DECRETO LEGISLATIVO 14
agosto 1996, n. 494
Attuazione della direttiva
92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili. Ecologia.
(GU n. 223
Suppl.Ord. del 23/09/1996)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n.
146;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52,
ed in particolare l'articolo 6, comma 3;
Vista la direttiva 92/57/CEE, del
Consiglio del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
(ottava direttiva particolare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE);
Visto il decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo
1996, n. 242;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, del tesoro, della sanità, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari
regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1 .
Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o
mobili quali definiti all'articolo 2, comma 1,lettera a).
2 .
Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito
denominato decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente legislazione
in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano
al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche
contenute nel presente decreto legislativo.
3 .
Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai lavori di prospezione,
ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli
impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il
perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle
autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli
impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi
dell'articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se
ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di
frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti
delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai
piazzali;
e) alle attività di
prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi
liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e
nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine
comunque soggette ai poteri dello Stato.
Art. 2.
Definizioni
1 .
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono
per:
a) cantiere temporaneo o
mobile, in appresso denominato cantiere:
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile
il cui elenco è riportato all'allegato I;
b) committente: il soggetto
per conto del quale l'intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione;
c) responsabile dei lavori:
soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per
l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera;
d) lavoratore autonomo:
persona fisica la cui attività professionale concorre alla
realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia
di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di
seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 4;
f) coordinatore in materia
di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di
seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori,
dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 5.
Art. 3.
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
1 .
Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione
esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte
tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle
operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di
tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994;
determina altresì, al fine di permettere la pianificazione
dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di
lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra
loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2 .
Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione
esecutiva dell'opera, valuta attentamente, ogni qualvolta ciò risulti
necessario, i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3 .
Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, designa il
coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 10, in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri in cui è
prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea se
l'entità presunta del cantiere è pari ad almeno 100 uomini/giorni;
b) nei cantieri di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a);
c) nei cantieri di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera b);
d) nei cantieri di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera c), se l'entità presunta del
cantiere sia superiore a 300 uomini-giorni;
e) nei cantieri di cui
all'articolo 13.
4 .
Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori,
prima di affidare i lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
10.
5 .
Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di
coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione
dei lavori.
6 .
il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per
la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
7 .
Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi
momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
8 .
Il committente o il responsabile dei lavori, nelle ipotesi di cui
all'articolo 11, comma 1:
a) chiede alle imprese
esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato;
b) chiede alle imprese
esecutrici, anche tramite il coordinatore per l'esecuzione e ferme
restando la responsabilità delle singole imprese esecutrici,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
Art. 4.
Obblighi del coordinatore per la progettazione
1 .
Durante la progettazione esecutiva dell'opera, e comunque prima della
richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la
progettazione:
a) redige o fa redigere il
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e il
piano generale di sicurezza di cui all'articolo 13;
b) predispone un fascicolo
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e
protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto
delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al
documento U.E. 260/5/93.
2 .
Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione
all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
3 .
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e
per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e
modificato dal decreto legislativo n. 626/1994, in seguito denominata
commissione prevenzione infortuni, possono essere definiti i contenuti
del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).
Art. 5.
Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1 .
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori provvede a:
a) assicurare, tramite
opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni
contenute nei piani di cui agli articoli 12 e 13 e delle relative
procedure di lavoro;
b) adeguare i piani di cui
agli articoli 12 e 13 e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali
modifiche intervenute;
c) organizzare tra i datori
di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verificare l'attuazione
di quanto previsto all'articolo 15;
e) proporre al committente,
in caso di gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
f) sospendere in caso di
pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla
comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate.
2 .
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la
commissione prevenzione infortuni è emanato l'elenco delle inosservanze
da ritenersi gravi agli effetti dell'applicazione di quanto previsto al
comma 1, lettera e).
3 .
Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, la proposta di cui al
comma 1, lettera e), è comunque obbligatoria in caso di reiterata
inosservanza di norme la cui violazione è punita con la sanzione
dell'arresto fino a sei mesi.
Art. 6.
Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
1 .
La designazione del responsabile dei lavori non esonera il committente
dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi di cui
all'articolo 3.
2 .
La designazione di coordinatori per la progettazione e di coordinatori
per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente e il responsabile
dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento
degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.
Art. 7.
Obblighi dei lavoratori autonomi
1 .
I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività
nei cantieri:
a) utilizzano le
attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo
III del decreto legislativo n. 626/1994;
b) utilizzano i dispositivi
di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo
IV del decreto legislativo n. 626/1994;
c) si adeguano alle
indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai
fini della sicurezza.
