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NOTIZIE
(08/02/2006)
INDIVIDUATI
DALLA CONFERENZA STATO-REGIONI I SOGGETTI FORMATORI, LA DURATA, GLI
INDIRIZZI ED I REQUISITI MINIMI PER LA FORMAZIONE DEI PONTISTI E DEGLI
ADDETTI AI LAVORI TEMPORANEI IN QUOTA MEDIANTE FUNI.
Nella
seduta del 26 gennaio 2006 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha individuato,
in attuazione degli articoli 36-quater comma 8 e 36-quinquies comma 4 del D.
Lgs. n. 626/94, come modificato dal D. Lgs. 8/7/2003 n. 235 sull'uso di
attrezzature per lavori in quota, i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi destinati ai preposti
ed agli addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi ed ai
sorveglianti e lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego
di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
I soggetti formatori sono stati individuati nelle
Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel
settore della prevenzione e/o mediante le strutture della formazione
professionale accreditate, nel Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore
della sicurezza sul lavoro, nell'ISPESL, nelle Associazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori nel settore dei lavori edili e di ingegneria
civile, negli Organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia e nelle
Scuole edili. Per la formazione degli addetti ai lavori temporanei in quota
mediante funi in più sono stati individuati anche il Ministero dell'Interno
"Corpo dei VV.F." ed il Collegio nazionale delle guide alpine.
Le docenze dovranno essere effettuate, con riferimento ai
diversi argomenti, da personale con esperienza, documentata, almeno biennale
sia nel settore della formazione che nel settore della prevenzione,
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza
professionale pratica, documentata, almeno biennale rispettivamente nelle
tecniche per il montaggio e smontaggio dei ponteggi e nelle tecniche che
comportano l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
La durata dei corsi per i pontisti e per i preposti
alle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi è fissata in 28 ore
articolate in un modulo giuridico-normativo di 4 ore, in un modulo tecnico
di 10 ore ed in un modulo pratico di 14 ore con verifica intermedia e prova
pratica finale. Per i lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota
con impiego di sistemi a funi e per gli operatori con funzione di
sorveglianza in tali tipi di lavori sono previsti un modulo base
teorico-pratico della durata di 12 ore e due moduli specifici pratici,
modulo A e modulo B della durata ognuno di 20 ore, differenziati per
due tipi di attività, e cioè per l'accesso ed il lavoro in sospensione in
siti naturali o artificiali e per l'accesso e l'attività lavorativa su
alberi. Per i preposti con funzioni di sorveglianza per tali tipi di lavori,
inoltre, è previsto un ulteriore modulo specifico di 8 ore. Anche per
i sorveglianti ed i preposti adibiti a lavori con sistemi a funi è prevista una verifica intermedia ed una prova pratica finale. Al
termine dei corsi sarà provveduto al rilascio dei relativi attestati di
frequenza.
Sia per i pontisti che per gli operatori con sistemi a
funi l'accordo prevede un modulo di aggiornamento ogni quattro anni per i
primi della durata minima di 4 ore e ogni cinque anni per i secondi per la
durata di 8 ore. Un aggiornamento suppletivo è previsto per i preposti con
funzioni di sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e
posizionamento mediante funi.
Per maggiori particolari e per gli argomenti oggetto
della formazione si consulti il testo
dell'accordo raggiunto nell'ambito della conferenza Stato-Regioni nella
seduta del 26/1/2006 di seguito riportato.
Scarica
il testo dell'accordo Stato-Regioni del 26/1/2006
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