L’obbligo dell’appaltatore di evitare che sia i dipendenti che terzi riportino danni non è limitato al periodo di mera esecuzione delle opere ma anche alla fase successiva e si concreta nel non lasciare senza custodia situazioni di grave pericolo.
I dispositivi di protezione collettiva sono da considerare lo strumento di maggior tutela per la sicurezza dei lavoratori e vengono indicati come prioritari tra i criteri da seguire nella scelta delle attrezzature di lavoro per lavori in quota.
Non è esorbitante la condotta del lavoratore rispetto alla sfera di rischio governata dal datore di lavoro se l'infortunio accadutogli si è verificato nell'ambito di mansioni non attribuitegli ma esercitate costantemente di fatto e senza formazione.
Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al D. Lgs. n. 81/08 rileva l'oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell'impresa a prescindere dal fatto che il "lavoratore" possa o meno essere titolare di impresa artigiana ovvero lavoratore autonomo.
Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione risponde a titolo di colpa specifica dell'infortunio di un lavoratore dipeso da una sua condotta negligente trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile di tale inadempienza.
Per un piano di lavoro sopraelevato, anche se collocato a meno di due metri da terra, è necessario predisporre, a protezione dalla caduta dall’alto, barriere o altre difese equivalenti e ciò in adempimento al punto 1.7.3. dell'all. IV del D. Lgs. 81/2008.
Perché possa escludersi la responsabilità del garante per l’infortunio di un lavoratore dovuto a un rischio da comportamento imprudente è necessario che lo stesso abbia posto in essere anche le cautele finalizzate proprio al governo di tale rischio.
In materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non può assurgere a causa sopravvenuta sufficiente da sola a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta.
Quando in un cantiere diverse imprese assumono in appalto l'esecuzione di lavori che impongono l'utilizzazione di ponteggi già installati da altri, esiste per esse l'obbligo di verificare che gli stessi siano completati nel pieno rispetto delle norme.
Nella ipotesi di una errata e/o incompleta valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, non è sufficiente la sussistenza di un c.d. rischio occulto per interrompere il nesso causale tra la sua condotta e l’evento di danno subito dal lavoratore.
Infortunio mortale di un lavoratore durante i lavori in quota: tutte le violazioni contestate al datore di lavoro e rientranti nella sua area di governo erano suscettibili di realizzare la concretizzazione del rischio che le stesse miravano a prevenire.
Secondo un orientamento costante in materia di infortuni sul lavoro l'eventuale condotta colposa del lavoratore infortunato non può assurgere a causa da sola sufficiente a produrre l'evento se riconducibile all'area di rischio propria del lavoro svolto.
Il datore di lavoro non deve limitarsi a redigere un POS volto a prevenire le fonti di rischio connesse alle opere oggetto di appalto, ma deve aggiornarlo quando le stesse comportino sistemi di lavorazione più complessi rispetto a quelli previsti.
Le pareti completamente vetrate nelle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all’altezza di un metro dal pavimento in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le stesse.
Quando ci sono più titolari della posizione di garanzia ovvero dell’obbligo di impedire un evento infortunistico ciascuno è per intero destinatario dello stesso e per andare esente da responsabilità non può invocare un eventuale subigresso di terzi.