Comma 2
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
a)
politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti
dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione
giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea; promozione internazionale del sistema economico e
produttivo nazionale.
b)
immigrazione;
c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d)
difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi;
e)
politica monetaria, moneta, tutela del risparmio e del
credito e mercati finanziari; tutela della concorrenza e
organizzazioni comuni di mercato; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie;
f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g)
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti
pubblici nazionali;
h)
ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia
amministrativa, regionale e locale;
i)
cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l)
giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m)
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale;
m)-bis
norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e
qualità alimentari;
n)
norme generali sull'istruzione;
o)
previdenza sociale e sicurezza del
lavoro;
p)
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane; ordinamento della
capitale;
q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r)
pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale; opere dell'ingegno;
s)
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
s-bis) grandi
reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse
nazionale e relative norme di sicurezza;
s-ter)
ordinamento della comunicazione;
s-quater)
ordinamento delle professioni intellettuali, ordinamento sportivo
nazionale;
s-quinquies)
produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali
dell'energia;
Comma
3
Sono materie di legislazione concorrente
quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
commercio con l'estero; tutela (e
sicurezza) del lavoro; istruzione, salva l’autonomia
delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca
scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento
sportivo
regionale;
protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti
civili; reti di trasporto e di navigazione;
comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in
ambito regionale promozione in ambito regionale dello sviluppo delle
comunicazioni elettroniche;
produzione, trasporto e distribuzione dell'energia; previdenza
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attività culturali;
istituti di
credito a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la
potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Omissis
Omissis