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Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
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Il Tribunale Amministrativo della Regione Puglia annulla una
gara pubblica indetta da un Comune per la realizzazione di
opere di urbanizzazione a causa della incongruità dei prezzi
presi a riferimento.

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(07/12/2007)
ANNULLATA DAL TAR PUGLIA CON
UNA SINGOLARE SENTENZA UNA GARA PUBBLICA RELATIVA ALLA
REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PER LA
INCONGRUITÀ DEI PREZZI PRESI A RIFERIMENTO. BLOCCATA UNA
DECISIONE CHE POSSIAMO DEFINIRE DELLA SERIE: "NON TI
VOGLIONO CONSENTIRE UN ECCESSIVO RIBASSO D'ASTA? TE LO FACCIO
IO".
Commento.
Su un
ricorso proposto da alcune imprese contro la Provincia di
Taranto ed il Comune di Grottaglie (Ta) per la incongruità
dei prezzi presi a riferimento in una gara indetta con
avviso di pubblico incanto il Tribunale Amministrativo della
Regione Puglia Seconda Sezione di Lecce con la sentenza n. 1394 dell'11/10/2007 ha
annullato la gara accettando le argomentazioni presentate
dalle imprese ricorrenti.
Il caso riguarda un appalto di lavori per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella
nuova zona industriale del Comune sopraindicato per un
importo a base d’asta di 2.400.000,00 di euro per lavori
soggetti a ribasso e di 43.000,00 di euro per oneri di
sicurezza non suscettibili di ribasso. Il Comune di Grottaglie
(Ta), costituitosi in giudizio, ha fatto presente di
aver fatto riferimento ai prezziari della Regione Puglia del
2002, ritenuti comunque indicativi e non obbligatori, e che
nel caso in esame non trovava applicazione l'obbligo di
riferirsi ai prezziari dei Lavori Pubblici più aggiornati
come previsto dall’art. 133, comma 8, del D. Lgs. n.
163/2006, in quanto l’obbligo dell'aggiornamento in
questione è entrato in vigore dall'1/7/2007 mentre il bando
oggetto di censura faceva riferimento ad un progetto
approvato prima di tale data, ossia in data 10.4.2007.
Di diverso avviso è stato Il TAR Puglia il quale ha sostenuto
che, se pure si volesse ritenere non applicabile
alla gara in esame il disposto dell’art. 133, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, la legislazione regionale non può essere
ritenuta solo di riferimento in quanto l’art. 13 della L. R.
n. 13/2001 dispone, in maniera chiara ed indiscutibile che “Al
fine di garantire un'uniforme, omogenea e congrua
determinazione dei prezzi di tutti gli enti attuatori degli
interventi, la Giunta regionale approva annualmente l'elenco
regionale dei prezzi delle opere pubbliche" e che
"tale elenco, che riguarda beni e
lavori afferenti ai settori delle opere pubbliche nelle loro
varie fasi e le relative attrezzature impiantistiche, deve
essere utilizzato per la formazione e l'aggiornamento degli
elenchi prezzi negli appalti di opere pubbliche"
concludendo quindi che, senza dubbio alcuno, è obbligatorio
per le amministrazioni pubbliche aggiornare annualmente a
livello regionale l’elenco prezzi dei Lavori Pubblici così
come è obbligatorio per le stazioni appaltanti (comma 2) di
prendere a base dei computi metrici estimativi i prezzi
aggiornati annualmente dalla Giunta Regionale.
Nel caso di specie, sostiene il TAR Puglia, si sarebbero
dovuti applicare i prezzi dei Lavori Pubblici fissati dalla
Regione Puglia con deliberazione della G. R. n. 108 del
6.2.2006 validi per il periodo al quale risaliva la gara,
prezzi che, come comprovato dai ricorrenti con perizia di
parte allegata al ricorso e non confutata dalle controparti
intimate, sono risultati essere mediamente superiori del
30-35% a quelli posti a base della gara in questione
risalenti invece al 2002 ed oltretutto non è risultato che
fossero state presentate, come richiesto dalla norma, delle
motivazioni valide per giustificare il ricorso a prezzi più
bassi.
