LEGGE 24 novembre 1981
n. 689
(G.U. n. 329 del 30/11/1981)
MODIFICHE AL SISTEMA PENALE
CAPO I
Le sanzioni amministrative
SEZIONE I
Principi generali
Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in
forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione
della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto
nei casi e per i tempi in esse considerati.
Art. 2
Capacità di intendere e di volere
Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al
momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto
anni o non aveva, in base al criteri indicati nel codice penale, la
capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità
non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma,
della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza
dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa
ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente
e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto,
l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua
colpa.
Art. 4
Cause di esclusione della responsabilità
Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il
fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa
risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti
non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-
assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio
sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle
sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di
lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori
adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma
del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti
di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre
1997.
Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa,
ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo
che sia diversamente stabilito dalla legge.
Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la
violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene
immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata
contro la sua volontà.
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di
volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la
persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della
vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al
pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver
potuto impedire il fatto.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di
una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o,
comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o
incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della
somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di
regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
Art. 7
Non trasmissibilità dell'obbligazione
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si
trasmette gli eredi.
Art. 8
Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative
Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione
od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione,
soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave,
aumentata sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche
chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno
posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni
amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni
della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle
violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge
di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le
quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.
Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di
una violazione amministrativa, accertata con provvedimento
esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della
stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della
stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico
provvedimento esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima
disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei
fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta,
presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali
comuni.
La reiterazione è specifica se è violata la medesima
disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non sono
valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi
ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente
stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi
fino a quando il provvedimento che accerta la violazione
precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è
disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di
opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso,
se il provvedimento che accerta la precedente violazione è
annullato.
Art. 9
Principio di specialità
Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una
disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una
pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si
applica la disposizione speciale.
Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale
e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento
e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in
ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia
applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.
Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile
1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni, si
applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti
stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da
disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene
degli alimenti e delle bevande.
Art. 10
Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e
limite massimo
La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una
somma non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire
venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite
massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per
ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.
Art. 11
Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria
fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e
nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha
riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente
per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue
condizioni economiche.
Le disposizioni di questo capo si osservano, in quanto applicabili e
salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni
per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in
sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle
violazioni disciplinari.
SEZIONE II
Applicazione
Art. 13
Atti di accertamento
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni
per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle
violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e
procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata
dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni
altra operazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che
possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i
limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro
alla polizia giudiziaria.
E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante
posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione
obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo
stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono
procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i
quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi,
possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli
elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le
perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le
disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo
comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento
previsti dalle leggi vigenti.
Art. 14
Contestazione e notificazione
La violazione, quando è possibile, deve essere contestata
immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la
violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune
delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della
violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel
territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a
quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta
giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità
competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di
cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si
applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso
la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal
codice di procedura civile, anche da un funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il
domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta
salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza
del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio
di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si
estingue per la persona nel cui confronti è stata omessa la
notificazione nel termine prescritto.
Art. 15
Accertamenti mediante analisi di campioni
Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di
campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare
all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, l'esito dell'analisi.
L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la
partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è
presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i
campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla
comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere
allegato all'istanza medesima.
Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione
all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio. I
risultati della revisione dell'analisi sono comunicati
all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la
revisione dell'analisi.
Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla
contestazione di cui al primo comma dell'art. 14 ed il termine per
il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 decorre dalla
comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata
chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito
della stessa.
Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato
nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le
disposizioni dell'art. 14. Con il decreto o con la legge regionale
indicati nell'ultimo comma dell'art. 17 sarà altresì fissata la
somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è
tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle
vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa
analisi.
Art. 16
Pagamento in misura ridotta
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla
terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione
edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di
sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è
stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Nei casi di violazione dei regolamenti comunali e provinciali
continuano ad applicarsi; l'art. 107 del testo unico delle leggi
comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.
383.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le
norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non
consentivano l'oblazione.
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che
ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto,
con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,
all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del
Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si
riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle
violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade,
approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 e dalla legge
20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le
funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato
all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto
è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta
provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è
stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha
proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente
informare l'autorità amministrativa competente a norma del
precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio del Ministri, da emanare entro centottanta
giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del
decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407,
saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri,
previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le
modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art.
13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla
custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse;
sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le
regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge
nel termine previsto dal comma precedente.
