PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
IL SITO DELL'ING. GERARDO PORRECA
D. Lgs. 277/91
D. Lgs. 15 agosto 1991 n. 277
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge
30 luglio 1990, n. 212
(coordinato con le successive modifiche)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212, recante delega al Governo per
l'attuazione delle direttive nn. 80/1107/CEE, 82/605/CEE, 83/477/CEE, 86/188/CEE
e 88/642/CEE del Consiglio, in materia di protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il
lavoro;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21
giugno 1991;
Acquisito
il parere delle componenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
agosto 1991;
Sulla
proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro,
del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Capo I
NORME GENERALI
Art.
1
(Attività soggette)
1.
Il presente decreto prescrive misure per la tutela della salute e per la
sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione durante il
lavoro agli agenti chimici e fisici di cui ai capi II, III e IV.
2.
Le disposizioni di cui ai capi II, III e IV non escludono l'applicabilità delle
norme di cui al presente capo. Gli articoli 8 e 9 si applicano altresì in tutti
i casi di esposizione, durante il lavoro, ad agenti chimici, fisici, nonchè
biologici.
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle attività alle quali
sono addetti i lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
4.
Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei Servizi di protezione civile
e del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le sale operatorie degli
ospedali, degli istituti di istruzione e di educazione le norme del presente
decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al
servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità (1).
----------
(1) Comma così modificato
dall'art. 1 bis, comma 2, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542.
Art.
2
(Attività escluse)
1.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavoratori della
navigazione marittima ed aerea.
Art.
3
(Definizioni)
1.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a)
agente: l'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e
potenzialmente dannoso per la salute;
b)
valore limite: il limite di esposizione nell'ambiente di lavoro interessato o il
limite di un indicatore biologico relativo ai lavoratori esposti, a seconda
dell'agente;
c)
medico competente: un medico, ove possibile dipendente del Servizio sanitario
nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina
del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o specializzazione equipollente; docenza in medicina
del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale
o in fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette;
d)
organo di vigilanza: organo del Servizio sanitario nazionale, salve le diverse
disposizioni previste da norme speciali.
Art.
4
(Misure di tutela)
1.
Salvo quanto previsto nei capi II, III e IV, le misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nella materia di cui
all'art. 1, comma 1, sono le seguenti:
a)
la valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi per la salute e la
sicurezza;
b)
utilizzazione limitata dell'agente sul luogo di lavoro;
c)
limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o possono essere
esposti;
d)
controllo dell'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione dell'agente.
La campionatura, la misurazione dell'agente e la valutazione dei risultati si
effettuano con le modalità e i metodi previsti per ciascun agente. Tali modalità
e metodi sono aggiornati periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato, in base alle direttive CEE, nonchè in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso scientifico e tecnologico;
e)
misure da attuare, quando sia superato un valore limite, per identificare le
cause del superamento ed ovviarvi;
f)
misure tecniche di prevenzione;
g)
misure di protezione collettiva;
h)
uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
i)
misure di protezione comportanti l'applicazione di procedimenti e metodi di
lavoro appropriati;
l)
misure di protezione individuale, da adottare soltanto quando non sia possibile
evitare in altro modo un'esposizione pericolosa;
m)
misure di emergenza da attuare in caso di esposizione anormale;
n)
misure igieniche;
o)
informazione e formazione completa e periodica dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti su:
1)
i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'agente e le misure
tecniche di prevenzione;
2)
i metodi per la valutazione dei rischi, l'indicazione dei valori limite e, ove
fissate, le misure da prendere o già prese per motivi di urgenza, in caso di
loro superamento, per ovviarvi;
p)
attuazione di un controllo sanitario dei lavoratori prima dell'esposizione e, in
seguito, ad intervalli regolari nonchè, qualora trattisi di esposizione ad
agenti con effetti a lungo termine, prolungamento del controllo dopo la
cessazione dell'attività comportante l'esposizione;
q)
tenuta e aggiornamento di registri indicanti livelli di esposizione, di elenchi
di lavoratori esposti e di cartelle sanitarie e di rischio. I modelli e le
modalità di tenuta dei registri, degli elenchi e delle cartelle relativi
all'agente disciplinato sono determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità;
r)
accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ai risultati delle misure
di esposizione ed ai risultati collettivi non nominativi degli esami indicativi
dell'esposizione;
s)
accesso di ogni lavoratore interessato ai risultati dei propri controlli
sanitari, in particolare a quelli degli esami biologici indicativi
dell'esposizione;
t)
accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ad un'informazione
adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze dei pericoli cui sono esposti;
u)
un sistema di notifica alle competenti autorità statali, ovvero locali, delle
attività che comportano esposizione all'agente oggetto di disciplina, con
l'indicazione dei dati da comunicare.
2.
Ai fini del presente decreto si intendono per rappresentanti dei lavoratori i
loro rappresentanti nella unità produttiva, ovvero nell'azienda, come definiti
dalla normativa vigente, ovvero dai contratti collettivi applicabili.
Art.
5
(Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e
dei preposti)
1.
I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano o sovraintendono
alle attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze:
a)
attuano le misure previste nel presente decreto e nei provvedimenti emanati in
attuazione del medesimo;
b)
informano i lavoratori nonchè i loro rappresentanti dei rischi specifici dovuti
all'esposizione all'agente ed alle mansioni dei lavoratori medesimi e delle
misure di prevenzione adottate, anche mediante dettagliate disposizioni e
istruzioni lavorative, volte anche a salvaguardare il controllo strumentale;
forniscono ai medesimi informazioni anonime collettive contenute nei registri di
cui all'art. 4, comma 1, lettera q), e, tramite il medico competente, i
risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali
effettuati, nonchè indicazioni sul significato di detti risultati; informano
altresì i lavoratori sulle misure da osservare nei casi di emergenza o di
guasti;
c)
permettono ai lavoratori di verificare, mediante loro rappresentanti,
l'applicazione delle misure di tutela della salute e di sicurezza;
d)
forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione;
e)
provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei mezzi individuali di
protezione;
f)
dispongono ed esigono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle
disposizioni aziendali e delle norme, nonchè l'uso appropriato dei mezzi
individuali e collettivi di protezione messi a loro disposizione ed accertano
che vi siano le condizioni per adempiere alle norme e disposizioni aziendali
medesime;
g)
esigono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal
presente decreto, informandolo sui procedimenti produttivi e sugli agenti
inerenti all'attività.
2.
I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, informano i lavoratori autonomi ed i titolari di
imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro opera nell'ambito
aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza di agenti nei luoghi di
lavoro ove i suddetti lavoratori autonomi o quelli dipendenti dalle imprese
incaricate sono destinati a prestare la loro opera.
L'informazione
comprende le modalità per prevenire i rischi e le specifiche disposizioni,
anche aziendali, al riguardo.
3.
Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei preposti di
cui al comma 1 i titolari delle imprese incaricate a qualsiasi titolo di
prestare la loro opera presso aziende che svolgono le attività di cui
all'articolo 1 assicurano la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori propri dipendenti in relazione alla natura dei rischi risultanti
dall'esposizione di questi ultimi, durante il lavoro, ad agenti di cui ai capi
II, III e IV.
4.
I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono e
sovraintendono alle attività indicate all'articolo 1, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, ed i titolari delle imprese di cui al
comma 3 cooperano all'attuazione delle misure di cui all'art. 4 e coordinano gli
interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.
Art.
6
(Obblighi dei lavoratori)
1.