Art. 8.
Misure generali di tutela
1 .
I datori di lavoro, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure
generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n.
626/1994, e curano, in particolare:
a) il mantenimento del
cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione
di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali
posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di
movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il
controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico
degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e
l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari
materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze
pericolose;
f) l'adeguamento, in
funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da
attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra
datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le
attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del
cantiere.
Art. 9.
Obblighi dei datori di lavoro
1 .
I datori di lavoro:
a) adottano le misure
conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;
b) curano le condizioni di
rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso,
coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
c) curano che lo stoccaggio
e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
2 .
La redazione ovvero l'accettazione e la gestione da parte dei singoli
datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento secondo quanto
definito dall'articolo 12, costituisce adempimento delle norme previste
dall'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e dall'articolo 7, commi 1, lettera b),
e 2 del decreto legislativo n. 626/94.
Art. 10.
Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori
1 .
Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in
ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di
lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
b) diploma universitario in
ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di
lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività
lavorative nel settore delle costruzioni per almeno
due anni;
c) diploma di geometra o
perito industriale, nonché attestazione da parte di datori di lavoro
o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel
settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2 .
I soggetti di cui al comma 1 devono essere altresì in possesso di
attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza
organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel
settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via
alternativa, dall'ISPESL, dagli ordini professionali degli ingegneri o
degli architetti, o dai collegi dei geometri o dal Consiglio nazionale
dei periti industriali, dalle Università, dalle associazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici
istituiti nel settore dell'edilizia.
3 .
Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare
almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.
4 .
L'attestato di cui comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio
presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse
amministrazioni le funzioni di coordinatore.
5 .
L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in
servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle
costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o
di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un
certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami
del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione
conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di
partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le
medesime caratteristiche di equipollenza.
6 .
Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a
totale carico dei partecipanti.
7 .
Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei
corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei
partecipanti.
Art. 11.
Notifica preliminare
1 .
Il committente o il responsabile dei lavori trasmette all'organo di
vigilanza territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, la
notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III, e,
successivamente, gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:
a) cantieri in cui la durata
presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono
occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori;
b) cantieri la cui entità
presunta è superiore a 500 uomini/giorni;
c) cantieri i cui lavori
comportino rischi particolari il cui elenco è contenuto
nell'allegato II;
2 .
Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il
cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza
territorialmente competente.
3 .
Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in
attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno
accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di
vigilanza.
Art. 12.
Piano di sicurezza e di coordinamento
1 .
Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei
rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le
attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi. Il piano
contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla
eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero
dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando
ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è
costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate
alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi
critiche del processo di costruzione.
2 .
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dei lavori pubblici e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
prevenzione infortuni, possono essere definiti i contenuti minimi del
piano di sicurezza e di coordinamento; per il settore pubblico, tale
decreto si applica fino all'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3 .
I datori di lavoro delle imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi
sono tenuti ad attuare quanto previsto nei piani di cui al comma 1 e
all'articolo 13.
4 .
Copie del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano di cui
all'articolo 13 sono messe a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5 .
L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per
l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e
al piano di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun
caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti.
6 .
Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'articolo 13 non si
applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per
prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di
salvataggio.
Art. 13.
Piano generale di sicurezza
1 .
Nei lavori la cui entità complessiva presunta sia superiore a 30.000
uomini/giorni, fermo restando l'obbligo di redazione del piano di cui
all'articolo 12, comma 1, il coordinatore per la progettazione redige o
fa redigere, all'atto della progettazione e comunque prima della fase di
richiesta di presentazione delle offerte per l'esecuzione dei lavori da
parte delle imprese appaltatrici, anche un piano generale di sicurezza
nel quale sono definiti, in relazione al cantiere interessato, almeno i
seguenti elementi:
a) modalità da seguire per
la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di
sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente
esterno;
c) servizi
igienico-assistenziali;
d) protezioni o misure di
sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee
aeree e condutture sotterranee;
e) viabilità principale di
cantiere;
f) impianti di alimentazione
e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi
tipo;
g) impianti di terra e di
protezione contro le scariche atmosferiche;
h) misure generali di
protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli
scavi;
i) misure generali da
adottare contro il rischio di annegamento;
l) misure generali di
protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la
salubrità dell'aria nei lavori in galleria;
n) misure per assicurare la
stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di
sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni,
ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di
progetto;
p) misure di sicurezza
contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con
lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare
attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;
r) disposizioni per dare
attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione
alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione
dei singoli elementi del piano;
t) misure generali di
protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2 .
