PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

Quesiti  sulla  applicazione della Direttiva Macchine

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Norme Circolari e Direttive Comunitarie sulla sicurezza
di macchine e attrezzature

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QUESITI SULLA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA MACCHINE

 

 QUESITO  

     La sostituzione di un pistone di sfilo, installato sul braccio di un apparecchio di sollevamento tipo ponte sviluppabile, marcato CE, nonché di altri componenti dello stesso (quali la cesta porta persone e raccordi vari) che, a seguito di infortunio sul lavoro, si era piegato per cause ancora da accertare, come si può configurare ai sensi dell'art. 1 del D.P.R 459/96: ordinaria manutenzione, straordinaria manutenzione o modifica costruttiva.
    
Che documentazione andrebbe richiesta al soggetto che ha effettuato la riparazione? E al costruttore?

RISPOSTA AL QUESITO

     Per rispondere al quesito bisogna richiamare alla mente le definizioni fornite dalle norme tecniche di manutenzione ordinaria e straordinaria di una macchina e la definizione di modifica sostanziale apportata alla stessa.  

- Manutenzione ordinaria : 
insieme di operazioni, previste dal fabbricante e dettagliate nel libretto di istruzioni, che servono a limitare nel tempo il normale degrado d’uso della macchina e prevenire l’insorgenza di guasti o anomalie (es, operazioni di pulizia, regolazione, lubrificazione,ecc.);

- Manutenzione straordinaria : 
insieme degli interventi di riparazione o sostituzione che consentono alla macchina di continuare a funzionare nelle normali condizioni di impiego. I componenti installati devono essere identici a quelli precedenti, ovvero equivalenti come prestazioni, dimensioni ecc., secondo le specifiche fornite dal fabbricante;  

- Modifiche sostanziali :
insieme degli interventi che si mettono in atto su una macchina per adeguarne la produttività a nuove esigenze o per consentirne il funzionamento dopo aver sostituito una parte con una non equivalente e pertanto bisognosa di adattamenti o interventi che comportino una variazione delle modalità di utilizzo (modifica di portata, variazione di velocità degli organi di trasmissione, aumento della potenza installata, ecc.) o variazioni delle prestazioni previste dal costruttore o introduzione di rischi aggiuntivi. 

     Ciò detto è da far presente che per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non è necessaria alcuna certificazione né avviare procedure ex D.P.R. n. 459/96 che invece vengono richieste nel caso in cui si dovessero apportare delle modifiche costruttive o sostanziale alle macchine. E questo è quanto discende dalla lettura del Regolamento di cui al D.P.R. n. 459/96.
     Nel caso posto all'esame abbiamo una macchina marcata CE sulla quale si deve provvedere alla sostituzione di un pistone con altro uguale predisposto dal costruttore per cui ci troviamo certamente dinnanzi ad una manutenzione straordinaria per la quale non vi sono particolari adempimenti da osservare. Diverso è il caso in cui il nuovo componente sia analogo a quello precedente e possa influire sulla funzionalità della macchina prevista dal costruttore o anche aggiungere ulteriori rischi non previsti dallo stesso.
     In ogni caso il suggerimento che si ritiene di fornire è quello di contattare comunque, se possibile ovviamente, il costruttore per informarlo degli interventi che si intende effetuare sulla macchina da lui costruita e di acquisirne il parere se non addirittura interesare lo stesso per la riparazione da effettuare.


QUESITO

     Ho commissionato ad una ditta l'installazione di un robot di manipolazione (all'interno di un "isola" composta anche da due torni e due centri di lavoro tutti marcati CE) completo di rulliere di carico e scarico, marcatrice dei pezzi, quadri comando e protezioni perimetrali per l'intera "isola". La ditta mi ha installato il tutto, ha richiesto la presenza dei tecnici dei torni e dei c.l. per coordinare i PLC dei vari macchinari e ha redatto un verbale di collaudo del tutto.
     La ditta non mi rilascia alcuna dichiarazione di conformità sui lavori da lei eseguiti, ma mi rilascia solo una "dichiarazione del fabbricante" e mi richiede a parte una certa somma per avere la marcatura CE dell'intera isola (la marcatura viene fatta col mio nome come "costruttore").
     E' normale questa procedura? Posso richiedere alla ditta una dichiarazione che il lavoro da lei eseguito è stato fatto a norma?