I lavoratori:
a)
osservano oltre le norme del presente decreto le disposizioni e istruzioni
impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della
protezione collettiva ed individuale;
b)
usano con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi
individuali e collettivi di protezione, forniti o predisposti dal datore di
lavoro;
c)
segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto le
deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi, nonchè le altre eventuali
condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente,
in caso di urgenza nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per
eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d)
non rimuovono o modificano, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di
segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di protezione;
e)
non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza
che possono compromettere la protezione o la sicurezza;
f)
si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro riguardi.
Art.
7
(Obblighi del medico competente)
1.
Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli agenti di cui all'art. 1, comma
1, è accertato da un medico competente a cura e spese del datore di lavoro. Gli
eventuali esami integrativi sono anch'essi a cura e spese del datore di lavoro.
2.
Il medico competente esprime i giudizi di idoneità specifica al lavoro.
3.
Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico competente istituisce e aggiorna
sotto la sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio da custodire
presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale.
4.
Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato dei
controlli sanitari cui sono sottoposti; fornisce altresì a richiesta
informazioni analoghe ai loro rappresentanti.
5.
Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati del
controllo sanitario ed in particolare di quelli degli esami biologici indicativi
dell'esposizione relativi alla sua persona.
6.
Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e
partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i
cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei
pareri di competenza.
Art.
8
(Allontanamento temporaneo dall'esposizione ad
agenti chimici, fisici e biologici)
1.
Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua persona,
connessi all'esposizione ad un agente chimico o fisico o biologico, sia
allontanato temporaneamente da un'attività comportante esposizione ad un
agente, in conformità al parere del medico competente è assegnato, in quanto
possibile, ad un altro posto di lavoro nell'ambito della stessa azienda. Avverso
il parere del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla
data di comunicazione del parere medesimo, all'organo di vigilanza. Tale organo
riesamina la valutazione degli esami degli accertamenti effettuati dal medico
competente disponendo, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma o la
modifica o la revoca delle misure adottate nei confronti dei lavoratori.
2.
Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva
la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonchè la
qualifica originaria. Si applicano le norme di cui all'art. 13 della legge 20
maggio 1970, n. 300, qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti
o superiori.
3.
I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, dei datori di
lavoro e dei lavoratori determinano il periodo massimo dell'allontanamento
temporaneo agli effetti del comma 2.
Art.
9
(Altre misure)
1.
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa per la protezione dell'ambiente
esterno, il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto adottano, nell'ambito
delle rispettive competenze, provvedimenti appropriati per evitare che le misure
tecniche per la tutela della salute e della sicurezza possano causare rischi per
la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno.
Capo II
PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI
ALL'ESPOSIZIONE AL PIOMBO METALLICO ED AI SUOI COMPOSTI IONICI DURANTE IL LAVORO
----------
N.B.: Capo abrogato
dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
Capo
III
PROTEZIONE
DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI CONNESSI
ALL'ESPOSIZIONE
AD AMIANTO DURANTE IL LAVORO
Art.
22
(Attività soggette)
1.
Le norme del presente capo si applicano a tutte le attività lavorative nelle
quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai
materiali contenenti amianto.
Art.
23
(Definizioni)
1.
Ai sensi del presente decreto il termine amianto designa i seguenti silicati
fibrosi:
actinolite
(n. CAS 77536-66-4);
amosite
(n. CAS 12172-73-5);
antofillite
(n. CAS 77536-67-5);
crisotilo
(n. CAS 12001-29-5);
crocidolite
(n. CAS 12001-78-4);
tremolite
(n. CAS 77536-68-6).
Art.
24
(Valutazione del rischio)
1.
In tutte le attività lavorative di cui all'art. 22 il datore di lavoro effettua
una valutazione del rischio dovuto alla polvere proveniente dall'amianto e dai
materiali contenenti amianto, al fine di stabilire le misure preventive e
protettive da attuare. Si applica l'art. 11, comma 6.
2.
Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare l'inquinamento ambientale
prodotto dalla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti
amianto, individuando i punti di emissione di dette polveri ed i punti a maggior
rischio delle aree lavorative, e comprende una determinazione dell'esposizione
personale dei lavoratori alla polvere di amianto.
3.
Se l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto, espressa come
numero di fibre per centimetro cubo in rapporto ad un periodo di riferimento di
otto ore, supera 0,1 fibre per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le
disposizioni degli artt. 25, comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30
e 35. Tuttavia nel caso di attività che comportano l'impiego di amianto come
materia prima gli articoli 25 e 30 sono in ogni caso applicabili.
4.
Nel caso di attività a carattere saltuario e qualora l'amianto sia costituito
da crisotilo, la determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla
polvere di amianto è sostituita dalla determinazione della dose cumulata in
rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, su un periodo di quaranta
ore, misurata o calcolata ai sensi del comma 3.
5.
Se detta dose supera 0,5 giorni-fibra per centimetro cubo, il datore di lavoro
attua le disposizioni degli articoli 25, comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28,
comma 2, 30 e 35.
6.
La valutazione di cui al comma 2 può prescindere dall'effettuazione di
misurazioni strumentali nelle attività per le quali, a motivo delle
caratteristiche delle lavorazioni effettuate o della natura e del tipo dei
materiali trattati, si può fondatamente ritenere che l'esposizione dei
lavoratori non supera i valori di cui ai commi precedenti. Per tale valutazione
è possibile fare riferimento a dati ricavati da attività della medesima natura
svolte in condizioni analoghe.
7.
Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si
verifichino nelle lavorazioni delle modifiche che possono comportare un
mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto e, comunque, trascorsi tre anni
dall'ultima valutazione effettuata.
8.
Nuove valutazioni sono inoltre effettuate ogni qualvolta l'organo di vigilanza
lo disponga, con provvedimento motivato.
9.
I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati prima
dell'effettuazione della valutazione di cui al presente articolo e sono
informati dei risultati riportati su un apposito registro da tenere a loro
disposizione.
Art.
25
(Notifica)
1.
Fermo restando quanto previsto all'art. 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, ove applicabile, il datore di lavoro, che
esercita attività nelle quali l'esposizione dei lavoratori alla polvere di
amianto risulta uguale o superiore ai valori indicati ai commi 3 o 5 dell'art.
24, notifica all'organo di vigilanza le risultanze della valutazione di cui allo
stesso articolo, unitamente alle seguenti informazioni:
a)
attività svolte e procedimenti applicati;
b)
varietà e quantitativi annui di amianto utilizzati;
c)
prodotti fabbricati;
d)
numero di lavoratori addetti;
e)
misure di protezione previste, con specificazione dei criteri per la
manutenzione periodica e dei sistemi di prevenzione adottati.
2.
Il datore di lavoro che esercita attività nelle quali l'amianto è impiegato
come materia prima è comunque tenuto ad effettuare la notifica di cui al comma
1 a prescindere dal livello di esposizione dei lavoratori.
3.
Il datore di lavoro effettua la notifica di cui ai commi precedenti entro trenta
giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 11, comma 6. Nel caso di nuove
attività, l'inizio delle stesse è comunicato con lettera raccomandata
all'organo di vigilanza entro quindici giorni.
4.
I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione
oggetto della notifica di cui ai commi precedenti.
Art.
26
(Informazione dei lavoratori)
1.
Nelle attività di cui all'art. 22 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori,
prima che essi siano adibiti a dette attività, nonchè ai loro rappresentanti,
informazioni su:
a)
i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente
dall'amianto o dei materiali contenenti amianto;
b)
le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non
fumare;
c)
le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei mezzi
individuali di protezione;
d)
le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al minimo
l'esposizione.