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione prevenzione infortuni, può, con proprio decreto, modificare
e integrare l'elenco degli elementi di cui al comma 1; per il settore
pubblico, tale decreto si applica fino all'emanazione del regolamento di
cui all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
3 .
Il piano generale di sicurezza è trasmesso a cura del committente a
tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei
lavori.
Art. 14
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
1 .
Nei casi di cui agli articoli 12 e 13 ciascun datore di lavoro consulta
preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sui piani ivi
previsti; tali rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari
chiarimenti sui contenuti dei piani di cui agli articoli 12 e 13 e di
formulare proposte al riguardo.
2 .
I rappresentanti per la sicurezza sono consultati preventivamente sulle
modifiche significative da apportarsi ai piani di cui agli articoli 12 e
13.
Art. 15.
Coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori
1 .
Nei cantieri ove si svolgono i lavori di cui all'articolo 13, comma 1,
in cui siano presenti più imprese, il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le
parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i
rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere.
Art. 16.
Modalità di attuazione della valutazione del rumore
1 .
L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere
calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione
e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la
cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.
2 .
Sul rapporto di valutazione va riportata la fonte documentale a cui si è
fatto riferimento.
3 .
Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano
una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una
giornata lavorativa all'altra può essere fatto riferimento, ai fini
dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione
settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione
nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto
dall'articolo 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Art. 17.
Modalità attuative di particolari obblighi
1 .
Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore all'anno,
l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 14 costituisce
assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo n. 626/1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per
la sicurezza.
2 .
Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore a 6 mesi, e
ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV,
del decreto legislativo n. 626/1994, la visita del medico competente
agli ambienti di lavoro, in cantieri aventi caratteristiche analoghe a
quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle
stesse imprese, può essere sostituita o integrata, a giudizio del medico
competente, con l'esame dei piani di sicurezza relativi ai cantieri in
cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua
sorveglianza.
3 .
Fermo restando l'articolo 22 del decreto legislativo n. 626/1994, i
criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di
contrattazione nazionale di categoria.
4 .
I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei
lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi
apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 4, comma 5,
lettera a), del decreto legislativo n. 626/1994.
Art. 18.
Aggiornamento degli allegati
1 .
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro della sanità, sentita eventualmente la
Commissione prevenzione infortuni, si provvede ad adeguare gli allegati
I, II, III e IV in conformità a modifiche adottate in sede comunitaria.
Art. 19.
Norme transitorie
1 .
In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti di cui
all'articolo 10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le persone che alla
data di entrata in vigore del presente decreto:
a) sono in possesso di
attestazione, comprovante il loro inquadramento in qualifiche che
consentono di sovraintendere altri lavoratori e l'effettivo
svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul
lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da
datori di lavoro pubblici o privati;
l'attestazione è accompagnata da idonea documentazione comprovante
il regolare versamento dei contributi assicurativi per i periodi di
svolgimento dell'attività;
b) dimostrano di avere
svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore tecnico di
cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici o
privati e in tal caso vidimate dalle autorità che hanno rilasciato
la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.
2 .
I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, frequentare il corso di cui
all'articolo 10, comma 2, la cui durata è fissata in 60 ore.
3 .
Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere
trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente competente.
Art. 20.
Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori
1 .
Il committente e il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a
sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per
la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3 e 4; 4,
comma 1; 5, comma 1, lettere a), b) e c);
b) con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque
milioni per la violazione degli articoli 3, comma 8; 5, comma 1,
lettera d); 11, comma 1; 13, comma 3.
Art. 21.
Contravvenzioni commesse dai coordinatori
1 .
Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei
mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la
violazione dell'articolo 4, comma 1.
2 .
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:
a) con l'arresto da tre a
sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per
la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b) c) ed e);
b) con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque
milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d).
Art. 22.
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
1 .
I datori di lavoro sono puniti:
a) con l'arresto da tre a
sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per
la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a), e 12, comma 3;
b) con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque
milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4, e 14, commi 1
e 2.
Art. 23.
Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi
1 .
I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con
l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per
la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.
Art. 24.
Oneri
1 .
Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche
amministrazioni si farà fronte con le ordinarie risorse di bilancio di
ciascuna amministrazione.
Art. 25.
Entrata in vigore
1 .
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi dopo la
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
DATO A ROMA, ADDÌ 14 AGOSTO 1996
SCALFARO
PRODI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
TREU, MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DINI, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI FLICK, MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
CIAMPI, MINISTRO DEL TESORO
BINDI, MINISTRO DELA SANITÀ
BERSANI, MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
NAPOLITANO, MINISTRO DELL'INTERNO BASSANINI, MINISTRO PER LA FUNZIONE
PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI VISTO, IL GUARDASIGILLI: FLICK
Annesso A
Allegato I ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI GENIO CIVILE
DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA A)
1 .