 RISPOSTA AL QUESITO

     Premetto che il D.P.R. n. 459/96, contenente il regolamento di attuazione delle direttive europee sulla sicurezza delle macchine,  con l'art. 2 comma 4 stabilisce che le macchine che, per dichiarazione del costruttore o di un suo mandatario residente nell'Unione europea,sono destinate ad essere incorporate od assemblate con altre macchine per costituire una macchina ai sensi dello stesso regolamento, possono circolare sul mercato prive della marcatura di conformità CE purché corredate della dichiarazione del fabbricante di cui al punto B dell'allegato II, salvo il caso in cui esse possano funzionare in modo indipendente. In tale dichiarazione il fabbricante menziona espressamente il divieto di mettere in servizio la sua macchina prima che quella in cui sarà incorporata sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della direttiva.

 

     Ora nel suo caso mi sembra di capire che il robot installato non era in grado di funzionare in maniera indipendente e che lo stesso era destinato invece ad essere assemblato con altre macchine costituenti l'"isola", composta a sua volta da due torni e due centri di lavoro tutti marcati CE. Si spiega così perchè il fornitore del robot abbia rilasciato la "dichiarazione del fabbricante" di cui al punto B dell'allegato II del D.P.R. n. 459/96 e non anche la dichiarazione di conformità CE di cui al punto A dello stesso allegato.

     Sull'argomento le segnalo la risposta fornita dalla Commissione Europea a due quesiti analoghi e che trova nella rubrica dei "Pareri della Commissione europea sulla Direttiva Macchine" in questo stesso Sito Web sotto il numero 99, riguardante i fabbricanti di macchine destinate ad essere inserite in altre macchine e sotto il numero 103 riguardante le macchine non in grado di funzionare in modo indipendente. La stessa Commissione Europea, inoltre, ha anche aggiunto che, nel caso di macchine destinate a non funzionare indipendentemente ma destinate ad essere incorporate in altre macchine, il fabbricante non è tenuto a preparare il fascicolo tecnico ma è tenuto solo a fornire all'assemblatore finale gli elementi perché egli possa provvedere alla redazione del fascicolo tecnico stesso. Le segnalo, inoltre, la risposta fornita dalla stessa Commissione europea ad un altro quesito individuato con il numero 88 e riguardante l'applicazione della Direttiva Macchina a sistemi complessi, robot, ecc.

     Secondo quanto sopra detto credo, pertanto, che abbia ragione l'installatore del robot quando afferma che non spetta a lui certificare e dichiarare conforme l'intero sistema essendosi lo stesso limitato ad installare una parte di un insieme coordinandola, tra l'altro con la collaborazione dei tecnici del posto, con  altre macchine già esistenti. E le dico di più, ai fini dell'obbligo della certificazione finale nulla sarebbe cambiato anche se l'installatore avesse fornito il suo robot accompagnato da una dichiarazione di conformità CE.

     Spetta in definitiva a lei, che nella circostanza ha assunto la veste di costruttore, avviare le procedure previste dal D.P.R. n. 459/96 e cioè far analizzare e valutare i rischi di tutto il sistema, preparare il fascicolo tecnico ed il libretto di uso e manutenzione e quindi marcare CE e dichiarare tutto l'insieme conforme alla Direttiva Macchine.

