PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
Sentenze sull'art. 7 del D. Lgs. 626/1994 e art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008
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Chiariti
dalla corte di cassazione i rapporti fra committente datore di lavoro e
appaltatori nei cosiddetti appalti interni in relazione agli obblighi di
coordinamento e di cooperazione imposti dalle disposizioni in materia di
sicurezza sul lavoro. |
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Ai fini
della applicazione negli “appalti interni” delle norme di sicurezza sul
lavoro non puo’ considerarsi specifico il rischio di tipo generico e
riconoscibile facilmente da chiunque indipendentemente dal possesso di
particolari competenze. |
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Il
committente è garante della salvaguardia della incolumità di chi presta una
attività lavorativa per suo conto se questi non è dotato di capacità
tecnico-professionale proporzionata al tipo di attività commissionata. |
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Compete al committente
datore di lavoro la predisposizione delle misure atte a garantire la
sicurezza dell'appaltatore che opera nella sua azienda allorquando le stesse
sono generiche e non sono legate alla specifica attività dell'appaltatore.
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La
responsabilità dell’appaltatore ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. n. 626/1994
si estende anche alle attività svolte al di fuori della propria azienda
allorchè ricomprese nell’ambito del proprio intero ciclo produttivo. |
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Individuata in un rapporto di collaborazione fra lavoratori autonomi la
responsabilità in materia di sicurezza in chi ha affidato l’incarico. Ha
assunto di fatto a seguito del suo comportamento la posizione di datore di
lavoro. |
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L'art. 7
del D. Lgs. n. 626/94 che regola il rapporto fra i datori di lavoro in caso
di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda si applica a qualsiasi
appalto. Cassazione Penale, Sez. III - Sentenza n. 2946 del 28 gennaio 2004 (ud. 11 novembre 2003) - Presidente Raimondi - Est. Onorato - P.M. (Diff.) Izzo - Ric. Pallotta e altro leggi il commento |