L'informazione
è ripetuta con periodicità triennale e comunque ogni qualvolta vi siano delle
modifiche nelle lavorazioni che comportino un mutamento significativo
dell'esposizione.
2.
Nelle attività che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art.
24, commi 3 o 5, l'informazione è ripetuta con periodicità annuale e comprende
altresì l'esistenza dei valori limite di cui all'art. 31 e la necessità del
controllo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto nell'aria.
Art.
27
(Misure tecniche, organizzative, procedurali)
1.
In tutte le attività di cui all'art. 22 il datore di lavoro:
a)
assicura che gli edifici, i locali e gli impianti in cui avvengono le
lavorazioni dell'amianto e dei materiali contenenti amianto abbiano
caratteristiche tali da poter essere sottoposti ad efficace pulitura e
manutenzione;
b)
assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di
amianto non superiori alle necessità delle lavorazioni e che l'amianto in
attesa di impiego, se in forma fisica tale da presentare rischio di
introduzione, non sia accumulato sul luogo di lavoro in quantitativi superiori
alle necessità predette;
c)
limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere
esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto,
anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate;
d)
progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione
di polvere di amianto nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile,
l'eliminazione della polvere deve avvenire il più possibile vicino al punto di
emissione. Sono eseguite misurazioni della concentrazione della polvere di
amianto nell'aria, onde verificare l'efficacia delle misure adottate;
e)
mette a disposizione dei lavoratori:
1)
adeguati indumenti di lavoro o protettivi;
2)
mezzi di protezione delle vie respiratorie da usarsi in operazioni con
manipolazioni di prodotti polverosi e nelle pulizie;
f)
assicura che l'amianto allo stato grezzo ed i materiali polverosi che lo
contengono siano conservati e trasportati in adeguati imballaggi chiusi;
g)
provvede a che gli scarti ed i residui delle lavorazioni siano raccolti e
rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appositi imballaggi
chiusi e non deteriorabili, oppure con applicazione di rivestimenti idonei sui
quali deve essere apposta un'etichetta indicante che essi contengono amianto.
Questa misura non si applica alle attività estrattive. Egli provvede, inoltre,
a che essi siano smaltiti in conformità alle norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed
integrazioni.
2.
Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione indicate
all'art. 24, commi 3 o 5, il datore di lavoro provvede altresì a che:
a)
i luoghi nei quali si svolgono dette attività siano chiaramente delimitati e
contrassegnati da apposita segnaletica di sicurezza;
b)
detti luoghi siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano
accedere a motivo del loro lavoro o delle loro mansioni;
c)
siano messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione da
usarsi secondo le previsioni di cui all'art. 31, comma 7.
Art.
28
(Misure igieniche)
1.
Nelle attività di cui all'art. 22, il datore di lavoro:
a)
provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e
degli impianti, effettuando l'asportazione della polvere a mezzo di aspiratori
adeguati;
b)
predispone aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare, bere e
sostarvi senza rischio di contaminazione da polvere di amianto. E' permesso
fumare soltanto in dette aree.
2.
Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione di cui
all'art. 24, commi 3 o 5, fatto salvo quanto disposto dal comma 6 dello stesso
articolo, il datore di lavoro inoltre:
a)
assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici adeguati, provvisti di
docce. Ove possibile, queste sono ad uso esclusivo dei lavoratori addetti, con
percorsi separati per l'ingresso e l'uscita dall'area di lavoro;
b)
dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in luogo separato
da quello destinato agli abiti civili. Il lavaggio è effettuato dall'impresa in
lavanderie appositamente attrezzate, con una macchina adibita esclusivamente a
questa attività. Il trasporto è effettuato in imballaggi chiusi,
opportunamente etichettati. L'attività di lavaggio è comunque compresa fra
quelle indicate all'art. 22;
c)
provvede a che i mezzi individuali di protezione di cui all'art. 27, comma 2,
lettera c), siano custoditi in locali all'uopo destinati, controllati e puliti
dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli
difettosi prima di ogni nuova utilizzazione. La pulitura di detti mezzi è
effettuata mediante aspirazione.
Art.
29
(Controllo sanitario)
1.
Fermo restando quanto previsto in tema di prevenzione sanitaria dell'asbestosi
dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, integrato
dal decreto ministeriale 21 gennaio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
35 dell'11 febbraio 1987, il datore di lavoro, in conformità al parere del
medico competente, adotta, se necessario, misure preventive e protettive per
singoli lavoratori, sulla base delle risultanze degli esami clinici effettuati.
Tali misure possono comprendere l'allontanamento anche temporaneo del lavoratore
interessato da qualsiasi esposizione all'amianto.
2.
Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati dalle
disposizioni di cui al comma 1 possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza
entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.
3.
L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1.
4.
Il medico competente fornisce ai lavoratori ovvero ai loro rappresentanti
adeguate informazioni sul significato delle visite mediche alle quali essi sono
sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo
la cessazione dell'attività che comporta esposizione alla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
Art.
30
(Controllo dell'esposizione dei lavoratori)
1.
In tutte le attività che comportano le condizioni di esposizione indicate
all'art. 24, commi 3 e 5, il datore di lavoro effettua un controllo periodico
dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto nell'aria. Nelle attività
nelle quali l'amianto è impiegato come materia prima tale controllo è
effettuato comunque, a prescindere dal grado di esposizione.
2.
Il controllo di cui al comma 1 è effettuato attraverso la misurazione della
concentrazione delle fibre di amianto nell'aria, espressa come media ponderata
in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, usando i metodi di
prelievo e di analisi riportati nell'allegato V.
3.
Ai fini della misurazione si prendono in considerazione unicamente le fibre che
hanno una lunghezza superiore a 5 micron, una larghezza inferiore a 3 micron ed
il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 3:1.
4.
Le misurazioni sono opportunamente programmate. Il campionamento è eseguito da
personale in possesso di idonee qualifiche. I campioni sono analizzati in
laboratori pubblici o privati all'uopo attrezzati ed autorizzati. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono stabiliti i requisiti minimi per l'esercizio delle
attività di campionamento e di analisi e per il rilascio delle autorizzazioni
ai laboratori di analisi da parte del Ministro della sanità.
5.
Il campionamento deve essere relativo all'esposizione personale del singolo
lavoratore e può comprendere uno o più prelievi. Esso è effettuato in modo da
permettere la valutazione dell'esposizione giornaliera del lavoratore ed è
integrato da un campionamento ambientale se questo è necessario per
identificare le cause ed il grado dell'inquinamento.
6.
Se la durata del campionamento non si estende all'intero periodo di riferimento
di otto ore, è comunque effettuato un prelievo per ciascuna fase del ciclo
lavorativo in modo da poter calcolare il valore della media ponderata della
concentrazione delle fibre di amianto nell'aria per l'intero periodo di otto
ore. In ogni caso, la durata del campionamento non è complessivamente inferiore
a due ore.
7.
Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o simili nello stesso luogo
ed è perciò esposto a rischi per la salute analoghi, il campionamento può
effettuarsi su base di gruppo.
8.
Le misurazioni sono, di norma, eseguite ogni tre mesi e comunque ogni volta che
intervengono mutamenti che possano provocare una variazione significativa
dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto. La frequenza delle
misurazioni può essere ridotta fino ad una volta all'anno, previa comunicazione
all'organo di vigilanza, quando:
a)
non interviene nessuna modifica sostanziale nelle condizioni del luogo di
lavoro;
b)
i risultati delle due misurazioni precedenti non hanno superato la metà dei
valori limite indicati all'art. 31.
