PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

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Formazione di 'pontisti' e 'funisti'. Individuati dalla Conferenza
Stato-Regioni soggetti formatori, requisiti minimi e durata.

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(08/02/2006)
    

INDIVIDUATI DALLA CONFERENZA STATO-REGIONI I SOGGETTI FORMATORI, LA DURATA, GLI INDIRIZZI ED I REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE DEI PONTISTI E DEGLI ADDETTI AI LAVORI TEMPORANEI IN QUOTA MEDIANTE FUNI.

     Nella seduta del 26 gennaio 2006 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha individuato, in attuazione degli articoli 36-quater comma 8 e 36-quinquies comma 4 del D. Lgs. n. 626/94, come modificato dal D. Lgs. 8/7/2003 n. 235 sull'uso di attrezzature per lavori in quota, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi destinati ai preposti ed agli addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi ed ai sorveglianti e lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
     I soggetti formatori sono stati individuati nelle Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e/o mediante le strutture della formazione professionale accreditate, nel Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro, nell'ISPESL, nelle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile, negli Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia e nelle Scuole edili. Per la formazione degli addetti ai lavori temporanei in quota mediante funi in più sono stati individuati anche il Ministero dell'Interno "Corpo dei VV.F." ed il Collegio nazionale delle guide alpine.
     Le docenze dovranno essere effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza, documentata, almeno biennale sia nel settore della formazione che nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale rispettivamente nelle tecniche per il montaggio e smontaggio dei ponteggi e nelle tecniche che comportano l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
     La durata dei corsi per i pontisti e per i preposti alle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi è fissata in 28 ore articolate in un modulo giuridico-normativo di 4 ore, in un modulo tecnico di 10 ore ed in un modulo pratico di 14 ore con verifica intermedia e prova pratica finale. Per i  lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi a funi e per gli operatori con funzione di sorveglianza in tali tipi di lavori sono previsti un modulo base teorico-pratico della durata di 12 ore e due moduli specifici pratici, modulo A e modulo B della durata ognuno di 20 ore,  differenziati per due tipi di attività, e cioè per l'accesso ed il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali e per l'accesso e l'attività lavorativa su alberi. Per i preposti con funzioni di sorveglianza per tali tipi di lavori, inoltre, è previsto un ulteriore modulo specifico di 8 ore. Anche per i sorveglianti ed i preposti adibiti a lavori con sistemi a funi è prevista una verifica intermedia ed una prova pratica finale. Al termine dei corsi sarà provveduto al rilascio dei relativi attestati di frequenza.
     Sia per i pontisti che per gli operatori con sistemi a funi l'accordo prevede un modulo di aggiornamento ogni quattro anni per i primi della durata minima di 4 ore e ogni cinque anni per i secondi per la durata di 8 ore. Un aggiornamento suppletivo è previsto per i preposti con funzioni di sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
     Per maggiori particolari e per gli argomenti oggetto della formazione si consulti il testo dell'accordo raggiunto nell'ambito della conferenza Stato-Regioni nella seduta del 26/1/2006 di seguito riportato.

           Scarica il testo dell'accordo Stato-Regioni del 26/1/2006

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