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma
dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di
essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne
abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli
argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato
l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta
per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese,
all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione
degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il
rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione,
previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate,
che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La
restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con
l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la
confisca.
Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso
ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita
nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data
comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che
lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato
risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita
dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla
legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia
l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il
decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui
l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della
sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza
con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o
convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche
immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo
comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la
decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo
giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro
questo termine, l'opposizione si intende accolta.
Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo,
l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa
sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova
di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose
soggette a confisca obbligatoria.
Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro
cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di
pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno
in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal
giorno in cui è avvenuto il sequestro.
Art. 20
Sanzioni amministrative accessorie
L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice
penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24,
può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle
leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali
accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di
facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.
Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a
che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di
condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che
il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle
cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e
debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto,
sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è
ingiunto il pagamento.
E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la
fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle
quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga
emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La disposizione
indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a
persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione,
l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere
consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
Art. 21
Casi speciali di sanzioni amministrative-accessorie
Quando è accertata la violazione del primo comma dell'art. 32 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del
veicolo a motore o del natante che appartiene alla persona a cui è
ingiunto il pagamento, se entro il termine fissato con
l'ordinanza-ingiunzione non viene pagato, oltre alla sanzione
pecuniaria applicata, anche il premio di assicurazione per almeno
sei mesi.
Nel caso in cui sia proposta opposizione avverso
l'ordinanza-ingiunzione, il termine di cui al primo comma decorre
dal passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta
l'opposizione ovvero dal momento in cui diventa inoppugnabile
l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile
l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto ovvero viene
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
Quando è accertata la violazione dell'ottavo comma dell'art. 58 del
testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è
sempre disposta la confisca del veicolo. Quando è accertata la
violazione del secondo comma dell'art. 14 della legge 30 aprile
1962, n. 283, è sempre disposta la sospensione della licenza per un
periodo non superiore a dieci giorni.
Art. 22
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che
dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre
opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa
la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata
l'ordinanza notificata.
Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia
indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la
elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice
adito.
Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di
residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente
vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.
Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le
comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi
confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura
civile.
L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che
il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente
con ordinanza inoppugnabile.
Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui
all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace.
L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione
è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in
materia:
- di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- di previdenza e assistenza obbligatoria;
- urbanistica ed edilizia;
- di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della
fauna e delle aree protette;
- di igiene degli alimenti e delle bevande;
- di società e di intermediari finanziari;
- tributaria e valutaria.
L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:
- se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria
superiore nel massimo a lire trenta milioni;
- quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria
proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata
applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;
- quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da
quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta
eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre
1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Restano salve le competenze
stabilite da diverse disposizioni di legge.
Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine
previsto dal primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità
con ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa
l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso,
ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di
depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata,
copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché
alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed
il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente
o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità
che ha emesso l'ordinanza.
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione
devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del
codice di procedura civile.
L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in
giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può
avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si
presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice,
con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento
opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive
all'opposizione.
Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i
mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di
testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a
precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla
discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza
mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione
delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle
parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di
note difensive e rinvia la causa alla udienza immediatamente
successiva alla scadenza del termine per la discussione e la
pronuncia della sentenza.
Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al
dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo
depositata in cancelleria.
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede
d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e
imposta.
Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione,
ponendo a carico dell'opponente le spese di procedimento o
accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o
modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta.
Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si
applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura
civile.
Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove
sufficienti della responsabilità dell'opponente.
La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione.
Art. 24
Connessione obbiettiva con un reato
Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una
violazione non costituente reato, e per questa non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale
competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla
predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di
cui all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla
notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, alla autorità
giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la
comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della
violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è
avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in
misura ridotta.
Se l'autorità giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in
misura ridotta può essere effettuato prima dell'apertura del
dibattimento.
La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve
essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta
del pubblico ministero. Il giudice ne dispone di ufficio la
citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri
interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti
all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio. Il pretore,
quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica,
nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge
per la violazione.
La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non
costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per
estinzione del reato o per difetto di una condizione di
procedibilità.
Art. 25
Impugnabilità del provvedimento del giudice penale
La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi
dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente
reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico
ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata
al pagamento della somma dovuta per la violazione.
Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la
responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione
anche la persona indicata nel comma precedente.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di
procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi
civili.
Art. 26
Pagamento rateale della sanzione pecuniaria
L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione
pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi
in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga
pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere
inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere
estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato
dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al
pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica
soluzione.
