PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

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Legge  n.  46/90

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LEGGE 5 marzo 1990, n. 46
Norme per la sicurezza degli impianti
(Pubblicta sulla G.U. n. 59 del 12-3-1990 ed entrata in vigore il 13/3/1990)

(Legge abrogata con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22/1/2008)
(Consulta una tabella di confronto
fra la legge n. 46/1990 ed il D. M. n. 37 del 22/1/2008)

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

        a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

        b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

        c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

        d) gli  impianti  idrosanitari  nonché  quelli  di  trasporto, di trattamento, di  uso, di accumulo  e di consumo di  acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

        e) gli  impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

        f) gli  impianti  di sollevamento di  persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

        g) gli impianti di protezione antincendio.

2. Sono altresì  soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.
 
 

Art. 2
Soggetti abilitati

1. Sono  abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n.2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui  all'Art.lo 3, da  parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
 
 

Art. 3
Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:

        a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

        b) oppure  diploma  di  scuola  secondaria  superiore conseguito, con specializzazione relativa al  settore delle  attività di cui  all'Articolo 2, comma 1, presso un  istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

        c) oppure  titolo  o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di  formazione  professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

        d) oppure  prestazione  lavorativa  svolta, alle dirette  dipendenze  di  una  impresa  del  settore, nel  medesimo  ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai  fini dell'apprendistato, in  qualità  di  operaio  installatore  con  qualifica  di  specializzato  nelle  attività di  installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'Articolo 1.
 
 

Art. 4
Accertamento dei requisiti tecnico-professionali
(abrogato dall’Art. 7 del D.P.R. n. 392 del 18/4/94)

1. L'accertamento  dei  requisiti  tecnico-professionali  è  espletato per le imprese artigiane dalle commissioni  provinciali per l'artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da  una commissione nominata dalla  giunta della camera  di commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in  rappresentanza  degli  ordini  professionali,  un  membro  in  rappresentanza  dei  collegi  professionali,  un  membro in rappresentanza  degli  enti  erogatori  di  energia  elettrica e  di gas ed i restanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie più  rappresentative a livello nazionale degli esercenti  le attività disciplinate dalla  presente legge; la commissione è  presieduta  da un docente  universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo    di materia tecnica.

2. Le   imprese,  alle  quali   siano   stati   riconosciuti   i  requisiti  tecnico-professionali,  hanno  diritto  ad  un  certificato  di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'Articolo 15.
 
 

Art. 5
Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
( abrogato dall’Art. 7 del D.P.R.  n. 392 del 18/4/94)

1.  Hanno  diritto ad ottenere il riconoscimento  dei  requisiti  tecnico-professionali, previa  domanda  da  presentare entro un anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge,  alla  commissione  provinciale  per  l'artigianato, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell'albo provinciale delle imprese artigiane di  cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all'Articolo 1.

2.  Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti  tecnico-professionali, previa domanda  da presentare entro un anno dalla data di  entrata in  vigore della presente legge, alla  camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro  che  dimostrino  di  essere  iscritti, alla  medesima data, da almeno  un anno nel  registro delle  ditte di cui al regio decreto   20  settembre  1934, n. 2011,  e  successive modificazioni  ed   integrazioni,  come   imprese  installatrici  o  di manutenzione negli  impianti di cui all'Articolo 1.
 
 

Art. 6
Progettazione degli impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'Articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi  professionali, nell'ambito delle  rispettive competenze.

2. La  redazione  del  progetto  per  l'installazione,  la  trasformazione  e  l'ampliamento  degli  impianti  di  cui al comma 1  è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'Articolo 15.

3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:

    a) presso gli organi competenti  al rilascio di  licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

    b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.
 
 

Art. 7
Installazione degli impianti

1. Le  imprese  installatrici  sono  tenute  ad  eseguire  gli  impianti  a  regola  d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti  realizzati  secondo  le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel  rispetto di  quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

2. In  particolare  gli   impianti  elettrici  devono  essere dotati di impianti di messa a terra e di  interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.

3. Tutti  gli  impianti  realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo.
    (termine  prorogato  al 31/12/98 dall’Articolo 31 della Legge 7/8/97  n. 266)
 
 

Art. 8
Finanziamento dell'attività di normazione tecnica

1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni (INAIL) per  l'attività di  ricerca di cui all'Articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla  legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui  all'Articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.