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione,
conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali,
comprese le linee elettriche e gli impianti elettrici, le opere
stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di
bonifica, sistemazione forestale e di sterro.
2 .
Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo
smontaggio di elementi prefabbricati, la ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo
smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio e
smontaggio di impianti che comportano lavori di cui al comma 1 o
all'allegato II.
Annesso B
Allegato II ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI
PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO
11, COMMA 1
1 .
Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di
sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da
altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura
dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni
ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2 .
Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che
presentano rischi particolari per la sicurezza e la sa lute dei
lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza
sanitaria.
3 .
Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4 .
Lavori in prossimità di linee elettriche in tensione.
5 .
Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6 .
Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7 .
Lavori subacquei con respiratori.
8 .
Lavori in cassoni ad aria compressa.
9 .
Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10.Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
Annesso C
Allegato III CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI
CUI ALL'ARTICOLO 11
1 .
Data della comunicazione.
2 .
Indirizzo del cantiere.
3 .
Committente (i) nome (i) e indirizzo (i).
4 .
Natura dell'opera.
5 .
Responsabile (i) dei lavori, (nome (i) e indirizzo (i)).
6 .
Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la
progettazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)).
7 .
Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la
realizzazione dell'opera (nome (i) e indirizzo (i)).
8 .
Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9 .
Durata presunta dei lavori in cantiere.
10 .
Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11 .
Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12 .
Identificazione delle imprese già selezionate.
13 .
Ammontare complessivo presunto dei lavori.
Annesso D
Allegato IV (Articolo 9)
Prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri
1 .
I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle
norme di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626/1994.
Prescrizioni specifiche per i posti di lavoro nei cantieri
1 .
I posti di lavoro in cui si esercita l'attività di costruzione devono
soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazione vigente e a
quelle indicate nelle Sezioni I e II.
-Sezione I
Posti di lavoro nei cantieri all'interno dei locali
1 .
Porte di emergenza.
1.1 .
Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.
1.2 .
Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter
essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia
bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
1.3 .
Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di
emergenza.
2 .
Areazione.
2.1 .
Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di
ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i
lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste.
2.2 .
Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare
immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa
dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati
rapidamente.
3 .
Illuminazione naturale e artificiale.
3.1 .
I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di
sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano
un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la
salute dei lavoratori.
4 .
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.
4.1 .
I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o
piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e
antisdrucciolevoli.
4.2 .
Le superifici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali
devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere
condizioni appropriate di igiene.
4.3 Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti
interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle
vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere
costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti
posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non
possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti
qualora vadano in frantumi.
5 .
Finestre e lucernari dei locali.
5.1 .
Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter
essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera
sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da
costituire un pericolo per i lavoratori.
5.2 .
Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta
con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne
consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano
questo lavoro nonché per i lavoratori presenti.
6 .
Porte e portoni.
6.1 .
La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle
porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali.
6.2 .
Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte
trasparenti.
6.3 .
Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati
di pannelli trasparenti.
6.4 .
Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni
sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da temere che i
lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in
frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.
7 .
Vie di circolazione.
7.1 .
Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la
protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve
essere messo in evidenza.
8 .
Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili.
8.1 .
Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.
8.2 .
Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.
8.3 .
Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza
facilmente identificabili e accessibili. Sezione II Posti di lavoro nei
cantieri all'esterno dei locali
1. Caduta di oggetti.
1.1. I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati
in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.
2. Lavori di demolizione.
2.1. Quando la demolizione di un edificio o di una struttura può
presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati e intrapresi
soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.
3. Paratoie e cassoni.
3.1. Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di
resistenza sufficiente;
b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di
ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.
3.2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo
smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati
soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.
3.3. Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati ad
intervalli regolari da una persona competente.
Annesso E
Allegato V (Articolo 10) Corso di formazione per la
sicurezza del lavoro nel settore edile
Corso di
formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile
1 .
Durata del corso 120 ore.
2 .
Argomenti:
a) la legislazione vigente
in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
b) malattie professionali;
c) statistiche sulle
violazioni delle norme nei cantieri;
d) analisi dei rischi;
e) norme di buona tecnica e
criteri per l'organizzazione dei
cantieri e l'effettuazione dei lavori in sicurezza
(uso delle macchine, dei DPI, ponteggi e opere provvisionali etc);
f) metodologie per
l'elaborazione di piani di sicurezza e
coordinamento.
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