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso
inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha
emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme
dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte
dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà
in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza
l'obbligo del non riscosso come riscosso.
E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede
l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del
50% rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2% delle
somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai
destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la
riscossione delle proprie entrate. Se la somma è dovuta in virtù di
una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art.
24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul
recupero delle spese processuali.
Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento
la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a
decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a
quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione
assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni
vigenti.
Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano
fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate
dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal
giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice
civile.
I proventi delle sanzioni sono devoluti agli enti a cui era
attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o
dell'ammenda.
Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20
giugno 1935 n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo
Stato. Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 17 i proventi
spettano alle regioni.
Continuano ad applicarsi, se previsti, i criteri di ripartizione
attualmente vigenti. Sono tuttavia escluse dalla ripartizione le
autorità competenti ad emanare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento
e la quota loro spettante è ripartita tra gli altri aventi diritto,
nella proporzione attribuita a ciascuno di essi.
Art. 30
Valutazione delle violazioni in materia di circolazione stradale
Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida
e del documento di circolazione, si tiene conto anche delle
violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle
norme del testo unico sulla circolazione stradale approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e
dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di
trasporto merci.
Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della
patente di guida o del documento di circolazione, quando ne
ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura
ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora
l'autorità giudiziaria, pronunziando ai sensi degli articoli 23, 24
e 25, abbia escluso la responsabilità per la violazione.
Nei casi sopra previsti e in ogni altro caso di revoca o sospensione
del documento di circolazione da parte del prefetto o di altra
autorità, il provvedimento è immediatamente comunicato al competente
ufficio provinciale della motorizzazione civile.
Art. 31
Provvedimenti dell'autorità regionale
I provvedimenti emessi dall'autorità regionale per l'applicazione
della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro
non sono soggetti al controllo della Commissione prevista dall'art.
41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
L'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione è regolata dagli
articoli 22 e 23.
SEZIONE III
Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni
Art. 32
Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o
alla ammenda
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le
quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo
quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'art. 39.
La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso
previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena
detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.
La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti
in esso previsti che siano punibili a querela.
Art. 33
Altri casi di depenalizzazione
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro le contravvenzioni previste:
- dagli articoli 669, 672, 687, 693 e 694 del codice penale;
dagli articoli 121 e 124 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, nella parte non abrogata dall'art. 14 della legge 19 maggio
1976, n. 398;
- dagli articoli 121, 180, 181 e 186 del regolamento di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
- dagli articoli 8, 58, comma ottavo, 72, 83, comma sesto, 88,
comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, come modificati dalle leggi 14 febbraio 1974,
n. 62, e 14 agosto 1974, n. 394, nonché dal decreto-legge 11
agosto 1975, n. 367, convertito, con modificazioni, nella legge 10
ottobre 1975, n. 486;
- dal primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n.
990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
Art. 34
Esclusione della depenalizzazione
La disposizione del primo comma dell'art. 32 non si applica ai reati
previsti:
- dal codice penale, salvo quanto disposto dall'art. 33, lettera
a);
- dall'art. 19, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n.
194, sulla interruzione volontaria della gravidanza;
- da disposizioni di legge concernenti le armi, le munizioni e
gli esplosivi;
- dall'art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26
febbraio 1963 n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti,
salvo che per le contravvenzioni previste dagli articoli 8 e 14
della stessa legge 30 aprile 1962, n. 283;
- dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sulla disciplina degli
alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici;
- dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, sulla tutela delle acque
dall'inquinamento;
- dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente provvedimenti
contro l'inquinamento atmosferico;
- dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi
all'impiego pacifico del l'energia nucleare;
- dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia;
- dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto
riguarda l'assunzione dei lavoratori e le assicurazioni sociali,
salvo quanto previsto dal successivo art. 35;
- dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul
lavoro ed all'igiene del lavoro;
- dall'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, e dall'art. 89 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale.
Art. 35
Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni previste
dalle leggi in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie,
punite con la sola ammenda.
Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del
versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa,
ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle
forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso
provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei
contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste
dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile.
Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva
l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa
sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e
dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente.
Avverso l'ordinanza-ingiunzione può essere proposta, nel termine
previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in
funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo
dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio
di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del
codice di procedura civile.
Si osservano, in ogni caso, gli articoli 13, 14, 20, 24, 25, 26, 27,
28, 29 e 38 in quanto applicabili. (Secondo periodo - Abrogato).
