PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

IL  SITO  DELL'ING.  GERARDO  PORRECA
NOTIZIE 

Previste nella legge Finanziaria 2007 misure in materia di lavoro e di legislazione
sociale per contrastare il lavoro nero e per migliorare le condizioni di sicurezza.

horizontal rule

(Home)  (Su)

NOTIZIE                                                                                                     
(19/12/2006)
         

ESTENSIONE A TUTTI I SETTORI DI ATTIVITÀ  DEL DURC E DELL’OBBLIGO DI COMUNICARE  L’INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IL GIORNO ANTECEDENTE. INCREMENTO DELL’IMPORTO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI LAVORO E DI LEGISLAZIONE SOCIALE. POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEI CARABINIERI E DEGLI ISPETTORI DEL LAVORO. QUESTE ALCUNE DELLE MISURE PREVISTE.

      Il disegno di legge finanziaria per il 2007 contiene una serie articolata di misure che configurano un vero e proprio organico intervento normativo in materia di  lavoro e di previdenza. Fra le aree di intervento figura quella relativa alle misure per contrastare il lavoro nero e migliorare il livello di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Si tratta di interventi la cui articolazione, complessità e incisività può meglio essere colta se si procede ad una loro estrapolazione dal disegno di legge finanziaria in un autonomo corpo normativo di cui le varie aree di intervento costituiscano Titoli o Capi per un  “virtuale” disegno di legge. Le misure per contrastare il lavoro nero e migliorare il livello di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono di seguito riportate. I commi citati sono tutti riferiti all’articolo 18 del disegno di legge finanziaria.

1) Introduzione dei c.d. indici di congruità, cioè di indici che rapportano la qualità dei servizi e beni prodotti con la quantità delle ore necessarie per produrli e il cui mancato rispetto può costituire elemento sintomatico di lavoro non dichiarato ovvero nero e dunque di controllo  (comma 681).

2) Introduzione di meccanismi per garantire, a partire dal 1° luglio 2007, il rispetto degli obblighi contributivi a tutti i settori di attività, oltre che in agricoltura e nell’edilizia, ove è già vigente (estensione DURC) (comma 683).        

3) Incremento dell’importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro, di legislazione sociale e di documentazione obbligatoria previste da norme entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999. L’importo è quintuplicato sia per tener conto del lasso temporale, sia per rendere più incisiva la sanzione. Le conseguenti maggiori entrate, derivanti dall’adeguamento delle sanzioni, vanno ad incrementare la dotazione del Fondo per l’occupazione (comma 685). 

4) Configurazione, quale appropriazione indebita, dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali nel settore agricolo operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (comma 680).    

5) Estensione dell’obbligo di comunicazione a tutti i settori di attività dell’instaurazione del rapporto di lavoro  il giorno antecedente; ciò al fine di evitare il fenomeno della c.d. denuncia di instaurazione del rapporto (solo) nel giorno in cui il lavoratore abbia riportato un infortunio (comma 688).    

6) Finanziamento di progetti di ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di attività promozionali finalizzate alla prevenzione e alla diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico (comma 694)

7) Destinazione di una quota del Fondo per l’occupazione per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l’informazione dei lavoratori in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione e tutela della salute e sicurezza (comma  665, lettera g).    

8) Meccanismi di rafforzamento della capacità ispettiva attraverso:  
    a) il potenziamento dell’organico del comando dei carabinieri, (comma 253)  nel cui contingente
        complessivamente autorizzato deve essere previsto almeno il 50% di unità già in possesso di esperienza e
        capacità operativa nella materia giuslavoristica (comma 255);  
    b) l’ulteriore incremento, nel numero di 100 unità, di ispettori del lavoro (comma 235).    

9) costituzione di una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorra allo sviluppo di piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare, nonché alla valorizzazione dei CLES; costituzione di un apposito fondo per l’emersione del lavoro irregolare (FELI) per il finanziamento d’intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino processi di emersione (comma 665).

(Home)  (Su)