MODIFICATE ED ABROGATE CON IL DECRETO LEGGE N. 112/2008 ALCUNE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI FRA L'ALTRO IL
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'
IMPRENDITORIALI PREVISTO DAL TESTO UNICO PER IL CONTRASTO AL
LAVORO NERO, LA DISCIPLINA DELL'ORARIO DI LAVORO E LA SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI NEGLI EDIFICI.
Con il
Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, pubblicato sul
Supplemento Ordinario n. 152 della Gazzetta Ufficiale n. 147 del
25/6/2008 e contenente "Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
Tributaria.", sono state abrogate e modificate alcune
disposizioni di legge che riguardano fra l'altro la disciplina
dell'orario di lavoro, la sicurezza degli impianti negli edifici
ed il provvedimento di sospensione delle attività
imprenditoriali in caso di reiterate violazioni delle norme in
materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo
giornaliero e settimanale previste dal Testo Unico in materia di
salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008.
In particolare si segnala l'art. 41 del citato Decreto
Legge che ritocca l'art. 14 del Testo Unico in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, contenente le disposizioni per il
contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori, nel senso che è stata eliminata al
comma 1, ai fini della adozione da parte del personale degli
organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale del provvedimento di sospensione delle attività
imprenditoriali, la condizione delle reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9
del D. Lgs. 8/4/2003 n. 66 e successive modificazioni e di
conseguenza è stata eliminata dal comma 4 dello stesso articolo
14 la condizione riguardante il ripristino delle regolari
condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di
riposo giornaliero e settimanale fissata per ottenere la revoca
del provvedimento di sospensione.
L''art. 41 del decreto legge n. 112/2008, infatti, ai
commi 11 e 12 così recita:
"11. All'articolo 14, comma 1, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole:
«ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione
al rischio di infortunio".
"12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 eliminare le parole: «di
reiterate violazioni della disciplina in materia
di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
o».
Lo stesso decreto legge n. 112/2008 ha altresì
apportato con l'art. 35 delle semplificazione della disciplina
per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici ed
ha soppresso l'articolo 13 del D. M. 22/1/2008 n. 37, che
disciplinava gli obblighi documentali in caso di trasferimento
dell'immobile, in quanto con i commi 1 e 2 ha stabilito che:
"1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare: a) il
complesso delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all'interno degli edifici
prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di
abitazioni ad uso privato e per le imprese; b) la definizione di
un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a)
con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli
impianti garantendo una effettiva sicurezza; c) la revisione
della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi
stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b)."
"2. L'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio
2008, n. 37 e' soppresso."
Si segnala, infine, che con
il D. L. n. 112/208 è stata abrogata
la legge 17/10/2007 n. 188 contenente la nuova procedura a
carico dei lavoratori per la presentazione delle dimissioni
volontarie
per cui i lavoratori potranno nuovamente presentare le
dimissioni al proprio datore di lavoro senza adempiere alla
procedura informatizzata che era prevista dalla medesima legge
n. 188/2007.
L'entrata in
vigore delle disposizioni sopraindicate, essendo contenute in un
Decreto Legge è immediata ma lo stesso dovrà tuttavia essere
convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla
sua pubblicazione pena la sua decadenza.
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