2. La somma di cui  al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso  dell'anno precedente, è  iscritta  a carico del  capitolo 3030,  dello stato di  previsione  della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
 
 

Art. 9
Dichiarazione di conformità

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di  conformità degli  impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'Articolo 7. Di  tale dichiarazione, sottoscritta  dal  titolare dell'impresa  installatrice e recante i numeri di partita IVA e di  iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato  e agricoltura, faranno  parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'Articolo 6.
 
 

Art. 10
Responsabilità del committente o del proprietario

1. Il  committente  o  il  proprietario  è  tenuto  ad  affidare i  lavori  di  installazione, di  trasformazione, di  ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'Articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'Articolo 2.
 
 

Art. 11
Certificato di abitabilità e di agibilità

1. Il  sindaco  rilascia  il certificato di abitabilità  o di agibilità  dopo  aver  acquisito  anche  la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
 
 

Art. 12
Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri

1. Sono  esclusi  dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'Articolo 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'Articolo 1.

2. Sono altresì  esclusi dagli obblighi  della  redazione del progetto e del  rilascio del  certificato  di  collaudo le installazioni per apparecchi  per  usi  domestici  e  la  fornitura  provvisoria  di energia  elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'Articolo 9.
 
 

Art. 13
Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo

1. Qualora nuovi impianti  tra  quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'Articolo 1 vengano installati in edifici per  i  quali  è  già  stato  rilasciato  il  certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni  dalla conclusione dei  lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'Articolo 15.

2. In  caso di  rifacimento parziale di  impianti, il  progetto e  la dichiarazione  di  conformità  o  il  certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli  impianti  oggetto dell'opera di  rifacimento. Nella  relazione di cui all'Articolo 9 dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.
 
 

Art. 14
Verifiche

1. Per  eseguire  i  collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità  degli  impianti  alle disposizioni della  presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà  di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti,
    nell'ambito  delle  rispettive competenze, di  cui  all'Articolo 6, comma 1, secondo  le  modalità  stabilite  dal  regolamento di attuazione di cui all'Articolo 15.

2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
 
 

Art. 15
Regolamento di attuazione

1. Entro sei mesi dalla  data  di entrata in  vigore della  presente legge è emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel  regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti  obbligatoria  la  redazione  del  progetto  di  cui  all'Articolo 6  e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto  stesso  in  relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli  impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.

2. ( abrogato dall’Art. 7 del D.P.R. 392 del 18/4/94)

    Presso il Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato è  istituita una commissione permanente, presieduta dal direttore  generale della competente Direzione generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un  suo delegato, e composta da sei rappresentanti designati  dalle organizzazioni  sindacali maggiormente  rappresentative delle  categorie  imprenditoriali  e artigiane interessate, da sei rappresentanti delle professioni designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di gas.

3. ( abrogato dall’Art. 7 del D.P.R. 392 del 18/4/94)

    La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del comparto.
 
 

Art. 16
Sanzioni

1. Alla  violazione di  quanto  previsto  dall' Articolo 10 consegue,  a  carico  del  committente o del proprietario, secondo le modalità  previste dal  regolamento  di  attuazione  di  cui  all'Articolo 15,  una sanzione amministrativa da  lire centomila a lire cinquecentomila.  Alla  violazione  delle  altre  norme della  presente  legge  consegue,  secondo  le  modalità  previste  dal medesimo  regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Il  regolamento di  attuazione  di  cui  all'Articolo 15  determina  le  modalità  della  sospensione  delle imprese  dal registro o dall'albo di cui all'Articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità  delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.


Art. 17

Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali

1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.
 
 

Art. 18
Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione del  regolamento di attuazione  di cui all'Articolo 15 sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di  trasformazione,  di  ampliamento  e  di  manutenzione degli  impianti  di  cui all'Articolo 1 le imprese di cui all'Articolo 2, comma 1,  le  quali  sono  tenute  ad  eseguire  gli  impianti  secondo  quanto prescritto  dall'Articolo 7  ed  a  rilasciare al committente o al proprietario la dichiarazione di  conformità recante i numeri di partita IVA e gli estremi  dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di conformità di cui all'Articolo 9.
 
 

Art. 19
Entrata in vigore

1. La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello della sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.