PORRECA Gerardo - Prevenzione
e Sicurezza sul Lavoro
Sentenza sulla applicazione del D.
Lgs. n. 758/1994 nel caso di una non regolare contestazione della violazione.
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LA NON REGOLARE CONTESTAZIONE AL DATORE
DI LAVORO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO NON
COSTITUISCE MOTIVO DI ESTINZIONE MA DI IMPROCEDIBILITA’ DELL’AZIONE
PENALE PER LA MANCATA APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE DAL D. LGS.
N. 758/1994.
Cassazione Sezione III - Sentenza n. 12482
del 20 marzo 2009 (U. P. 8/1/2009) - Pres. De Maio – Est. Franco – P.M.
Ciampoli - Ric. Z. M.
Commento.
Il D. Lgs. 19/12/1994 n. 758 sulle
“Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”, a
distanza ormai di 15 anni, continua a far parlare ancora di sé. Discende
da questa sentenza che una non regolare contestazione al contravventore
da parte dell’organo di vigilanza delle violazioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro non costituisce, ai fini della
applicazione del citato D. Lgs. n. 758/1994, motivo di estinzione dei
reati commessi ma di improcedibilità dell’azione penale a causa della
mancata applicazione delle precise procedure previste dallo stesso
decreto legislativo e finalizzate alla estinzione in via amministrativa
dei reati.
L’iter
giudiziario. Il giudice di un
Tribunale con propria sentenza ha assolto un imputato dal reato di cui
all’articolo 13 comma 2 del D. P. R. 27/4/1955 n. 547 e di cui
all’articolo 44 del D.P.R. n. 303 del 1956 per avere, quale datore di
lavoro, adattato in parte un laboratorio a dormitorio e per non avere
tenute sgombre le uscite di sicurezza motivando la propria decisione
perchè il fatto non costituisce reato. Il giudice aveva osservato che il
provvedimento di prescrizione di cui all’articolo 20 del D. Lgs. n.
758/1994 non era stato consegnato all'imputato, che non era presente al
momento dell’ispezione, ma ad un lavoratore che si trovava sul posto,
per cui aveva concluso che non vi era prova che l'imputato avesse avuto
conoscenza delle violazioni accertate e che fosse stato messo in
condizione di adempiere alle prescrizioni e quindi di evitare il
procedimento penale.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la
Corte d'appello ha proposto ricorso per Cassazione, per violazione di
legge e per mancanza o manifesta illogicità della motivazione,
sostenendo che la sentenza impugnata avrebbe dovuto semmai determinare
la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale. Secondo il
Procuratore Generale, inoltre, il giudice non aveva accertato se
l'assenza dal luogo delle ispezioni e l'inaffidabilità dell'indirizzo
fossero interpretabili come volontà di sottrarsi o come colpevole
negligenza.
Motivi
della decisione. E’ risultato
pacifico, secondo quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione che nel
caso in esame non era stata effettuata né tentata alcuna notificazione
sia sul luogo di lavoro che nella residenza dell’imputato. “La realtà
è che”, prosegue la Sez. III, “come risulta dalla sentenza
impugnata, la mancata comunicazione delle prescrizioni fu causata da una
certa superficialità degli accertatori, i quali consegnarono il verbale
con le prescrizioni ad un lavoratore dipendente rinvenuto sul posto ma
che non era addetto né legittimato alla ricezione della corrispondenza,
senza poi preoccuparsi di far notificare il verbale stesso al datore di
lavoro”. Secondo la Suprema Corte inoltre “il giudice ha errato
nel dichiarare che il fatto non costituisce reato per difetto dello
elemento soggettivo. E difatti, la mancata conoscenza delle prescrizioni
e la mancata possibilità di seguire la procedura per l'estinzione del
reato, non incidono sull'elemento soggettivo del reato stesso, che si
era già perfezionato in precedenza, ancor prima del suo accertamento”
per cui, come aveva fatto presente il Procuratore generale ricorrente, “il
giudice avrebbe dovuto invece pronunciare sentenza di improcedibilità
dell'azione penale, per il mancato verificarsi della condizione di
procedibilità consistente nel regolare espletamento della procedura di
regolarizzazione finalizzata alla possibile estinzione del reato”.
La suprema Corte, comunque, pur ritenendo fondato il
motivo del ricorso presentato dal Procuratore Generale lo ha comunque
dichiarato inammissibile per altri motivi essendosi lo stesso limitato
soltanto a dedurre l'inesattezza giuridica della formula adottata dal
giudice nella propria sentenza senza avere prospettato il vantaggio
pratico e quindi l'interesse attuale e concreto sotteso alla
impugnazione. “Anche l'impugnazione del pubblico ministero”,
conclude la Sez. III, “per essere ammissibile, deve tendere alla
eliminazione della lesione di un diritto o di un interesse giuridico
dell'impugnante, non essendo prevista la possibilità di proporre
un'impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica che miri alla
sola esattezza giuridica della decisione, che di per sé non sarebbe
sufficiente a integrare il vantaggio pratico in cui si compendia
l'interesse normativamente stabilito che sottende l'impugnazione di ogni
provvedimento giurisdizionale”.
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