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Modificate ed abrogate con un decreto ritocca-leggi alcune disposizioni legislative riguardanti in particolare il provvedimento di sospensione delle attività imprenditoriali di cui al T. U. e la sicurezza degli impianti. 

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(29/06/2008) 

MODIFICATE ED ABROGATE CON IL DECRETO LEGGE N. 112/2008 ALCUNE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI FRA L'ALTRO IL PROVVEDIMENTO  DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI PREVISTO DAL TESTO UNICO PER IL CONTRASTO AL LAVORO NERO, LA DISCIPLINA DELL'ORARIO DI LAVORO E LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI.

     Con il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 152 della Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25/6/2008 e contenente "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.", sono state abrogate e modificate alcune disposizioni di legge che riguardano fra l'altro la disciplina dell'orario di lavoro, la sicurezza degli impianti negli edifici ed il provvedimento di sospensione delle attività imprenditoriali in caso di reiterate violazioni delle norme in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale previste dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
     In particolare si segnala l'art. 41 del citato Decreto Legge che ritocca l'art. 14 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, contenente le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nel senso che è stata eliminata al comma 1, ai fini della adozione da parte del personale degli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del provvedimento di sospensione delle attività imprenditoriali, la condizione delle reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D. Lgs. 8/4/2003 n. 66 e successive modificazioni  e di conseguenza è stata eliminata dal comma 4 dello stesso articolo 14 la condizione riguardante il ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale fissata per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione.
     L''art. 41 del decreto legge n. 112/2008, infatti, ai commi 11 e 12 così recita:
"11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio".
"12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «di reiterate violazioni della disciplina in mat
eria di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o»
.
      Lo stesso decreto legge n. 112/2008 ha altresì apportato con l'art. 35 delle semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici ed ha soppresso l'articolo 13 del D. M. 22/1/2008 n. 37, che disciplinava gli obblighi documentali in caso di trasferimento dell'immobile, in quanto con i commi 1 e 2 ha stabilito che:
"1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare: a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese; b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza; c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b)."
"2. L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e' soppresso."
 
   Si segnala, infine, che con il D. L. n. 112/208 è stata abrogata la legge 17/10/2007 n. 188 contenente la nuova procedura a carico dei lavoratori per la presentazione delle dimissioni volontarie per cui i lavoratori potranno nuovamente presentare le dimissioni al proprio datore di lavoro senza adempiere alla procedura informatizzata che era prevista dalla medesima legge n. 188/2007.
    
L'entrata in vigore delle disposizioni sopraindicate, essendo contenute in un Decreto Legge è immediata ma lo stesso dovrà tuttavia essere convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione pena la sua decadenza.

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