PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
Quesiti sulla applicazione della Direttiva Macchine
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Norme Circolari e Direttive Comunitarie sulla
sicurezza di macchine e attrezzature |

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QUESITO
La sostituzione di un pistone
di sfilo, installato sul braccio di un apparecchio di sollevamento tipo
ponte sviluppabile, marcato CE, nonché di altri componenti dello stesso
(quali la cesta porta persone e raccordi vari) che, a seguito di infortunio
sul lavoro, si era piegato per cause ancora da accertare, come si può
configurare ai sensi dell'art. 1 del D.P.R 459/96: ordinaria manutenzione,
straordinaria manutenzione o modifica costruttiva. RISPOSTA AL QUESITO Per
rispondere al quesito bisogna richiamare alla mente le definizioni fornite
dalle norme tecniche di manutenzione ordinaria e straordinaria di una
macchina e la definizione di modifica sostanziale apportata alla stessa. - Manutenzione straordinaria : - Modifiche sostanziali :
Ho commissionato ad una ditta l'installazione di un robot di manipolazione
(all'interno di un "isola" composta anche da due torni e due centri di
lavoro tutti marcati CE) completo di rulliere di carico e scarico,
marcatrice dei pezzi, quadri comando e protezioni perimetrali per l'intera
"isola". La ditta mi ha installato il tutto, ha richiesto la presenza dei
tecnici dei torni e dei c.l. per coordinare i PLC dei vari macchinari e ha
redatto un verbale di collaudo del tutto. RISPOSTA AL QUESITO Premetto che il D.P.R. n. 459/96, contenente il regolamento di attuazione delle direttive europee sulla sicurezza delle macchine, con l'art. 2 comma 4 stabilisce che le macchine che, per dichiarazione del costruttore o di un suo mandatario residente nell'Unione europea,sono destinate ad essere incorporate od assemblate con altre macchine per costituire una macchina ai sensi dello stesso regolamento, possono circolare sul mercato prive della marcatura di conformità CE purché corredate della dichiarazione del fabbricante di cui al punto B dell'allegato II, salvo il caso in cui esse possano funzionare in modo indipendente. In tale dichiarazione il fabbricante menziona espressamente il divieto di mettere in servizio la sua macchina prima che quella in cui sarà incorporata sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della direttiva.
Ora nel suo caso mi sembra di capire che il robot installato non era in grado di funzionare in maniera indipendente e che lo stesso era destinato invece ad essere assemblato con altre macchine costituenti l'"isola", composta a sua volta da due torni e due centri di lavoro tutti marcati CE. Si spiega così perchè il fornitore del robot abbia rilasciato la "dichiarazione del fabbricante" di cui al punto B dell'allegato II del D.P.R. n. 459/96 e non anche la dichiarazione di conformità CE di cui al punto A dello stesso allegato. Sull'argomento le segnalo la risposta fornita dalla Commissione Europea a due quesiti analoghi e che trova nella rubrica dei "Pareri della Commissione europea sulla Direttiva Macchine" in questo stesso Sito Web sotto il numero 99, riguardante i fabbricanti di macchine destinate ad essere inserite in altre macchine e sotto il numero 103 riguardante le macchine non in grado di funzionare in modo indipendente. La stessa Commissione Europea, inoltre, ha anche aggiunto che, nel caso di macchine destinate a non funzionare indipendentemente ma destinate ad essere incorporate in altre macchine, il fabbricante non è tenuto a preparare il fascicolo tecnico ma è tenuto solo a fornire all'assemblatore finale gli elementi perché egli possa provvedere alla redazione del fascicolo tecnico stesso. Le segnalo, inoltre, la risposta fornita dalla stessa Commissione europea ad un altro quesito individuato con il numero 88 e riguardante l'applicazione della Direttiva Macchina a sistemi complessi, robot, ecc. Secondo quanto sopra detto credo, pertanto, che abbia ragione l'installatore del robot quando afferma che non spetta a lui certificare e dichiarare conforme l'intero sistema essendosi lo stesso limitato ad installare una parte di un insieme coordinandola, tra l'altro con la collaborazione dei tecnici del posto, con altre macchine già esistenti. E le dico di più, ai fini dell'obbligo della certificazione finale nulla sarebbe cambiato anche se l'installatore avesse fornito il suo robot accompagnato da una dichiarazione di conformità CE. Spetta in definitiva a lei, che nella circostanza ha assunto la veste di costruttore, avviare le procedure previste dal D.P.R. n. 459/96 e cioè far analizzare e valutare i rischi di tutto il sistema, preparare il fascicolo tecnico ed il libretto di uso e manutenzione e quindi marcare CE e dichiarare tutto l'insieme conforme alla Direttiva Macchine.