L'ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi del secondo comma
costituisce titolo per iscrivere ipoteca legale sui beni del
debitore, nei casi in cui essa è consentita, quando la opposizione
non è stata proposta ovvero è stata dichiarata inammissibile o
rigettata. In pendenza del giudizio di opposizione la iscrizione
dell'ipoteca è autorizzata dal pretore se vi è pericolo nel ritardo.
Per le violazioni previste dal primo comma che non consistono
nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi e che non
sono allo stesso connesse a norma del terzo comma si osservano le
disposizioni delle sezioni I e II di questo Capo, in quanto
applicabili.
La disposizione del primo comma non si applica alle violazioni
previste dagli articoli 53, 54, 139, 157, 175 e 246 del testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
(Nono comma - Abrogato).
Art. 36
Omissione o ritardo nel versamento di contributi e premi in
materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
La sanzione amministrativa per l'omissione totale o parziale del
versamento di contributi e premi in materia assistenziale e
previdenziale non si applica se il pagamento delle somme dovute
avviene entro trenta giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo
stesso termine, il datore di lavoro presenta domanda di dilazione
all'ente o istituto di cui al secondo comma dell'articolo
precedente. Tuttavia, quando è stata presentata domanda di
dilazione, la sanzione amministrativa si applica se il datore di
lavoro:
- omette anche un solo versamento alla scadenza fissata
dall'ente e istituto;
- non provvede al pagamento delle somme dovute entro venti
giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda di dilazione.
Per gli effetti previsti dalla lettera b) del precedente comma la
mancata comunicazione dell'accoglimento della domanda di dilazione
entro novanta giorni dalla sua presentazione equivale a rigetto
della medesima.
Art. 37
Omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di
lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e
premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza
obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie,
ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o, in, parte,
non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni
quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi
previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per
un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque
milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi
complessivamente dovuti.
Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al
pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata
formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il
procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della
notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di
procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo
amministrativo o giudiziario di primo grado.
La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso
dilazione, estingue il reato.
Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare
comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta
regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o
giudiziario.
La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'art. 32 è pari
all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle
disposizioni che prevedono le singole violazioni.
La somma dovuta come sanzione amministrativa è da lire ventimila a
lire cinquecentomila per la violazione dell'art. 669 del codice
penale e da lire cinquantamila a lire cinquecentomila per la
violazione dell'art. 672 del codice penale.
(Terzo comma abrogato)
La somma dovuta è da lire duecentomila a lire due milioni per la
violazione degli articoli 8, 58, comma ottavo, 72 e 83, comma sesto,
da lire centomila a lire cinquecentomila per la violazione dell'art.
88, comma sesto, del testo unico delle norme sulla circolazione
stradale.
La somma dovuta è da lire centomila a lire un milione per la
violazione dell'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e da lire
cinquantamila a lire duecentomila per la violazione dell'ultimo
comma dell'art. 14 della stessa legge.
La somma dovuta è da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la
violazione del primo comma dell'art. 32 della legge 24 dicembre
1969, n. 990.
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi
in materia finanziaria punite solo con la multa o con l'ammenda.
Se le leggi in materie finanziarie prevedono, oltre all'ammenda o
alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si
aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione
viene unificata a tutti gli effetti.
Alle violazioni previste nel primo comma si applicano le
disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive
modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi
speciali.
In deroga a quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 gennaio 1929,
n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte
di fabbricazione è consentito al trasgressore di estinguere
l'obbligazione mediante il pagamento, entro trenta giorni dalla
contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilità
relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma
pari ad un sesto del massimo della sanzione pecuniaria, o, se più
favorevole, al limite minimo della sanzione medesima.
In caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria nel termine
prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilità
relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuti
mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo
unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite
con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli articoli 27,
penultimo comma, 29 e 38, primo comma.
SEZIONE IV
Disposizioni transitorie e finali
Art. 40
Violazioni commesse anteriormente alla legge di depenalizzazione
Le disposizioni di questo capo si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge
che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non
sia stato definito.
Art. 41
Norme processuali transitorie
L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le
violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di
archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione
degli atti all'autorità competente. Da tale momento decorre il
termine di cui al secondo comma dell'art. 14 per la notifica delle
violazioni, quando essa non è prevista dalle leggi vigenti. Le multe
e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con
decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della
presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento,
con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.
Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le
stesse sono applicabili a norma dell'art. 20. Restano salvi,
altresì, i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed
al documento di circolazione, ai sensi del testo unico delle norme
sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e della legge 20 giugno
1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro
effetto si applica il secondo comma dell'art. 2 del codice penale.