9.
Nelle attività a carattere saltuario la frequenza delle misure è adattata alle
condizioni esistenti, tenendo conto, in particolare, del numero annuo di
giornate lavorative e della distribuzione di queste nel corso dell'anno. Detta
frequenza è, in ogni caso, almeno annuale.
10.
I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono informati sui risultati delle
misurazioni effettuate e sul significato di detti risultati e sono consultati
prima dell'effettuazione del campionamento.
Art.
31
(Superamento dei valori limite di esposizione)
1.
I valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell'aria, espressi come
media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore,
sono:
a)
0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo (1);
b)
0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, sia
isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo.
2.
A decorrere dal 1° gennaio 1993 il valore limite di esposizione per crisotilo
è di 0,6 fibre per centimetro cubo, eccezion fatta per le attività estrattive.
A decorrere dal 1° gennaio 1996 lo stesso valore limite di cui sopra è esteso
alle attività estrattive (2).
3.
Nel caso di lavorazioni che possono comportare sensibili variazioni della
concentrazione della polvere di amianto nell'aria, tale concentrazione non deve
in ogni caso superare il quintuplo dei valori di cui ai commi precedenti per
misure effettuate su un periodo di 15 minuti.
4.
Se si verifica un superamento dei valori limite di esposizione di cui ai commi
precedenti, il datore di lavoro identifica e rimuove la causa dell'evento
adottando quanto prima misure appropriate.
5.
Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se sono state prese le
misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati e dell'ambiente. Se
le misure di cui al comma 4 non possono essere adottate immediatamente per
motivi tecnici, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se
sono state adottate tutte le misure per la protezione dei lavoratori addetti e
dell'ambiente, tenuto conto del parere del medico competente.
6.
Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 4, il datore di lavoro
procede ad una nuova misurazione della concentrazione delle fibre di amianto
nell'aria non appena sia ragionevole ritenere ultimata la deposizione dei
quantitativi anomali di fibre preesistenti agli interventi medesimi.
7.
In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati non può venire
ridotta con altri mezzi e si rende necessario l'uso dei mezzi individuali di
protezione, tale uso non può essere permanente e la sua durata, per ogni
lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.
8.
L'organo di vigilanza è informato tempestivamente e comunque non oltre cinque
giorni delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate o che si intendono
adottare. Trascorsi novanta giorni dall'accertamento del superamento dei valori
di cui ai commi 1, 2 e 3, il lavoro può proseguire nella zona interessata
soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore ai
suddetti valori limite.
9.
Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori interessati ed i loro
rappresentanti dell'evento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure
che intende adottare, anche ai sensi del comma 5; in casi di particolare
urgenza, che richiedono interventi immediati, li informa al più presto delle
misure già adottate.
----------
(1) Lettera così sostituita
dall'art. 3, comma 4, L. 27 marzo 1992, n. 257.
(2) Comma abrogato dall'art. 3,
comma 5, L. 27 marzo 1992, n. 257.
Art.
32
(Misure d'emergenza)
1.
Se si verificano eventi che possono provocare un incremento rilevante
dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona
interessata. Potranno accedervi unicamente i lavoratori addetti ai necessari
interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
2.
Il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza il verificarsi di tali
eventi e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
Art.
33
(Operazioni lavorative particolari)
1.
Nel caso di determinate operazioni lavorative per la cui natura particolare è
prevedibile che l'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto superi i
valori limite di cui all'art. 31 e per le quali non è possibile attuare misure
tecniche di prevenzione atte a limitare l'esposizione dei lavoratori, il datore
di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti. In
particolare, oltre ad applicare le misure generali indicate nei precedenti
articoli:
a)
fornisce ai lavoratori speciali indumenti e mezzi individuali di protezione
destinati ad essere usati durante tali lavori;
b)
provvede al rigoroso isolamento dell'area di lavoro ed all'installazione di
adeguati sistemi di ricambio dell'aria con filtri assoluti;
c)
provvede all'affissione di appositi cartelli segnaletici, recanti la scritta:
"Attenzione - zona ad alto rischio - possibile presenza di polvere di
amianto in concentrazione superiore ai valori limite di esposizione";
d)
predispone, consultando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti, un piano di
lavoro contenente tutte le misure destinate a garantire la protezione dei
lavoratori e dell'ambiente e lo trasmette preventivamente all'organo di
vigilanza.
Art.
34
(Lavori di demolizione e di rimozione
dell'amianto)
1.
Il datore di lavoro predispone un piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori
di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti
amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonchè dai mezzi di
trasporto.
2.
Il piano di cui al comma 1 prevede le misure necessarie per garantire la
sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno.
3.
Il piano, in particolare, prevede:
a)
la rimozione dell'amianto ovvero dei materiali contenenti amianto prima
dell'applicazione delle tecniche di demolizione, se opportuno;
b)
la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di protezione;
c)
adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato
dei lavori;
d)
adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento
dei materiali;
e)
l'adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui
all'art. 31, delle misure di cui all'art. 33, adattandole alle particolari
esigenze del lavoro specifico.
4.
Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, unitamente a
informazioni circa:
a)
natura dei lavori e loro durata presumibile;
b)
luogo ove i lavori verranno effettuati;
c)
tecniche lavorative per attuare quanto previsto alla lettera a) del comma 3;
d)
natura dell'amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel caso di
demolizioni;
e)
caratteristiche degli impianti che si intende utilizzare per attuare quanto
previsto dalla lettera c) del comma 3;
f)
materiali previsti per le operazioni di decoibentazione.
5.
Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta giorni
dall'invio della documentazione di cui al comma 4, i datori di lavoro possono
eseguire i lavori, ferma restando la loro responsabilità per quanto riguarda
l'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
6.
L'invio della documentazione di cui al comma 4 sostituisce gli adempimenti di
cui all'art. 25.
7.
I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione di
cui al comma 4.
8.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sono fissate le norme tecniche da rispettare
nell'esecuzione dei lavori di decoibentazione.
Art.
35
(Registrazione dell'esposizione dei lavoratori)
1.
I lavoratori incaricati di svolgere attività che comportano le condizioni di
esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, sono iscritti nel registro di cui
all'art. 4, comma 1, lettera q).
2.
Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro, che è
responsabile della sua tenuta.
3.
Il datore di lavoro:
a)
consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente
per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta l'ISPESL o
la USL ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b)
consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto superiore di
sanità copia del predetto registro;
c)
comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del
rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;
d)
consegna, in caso di cessazione dell'attività dell'impresa, il registro di cui
al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio;
e)
richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni
individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza
esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di cui
all'articolo 24, commi 3 o 5;
f)
comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative
annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di
rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
4.
E' istituito presso l'ISPESL, che ne cura l'aggiornamento, un registro nazionale
dei lavoratori addetti alle attività che comportano le condizioni di
esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5.
5.
I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.
Art.
36
(Registro dei tumori)
1.
Presso l'ISPESL è istituito un registro dei casi accertati di asbestosi e di
mesotelioma asbesto-correlati.
2.
Gli organi del Servizio sanitario nazionale, nonchè gli istituti previdenziali
assicurativi pubblici e privati trasmettono all'ISPESL copia della
documentazione clinica ovvero anatomopatologica riguardante ciascun caso di
asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlato.
3.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sono determinati il
modello e le modalità di tenuta del registro, nonchè le modalità di
trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
Art.