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QUESITO RISPOSTA AL QUESITO La domanda è se per l'intero sistema di aspirazione che si va a realizzare si applicano le procedure previste dal D.P.R. n. 459 del 24 luglio 1996 ovvero la istituzione di un fascicolo tecnico, la compilazione del libretto di uso e manutenzione, l'apposizione della marcatura CE e la formulazione della dichiarazione di conformità.
Si tratta di
vedere se il sistema che sta realizzando è da considerarsi "macchina" o
"componente di sicurezza" secondo la definizione fornita dall'articolo 1
dello stesso D.P.R. n. 459/96: 1) un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali; 2) un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale; 3) un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile;
- Componente di
sicurezza : Nel suo caso si ha a che fare comunque con un impianto installato nel 1990 e quindi prima dell'emanazione del D.P.R. n. 459/96 ed adeguato poi alle norme di sicurezza preesistenti un paio di anni fa nell'ambito della valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. n. 626/94. Ora l'obbligo di attivare le procedure di certificazione di cui al D.P.R. n. 459/96 sussiste per la costruzione di macchine nuove o anche nel caso di modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione (art. 1 comma 3) ed anche nel caso che le stesse, sia che siano marcate CE o no, siano assoggettate a variazioni di modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore (art. 1 comma 4). A questo punto c'è da prendere in considerazione anche la definizione di manutenzione ordinaria e straordinaria per la realizzazione delle quali non viene richiesta certificazione alcuna e c'è da chiarire cosa si intende per modifica costruttiva o sostanziale per la quale invece la norma richiede l'applicazione delle procedure ex D.P.R. n. 459/96.
- Modifiche sostanziali : Quindi nel caso in esame se si individua un intervento di manutenzione straordinaria consistente nel semplice cambio di una cappa con una di caratteristiche analoghe a quella già esistente nulla si deve fare se non assicurarsi che la stessa sia munita, se obbligata essendo a sua volta una macchina, della certificazione e della marcatura CE di conformità compilata dal suo costruttore. Se invece, come mi sembra di capire, la cappa va in un certo qual modo a modificare il sistema preesistente entro cui viene inserita, a variare la funzionalità ed eventualmente ad aggiungere nuovi rischi rispetto a quelli previsti dall'originario costruttore, si è in presenza di una nuova "macchina" e spetta quindi all'assemblatore che in tal caso assume la veste di "costruttore", così come sostiene il fornitore della cappa, riesaminare il nuovo sistema, individuare e rivalutare i rischi, verificare la idoneità delle misure di protezione adottate (ciò che in fondo è la finalità della Direttiva Macchine) e quindi predisporre tutta la documentazione prevista dal D.P.R. n. 459/96.
Ora premesso che, secondo quanto indicato dalla
Commissione europea, è comunque da attribuire al costruttore la
responsabilità di affermare che la sua macchina rientri o meno nel campo di
applicazione della Direttiva Macchine con il rischio, se sbaglia, di farsi
contraddire dall'autorità competente e di subire le eventuali conseguenze
che possono andare fino al ritiro dal mercato ed alla sua messa fuori
servizio, in linea anche con le
osservazioni di chi ha formulato il quesito, si ritiene che la sostituzione
della cappa con un'altra, comportando appunto, come è stato sostenuto, il
ricablaggio degli impianti a bordo cappa e la reinstallazione dei
dispositivi di sicurezza con cui si gestiscono gli aspetti peculiari
dell'intero impianto ovvero la logica di funzionamento, debba essere
supportata dalle procedure previste dal D.P.R. n. 459/96, nulla ostando il
fatto che il sistema che si va a realizzare non sia destinato al mercato ma
solo alla utilizzazione diretta dello stesso costruttore. In più avendo
avuto modo di leggere che il sistema va inserito in ambienti destinati alla
lavorazione che richiedono l'impiego di agenti chimici infiammabili c'è da
valutare la necessità di certificarne la conformità alla direttiva ATEX
relativa alle apparecchiature destinate ad essere utilizzate in atmosfera
potenzialmente esplosiva.
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