PORRECA Gerardo -
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
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In vigore
dal 14 dicembre 2006 le nuove disposizioni sulla protezione dei
lavoratori dal rischio rumori contenute nel D. Lgs. n. 195/2006.

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(09/12/2006)
IN VIGORE DAL PROSSIMO 14 DICEMBRE 2006 IL D. LGS. N. 195 DEL 10/4/2006 PUBBLICATO SULLA G. U. N. 124 DEL 30/5/2006 CHE HA RECEPITO LA DIRETTIVA 2003/10/CE SULLA ESPOSIZIONE DEI
LAVORATORI AL RISCHIO RUMORE. LE NOVITA' ED UN CONFRONTO CON LE VECCHIE
DISPOSIZIONI.
E' imminente l'entrata
in vigore, che avverrà il prossimo 14 dicembre 2006, del D. Lgs. n. 195 del 10.04.06 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2006 che ha recepito la direttiva 2003/10/CE
relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti
fisici (rumore).
Con l'entrata in vigore del citato decreto legislativo
prosegue il
processo di integrazione del D. Lgs. n. 626/94 il che richiama alla
mente la necessità di una rivisitazione di tale decreto e della elaborazione
ormai indilazionabile di un Testo Unico che raccolga ma ancor meglio riveda,
coordini e armonizzi le numerose norme e direttive europee oggi esistenti in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Il D. Lgs. n. 626/94 e sue
s.m.i costituisce indubbiamente un documento di base su cui poter
costruire il nuovo Testo Unico. Questa è la volta della protezione dai rischi
derivanti dalla esposizione ai rumori.
Il decreto legislativo n. 195/2006 ha inserito nel D. Lgs. n. 626/94 un Titolo V-bis sulla protezione dalla esposizione al
rumore nel quale sono fissate delle prescrizioni minime di sicurezza e
di salute, sono stabiliti i valori limite di esposizione ed i valori di
azione e sono individuati
gli obblighi a carico dei datori di lavoro di identificare e valutare i
rischi ai quali i lavoratori sono esposti e di adottare appropriati
dispositivi di protezione individuale, nonché di sottoporre a sorveglianza
sanitaria e di informare e formare i
lavoratori stessi relativamente ai rischi provenienti dall'esposizione al
rumore.
Fra le novità
di
rilievo c'è da far osservare che ora la valutazione del rumore diventa parte integrante della
valutazione generale dei rischi di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 626/94 e l'esito
della stessa va pertanto inserito nel documento di valutazione dei rischi.
Da questa osservazione deriva anche che è consentita l'autocertificazione del
rischio legato alla esposizione ai rumori come peraltro avviene per altri fattori di rischio previsti dallo
stesso D. Lgs. n. 626/94.
Nel D. Lgs. n. 195/2006 vengono fissati, in relazione
al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di
picco, un nuovo limite di
esposizione pari ad 87 dBA ed un limite massimo di pressione acustica
istantanea pari a 200 Pa e vengono indicati i valori inferiore e
superiore di azione così come
di seguito indicati:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX,8h= 87 dB(A) e ppeak=
200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 85 dB(A) e ppeak= 140
Pa (137 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h= 80 dB(A) e ppeak= 112
Pa (135 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa).
Con le nuove disposizioni a partire da una esposizione
ai valori
inferiori di azione scattano gli obblighi di informare, di formare e di fornire ai lavoratori esposti i mezzi di protezione
personale dell'udito e nel caso invece in cui l'esposizione al rumore sia
pari o al di sopra dei valori superiori di azione scatta l'obbligo a carico
del datore di lavoro di far utilizzare
i DPI e lo stesso deve fare tutto il possibile per assicurare che
essi vengano indossati. I DPI devono comunque essere impiegati solo quando
i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure
tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure,
metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Una sostanziale novità è stata introdotta in merito
alla valutazione del rischio in quanto il datore di lavoro, ma solo ai fini di
valutare il rispetto dei valori limite di esposizione, tiene conto
dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale
dell'udito indossati dal lavoratore.
La sorveglianza sanitaria è prevista a partire da una
esposizione che eccede i valori superiori di azione
(ma anche per esposizioni superiori ai valori inferiori di azione su richiesta del lavoratore o su disposizione del Medico
Competente) e la frequenza della sorveglianza sanitaria medesima è decisa dal
Medico Competente.
Novità si riscontrano anche in merito alle sanzioni che
con il D. Lgs. n. 195/06 vengono allineate a quelle già previste dal D. Lgs.
n. 626/94 sostituendo quelle che con il D. Lgs. n. 277/91 costituivano indubbiamente un picco singolare per quanto riguarda le violazioni in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
Di seguito viene riportato un link a delle tabelle
nelle quali sono state poste a confronto le nuove disposizioni contenute nel
D. Lgs. n. 195/06 rispetto a quelle abrogate già contenute nel D. Lgs. n.
277/91.
Consulta:
Tabella di
confronto D. Lgs. n. 277/91 e D. Lgs. n. 195/06
Il Testo del D. Lgs. n. 195/2006
Il
D. Lgs. n. 277/1991
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