37
(Attività vietate)
1.
E' vietato l'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo.
2.
A decorrere dal 1° gennaio 1993 sono vietate le attività che implicano
l'incorporazione di materiali isolanti o insonorizzati a bassa densità
(inferiore a 1 g/cm cubo) che contengono amianto.
Capo
IV
PROTEZIONE
DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE
AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
(Le disposizioni di cui al Capo IV sono state abrogate dal D. Lgs. n. 195/2006 a decorrere dalla dal 14/6/2006)
Art. 38
1.
Le norme del presente capo sono dirette alla protezione dei lavoratori contro i
rischi per l'udito e, laddove sia espressamente previsto, contro i rischi per la
salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro.
Art.
39
(Definizioni)
1.
Ai sensi delle presenti norme si intende per:
a)
esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (Lep, d),
l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore espressa in dB(A)
misurata, calcolata e riferita ad otto ore giornaliere.
Essa
si esprime con la formula:
LEP,d = LAeq,Te + 10log10Te/To
dove
LAeq,Te= omissis
Te
= durata quotidiana dell'esposizione personale di un lavoratore al rumore, ivi
compresa la quota giornaliera di lavoro straordinario;
To
= 8 h = 28800 s;
po
= 20
Pa;
pA
= pressione acustica istantanea ponderata A, in Pascal, cui è esposta,
nell'aria a pressione atmosferica, una persona che potrebbe o meno spostarsi da
un punto ad un altro del luogo di lavoro; tale pressione si determina basandosi
su misurazioni eseguite all'altezza dell'orecchio della persona durante il
lavoro, preferibilmente in sua assenza, mediante una tecnica che minimizzi
l'effetto sul campo sonoro.
Se
il microfono deve essere situato molto vicino al corpo, occorre procedere ad
opportuni adattamenti per consentire la determinazione di un campo di pressione
non perturbato equivalente.
L'esposizione
quotidiana personale non tiene conto degli effetti di un qualsiasi mezzo
individuale di protezione;
b)
esposizione settimanale professionale di un lavoratore al rumore (LEP,
w), la media settimanale dei valori quotidiani LEP,
d, valutata sui giorni lavorativi della settimana.
Essa
è calcolata mediante la formula:
LEP, d= omissis
dove
(LEP, d)k rappresentano i valori di LEP,
d per ognuno degli m giorni di lavoro della settimana considerata.
Art.
40
(Valutazione del rischio)
1.
Il datore di lavoro procede alla valutazione del rumore durante il lavoro, al
fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro considerati dai
successivi articoli e di attuare le misure preventive e protettive, ivi
previste. Si applica l'art. 11, comma 6.
2.
Se a seguito della valutazione di cui al comma 1 può fondatamente ritenersi che
l'esposizione quotidiana personale ovvero quella media settimanale, se quella
quotidiana è variabile nell'arco della settimana, supera il valore di cui
all'art. 42, la valutazione comprende una misurazione effettuata nell'osservanza
dei criteri riportati nell'allegato VI.
3.
La valutazione è programmata ed effettuata ad opportuni intervalli da personale
competente, sotto la responsabilità del datore di lavoro.
4.
I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati, considerate in
particolare le caratteristiche del rumore da misurare, la durata
dell'esposizione, i fattori ambientali e le caratteristiche dell'apparecchio di
misura. Essi devono permettere in ogni caso di stabilire se i valori indicati ai
successivi articoli sono superati.
5.
Fermo restando quanto previsto al comma 3, la valutazione deve essere comunque
nuovamente effettuata ogni qualvolta vi è un mutamento nelle lavorazioni che
influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto ed ogni qualvolta l'organo di
vigilanza lo dispone con provvedimento motivato.
6.
Il datore di lavoro redige e tiene a disposizione dell'organo di vigilanza un
rapporto nel quale sono indicati i criteri e le modalità di effettuazione delle
valutazioni e sono in particolare riportati gli elementi di cui ai commi 3 e 4.
7.
I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati in ordine a quanto
previsto dal comma 3.
Art.
41
(Misure tecniche, organizzative, procedurali)
1.
Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore
mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili,
privilegiando gli interventi alla fonte.
2.
Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la
propria mansione per l'intera giornata lavorativa, un'esposizione quotidiana
personale superiore a 90 dBA oppure un valore della pressione acustica
istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa) è esposta una segnaletica
appropriata.
3.
Tali luoghi sono inoltre perimetrati e soggetti ad una limitazione di accesso
qualora il rischio di esposizione lo giustifichi e tali provvedimenti siano
possibili.
Art.
42
(Informazione e formazione)
1.
Nelle attività che comportano un valore dell'esposizione quotidiana personale
di un lavoratore al rumore superiore a 80 dBA, il datore di lavoro provvede a
che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati su:
a)
i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
b)
le misure adottate in applicazione delle presenti norme;
c)
le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;
d)
la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è
previsto l'uso e le modalità di uso a norma dell'art. 43;
e)
il significato ed il ruolo del controllo sanitario di cui all'art. 44 per mezzo
del medico competente;
f)
i risultati ed il significato della valutazione di cui all'art. 40.
2.
Se le suddette attività comportano un valore dell'esposizione quotidiana
personale al rumore superiore a 85 dBA, il datore di lavoro provvede a che i
lavoratori ricevano altresì un'adeguata formazione su:
a)
l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'udito;
b)
l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l'udito, degli
utensili, macchine, apparecchiature che, utilizzati in modo continuativo,
producono un'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore pari o
superiore a 85 dBA.
Art.
43
(Uso dei mezzi individuali di protezione
dell'udito)
1.
Il datore di lavoro fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito a
tutti i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale può verosimilmente
superare 85 dBA.
2.
I mezzi individuali di protezione dell'udito sono adattati al singolo lavoratore
ed alle sue condizioni di lavoro, tenendo conto della sicurezza e della salute.
3.
I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini
delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio
uguale od inferiore a quello derivante da un'esposizione quotidiana personale di
90 dBA.
4.
Fatto salvo quanto disposto dall'art. 41, comma 1, i lavoratori la cui
esposizione quotidiana personale supera 90 dBA devono utilizzare i mezzi
individuali di protezione dell'udito fornitigli dal datore di lavoro.
5.
Se l'applicazione delle misure di cui al comma 4 comporta rischio di incidente,
a questo deve ovviarsi con mezzi appropriati.
6.
I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati per la scelta dei
modelli dei mezzi di cui al comma 1.
Art.
44
(Controllo sanitario)
1.
I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 85 dBA,
indipendentemente dall'uso di mezzi individuali di protezione, sono sottoposti a
controllo sanitario.
2.
Detto controllo comprende:
a)
una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva
eseguita nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato VII, per accertare
l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione
dell'idoneità dei lavoratori;
b)
visite mediche periodiche, integrate dall'esame della funzione uditiva, per
controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che dell'esposizione, anche della
sensibilità acustica individuale. La prima di tali visite è effettuata non
oltre un anno dopo la visita preventiva.
3.
La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico competente. Gli
intervalli non possono essere comunque superiori a due anni per lavoratori la
cui esposizione quotidiana personale non supera 90 dBA e ad un anno nei casi di
esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA, di cui agli articoli 47 e
48.
4.
Il controllo sanitario è esteso ai lavoratori la cui esposizione quotidiana
personale sia compresa tra 80 dBA e 85 dBA qualora i lavoratori interessati ne
facciano richiesta e il medico competente ne confermi l'opportunità, anche al
fine di individuare eventuali effetti extrauditivi.
5.
