - Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a L. 1 milione.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno sei mesi o della multa da L. 400.000 a L. 2 milioni; se è gravissima della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da L. 1 milione a L. 4 milioni.


Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da L. 480.000 a L. 1.200.000; e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da L. 1.200.000 a L. 2.400.000.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

 


Art. 589 (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici..


Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.

Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione e duecentomila, se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni e quattrocentomila.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni.


Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni cinque.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

 

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