SONO IN VIGORE DEFINITIVAMENTE, CON LA PUBBLICAZIONE SULLA G. U.
N. 192 DEL 18/8/2008 DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO DEL
9/7/2008, LE DISPOSIZIONI SUL LIBRO UNICO DEL LAVORO. SONO STATI
ABROGATI DI FATTO DAL 18/8/2008 IL LIBRO PAGA, IL LIBRO
MATRICOLA ED ALTRI LIBRI DI LAVORO OBBLIGATORI.
Con
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/8/2008
del Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali del 9/7/2008 contenente le “Modalità di
tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e
disciplina del relativo regime transitorio” sono entrate
definitivamente in vigore le disposizioni sul libro unico del
lavoro già contenute nell’art. 39 e 40 del D. L. n. 112/2008,
recentemente convertito in legge con la legge 6/8/2008 n. 133, e
sono stati di fatto abrogati i libri paga e matricola ed altri
libri di lavoro obbligatori.
L’art. 39 comma 1 del citato D. Lgs. n. 112/2008
disponeva infatti che “Il datore di lavoro privato, con la
sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e
tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i
lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e
continuativi e gli associati in partecipazione con apporto
lavorativo” ed inoltre che sul sul libro unico di lavoro
stesso
“per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e
cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il
livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché
le relative posizioni assicurative”. Secondo il comma
4 dello stesso articolo 39, poi, “Il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto
da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e
conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il
relativo regime transitorio”.
E' con il D. M. del 9/7/2008, entrato in vigore il
giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il
18/8/2008, che il Ministro del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali ha fissato le modalità di
tenuta del libro unico del lavoro medesimo (art. 1), ha
stabilito il luogo di tenuta e le modalità di esibizione dello
stesso (art. 3), l’obbligo della sua conservazione (art.
6), nonché il regime transitorio ed alcune disposizioni finali
(art. 7) in base alle quali “fino al periodo di paga
relativo al mese di dicembre 2008 i datori di lavoro, in via
transitoria, possono adempiere agli obblighi di istituzione e
tenuta del libro unico del lavoro, secondo le disposizioni
dettate dall'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e
dal presente decreto, mediante la corretta e regolare tenuta
del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del
registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo
per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati”.
Secondo quanto indicato con l'art. 7 comma 3 dello stesso Decreto del
9/7/2008, infine, “il libro matricola e il registro
d'impresa s'intendono immediatamente abrogati”.
Con riferimento alla istituzione del libro unico del
lavoro la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del
Ministero del Lavoro, della Salute e elle Politiche Sociali ha
fornito con la Circolare n. 20 del 21 agosto 2008 alcune prime
istruzioni operative al personale ispettivo delle unità
periferiche. "Il libro unico del lavoro - si legge nella
Circolare citata - assolve la funzione essenziale di
documentare ad ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del
proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato
occupazionale dell'impresa". "Resta ferma, naturalmente"
- prosegue ancora la Circolare - "la verifica della
corretta instaurazione dei rapporti di lavoro dei lavoratori
trovati intenti al lavoro all'atto dell'accesso ispettivo,
mediante l'esame delle comunicazioni obbligatorie preventive di
instaurazione" e precisa ancora che "con l'abrogazione del libro
matricola e dell'obbligo di iscrizione preventiva, prima della
immissione al lavoro, dei lavoratori occupati nei documenti di
lavoro, il personale ispettivo dovrà fondare l'accertamento
della sussistenza di un impiego lavorativo in nero
esclusivamente sulla effettuazione della comunicazione
obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo 1, comma 1180, della legge n. 296 del 2006".
Il
testo del decreto legge n. 112/2008 coordinato con la legge di conversione
n. 133/2008
Il D. M. MLPS 9 luglio 2008
La Circolare MLPS n. 20 del 21/8/2008
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