PORRECA Gerardo -
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
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NOTIZIE
Circolare n. 29/2006 del 28/9/2006
del Ministero del Lavoro sulla applicazione dell'art. 36 bis della legge n.
248/2006 (Decreto Bersani).

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NOTIZIE
(29/09/2006)
FORNITE DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, CON CIRCOLARE N. 29 DEL 28/9/2006, LE PRIME INDICAZIONI
OPERATIVE CONCERNENTI L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL'ART. 36 BIS DELLA LEGGE N. 248/2006 (PACCHETTO BERSANI).
Il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale ha fornito con la Circolare n. 29 del 28/9/2006 delle
istruzioni in merito alla applicazione dell'art. 36 bis della legge n.
248/2006 (pacchetto Bersani per lavori in edilizia). La Circolare si
sofferma in particolare sul provvedimento di sospensione dei lavori in
cantiere, sull'uso della tessera di riconoscimento e del registro di
cantiere, sulla comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di
lavoro e sulla maxisanzione per il lavoro "nero".
Di seguito si pongono in rilievo alcuni punti oggetto
di dubbi sorti a seguito di una prima lettura del decreto.
Nella Circolare viene innanzitutto
precisato che le disposizioni
dell'art. 36 bis della legge n.
248/2006
si
applicano sia alle imprese che svolgono le attività descritte dall’allegato
I del D. Lgs. n. 494/1996 e che sono inquadrate o inquadrabili previdenzialmente come imprese edili sia alle imprese non edili che operano
comunque nell’ambito delle realtà di cantiere.
Per quanto concerne il provvedimento di
sospensione dei lavori il Ministero del Lavoro ritiene che lo stesso vada
riferito alle singole aziende che, nell’ambito del cantiere, presentino i
presupposti di irregolarità individuati dal decreto e non riguardi invece il
cantiere considerato nella sua interezza, tranne evidentemente le ipotesi in
cui nel cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento, prosegue il
Ministero del Lavoro,
risponde alla logica di non penalizzare, con un provvedimento che sospenda
la complessiva attività del cantiere, anche le imprese che in detto ambito
operano in condizioni di regolarità e alle quali sarebbe peraltro inibita la
prosecuzione dei lavori senza poter nemmeno incidere in alcun modo sulla
regolarizzazione delle violazioni riscontrate, regolarizzazione che viene posta dal
legislatore quale condizione per la ripresa dei lavori stessi.
Con riferimento poi al personale “non
risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria”
viene precisato che lo stesso va individuato nel personale totalmente
sconosciuto alla P.A. in quanto non iscritto nella documentazione
obbligatoria né oggetto di alcuna comunicazione prescritta dalla normativa
lavoristica e previdenziale. Ne consegue che, da tale formulazione, restano
esclusi ad esempio gli eventuali rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa a progetto (o altre forme di lavoro autonomo) che, seppur
ritenuti fittizi, risultano comunque iscritti sul libro matricola, così come
previsto dal D. Lgs. n. 38/2000. Viceversa, eventuali forme di
collaborazione occasionale ritenute non genuine, in assenza di qualunque
formalizzazione su libri o documenti obbligatori, potranno, invece,
contribuire alla determinazione della percentuale di personale irregolare.
Alcune osservazioni vengono fatte, quindi, sul
carattere “discrezionale” del provvedimento cautelare di sospensione. In proposito
va ricordato che la ratio della disposizione è quella di garantire
l’integrità psicofisica dei lavoratori operanti nel settore edile e tale
finalità deve opportunamente guidare il personale ispettivo nell’esercizio
del potere discrezionale riconosciuto dalla disposizione. Proprio sulla base
di tale premessa, quindi, considerata l’oggettività e la determinatezza dei
presupposti normativi, il Ministero del Lavoro ritiene che il provvedimento di sospensione dei
lavori nel cantiere debba essere “di norma adottato” ogniqualvolta si
riscontri la sussistenza di uno o ambedue le condizioni indicate nel decreto,
salvo valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo
dell’opportunità, di non adottare il provvedimento in questione.
Viene suggerito, inoltre, un utile criterio volto ad orientare la valutazione dell’organo
di vigilanza ad adottare il provvedimento di sospensione legato alla natura del rischio dell’attività svolta dai
lavoratori irregolari, tenendo conto che il provvedimento può non essere
adottato quando il rischio per la salute e sicurezza dei
lavoratori risulta di lieve entità in relazione alla specifica attività
svolta nel cantiere (es. tinteggiatura interna, posa in opera di
rivestimenti ecc.) o quando l’interruzione dell’attività svolta
dall’impresa potrebbe determinare a sua volta una situazione di pericolo per
l’incolumità dei lavoratori delle altre imprese che operano nel cantiere. Viene
a proposito fatto l'esempio della sospensione di uno scavo in presenza di una falda
d’acqua, di scavi aperti in strade di grande traffico, di demolizioni il cui
stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura
residua e/o adiacente o, ancora, della necessità di ultimare eventuali lavori
di rimozione di materiale nocivo quale l’amianto.
Secondo il Ministero del Lavoro, inoltre, l'inosservanza del provvedimento di
sospensione dei lavori configura l’ipotesi di reato di cui all’art. 650 c.p.
il quale punisce “chiunque non osserva un provvedimento legalmente
dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o
d’ordine pubblico o d’igiene” con l’arresto sino a tre mesi e
l’ammenda sino ad € 206. In tal caso, infatti, si è in presenza di un
provvedimento emanato per ragioni di sicurezza e tutela della salute dei
lavoratori che, quale bene costituzionalmente tutelato, rientra nell’ambito
della nozione di sicurezza pubblica.
A proposito della regolarizzazione, condizione per la
revoca della sospensione, viene chiarito che per regolarizzazione dei lavoratori “in
nero”, oltre alla registrazione degli stessi sui libri obbligatori, al
pagamento delle sanzioni amministrative e civili ed al versamento dei
relativi contributi previdenziali ed assicurativi, è necessaria anche
l’ottemperanza agli obblighi più immediati di natura prevenzionistica di cui
al D.Lgs. n. 626/1994, con specifico riferimento almeno alla sorveglianza
sanitaria (visite mediche preventive) e alla formazione ed informazione sui
pericoli legati all’attività svolta nel cantiere nonché alla fornitura dei
dispositivi di protezione individuale.
In merito ai registri di cantiere,
poi, viene precisato che
l’obbligo di tenere il registro in argomento è riferito a ciascun
cantiere, cosicché l’impresa interessata è tenuta ad istituire più registri
qualora impegnata contemporaneamente in lavori da effettuare in luoghi
diversi. Viceversa, in caso di lavori da realizzarsi in tempi diversi, sarà
possibile utilizzare il medesimo registro evidenziando tuttavia
separatamente il giorno ed il luogo cui le annotazioni si riferiscono.
Circa poi la comunicazione preventiva di
instaurazione del rapporto di lavoro viene specificato che che le imprese
tenute a tale adempimento sono le imprese edili in senso stretto, non
potendo trovare applicazione lo stesso criterio interpretativo adottato con
riferimento al comma 1 dell’art. 36 bis che, come già detto, fa
riferimento alle imprese rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.
494/1996. Ciò significa, in sostanza, che va tenuto presente l’inquadramento, ovvero l’inquadrabilità previdenziale delle imprese in questione ai fini
della applicazione della norma.
Il Testo della circolare n. 29/2006 del 28/9/2006
L'art.
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