PORRECA Gerardo - Prevenzione
e Sicurezza sul Lavoro
Sentenza sulla sicurezza delle
macchine e sul comportamento imprudente del lavoratore.
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LE
MISURE DI SICUREZZA DELLE MACCHINE DEVONO ESSERE PREVISTE ANCHE PER
EVITARE CONSEGUENZE CONNESSE A COMPORTAMENTI IMPRUDENTI DEI LAVORATORI E
PER EVITARE CHE UNA ECCESSIVA LORO CONFIDENZA POSSA PRODURRE EFFETTI
LESIVI DELLA LORO INCOLUMITA’.
Cassazione Sezione IV - Sentenza n. 42500
(u. p. 25.9.2009) del 5 novembre 2009 - Pres. Mocali – Est. Brusco –
P.M. Iannelli - Ric. T. G. L.
Commento.
In occasione di questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito, per
quanto riguarda la protezione antinfortunistica delle macchine messe a
disposizione dei lavoratori ed
utilizzate nei luoghi di lavoro, quanto già
espresso in passato in altre sentenze e quanto già ormai costituisce un
indirizzo consolidato della giurisprudenza in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori. Le misure di sicurezza delle
macchine per evitare gli infortuni sul lavoro devono essere previste
anche per evitare conseguenze dannose connesse a comportamenti
imprudenti e negligenti dei lavoratori e per evitare, altresì, che una
eccessiva confidenza dei lavoratori con le macchine stesse possa portare
a produrre degli effetti gravemente lesivi per la loro incolumità.
Il caso. Il caso riguarda l’infortunio sul lavoro occorso ad una lavoratrice che
all’interno di uno stabilimento era addetta ad una macchina "curvatubi"
era rimasta incastrata tra le parti meccaniche della macchina stessa
ancora in movimento subendo la parziale amputazione del terzo dito della
mano destra. Responsabile dell’accaduto è stato ritenuto il direttore di
produzione e tecnico dell'azienda in qualità di "responsabile
antinfortunistico" perché non aveva provveduto a segregare in modo
idoneo gli organi motori della macchina. Lo stesso con una sentenza del
Tribunale poi confermata dalla Corte di Appello è stato condannato alla
pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'articolo 590 cod.
pen. in danno del lavoratore che aveva subite le lesioni gravi a seguito
dell’infortunio.
Il ricorso.
L’imputato ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione ed a fondamento
dello stesso adduceva la esclusiva responsabilità della lavoratrice per
la sua condotta e per il suo comportamento da ritenere "anomalo e non
prevedibile.........estraneo al processo di produzione, e quindi non
ascrivibile al datore di lavoro" ed inoltre il fatto che non partecipava
alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi perchè a lui
non veniva comunicata la relativa convocazione ed anche che non era a
lui attribuita alcuna capacità di spesa.
Motivi
delle decisioni. La Corte di
Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Manifestamente
infondato è stato infatti ritenuto dalla Suprema Corte innanzitutto il
motivo in base al quale il ricorrente aveva sostenuto che la condotta
imprudente della lavoratrice avesse costituito l'unica causa
dell'infortunio. “Ignora il ricorrente” ha precisato in merito la
suprema Corte “che le misure di prevenzione antinfortunistica sono
previste proprio per evitare le conseguenze di condotte negligenti o
imprudenti del lavoratore e la segregazione degli organi motori (che il
ricorrente non contesta essere mancata) è prevista proprio per evitare
che l'eccessiva confidenza con la macchina produca effetti gravemente
lesivi dell'incolumità di chi vi è addetto” e “se fosse anche
vera la ricostruzione del ricorrente non per questo verrebbe meno la
natura colposa della sua condotta non essendo affatto imprevedibile che
un lavoratore si avvicini eccessivamente agli organi motori della
macchina”.
Circa poi la mancata partecipazione alle riunioni di
sicurezza, addotta dall’imputato come altra motivazione, la Sez. IV ha
fatto osservare che era suo onere chiedere di parteciparvi e di chiedere
altresì l'adozione delle misure di prevenzione ritenute necessarie. In
merito infine al potere di spesa è stato fatto osservare dalla Corte di
Cassazione che già la Corte di merito, sulla base dell'esame delle
delibere del consiglio di amministrazione, ne aveva accertata
l’esistenza ed inoltre che comunque la spesa che avrebbe consentito alla
macchina in questione una sicura protezione era di entità irrisoria.
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