PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

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Sentenza della Corte di Cassazione sul rapporto fra
D.P.R. n. 547/55, D. Lgs. n. 626/94 e D.P.R. n. 459/96

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(14/01/2006)
  

UN ULTIMA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA SICUREZZA DELLE MACCHINE SEMBRA METTERE LA PAROLA FINE SUL DISCUSSO RAPPORTO FRA IL D.P.R. N. 547/55, IL D. LGS. 626/96 ED IL D.P.R. 459/96. LE NORMATIVE DI ESTRAZIONE EUROPEA SONO UN INTEGRAZIONE DELLE NORME PREESISTENTI.

     La Corte di Cassazione con un'ultima sentenza emessa dalla Sez. III, la n. 37408 del 14 ottobre 2005, (commento nel repertorio delle sentenze sulle macchine di questo stesso Sito) si è espressa in maniera esplicita sul rapporto esistente in materia di sicurezza delle macchine fra le disposizioni contenute nel D.P.R. 24/7/1996 n. 459, contenente il regolamento di attuazione della Direttiva Macchine, il D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 ed il D.P.R. 27/4/1955, contenente le norme per la prevenzione degli infortuni.
     Già in precedenza la stessa Corte di Cassazione aveva avuto modo più volte di esprimersi sull'argomento. Con la sentenza Sassi n. 5167 del 4 febbraio 2003, infatti, a seguito di un ricorso di un datore di lavoro condannato per il reato di cui all’art. 68 del D.P.R. n. 547/1955 per aver tenuto in esercizio presso il suo stabilimento una macchina piegatrice  del tipo automatico che presentava organi lavoratori e relative zone di operazione sprovviste di idonei dispositivi di sicurezza e presso cui era accaduto un infortunio, nel confermare la condanna del datore di lavoro precisava che "la disciplina normativa di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 547/1955 prescrive che in ogni caso ed in qualsiasi fase dell'uso di una macchina, il pericolo derivante dagli organi lavoratori della stessa deve essere rimosso mediante idonei sistemi di protezione, oppure, quando ciò non sia tecnicamente possibile, mediante l'adozione di dispositivi di sicurezza" e che "comunque non lascia alcun margine di discrezionalità in ordine alla necessità di evitare il funzionamento della macchina quando lo stesso costituisca pericolo per il lavoratore addetto". In quella stessa sentenza la Corte di Cassazione asseriva, inoltre, che "la disciplina prevista dal citato D.P.R. n. 459/1955 non ha abrogato la norma di cui all'art. 68 di cui al D.P.R. n. 547/1955" e "comunque, non ha autorizzato l'uso di macchine (nella specie la piegatrice) che costituiscono, a causa dei loro organi lavoratori e delle relative zone di operazioni, pericolo per i lavoratori  addetti al funzionamento della macchina medesima".

     In un’altra occasione la stessa Sez. III della Corte di Cassazione, con la sentenza Bocchini n. 25953 dell’8 luglio 2002 emessa a seguito del ricorso  di un costruttore di una motozappa  condannato per il delitto di lesione personale colposa per aver violato l'art. 68 del D.P.R. n. 547/1955 sulla protezione delle parti in movimento la cui carenza aveva portato ad un infortunio occorso ad un suo lavoratore dipendente, aveva avuto modo nel  rigettare il ricorso di affermare che la colpa addebitata all'imputato era stata individuata nel fatto "che l'apparecchio non fosse dotato di adeguata protezione e di idoneo dispositivo di sicurezza al fine di evitare pericoli per la sicurezza dei lavoratori ex art. 68 D.P.R. n. 547/55" e di precisare, inoltre, che il richiamo della normativa di cui al D.P.R. n. 459/96 (recante Regolamento per l'attuazione delle direttive CEE concernenti il riavvicinamento della legislazione degli Stati membri relativa alle macchine) non era pertinente alla materia oggetto del processo in esame in quanto la citata disciplina era successiva alla normativa vigente all'epoca dei fatti concludendo che in ogni caso la stessa disciplina (il D.P.R. n. 459/1996) "non ha abrogato gli artt. 55, 68, 69, 75 del D.P.R. n. 547/55 richiamati nel capo di imputazione contestati all'imputato e che questi "erano pertinenti alla materia in esame e sono tuttora in vigore"

      In quest'ultima sentenza oggetto della Notizia la Corte di Cassazione è stata ancor più specifica e convincente in merito al rapporto fra le normative di attuazione delle direttive comunitarie e la legislazione italiana preesistente. La sentenza si occupa in realtà di una macchina immessa sul mercato e messa in servizio prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1996 ma comunque perviene a delle conclusioni di carattere generale che ribadiscono la vigenza e supremazia dei decreti n. 547/1955 e 626/1994 (penalmente sanzionati, e dunque obbligatori e cogenti), rispetto al regolamento contenuto nel D.P.R. n. 459/1996, norma di grado inferiore e non sanzionata e che pertanto deve considerarsi nel campo penalistico di natura meramente integrativa e totalmente subordinata ai dettami delle citate disposizioni penalmente sanzionate.

       Intanto la Corte di Cassazione mette in evidenza che nel caso in esame è stato accertato un inadempimento non solo di tipo oggettivo strutturale, corrispondente alla inadeguatezza delle misure preventive tecnologiche attinenti alle macchine utilizzate, ma anche di tipo soggettivo in quanto non sono state ottemperate delle prescrizioni fornite da un ispettore a seguito dei suoi sopralluoghi, prescrizioni aventi carattere ‘cogente’ ai sensi dell’art. 20 e segg. del D. Lgs. n. 758/1994. Entrando poi nel merito la Sez. III della Corte di Cassazione ha affermato che la normativa comunitaria citata dal ricorrente (Direttiva ‘‘Macchine’’ 89/392/CEE), recepita in Italia con D.P.R. n. 459/1996, non ha comportato il venir meno del D.P.R. n. 547/1955 e del D.Lgs. n. 626/1994, costituendo un ‘minimum tecnologico obbligato comune’ per alcune tipologie di macchine nei luoghi di lavoro, senza  esclusione del potere degli Stati membri di conservare o istituire un regime più severo”. Quindi afferma ancora la Corte di Cassazione che “non ha senso ancorare la punibilità, nel caso in esame, alla direttiva in questione, perché per le macchine già installate ed in uso prima della sua entrata in vigore, valgono comunque le regole generali di prevenzione esistenti nei singoli Paesi”.

     Interessantissime, infine,  le conclusioni a cui è pervenuta la Suprema Corte secondo cui  la direttiva ha una funzione integrativa, ma non assorbente, perchè ogni Paese ha il potere-dovere di tutelare il bene della salute anche con criteri più rigidi.

    Gli indirizzi e le indicazioni fornite in queste sentenze dalla Corte di Cassazione possono fornire un sostanziale contributo, si ritiene, al più ampio discorso del coordinamento delle normative oggi esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e possono costituire certamente una valida base per costruire quel tanto atteso Testo Unico il cui obiettivo, oltre che di riordinare e semplificare le normative esistenti nel settore, è proprio quello di coordinare e armonizzare le più recenti disposizioni di legge di estrazione comunitaria con quelle più consolidate e già esistenti nel corpo legislativo nazionale.

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