Il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta
misure preventive e protettive per singoli lavoratori, al fine di favorire il
recupero audiologico. Tali misure possono comprendere la riduzione
dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore, conseguita mediante
opportune misure organizzative.
6.
Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati dalle
disposizioni di cui al comma 5 possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza
entro 30 giorni, informandone per iscritto il datore di lavoro.
7.
L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1.
Art.
45
(Superamento dei valori limite di esposizione)
1.
Se nonostante l'applicazione delle misure di cui all'art. 41, comma 1,
l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore risulta superiore
a 90 dBA od il valore della pressione acustica istantanea non ponderata risulta
superiore a 140 dB (200 Pa), il datore di lavoro comunica all'organo di
vigilanza, entro 30 giorni dall'accertamento del superamento, le misure tecniche
ed organizzative applicate in conformità al comma 1 dell'art. 41, informando i
lavoratori ovvero i loro rappresentanti.
Art.
46
(Nuove apparecchiature, nuovi impianti e
ristrutturazioni)
1.
La progettazione, la costruzione e la realizzazione di nuovi impianti, macchine
ed apparecchiature, gli ampliamenti e le modifiche sostanziali di fabbriche ed
impianti esistenti avvengono in conformità all'art. 41, comma 1.
2.
I nuovi utensili, macchine e apparecchiature destinati ad essere utilizzati
durante il lavoro che possono provocare ad un lavoratore che li utilizzi in modo
appropriato e continuativo un'esposizione quotidiana personale al rumore pari o
superiore ad 85 dBA sono corredati da un'adeguata informazione relativa al
rumore prodotto nelle normali condizioni di utilizzazione ed ai rischi che
questa comporta.
3.
Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuovi utensili,
macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali condizioni di
funzionamento, il più basso livello di rumore.
Art.
47
(Lavorazioni che comportano variazioni
considerevoli
dell'esposizione quotidiana personale)
1.
Laddove le caratteristiche intrinseche di un posto di lavoro comportano una
variazione notevole dell'esposizione quotidiana di un lavoratore al rumore da
una giornata lavorativa all'altra, il datore di lavoro può richiedere, per
lavoratori che svolgono particolari compiti, deroghe all'applicazione del
disposto dell'art. 43, a condizione che adeguati controlli mostrino che la media
settimanale dei valori quotidiani di esposizione del lavoratore al rumore non
supera il valore di 90 dBA.
2.
La richiesta di deroga è inoltrata all'organo di vigilanza corredata da una
descrizione della mansione svolta, con una indicazione dei valori
dell'esposizione quotidiana personale che questa comporta e da una relazione del
medico competente, contenente anche una valutazione degli esami della funzione
uditiva.
3.
Qualora l'organo di vigilanza non rilasci prescrizioni entro trenta giorni dalla
ricezione della documentazione di cui al comma 2, il datore di lavoro può
usufruire della deroga di cui al comma 1, fermo restando la sua responsabilità
per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.
Art.
48
(Deroghe per situazioni lavorative particolari)
1.
Il datore di lavoro può richiedere deroghe:
a)
all'applicazione dell'art. 43, per situazioni eccezionali, nelle quali non sia
possibile mediante misure tecniche ovvero organizzative, ivi compresa la
riduzione del tempo di esposizione, ridurre l'esposizione quotidiana personale
di un lavoratore al di sotto di 90 dBA anche con l'uso dei mezzi individuali di
protezione di cui allo stesso art. 43;
b)
all'applicazione dell'art. 43, per lavoratori che svolgono compiti particolari,
che comportano un'esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA se
l'applicazione di detta misura provoca un aggravamento complessivo del rischio
per la salute e la sicurezza dei lavoratori considerati e non è possibile
evitare tale rischio con altri mezzi.
2.
Le richieste di deroga sono inviate al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, ovvero al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per ciò che attiene alle attività estrattive, e comprendono:
a)
per i casi di cui al comma 1, lettera a):
1)
la descrizione dell'attività lavorativa;
2)
le misure preventive e protettive previste;
3)
i mezzi individuali di protezione dell'udito da utilizzare;
4)
l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori interessati;
5)
la certificazione del medico competente, contenente anche una valutazione degli
esami della funzione uditiva dei lavoratori interessati;
b)
per i casi di cui al comma 1, lettera b):
1)
la descrizione delle mansioni che comportano la esposizione anomala, con la
specificazione delle cause che determinano un aggravamento del rischio
complessivo in caso di utilizzazione dei mezzi personali di protezione;
2)
le misure previste per ridurre, per quanto possibile, il rischio complessivo;
3)
l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori interessati;
4)
la certificazione del medico competente, contenente anche una valutazione degli
esami della funzione uditiva dei lavoratori interessati.
3.
La concessione delle deroghe di cui al comma 1, lettere a) e b), è condizionata
dall'intensificazione del controllo sanitario da parte del medico competente.
4.
Le deroghe sono concesse dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Per le attività estrattive le deroghe
sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale,
sentito il Consiglio superiore delle miniere. Tali deroghe sono comunicate al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la compilazione del
prospetto di cui al comma 6.
5.
L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per le deroghe di
cui al comma 1, lettere a) e b), comporta la revoca nella stessa forma di cui al
comma 4.
6.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni due anni alla
Commissione delle Comunità europee il prospetto globale delle deroghe concesse
ai sensi del presente articolo.
Art.
49
(Registrazione dell'esposizione dei lavoratori)
1.
I lavoratori che svolgono le attività di cui all'art. 41 sono iscritti nel
registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
2.
Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne
cura la tenuta.
3.
Il datore di lavoro:
a)
consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente
per territorio, cui comunica, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta l'ISPESL
medesimo ne faccia richiesta, le variazioni intervenute;
b)
consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto superiore di
sanità copia del predetto registro;
c)
comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del
rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;
d)
consegna all'ISPESL e alla USL competente per territorio, in caso di cessazione
di attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1;
e)
richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni
individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza
esercitato attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art.
41;
f)
comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative
annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di
rischio, di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
4.
I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.
Capo V
NORME PENALI
Art.
50
(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e
dai dirigenti)
1.
I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a)
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire
cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma
1, lettera d), 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1
a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27, 30,
commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da
1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 45 e 56. Alle stesse pene
soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni
emanate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 8, comma 1, 16, comma
8, 20, comma 2, 29, comma 3, 34, comma 5, 44, comma 7, 46 e 47, comma 3;
b)
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire
quindici milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1,
lettere b) ed e), 2 e 4, 7, commi 1 e 3, 12, 14, comma 2, 15, 18, comma 6, 21,
26, 28, comma 2, 29, 31, comma 9, 35, commi 1, 2 e 3, 40, comma 6, 41, commi 2 e
3, 42, 43, comma 6, 44 e 49;
c)
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei
milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere
c), f) e g), 11, comma 7, 14, comma 1, 17, comma 8, 20, comma 4, 24, comma 9,
25, comma 4, 28, comma 1, 30, comma 9, 34, comma 7 e 40, comma 7.
-----------
N.B.: Articolo così modificato
dall'art. 27, comma 4, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Art.
51
(Contravvenzioni commesse dai preposti)
1.
