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Testo definitivo delle linee interpretative sulla formazione
RSPP e
ASPP approvato dalla Conferenza Stato Regioni.

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(16/10/2006)
NOTO IL TESTO DEFINITIVO APPROVATO DALLA CONFERENZA STATO
REGIONI NELLA RIUNIONE DEL 5/10/2006 DELLE LINEE INTERPRETATIVE DELLE REGIONI E
PROVINCE AUTONOME SULL'ACCORDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE
DEGLI RSPP E ASPP.
E' noto il testo finale approvato dalla
Conferenza Stato
Regioni nella
riunione del
5/10/2006 con repertorio n. 2635 delle linee
interpretative elaborate dal Coordinamento tecnico interregionale
in merito ai vari dubbi interpretativi sorti a seguito della lettura
dell'accordo sulla formazione degli RSPP e ASPP pubblicato sulla G. U. del 14/2/2006.
Come già commentato nella notizia del 9/10/2006
sono state sostanzialmente confermate le proposte fatte dal tavolo tecnico della Conferenza Stato Regioni.
Da una comparazione dei due testi riportati in calce si osserva che è stato
comunque aggiunto il punto 2.7 sulla Sperimentazione. Nello stesso punto si
legge in particolare:
"La sperimentazione avrà durata biennale a partire dalla data di
pubblicazione dell’accordo in G.U. (14 febbraio 2006).
Fino alla conclusione della sperimentazione la durata dei moduli è quella
prevista nell’accordo del 14 febbraio 2006.
La sperimentazione è anche mirata all’individuazione di eventuali unità
formative tecniche i cui contenuti possono essere trasversali a più
macrosettori.
I risultati di tale sperimentazione saranno condivisi con i ministeri che
sottoscrivono il presente accordo per eventuali adeguamenti in Conferenza
Stato-Regioni".
Nel punto 2.7 aggiunto viene pertanto fatto riferimento al discusso
argomento di accomunare parte dei moduli B relativi ai vari macrosettori e,
così come già indicato nel punto 2.4.2 delle stesse linee interpretative, viene
lasciata alle Regioni ed alle Province autonome la possibilità di sperimentare
modelli di formazione integrata per macrosettori ATECO diversi purché nel
rispetto della durata, dei contenuti e della specificità dei singoli
macrosettori ed i cui risultati saranno oggetto di valutazione.
Si osserva, altresì, che al punto 1.1, relativo al
termine di attivazione dei corsi formativi, nel documento approvato dalla
Conferenza Stato Regioni è stato eliminato l'ultimo periodo che si poteva
leggere nella proposta delle Regioni e nel quale veniva indicato che i
percorsi formativi dovranno obbligatoriamente concludersi entro il
14/2/2008.
Permangono i dubbi sulla validità della
norma transitoria di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 195/2003 che secondo una
interpretazione indiretta delle linee interpretative viene prorogata fino al
14/2/2008 mentre dalla lettura testuale dell'accordo pubblicato sulla G. U.
del 13/2/2006, al punto 1.1, la disciplina transitoria di cui all'art. 3 del
citato decreto legislativo n. 195 del 2003 resta invece ferma sino
all'attivazione dei corsi stessi e quindi sino al 14/2/2007, caduta la quale
gli RSPP e ASPP che non ha completato il percorso formativo non potrebbero
più svolgere la loro attività.