PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

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In vigore dal 14 dicembre 2006 le nuove disposizioni sulla protezione dei
lavoratori dal rischio rumori contenute nel D. Lgs. n. 195/2006.

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(09/12/2006)
     

IN VIGORE DAL PROSSIMO 14 DICEMBRE 2006 IL D. LGS. N. 195 DEL 10/4/2006 PUBBLICATO SULLA G. U. N. 124 DEL 30/5/2006 CHE HA RECEPITO LA DIRETTIVA 2003/10/CE SULLA ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AL RISCHIO RUMORE. LE NOVITA' ED UN CONFRONTO CON LE VECCHIE DISPOSIZIONI.

     E' imminente l'entrata in vigore, che avverrà il prossimo 14 dicembre 2006, del D. Lgs. n. 195 del 10.04.06  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2006 che ha recepito la direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore).
     Con l'entrata in vigore del citato decreto legislativo prosegue il processo di integrazione  del D. Lgs. n. 626/94 il che richiama alla mente la necessità di una rivisitazione di tale decreto e della elaborazione ormai indilazionabile di un Testo Unico che raccolga ma ancor meglio riveda, coordini e armonizzi le numerose norme e direttive europee oggi esistenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Il D. Lgs. n. 626/94 e sue s.m.i  costituisce indubbiamente un documento di base su cui poter costruire il nuovo Testo Unico. Questa è la volta della protezione dai rischi derivanti dalla esposizione ai rumori.
      Il decreto legislativo n. 195/2006 ha inserito nel D. Lgs. n. 626/94 un Titolo V-bis sulla protezione dalla esposizione al rumore nel quale sono fissate delle  prescrizioni minime di sicurezza e di salute, sono stabiliti i valori limite di esposizione ed i valori di azione e sono individuati gli obblighi a carico dei datori di lavoro di identificare e valutare i rischi ai quali i lavoratori sono esposti e di adottare appropriati dispositivi di protezione individuale, nonché di sottoporre a sorveglianza sanitaria e di informare e formare i lavoratori stessi relativamente ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.
     Fra le novità
di rilievo c'è da far osservare che ora la valutazione del rumore diventa parte integrante della valutazione generale dei rischi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 626/94 e l'esito della stessa va pertanto inserito nel documento di valutazione dei rischi. Da questa osservazione deriva anche che è consentita l'autocertificazione del rischio legato alla esposizione ai rumori come peraltro avviene per altri fattori di rischio previsti dallo stesso D. Lgs. n. 626/94.
     Nel D. Lgs. n. 195/2006 vengono fissati, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, un nuovo limite di esposizione pari ad 87 dBA ed un limite massimo di pressione acustica istantanea pari a 200 Pa e  vengono indicati i valori inferiore e superiore di azione  così come di seguito indicati:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).
     Con le nuove disposizioni a partire da una esposizione ai valori inferiori di azione scattano gli obblighi di informare, di formare e di fornire ai lavoratori esposti i mezzi di protezione personale dell'udito  e nel caso invece in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione scatta l'obbligo a carico del datore di lavoro di far utilizzare i DPI e lo stesso deve fare tutto il possibile per assicurare che essi vengano indossati. I DPI devono comunque essere impiegati solo quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
     Una sostanziale novità è stata introdotta in merito alla valutazione del rischio in quanto il datore di lavoro, ma solo ai fini di valutare il rispetto dei valori limite di esposizione, tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore.
     La sorveglianza sanitaria è prevista a partire da una esposizione che eccede i valori superiori di azione (ma anche per esposizioni superiori ai valori inferiori di azione su richiesta del lavoratore o su disposizione del Medico Competente) e la frequenza della sorveglianza sanitaria medesima è decisa dal Medico Competente.
     Novità si riscontrano anche in merito alle sanzioni che con il D. Lgs. n. 195/06 vengono allineate a quelle già previste dal D. Lgs. n. 626/94 sostituendo quelle che con il D. Lgs. n. 277/91 costituivano indubbiamente un picco singolare per quanto riguarda le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
     Di seguito viene riportato un link a delle tabelle nelle quali sono state poste a confronto le nuove disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 195/06 rispetto a quelle abrogate già contenute nel D. Lgs. n. 277/91.
    
           Consulta:

      Tabella di confronto D. Lgs. n. 277/91 e D. Lgs. n. 195/06
      Il Testo del D. Lgs. n. 195/2006

    
 Il D. Lgs. n. 277/1991
                                                              

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