I preposti sono puniti:
a)
con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da due milioni a dieci milioni
per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere b) e d),
2 e 4, 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 14, comma 2, 15, 16, 17, commi da 1 a 7, 18,
commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3,
27, 28, comma 2, 29, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi
da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 44 e 45;
b)
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre
milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma 1, lettere
c), e), f) e g), 11, comma 7, 12, 14, comma 1, 17, comma 8, 18, comma 6, 20,
comma 4, 21, 24, comma 9, 25, comma 4, 26, 28, comma 1, 30, comma 9, 31, comma
9, 34, comma 7, 35, commi 1, 2 e 3, 40, commi 6 e 7, 41, commi 2 e 3, 42, 43,
comma 6 e 49.
-----------
N.B.: Articolo così modificato
dall'art. 27, comma 5, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Art.
52
(Contravvenzioni commesse dai lavoratori)
1.
I lavoratori sono puniti:
a)
con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due
milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettera
d), 19, 32, comma 1 e 43, comma 4;
b)
con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire
ottocentomila per l'inosservanza
delle norme di cui agli articoli 6, comma 1, lettere a), b), c) ed e), 14, comma
2, lettera b), 28, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c).
-----------
N.B.: Articolo così modificato
dall'art. 27, comma 6, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Art.
53
(Contravvenzioni commesse dal medico competente)
1.
Il medico competente è punito con:
a)
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei
milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, commi 1, 3 e 6,
15, 16, 20, 44 e 48, comma 3;
b)
con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre
milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, comma 5, 12, 21,
comma 1, lettera f), 29, comma 4 e 49, comma 3, lettera f).
-----------
N.B.: Articolo così modificato
dall'art. 27, comma 7, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Art.
54
(Contravvenzioni commesse dai produttori e dai
commercianti)
1.
Chiunque produce, pone in commercio, noleggia, cede in locazione o comunque
installa impianti, macchine ed apparecchiature senza osservare le disposizioni
di cui all'art. 46 è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da
lire dieci milioni a lire quaranta milioni.
-----------
N.B.: Articolo così modificato
dall'art. 27, comma 8, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.
55
(Esercizio dell'attività di medico competente)
1.
I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui
all'art. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore del presente
decreto abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni,
sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente.
2.
L'esercizio della funzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione,
all'assessorato regionale alla sanità territorialmente competente, di apposita
domanda corredata dalla documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività
di medico del lavoro per almeno quattro anni.
3.
La domanda è presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. L'assessorato alla sanità provvede entro novanta
giorni dalla data di ricezione della domanda stessa.
Art.
56
(Disposizioni transitorie)
1.
Sino al decorso del termine di cui agli articoli 11, comma 6, 24, comma 1, e 40,
comma 1, i datori di lavoro e i dirigenti sono tenuti ad adottare le misure
necessarie ad evitare un incremento anche temporaneo dell'esposizione dei
lavoratori al piombo, alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto, ed al rumore.
Art.
57
(Termine per l'adozione dei decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri)
1.
In prima applicazione i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
agli articoli 4, comma 1, lettera d), 30, comma 4, 34, comma 8, e 36, comma 3,
sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art.
58
(Altri agenti nocivi)
1.
L'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti resta disciplinata dalle
norme speciali vigenti.
2.
Per quanto non espressamente o diversamente disciplinato, per gli agenti di cui
ai capi II, III e IV, si applicano le norme vigenti ed in particolare quelle
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
3.
Le disposizioni per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori
contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici
non disciplinati dal presente decreto sono adottate:
a)
in conformità alle misure di cui all'art. 4 tenendo conto della natura
dell'agente, delle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili, dell'intensità
e durata dell'esposizione e della gravità del rischio e prevedendo la
fissazione di divieti parziali o totali quando il ricorso agli altri mezzi
disponibili non consenta una protezione sufficiente;
b)
tenendo conto, nella fissazione del valore limite di cui all'art. 3, comma 1,
lettera b), del valore limite indicativo fissato dalla CEE;
c)
stabilendo la conformità delle modalità e dei metodi di misurazione e
campionatura dell'agente a quelli previsti dall'allegato VIII e prevedendone la
modifica nei termini di cui all'art. 4, comma 1, lettera d).
4.
L'adozione delle disposizioni di cui al comma 3 avviene previa consultazione
delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
Art.
59
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel presente
decreto. In particolare:
a)
limitatamente all'esposizione al piombo, non si applicano gli articoli 4, 5, 18,
terzo comma, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303. E' soppressa, inoltre, la voce "piombo" nella tabella allegata
al suddetto decreto;
b)
limitatamente all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai
materiali contenenti amianto, non si applicano gli articoli 4, 5, 18, terzo
comma, 19 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303. Esse abrogano, inoltre, il decreto del 16 ottobre 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 1986: "Integrazione delle norme
del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, in materia di
controllo dell'area ambiente nelle attività estrattive dell'amianto";
c)
limitatamente all'esposizione al rumore, non si applicano gli articoli 4 e 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; limitatamente al
danno uditivo non si applica l'art. 24 dello stesso decreto; la voce rumori
nella tabella allegata al suddetto decreto è soppressa.
ATTIVITA'
LAVORATIVE PIU' COMUNEMENTE NOTE CHE COMPORTANO
ESPOSIZIONE
AL PIOMBO
(art.
10, comma 3)
----------
N.B.: Allegato
abrogato dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
CRITERI
PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO CLINICO
DEI
LAVORATORI ESPOSTI AL PIOMBO
(art.
15, comma 2)
----------
N.B.: Allegato
abrogato dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
METODI
DI ANALISI PER LA MISURAZIONE DEGLI INDICATORI BIOLOGICI
DEL
PIOMBO
(art.
15, commi 3 e 4)
----------
N.B.: Allegato
abrogato dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
METODI
DI PRELIEVO E DOSAGGIO PER LA MISURAZIONE DELLA
CONCENTRAZIONE
DEL PIOMBO NELL'ARIA
(art.
17, comma 2)
----------
N.B.: Allegato
abrogato dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.
METODI
DI PRELIEVO E DI ANALISI PER LA MISURAZIONE DELLA
CONCENTRAZIONE
DELLE FIBRE DI AMIANTO NELL'ARIA
(art.
30, comma 2)
Le
caratteristiche e l'attrezzatura per il campionamento delle fibre di amianto
nell'aria e la determinazione della concentrazione delle fibre di amianto nel
campione d'aria prelevato sono fissate nel metodo di riferimento appresso
riportato.
Possono
tuttavia essere usati altri metodi per i quali si possa dimostrare l'equivalenza
dei risultati rispetto al metodo di riferimento.
1.
I campioni sono prelevati nella zona di respirazione dei singoli lavoratori: cioè
entro una semisfera di 300 mm. di raggio che si estende dinanzi alla faccia del
lavoratore e misurata a partire dal punto di mezzo di una linea congiungente le
sue orecchie.
2.
Si usano filtri a membrana (esteri misti di cellulosa o nitrato di cellulosa)
aventi diametro di 25 mm. di porosità tra 0,8 e 1,2 micron, con reticolo
stampato.
3.
Si usa un portafiltro a faccia aperta provvisto di cappuccio metallico
cilindrico, estendentesi tra 33 mm. e 44 mm. davanti al filtro e che permetta
l'esposizione di un'area circolare di almeno 20 mm. di diametro. Durante l'uso
il cappuccio è rivolto verso il basso.
4.
Si usa una pompa portatile a batteria, portata sulla cintura o in una tasca del
lavoratore. Il flusso deve essere esente da pulsazioni e la portata regolare
inizialmente a 1 l/min
5%.
Durante il periodo di campionamento la portata è mantenuta entro
10%
della portata iniziale.
5.
Il tempo di campionamento è misurato con una tolleranza del 2%.
6.