Sono abrogati la legge 3 maggio 1967, n. 317, gli articoli 4 e 5
della legge 9 ottobre 1967, n. 950, gli articoli 14 e 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1228, l'art. 13
della legge 29 ottobre 1971, n. 889, la legge 24 dicembre 1975, n.
706, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente
legge.
CAPO II
Aggravamento di pene e nuove disposizioni penali
Art. 43
Entrata in vigore
Le norme di questo capo entrano in vigore il centottantesimo giorno
dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 44
Pubblicazione di discussioni o deliberazioni segrete delle Camere
L'art. 683 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 683. - (Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni
segrete di una delle Camere). - Chiunque, senza autorizzazione,
pubblica col mezzo della stampa o con un altro dei mezzi indicati
nell'art. 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o
delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati è
punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con
l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire duecentomila
a cinquecentomila".
Art. 45
Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale
L'art. 684 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un provvedimento
penale). - Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per
riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un
procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione,
è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da lire
centomila a cinquecentomila".
Art. 46
Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento
penale
L'art. 685 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 685. - (Indebita pubblicazione di notizie concernenti un
procedimento penale). - Chiunque pubblica i nomi dei giudici con
l'indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono
nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con
l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire
cinquantamila a duecentomila".
Art. 47
Modifica all'art. 697 del codice penale in materia di denuncia di
armi all'autorità
Il secondo comma dell'art. 697 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano
armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito
con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire
cinquecentomila".
Art. 48
Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari
L'art. 235 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, modificato per
effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è sostituito dal
seguente:
"Art. 235. - (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti
cambiari). - Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti
cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel
termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei
protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti,
è punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila. La stessa pena
si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto
non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a
norma dell'art. 13, secondo comma, o trasmette un elenco
incompleto".
Art. 49
Modifica dell'art. 3 delle disposizioni relative al mercato
mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari
L'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216,
modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è
sostituito dal seguente:
"Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di
società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano
alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano
l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'arresto fino a tre
mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni".
Art. 50
Modifica dell'art. 5 delle disposizioni relative al mercato
mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari
Il sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216,
modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è
sostituito dal seguente:
"Gli amministratori delle società sono puniti con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni ove
omettano le comunicazioni previste dal presente articolo; ove le
eseguano con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti
con l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano
comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a tre anni, salvo
che il fatto non costituisca reato più grave. Per la violazione
dell'obbligo di alienazione delle azioni o quote eccedenti si
applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'art. 2630 del
codice civile".
Art. 51
Modifica dell'art. 17 delle disposizioni relative al mercato
mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari
L'ultimo comma dell'art. 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216,
modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è
sostituito dal seguente:
"I soggetti indicati nel primo comma che non eseguano le
dichiarazioni e comunicazioni prescritte dal presente articolo nei
termini ivi stabiliti sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni; ove le eseguano
con un ritardo non superiore a trenta giorni sono puniti con
l'ammenda da lire 1 milione a lire 20 milioni; ove eseguano
dichiarazioni e comunicazioni false sono puniti con l'arresto fino a
tre anni".
Art. 52
Modifica dell'art. 18 delle disposizioni relative al mercato
mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari
L'ultimo comma dell'art. 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216,
modificato per effetto della legge 24 dicembre 1975, n. 706, è
sostituito dal seguente:
"L'omissione della comunicazione alla Commissione o la inosservanza
delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da
lire 4 milioni a lire 40 milioni".
CAPO III
Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi
SEZIONE I
Applicazione delle sanzioni sostitutive
Art. 53
Sostituzione di pene detentive brevi
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, quando ritiene di
dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di
un anno può sostituire tale pena con la semidetenzione;
quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi
può sostituirla anche con la libertà controllata, quando ritiene di
doverla determinare entro il limite di tre mesi può
sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie
corrispondente.
La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri
indicati dall'art. 57 della presente legge e dall'art. 135 del
codice penale. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena
pecuniaria si applicano altresì gli articoli 133-bis secondo comma,
e 133-ter del codice penale.
Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per
decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i
reati perseguibili di ufficio, ritiene di dover infliggere la multa
o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva. Nel decreto
devono essere indicati i motivi che determinano la sostituzione.
Nei casi previsti dall'art. 81 del codice penale, quando per ciascun
reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene
conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che
dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione
della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il
giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine
della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera
la sostituzione.