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QUESITO

     Ad un impianto industriale costruito nel 1990 per le lavorazioni chimiche che richiedono l’impiego di agenti chimici cancerogeni, combustibili ed infiammabili, costituto da una cappa aspirante ed un sistema aspirante con depuratore a filtri selettivi e carboni attivi, dotato anche di centralina con sensori sensibili per il monitoraggio continuo del livello di efficienza aspirante, è stato deciso dall’impresa proprietaria di effettuare una sostituzione della sola cappa. 
     A tale impianto è stato effettuato (circa 2 anni fa), per effetto del titolo III del D.L.vo 626/94, la valutazione dei rischi e definito, limitatamente a quanto previsto per gli impianti costruiti precedentemente all’entrata in vigore della direttiva macchine,  il piano di adeguamento alle norme di sicurezza previgenti a cui è stato ottemperato.
     Per effetto della successiva suddetta sostituzione che si prevede di effettuare nel 2005, la quale comporterà, da parte dell’impresa la reinstallazione della centralina di controllo, il ricablaggio dei sensori suddetti e le opere di adattamento impiantistico necessarie per collegare l’impianto di depurazione (costruito anch’esso nel 1990), si chiede se, trattandosi di una sostituzione dell’organo di captazione (cappa nuova) e del suo ricablaggio, collegamento idraulico e pneumatico dell’intero sistema, debba essere necessariamente elaborata la documentazione prevista dal D.P.R. 459 del 24 Luglio 1996, ovvero il fascicolo tecnico, il manuale d’uso e manutenzione e redatta successivamente la dichiarazione CE di conformità a firma dell’impresa per l’intero sistema, anche se  la ditta che fornirà la cappa aspirante si assume l’impegno di produrre la dichiarazione CE di conformità limitatamente alla sola cappa in quanto costruita anch’essa completa di quadro elettrico a bordo cappa unitamente a linee di distribuzione dei servizi (acqua, aria compressa ed energia elettrica). Per l’intero sistema (che sarà fatto da elementi del 1990 ed elementi del 2005) il fornitore della cappa asserisce che è compito dell’impresa acquisitrice predisporre il fascicolo tecnico ed emettere la dichiarazione CE di conformità per lo stesso.
     Chi scrive suppone che debba essere preparato obbligatoriamente il fascicolo tecnico e redatta la dichiarazione di conformità CE in quanto la sostituzione della cappa con un’altra, il ricablaggio degli impianti a bordo cappa e la reistallazione dei dispositivi di sicurezza con cui si gestiscono gli aspetti peculiari dell’intero impianto, ovvero la logica di funzionamento, debbono essere riesaminati e validati sulla base dei moderni criteri di sicurezza contenuti della direttiva macchine.  

 RISPOSTA AL QUESITO

     La  domanda è se per l'intero sistema di aspirazione che si va a realizzare si applicano le procedure previste dal D.P.R. n. 459 del 24 luglio 1996 ovvero la istituzione di un fascicolo tecnico, la compilazione del libretto di uso e manutenzione, l'apposizione della marcatura CE e la formulazione della dichiarazione di conformità.

    Si tratta di vedere se il sistema che sta realizzando è da considerarsi  "macchina" o "componente di sicurezza" secondo la definizione fornita dall'articolo 1 dello stesso D.P.R. n. 459/96:

- Macchina :

 1) un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali;

2) un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;

3) un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile;  

- Componente di sicurezza :  
          un componente, purché non sia un'attrezzatura intercambiabile, che il costruttore o il suo 
          mandatario stabilito nell'Unione europea immette sul mercato allo scopo di assicurare, con
          la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento
          pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.

    Nel suo caso si ha a che fare comunque con un impianto installato nel 1990 e quindi prima dell'emanazione del D.P.R. n. 459/96 ed adeguato poi alle norme di sicurezza preesistenti un paio di anni fa nell'ambito della valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. n. 626/94.

     Ora l'obbligo di attivare le procedure di certificazione di cui al D.P.R. n. 459/96 sussiste per la costruzione di macchine nuove o anche nel caso di modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione (art. 1 comma 3) ed anche nel caso che le stesse, sia che siano marcate CE o no, siano assoggettate a variazioni di modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore (art. 1 comma 4).

     A questo punto c'è da prendere in considerazione anche la definizione di manutenzione ordinaria e straordinaria per la realizzazione delle quali non viene richiesta certificazione alcuna e c'è da chiarire cosa si intende per modifica costruttiva o sostanziale per la quale invece la norma richiede l'applicazione delle procedure ex D.P.R. n. 459/96.  

