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Circolare n. 29/2006 del 28/9/2006 del Ministero del Lavoro sulla applicazione dell'art. 36 bis della legge n. 248/2006 (Decreto Bersani).

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(29/09/2006)
         

FORNITE DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, CON CIRCOLARE N. 29 DEL 28/9/2006, LE PRIME INDICAZIONI OPERATIVE CONCERNENTI L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE N. 248/2006 (PACCHETTO BERSANI).

       Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha fornito con la Circolare n. 29 del 28/9/2006 delle istruzioni in merito alla applicazione  dell'art. 36 bis della legge n. 248/2006 (pacchetto Bersani per lavori in edilizia). La Circolare si sofferma in particolare sul provvedimento di sospensione dei lavori in cantiere, sull'uso della tessera di riconoscimento e del registro di cantiere, sulla comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro e sulla maxisanzione per il lavoro "nero".
     Di seguito si pongono in rilievo alcuni punti oggetto di dubbi sorti a seguito di una prima lettura del decreto.
     Nella Circolare viene innanzitutto
precisato che le disposizioni dell'art. 36 bis della legge n. 248/2006 si applicano sia alle imprese che svolgono le attività descritte dall’allegato I del D. Lgs. n. 494/1996 e che sono inquadrate o inquadrabili previdenzialmente come imprese edili sia alle imprese non edili che operano comunque nell’ambito delle realtà di cantiere.
     Per quanto concerne il provvedimento di sospensione dei lavori il Ministero del Lavoro ritiene che lo stesso vada riferito alle singole aziende che, nell’ambito del cantiere, presentino i presupposti di irregolarità individuati dal decreto e non riguardi invece il cantiere considerato nella sua interezza, tranne evidentemente le ipotesi in cui nel cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento, prosegue il Ministero del Lavoro, risponde alla logica di non penalizzare, con un provvedimento che sospenda la complessiva attività del cantiere, anche le imprese che in detto ambito operano in condizioni di regolarità e alle quali sarebbe peraltro inibita la prosecuzione dei lavori senza poter nemmeno incidere in alcun modo sulla regolarizzazione delle violazioni riscontrate, regolarizzazione che viene posta dal legislatore quale condizione per la ripresa dei lavori stessi.
     Con riferimento poi al personale “
non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria” viene precisato che lo stesso va individuato nel personale totalmente sconosciuto alla P.A. in quanto non iscritto nella documentazione obbligatoria né oggetto di alcuna comunicazione prescritta dalla normativa lavoristica e previdenziale. Ne consegue che, da tale formulazione, restano esclusi ad esempio gli eventuali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto (o altre forme di lavoro autonomo) che, seppur ritenuti fittizi, risultano comunque iscritti sul libro matricola, così come previsto dal D. Lgs. n. 38/2000. Viceversa, eventuali forme di collaborazione occasionale ritenute non genuine, in assenza di qualunque formalizzazione su libri o documenti obbligatori, potranno, invece, contribuire alla determinazione della percentuale di personale irregolare.
     Alcune osservazioni vengono fatte, quindi,  sul carattere “discrezionale” del provvedimento cautelare di sospensione. In proposito va ricordato che la ratio della disposizione è quella di garantire l’integrità psicofisica dei lavoratori operanti nel settore edile e tale finalità deve opportunamente guidare il personale ispettivo nell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto dalla disposizione. Proprio sulla base di tale premessa, quindi, considerata l’oggettività e la determinatezza dei presupposti normativi, il Ministero del Lavoro ritiene che il provvedimento di sospensione dei lavori nel cantiere debba essere “di norma adottato” ogniqualvolta si riscontri la sussistenza di uno o ambedue le condizioni indicate nel decreto, salvo valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell’opportunità, di non adottare il provvedimento in questione.
     Viene suggerito, inoltre, un utile criterio volto ad orientare la valutazione dell’organo di vigilanza ad adottare il provvedimento di sospensione legato alla natura del rischio dell’attività svolta dai lavoratori irregolari, tenendo conto che il provvedimento può non essere adottato quando il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori risulta di lieve entità in relazione alla specifica attività svolta nel cantiere (es. tinteggiatura interna, posa in opera di rivestimenti ecc.) o quando l’interruzione dell’attività svolta dall’impresa potrebbe determinare a sua volta una situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori delle altre imprese che operano nel cantiere. Viene a proposito fatto l'esempio della sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua, di scavi aperti in strade di grande traffico, di demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, della necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiale nocivo quale l’amianto.
     Secondo il Ministero del Lavoro, inoltre, l'inosservanza del provvedimento di sospensione dei lavori configura l’ipotesi di reato di cui all’art. 650 c.p. il quale punisce “
chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene” con l’arresto sino a tre mesi e l’ammenda sino ad € 206. In tal caso, infatti, si è in presenza di un provvedimento emanato per ragioni di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori che, quale bene costituzionalmente tutelato, rientra nell’ambito della nozione di sicurezza pubblica.
    
     A proposito della regolarizzazione, condizione per la revoca della sospensione, viene chiarito che per regolarizzazione dei lavoratori “in nero”, oltre alla registrazione degli stessi sui libri obbligatori, al pagamento delle sanzioni amministrative e civili ed al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi, è necessaria anche l’ottemperanza agli obblighi più immediati di natura prevenzionistica di cui al D.Lgs. n. 626/1994, con specifico riferimento almeno alla sorveglianza sanitaria (visite mediche preventive) e alla formazione ed informazione sui pericoli legati all’attività svolta nel cantiere nonché alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale.
    
In merito ai registri di cantiere, poi, viene precisato che l’obbligo di tenere il registro in argomento è riferito a ciascun cantiere, cosicché l’impresa interessata è tenuta ad istituire più registri qualora impegnata contemporaneamente in lavori da effettuare in luoghi diversi. Viceversa, in caso di lavori da realizzarsi in tempi diversi, sarà possibile utilizzare il medesimo registro evidenziando tuttavia separatamente il giorno ed il luogo cui le annotazioni si riferiscono.
     Circa poi la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro viene specificato che che le imprese tenute a tale adempimento sono le imprese edili in senso stretto, non potendo trovare applicazione lo stesso criterio interpretativo adottato con riferimento al comma 1 dell’art. 36 bis che, come già detto, fa riferimento alle imprese rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/1996. Ciò significa, in sostanza, che va tenuto presente l’inquadramento, ovvero l’inquadrabilità previdenziale delle imprese in questione ai fini della applicazione della norma.

     Il Testo della circolare n. 29/2006 del 28/9/2006
      L'art. 36 bis del decreto Bersani

 

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