Molto singolari sono risultate, in effetti,
le argomentazioni difensive addotte in merito dal Comune di Grottaglie,
singolari, si legge nella sentenza, "sia
perché si tratta di considerazioni espresse dalla difesa
tecnica che non trovano alcun riscontro documentale, sia
perché, quand’anche tali asserzioni potessero rilevare come
motivazione degli atti impugnati, non appare logico
sostenere che l’Amministrazione comunale tarantina ha
fissato prezzi inferiori a quelli correnti al fine di
evitare ribassi eccessivi. In effetti, si tratta di
una tesi abbastanza singolare, che non trova alcun
valido appiglio normativo e che tra l’altro pretende di dare
valore legale ad una prassi inutile; infatti, la vigente
normativa contempla già una serie di rimedi tesi ad evitare
che i pubblici appalti vengano aggiudicati a prezzi troppo
bassi (verifica dell’anomalia e potere della P.A. di non
aggiudicare in ogni caso la gara quando il prezzo è reputato
non conveniente – artt. 86, comma 3, 87 e 88 del D. Lgs. n.
163/2006). Peraltro, il descritto sistema può funzionare
solo se i prezzi a base d’asta sono congrui in partenza,
altrimenti è la stessa amministrazione a costringere in
qualche modo l’aggiudicatario ad offrire un prezzo
eccessivamente basso. In ogni caso, va ribadito che
l’onere motivazionale sussiste sia nel caso in cui i prezzi
a base d’asta siano superiori a quelli del prezziario in
vigore (e questo soprattutto a tutela del funzionario
responsabile, il quale potrebbe essere chiamato a rispondere
di danno erariale), sia nel caso in cui vengano fissati
prezzi inferiori (in questo caso l’onere motivazionale è
ovviamente posto a tutela delle imprese).
La sentenza del TAR Puglia in esame suona quindi come un messaggio
forte ai committenti pubblici di volere fare riferimento
nell'espletamento delle gare a prezzi congrui ed attuali ed
individuati dalle Regioni sia per la
realizzazione delle opere che ovviamente per la
determinazione dei costi della sicurezza i quali, come è noto,
vanno obbligatoriamente computati.
Si
rammenta, a proposito, che ai sensi delle disposizioni di
legge fissate sia dal D. Lgs. n. 494/1996 e dal D.P.R. n.
222/2003 sui cantieri temporanei o mobili, che dall'art. 7
del D. Lgs. n. 626/1994, così come modificato dall'art. 3
della recente legge n. 123/2007, valide per tutte le
attività oggetto di contratto di somministrazione, di
appalto e di subappalto, il committente che è considerato,
anche dalla giurisprudenza, come il perno della
organizzazione della sicurezza nei cantieri edili e, per
quanto riguarda le altre attività imprenditoriali, come il
coordinatore delle imprese operanti nell'ambito della
propria unità produttiva, deve far computare i costi della
sicurezza in maniera specifica e soprattutto congrua e
quando si tratta di committenti pubblici tale precetto si
ritiene che debba essere ancor più rigorosamente rispettato.
Non bisogna dimenticare, inoltre, quanto disposto dall'art.
86 comma 3 bis del codice dei contratti pubblici di cui al
D. Lgs. n. 163/2006, così come modificato dall'art. 8 della
legge n. 123/2007, in base al quale "nella
predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione
dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento
di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture,
gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore
economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del
lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve
essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto
all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o
delle forniture".
Ben è venuta quindi questa sentenza del TAR Puglia che ha inteso censurare un
committente pubblico il quale, invece di essere di esempio, è
stato lui per primo a ribassare i prezzi dell'opera e quindi
dei costi ordinari della sicurezza e lo ha fatto, tra l'altro, senza una
valida motivazione o quanto meno con una motivazione
piuttosto singolare quale quella indicata di far riferimento
a prezzi più bassi per impedire che i partecipanti alla gara
potessero ricorrere ai ribassi d'asta, contravvenendo
altresì alle disposizioni di legge ma soprattutto, ed è quel
che è più grave, inducendo le imprese appaltatrici, che tra
l'altro sono portate facilmente a loro volta in fase di gara ad offrire per motivi
concorrenziali ulteriori ribassi di
asta, a non attuare compiutamente le misure di sicurezza sul
lavoro ed a non allestire tutti i necessari
apprestamenti provvisionali.
E allora sì che è il caso di dire che un TAR ha
giustamente censurato una decisione adottata da una
amministrazione pubblica della serie "Non ti vogliono
consentire un eccessivo ribasso d'asta? Non preoccuparti, te lo
faccio io".
Il
Testo della sentenza
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