PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

IL  SITO  DELL'ING.  GERARDO  PORRECA
NOTIZIE 

Confermata la competenza concorrente Stato-Regioni
per la legislazione in materia di sicurezza.

horizontal rule

(Home)  (Su)

NOTIZIE                                                                                                                
(28/06/2006)
         


A SEGUITO DELL'ESITO DEL REFERENDUM VIENE CONFERMATA LA COMPETENZA CONCORRENTE FRA STATO E REGIONI PER QUANTO RIGUARDA LA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. ORA NON CI SONO PIU' SCUSANTI PER NON RIPRENDERE IL DISCORSO DEL TESTO UNICO.

     Con il Referendum del 25 e 26 giugno 2006 non sono state confermate le modifiche apportate alla Costituzione ed in particolare quelle di cui all'art. 117 per quanto riguarda la competenza a legiferare in materia di sicurezza sul lavoro. La modifica infatti andata al vaglio del Referendum conservativo,  già approvata in sede di prima deliberazione dal Senato, poi modificata in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati il 15 ottobre 2004, quindi approvata nuovamente dal Senato senza modificazioni il 23 marzo 2005 ed infine approvata dalla Camera dei deputati il 20 ottobre 2005 in sede di seconda deliberazione e con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, prevedeva, così come indicato nella tabella di seguito riportata, la modifica del comma 2 dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica che stabilisce le materie di legiferazione esclusiva dello Stato e del comma 3 dello stesso articolo che elenca le materie oggetto di competenza concorrente Stato-Regioni.  In particolare fra le modifiche era previsto il passaggio della sicurezza del lavoro dal comma 3 al comma 2 dell'art. 117 e pertanto il ritorno della competenza per la legislazione nella materia specifica da concorrente con le Regioni ad esclusiva dello Stato.

     Ora dopo il Referendum tutto ritorna come prima e non abbiamo più scusanti per non riprendere il discorso del Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.        


Modifiche alla Parte II della Costituzione della Repubblica Italiana andate al vaglio del Referendum


MODIFICHE PRPOSTE

ART. 117
Testo vigente coordinato con le modifiche
proposte (evidenziate in giallo)

   


1. Omissis

2. Omissis

3. Omissis

4. Omissis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m) è inserita la seguente:
«m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari».

    


6. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sicurezza del lavoro;».

 

7. Omissis

8. Omissis

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


9. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: «e sicurezza»;

b) sono soppresse le parole: «tutela della salute;»;

 

 

 

 

 

 

 

 


 


10. Omissis

11. Omissis
 

Comma 2

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale.

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) politica monetaria, moneta, tutela del risparmio e del credito e mercati finanziari; tutela della concorrenza e organizzazioni comuni di mercato; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa, regionale e locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

 m)-bis norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari;

 




 

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale e sicurezza del lavoro;

 

 


p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; ordinamento della capitale;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 

s-bis) grandi reti strategiche di trasporto  e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;

s-ter) ordinamento della comunicazione;

s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali, ordinamento sportivo nazionale;

s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

 Comma 3

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela (e sicurezza) del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordina
mento sportivo
regionale; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; reti di trasporto e di navigazione; comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; istituti di credito a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Omissis

Omissis

(Home)  (Su)