Il carico di fibre ottimale sui filtri è compreso tra 100 e 400 fibre/mm2.
7.
In ordine di preferenza l'intero filtro, o un suo segmento, posto su un vetrino
da microscopio, è reso trasparente mediante il metodo acetone-triacetina e
coperto con vetrino coprioggetti.
8.
Per il conteggio è usato un microscopio binoculare con le seguenti
caratteristiche:
-
illuminazione Koehler;
-
un condensatore ABBE o aromatico a contrasto di fase incorporato nel complesso
posto sotto al piatto portaoggetti e montato con possibilità di centraggio e
messa a fuoco. L'aggiustamento del centraggio per il contrasto di fase è
indipendente dal meccanismo di centraggio del condensatore;
-
un obiettivo acromatico a contrasto di fase positivo parafocale, a 40
ingrandimenti, con un'apertura numerica compresa tra 0,65 a 0,70 e con
assorbimento dell'anello di fase compreso tra 65 e 85%;
-
oculari a compensazione a 12,5 ingrandimenti o comunque tali da assicurare 500
ingrandimenti totali, qualora si utilizzino microscopi con fattore di tubo
diverso da 1. Almeno un oculare deve permettere l'inserimento di un reticolo ed
essere del tipo con messa a fuoco;
-
un reticolo oculare circolare Walton-Beckett che abbia un diametro apparente sul
piano oggetto di 100 2 micrometri
quando si usano l'obiettivo e l'oculare indicati, e che sia controllato con un
micrometro l'oggetto.
9.
Il microscopio è montato secondo le istruzioni del fabbricante e il limite di
rivelabilità controllato mediante un "vetrino di prova per contrasto di
fase". Quando siano usati nel modo specificato dal fabbricante si deve
poter vedere fino al codice 5 sui vetrini di prova AIA e sino al blocco 5 sul
vetrino di prova HSE/NPL Mark 2. Tale procedura deve essere effettuata
all'inizio della giornata di lavoro.
10.
Il conteggio dei campioni è effettuato secondo le seguenti regole:
-
per fibra da contare si intende qualunque fibra contemplata all'articolo 30,
comma 3 che non sia in contatto con una particella avente diametro massimo
maggiore di 3 micrometri;
-
le fibre da contare che hanno le estremità entro l'area del reticolo devono
essere contate come un'unica fibra; una fibra avente una sola estremità
all'interno di tale area deve essere contata come mezza fibra;
-
le aree del reticolo per il conteggio devono essere scelte a caso all'interno
della superficie esposta del filtro;
-
un agglomerato di fibre che appaia compatto e intero in uno o più punti della
sua lunghezza, ma appaia diviso in trefoli (fibra ramificata) in altri, deve
essere contato come fibra se è conforme all'articolo 30, comma 3, al primo
trattino del presente punto; il diametro è misurato attraverso la parte intera
e non quella ramificata;
-
in qualsiasi altro agglomerato di fibre in cui le singole fibre si tocchino o si
incrocino (fascio), queste devono essere contate individualmente ogni qualvolta
possano essere distinte sufficientemente per stabilire che sono conformi
all'art. 2 e al primo trattino del presente punto. Se non è possibile
distinguere alcuna singola fibra rispondente a tale definizione, il fascio deve
essere contato come un'unica fibra, sempre che sia conforme nel suo complesso
all'art. 2 e al primo trattino del presente punto;
-
se più di un ottavo di un'area del reticolo è coperto da un agglomerato di
fibre e/o particelle, tale area del reticolo deve essere scartata ed un'altra
area deve essere esaminata per il conteggio;
-
si devono contare 100 fibre su un minimo di 20 aree di reticolo.
11.
Il numero medio di fibre per reticolo deve essere calcolato dividendo il numero
delle fibre contate per il numero delle aree di reticolo esaminate. Il
contributo al risultato finale del conteggio dovuto a segni del filtro o a
contaminazione deve essere inferiore a 3 fibre per 100 aree di reticolo ed
essere determinato con filtri "bianchi".
Concentrazione
di fibre nell'area - (numero di fibre per area di reticolo x area di esposizione
del filtro): (area del reticolo x volume di aria prelevata).
CRITERI
PER LA MISURAZIONE DEL RUMORE
(art.
40, comma 2)
A-1. Generalità
1.1.
Le esposizioni personali di cui all'art. 39 sono:
i)
misurate direttamente con fonometri integratori, oppure:
ii)
calcolate partendo da misure della pressione acustica, integrando per il tempo
di esposizione.
1.2.
Le misurazioni possono essere effettuate nei posti di lavoro occupati dai
lavoratori o con strumenti fissati sulla persona. La localizzazione e la durata
delle misurazioni debbono essere congrue ai fini della rappresentatività dei
valori ottenuti.
A-2. Apparecchiatura
2.1.
I fonometri utilizzati devono essere conformi alle prescrizioni della norma IEC
651 gruppo 1: essi devono essere muniti di indicatore di sovraccarico.
Tali
strumenti non sono idonei al calcolo del LAeq
Te e in presenza di rumore impulsivo.
Ove
vengano utilizzati fonometri integratori questi dovranno essere conformi alle
prescrizioni della norma 804 gruppo 1.
Sono
consentiti metodi di misura che prevedano la registrazione, come tappa
intermedia dei segnali su supporto magnetico.
2.2.
Lo strumento utilizzato per misurare direttamente il valore massimo (picco)
della pressione acustica istantanea non ponderata deve avere una costante di
tempo di salita non superiore a 100 microsecondi.
2.3.
Tutta la strumentazione deve essere tarata ad intervalli non superiori ad un
anno e ricontrollata prima di ogni intervento.
A-3. Misurazioni
3.1.
La misurazione della pressione acustica in presenza della persona interessata
deve tenere conto delle perturbazioni causate dalla stessa al campo di
pressione; si considera non perturbata la misura se potrà essere eseguita a 0,1
metri di distanza dalla testa all'altezza dell'orecchio.
3.2.
Le ponderazioni temporali "slow" e "fast" sono valide se
l'intervallo di misurazione risulta grande rispetto alla costante di tempo della
ponderazione prescelta ed il livello della pressione acustica non fluttui molto
rapidamente.
3.3.
Di ogni misurazione deve essere indicata anche l'incertezza di cui la medesima
è affetta (errore casuale).
CRITERI
PER IL CONTROLLO DELLA FUNZIONE UDITIVA
DEI
LAVORATORI
(art.
44, comma 2)
Per
il controllo della funzione uditiva dei lavoratori si prendono in considerazione
i seguenti aspetti:
1)
Il controllo, effettuato conformemente alle indicazioni della medicina del
lavoro, comprende:
-
un esame iniziale prima e dopo un anno dall'esposizione al rumore;
-
esami periodici ad intervalli conformi all'entità del rischio e stabiliti dal
medico, come indicato all'art. 44.
2)
Ogni esame comprende almeno un'otoscopia ed un controllo audiometrico con
audiometria liminare tonale in conduzione aerea che copra anche la frequenza di
8.000 Hz.
3)
Il controllo audiometrico rispetta anche le disposizioni della norma ISO
6189-1983 e dovrà essere condotto con un livello di rumore ambientale tale da
permettere di misurare un livello di soglia di udibilità pari a 0 dB
corrispondente alla norma ISO 389-1979.
MODALITA'
DI CAMPIONATURA E DI MISURAZIONE DEGLI AGENTI
CHIMICI
E DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI
(art.
58, comma 3, lett. c)
----------
N.B.: Allegato
abrogato dall'art. 5, comma 1, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25.