PORRECA Gerardo -
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
IL SITO DELL'ING. GERARDO PORRECA
NOTIZIE
Circolare n. 30/2006 del 3/11/2006
del Ministero del Lavoro sull'obbligo di redigere il
PIMUS per i trabattelli (ponti su ruote) ed altre attrezzature per lavori in
quota.

(Home)
(Su)
NOTIZIE
(18/11/2006)
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, CON CIRCOLARE N. 30 DEL 3/11/2006 HA FORNITO DEI CHIARIMENTI CIRCA
L'OBBLIGO DI REDIGERE IL PIMUS PER I TRABATTELLI (PONTI SU RUOTE) E PER
ALTRE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER L'EFFETTUAZIONE DEI LAVORI IN QUOTA.
Il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale con riferimento a numerose richieste
riguardanti gli obblighi del datore di lavoro in
relazione alle operazioni di montaggio, uso e smontaggio di alcune
attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota ha
fornito con la Circolare n.
30 del 3/11/2006 dei
chiarimenti in merito.
Facendo in particolare riferimento all'impiego di ponti
su ruote e agli adempimenti di cui all'art. 36-quater del D. Lgs. n. 626/94
così come introdotto dal D. Lgs. n. 235/03 e concernenti la redazione di un
piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della
complessità del ponteggio scelto e la relativa formazione degli addetti alle
succitate previste operazioni, il Ministero del Lavoro ha fatto presente che
lo stesso art. 36-quater fissa tale obbligo anche per i "ponteggi su ruote" comunemente denominati "trabattelli".
Considerate però le modalità di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio,
sostanzialmente ripetitive per tutti i diversi modelli presenti sul mercato,
nonché le semplici configurazioni adottabili, peraltro assai difficilmente
modificabili – contrariamente a quanto si riscontra per i ponteggi metallici
fissi – , il Ministero del Lavoro ha ritenuto sufficiente per quanto
riguarda la redazione del Pi.M.U.S. il semplice riferimento alle istruzioni
obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da
informazioni (ad esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla
specifica realizzazione.
Per quanto riguarda poi la formazione degli addetti al
montaggio, smontaggio o trasformazione dei trabattelli e per la stessa
motivazione il Ministero del Lavoro ha ritenuto che il datore di lavoro
debba dare attuazione a quanto già previsto dall'art. 38, comma 1, lettera
b) del D. Lgs. n. 626/94, tenendo comunque presente, per ciò che riguarda
l'addestramento, i contenuti generali di cui al secondo e al quarto punto
del modulo pratico dell'Accordo Stato, Regioni e Province autonome del 26
gennaio 2006 pubblicato sulla G.U. in data 23/2/2006.
A proposito poi della formazione viene precisato nella
circolare che il termine di due anni, di cui ai commi 9 e 10 dell'art.
36-quater del D. Lgs. n. 626/94, entro i quali gli addetti alle attività di
montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare
ai corsi di formazione, decorre dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del citato Accordo, precisando che l'obbligo di partecipazione a
tali corsi non si estende ai semplici utilizzatori dei ponteggi.
Nel periodo transitorio la pregressa esperienza
biennale e triennale, rispettivamente per i lavoratori e per i preposti, che
consente l'attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi,
nelle more dell'effettuazione della formazione di cui al succitato art.
36-quater, può essere autocertificata ai sensi di legge dallo stesso
lavoratore sotto la propria responsabilità. Tale autocertificazione dovrà
fare riferimento all'attività lavorativa svolta presso imprese regolarmente
iscritte alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato in un settore
compatibile con l'attività d'uso dei ponteggi.
Per ciò che riguarda altre attrezzature, quali ponti su
cavalletti di altezza non superiore a metri 2, ponti sospesi, ponteggi a
piani di lavoro autosollevanti e ponti a sbalzo, il Ministero è dell'avviso
che non trovano attuazione né le norme relative al Pi.M.U.S. né quelle
relative alla formazione di cui al citato Accordo del 26 gennaio 2006. I
ponti su cavalletti di altezza non superiore a metri 2, precisa ancora il
Ministero, sono esclusi dal campo di applicazione della norma; i ponti
sospesi e i ponteggi a piani di lavoro autosollevanti sono soggetti alla
norme di cui al D.P.R. n. 459/96 e le istruzioni per l'uso che
obbligatoriamente accompagnano l'attrezzatura (vedi punto 1.7.4
dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 459/96) definiscono le modalità per il
montaggio e lo smontaggio dell'attrezzatura e le istruzioni per
l'addestramento dei lavoratori ai quali, comunque dovrà essere erogata dal
datore di lavoro la formazione di cui al già citato art. 38 del D. Lgs. n.
626/94; i ponti a sbalzo sono soggetti alla normativa specifica di cui al
D.P.R. n. 164/56 che, all'art. 25 definisce le regole per il montaggio dei
ponti mentre, per ciò che concerne la formazione dei lavoratori, anche in
tale ultimo caso il datore di lavoro farà riferimento al disposto di cui al
già citato art. 38 del D. Lgs. n. 626/94.
Il Testo della circolare n. 30/2006 del 3/11/2006
(Home)
(Su)