PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

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Determinazione n. 4/2006 del 26 luglio 2006 dell'Autorità di
Vigilanza sugli Appalti sui costi della sicurezza nei cantieri pubblici.

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(02/09/2006)
         

EMANATA DALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUGLI APPALTI PUBBLICI UNA DETERMINAZIONE SULLA SICUREZZA DEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI. PRESO IN ESAME IN PARTICOLARE IL PROBLEMA DELLA INDIVIDUAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA E DEL METODO DI CALCOLO.

     L'Autorità di Vigilanza sugli Appalti Pubblici è intervenuta sul tema della sicurezza dei lavoratori nei cantieri e sulle modalità, nelle gare di appalto, del calcolo dei relativi costi con una propria determinazione, la n. 4/2006 del 26/7/2006 pubblicata sulla G. U  n. 185 del 10/8/2006 intitolata la “"Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori pubblici. D.P.R. 222/2003. Art. 131 D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006"
     L'Autorità si è espressa dopo aver acquisito il parere delle rappresentanze delle categorie e degli organi istituzionali interessati alla tematica e cioè i Ministeri della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Infrastrutture e Trasporti, la Commissione Salute delle Regioni e Province Autonome, i Consigli Nazionali degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geometri e dei Periti edili e industriali, l’ANCE, le associazioni sindacali FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL).
    
L'Autorità ha preso in esame anche il documento contenente le "Linee guida per l'applicazione del D.P.R. 222/2003" redatte di concerto dal “Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle Province Autonome della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro” della Commissione Salute e dal Gruppo di lavoro “Sicurezza Appalti Pubblici” di ITACA, organi di coordinamento della suddetta Conferenza, che non condivide del tutto.
     Dopo alcune considerazioni  sull'inquadramento normativo, sul metodo di calcolo dei costi della sicurezza nel D.P.R. n. 222 del 3/7/2003, sulla sicurezza e le varianti, sul costo degli apprestamenti e su altre problematiche in tema di sicurezza, l'
Autorità di Vigilanza sugli Appalti Pubblici è pervenuta alle sue conclusioni ritenendo fra l'altro che:

-
sono oggetto di stima nel PSC solo i costi della sicurezza espressamente elencati nell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 222/2003 e riferibili alle specifiche esigenze del singolo cantiere (costi della sicurezza detti “contrattuali”);

- i costi della sicurezza inseriti nel PSC sono evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta;

- gli apprestamenti di cui all’art 7 comma 1, elencati nell’all. 1 del DPR 222/2003, sono ricompresi negli oneri della sicurezza ed i relativi costi non sono soggetti a ribasso d’asta;

- il coordinatore della sicurezza per la fase dell’esecuzione (CSE) ha l’obbligo di verificare, da un lato, la costante corrispondenza dei contenuti del PSC alla specificità del cantiere e dall’altro, il rispetto da parte dell’esecutore di tutti gli altri obblighi generali della sicurezza (definiti ex lege) che, in quanto a carico dell’esecutore stesso, non fanno parte del PSC; il RUP vigila, verificando che tali adempimenti a carico del CSE siano effettivamente assolti, compresi tutti quelli indicati nell’art. 127 del DPR 554/99;

- nel caso di varianti in corso d’opera, le relative perizie, ai sensi dell’art. 134, comma 9 del DPR 554/99 dovranno essere corredate anche del PSC e a questi fini il RUP dovrà farsi carico del rispetto di tali adempimenti ed in particolare di quello relativo all’individuazione del costo della sicurezza compreso nell’importo di perizia, costo da non assoggettare a ribasso;

- le stazioni appaltanti devono acquisire le segnalazioni, i verbali e gli ordini di servizio emessi dal CSE, al fine di valutare, ai sensi dell’art. 127 del DPR 554/99 (e dell’art. 5 del D. Lgs. 494/96 e s. m.), se ricorrano le condizioni per la sospensione dei lavori o per l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o per la risoluzione dell’appalto;

- le reiterate infrazioni agli obblighi della sicurezza costituiscono un valido presupposto per avviare la risoluzione del contratto, secondo la procedura dell’art. 119 del medesimo DPR 554/99 (oggi, art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006);

· le stazioni appaltanti devono inviare all’Osservatorio, per l’annotazione nel Casellario informatico, copia di tutte le segnalazioni riguardanti le infrazioni in fatto di sicurezza prodotte dal coordinatore (CSE), che siano seguite da risoluzione del contratto o anche dalla sola sospensione dei lavori.

    I links correlati all'argomento:
 
  Il Testo della Determinazione n. 4/2006
   
 Il Testo del D. Lgs. n. 163/2006 - Codice sugli Appalti

  
 Per un confronto leggi l'articolo sui costi della sicurezza dell'ing. Porreca

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