 
- Manutenzione ordinaria : 
         insieme di operazioni, previste dal fabbricante e dettagliate nel libretto
        di istruzioni, che servono a limitare nel tempo il normale degrado d’uso
        della macchina e prevenire l’insorgenza di guasti o anomalie (es, operazioni
        di pulizia, regolazione, lubrificazione,ecc.);


-
Manutenzione straordinaria : 
       insieme degli interventi di riparazione o sostituzione che consentono alla
       macchina di continuare a funzionare nelle
normali condizioni di impiego.
       I componenti installati devono essere identici a quelli precedenti, ovvero
       equivalenti come prestazioni,
dimensioni ecc., secondo le specifiche
       fornite dal  fabbricante;
 

 

- Modifiche sostanziali :
      
insieme degli interventi che si mettono in atto su una  macchina per adeguarne
       la produttività a nuove esigenze o per consentirne il funzionamento dopo aver
       sostituito una  parte con una non equivalente e pertanto bisognosa di adattamenti
       o interventi che comportino una variazione delle modalità di utilizzo (modifica di 
       portata, variazione di velocità
 degli organi di trasmissione, aumento della potenza
       installata, ecc.) o variazioni delle prestazioni previste dal costruttore o introduzione
       di rischi aggiuntivi.
 

     Quindi nel caso in esame se si individua un intervento di manutenzione straordinaria consistente nel semplice cambio di una cappa con una di caratteristiche analoghe a quella già esistente nulla si deve fare se non assicurarsi che la stessa sia munita, se obbligata essendo a sua volta una macchina, della certificazione e della marcatura CE di conformità compilata dal suo costruttore. Se invece, come mi sembra di capire, la cappa va in un certo qual modo a modificare il sistema preesistente entro cui viene inserita, a variare la funzionalità ed eventualmente ad aggiungere nuovi rischi rispetto a quelli previsti dall'originario costruttore, si è in presenza di una nuova "macchina" e spetta quindi all'assemblatore che in tal caso assume la veste di "costruttore", così come sostiene il fornitore della cappa, riesaminare il nuovo sistema, individuare e rivalutare i rischi, verificare la idoneità delle misure di protezione adottate (ciò che in fondo è la finalità della Direttiva Macchine) e quindi predisporre tutta la documentazione prevista dal D.P.R. n. 459/96.

     Ora premesso che, secondo quanto indicato dalla Commissione europea, è comunque da attribuire al costruttore la responsabilità di affermare che la sua macchina rientri o meno nel campo di applicazione della Direttiva Macchine con il rischio, se sbaglia, di farsi contraddire dall'autorità competente e di subire le eventuali conseguenze che possono andare fino al ritiro dal mercato  ed alla sua messa fuori servizio, in linea anche con le osservazioni di chi ha formulato il quesito, si ritiene che la sostituzione della cappa con un'altra, comportando appunto, come è stato sostenuto, il ricablaggio degli impianti a bordo cappa e la reinstallazione dei dispositivi di sicurezza con cui si gestiscono gli aspetti peculiari dell'intero impianto ovvero la logica di funzionamento, debba essere supportata dalle procedure previste dal D.P.R. n. 459/96, nulla ostando il fatto che il sistema che si va a realizzare non sia destinato al mercato ma solo alla utilizzazione diretta dello stesso costruttore. In più avendo avuto modo di leggere che il sistema va inserito in ambienti destinati alla lavorazione che richiedono l'impiego di agenti chimici infiammabili c'è da valutare la necessità di certificarne la conformità alla direttiva ATEX relativa alle apparecchiature destinate ad essere utilizzate in atmosfera potenzialmente esplosiva.

    
Il fatto poi di dover mettere il sistema realizzato a disposizione dei lavoratori dipendenti deve consigliare di porre maggiore attenzione alla valutazione dei rischi che il sistema stesso possa presentare e su questo argomento la giurisprudenza è unanimemente concorde nell'attribuire al datore di lavoro eventuali responsabilità per le conseguenze dovute a carenze di sicurezza o difetti di costruzione che le macchine, sia pure fornite di marcatura e di dichiarazione CE di conformità, dovessero palesemente presentare.

      In merito è possibile consultare le sentenze sulle macchine nel "Repertorio delle Sentenze" dl questo Sito web, oltre che i pareri della Commissione europea forniti a seguito dei quesiti sull'applicazione della Direttiva Macchine inseriti nella rubrica dei "Quesiti" e l'articolo sulla sicurezza delle macchine posto nella Rassegna Stampa del curriculum vitae in questo Sito stesso.


            Links  correlati
 
           Pareri della Commissione europea sulla Direttiva Macchine
            
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            Norme e Prassi sulle sicurezza delle macchine e attrezzature

 

 

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