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Introdotto definitivamente dal 18/8/2008 il libro unico del lavoro ed abrogati il libro paga, il libro matricola ed altri libri obbligatori di lavoro. Fissate le modalità di tenuta ed un periodo transitorio di applicazione. 

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(26/08/2008) 

SONO IN VIGORE DEFINITIVAMENTE, CON LA PUBBLICAZIONE SULLA G. U. N. 192 DEL 18/8/2008 DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO DEL 9/7/2008, LE DISPOSIZIONI SUL LIBRO UNICO DEL LAVORO. SONO STATI ABROGATI DI FATTO DAL 18/8/2008 IL LIBRO PAGA, IL LIBRO MATRICOLA ED ALTRI LIBRI DI LAVORO OBBLIGATORI.

     Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/8/2008 del Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 9/7/2008 contenente le “Modalità  di  tenuta  e  conservazione  del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio” sono entrate definitivamente in vigore le disposizioni sul libro unico del lavoro già contenute nell’art. 39 e 40 del D. L. n. 112/2008, recentemente convertito in legge con la legge 6/8/2008 n. 133, e sono stati di fatto abrogati i libri paga e matricola ed altri libri di lavoro obbligatori.
     L’art. 39 comma 1 del citato D. Lgs. n. 112/2008 disponeva infatti che “Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo” ed inoltre che sul sul libro unico di lavoro stesso “per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative”. Secondo il comma  4 dello stesso articolo 39, poi, “Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio”.
     E' con il D. M. del 9/7/2008, entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il 18/8/2008, che il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha fissato le modalità di tenuta del libro unico del lavoro medesimo (art. 1), ha stabilito il luogo di tenuta e le modalità di esibizione dello stesso (art. 3), l’obbligo della sua conservazione (art. 6), nonché il regime transitorio ed alcune disposizioni finali (art. 7) in base alle quali  “fino  al  periodo  di  paga relativo al mese di dicembre 2008 i datori di lavoro, in via transitoria, possono adempiere agli obblighi di  istituzione  e  tenuta  del  libro  unico  del lavoro, secondo le disposizioni  dettate  dall'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dal presente decreto, mediante la corretta e regolare tenuta del  libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti  e  del  libretto  personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati”. Secondo quanto indicato con l'art. 7 comma 3 dello stesso Decreto del 9/7/2008, infine, “il   libro  matricola  e  il  registro  d'impresa  s'intendono immediatamente abrogati”.
     Con riferimento alla istituzione del libro unico del lavoro la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e elle Politiche Sociali ha fornito con la Circolare n. 20 del 21 agosto 2008 alcune prime istruzioni operative al personale ispettivo delle unità periferiche. "Il libro unico del lavoro - si legge nella Circolare citata - assolve la funzione essenziale di documentare ad ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa". "Resta ferma, naturalmente" - prosegue ancora la Circolare -  "la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro dei lavoratori trovati intenti al lavoro all'atto dell'accesso ispettivo, mediante l'esame delle comunicazioni obbligatorie preventive di instaurazione" e precisa ancora che "con l'abrogazione del libro matricola e dell'obbligo di iscrizione preventiva, prima della immissione al lavoro, dei lavoratori occupati nei documenti di lavoro, il personale ispettivo dovrà fondare l'accertamento della sussistenza di un impiego lavorativo in nero esclusivamente sulla effettuazione della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1180, della legge n. 296 del 2006".

     Il testo del decreto legge n. 112/2008 coordinato con la legge di conversione n. 133/2008
     Il D. M. MLPS 9 luglio 2008
    
La Circolare MLPS n. 20 del 21/8/2008

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