Art. 54
Abrogato
La semidetenzione comporta in ogni caso l'obbligo di trascorrere
almeno dieci ore al giorno negli istituti o nelle sezioni indicati
nel secondo comma dell'art. 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
situati nel comune di residenza del condannato o in un comune
vicino. La determinazione delle ore e l'indicazione dell'istituto
sono effettuate in relazione alle comprovate esigenze di lavoro o di
studio del condannato.
La semidetenzione comporta altresì:
- il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed
esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di
polizia;
- la sospensione della patente di guida;
- il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della
validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento
equipollente;
- l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta
degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza
emessa a norma dell'art. 62 e l'eventuale provvedimento di
modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma
dell'art. 64.
Durante il periodo di permanenza negli istituti o nelle sezioni
indicate nel primo comma, il condannato è sottoposto alle norme
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e del decreto del Presidente
della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, in quanto applicabili.
La libertà controllata comporta in ogni caso:
- il divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo
autorizzazione concessa di volta in volta ed esclusivamente per
motivi di lavoro, di studio, di famiglia o di salute;
- l'obbligo di presentarsi almeno una volta al giorno, nelle ore
fissate compatibilmente con gli impegni di lavoro o di studio del
condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in
mancanza di questo, presso il comando dell'Arma dei carabinieri
territorialmente competente;
- il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni ed
esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di
polizia;
- la sospensione della patente di guida;
- il ritiro del passaporto, nonché la sospensione della
validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento
equipollente;
- l'obbligo di conservare e di presentare ad ogni richiesta
degli organi di polizia e nel termine da essi fissato l'ordinanza
emessa a norma dell'art. 62 e l'eventuale provvedimento di
modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma
dell'art. 64.
Nei confronti del condannato il magistrato di sorveglianza può
disporre che i centri di servizio sociale previsti dalla legge 26
luglio 1975, n. 354, svolgano gli interventi idonei al suo
reinserimento sociale.
Art. 57
Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio
Per ogni effetto giuridico la semidetenzione e la libertà
controllata si considerano come pena detentiva della specie
corrispondente a quella della pena sostituita.
La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se
sostitutiva della pena detentiva.
Per la determinazione della durata della pena sostitutiva anche nei
casi in cui è concessa la sospensione condizionale della pena, e per
qualsiasi altro effetto giuridico, un giorno di pena detentiva
equivale a un giorno di semidetenzione o a due giorni di libertà
controllata.
Art. 58
Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena
detentiva
Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei
criteri indicati nell'art. 133 del codice penale, può sostituire la
pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea
al reinserimento sociale del condannato.
Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le
prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Deve in ogni caso
specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo
di pena erogata.
Art. 59
Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva
La pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro
che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena
detentiva complessivamente superiore a due anni di reclusione, hanno
commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente.
La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso
nell'ultimo decennio, non può essere sostituita:
- nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due
volte per reati della stessa indole;
- nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta
con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo
comma dell'art. 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia
stata revocata la concessione del regime di semilibertà;
- nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si
trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà
vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale,
disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27
dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.
Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dai seguenti
articoli del codice penale:
318 (corruzione per un atto d'ufficio);
319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio);
321 (pene per il corruttore);
322 (istigazione alla corruzione);
355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che
si tratti di fatto commesso per colpa;
371 (falso giuramento della parte);
372 (falsa testimonianza);
373 (falsa perizia o interpretazione);
385 (evasione);
391, primo comma (procurata inosservanza dolosa di misure di
sicurezza detentive);
443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);
444 (commercio di sostanze alimentari nocive);
445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute
pubblica);
452 (delitti colposi contro la salute pubblica);
501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o
nelle borse di commercio);
501-bis (manovre speculative su merci);
590, secondo e terzo comma (lesioni personali colpose),
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del
lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo
comma, n. 2, o dal secondo comma dell'art. 583 del codice penale;
644 (usura).
Le pene sostitutive non si applicano, altresì, ai reati previsti
dagli articoli 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n.
615 (provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico) e dagli
articoli 21 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la
tutela delle acque dall'inquinamento).
Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi
relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e all'igiene
del lavoro, nonché dalle leggi in materia edilizia ed urbanistica e
in materia di armi da sparo, munizioni ed esplosivi, quando per
detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria.
Art. 61
Condanna alla pena sostitutiva
Il giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna o del decreto
penale deve indicare la specie e la durata della pena detentiva
sostituita con la semidetenzione, la libertà controllata o la pena
pecuniaria.
Art. 62
Determinazione delle modalità di esecuzione della semidetenzione e
della libertà controllata
Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione
trasmette l'estratto della sentenza di condanna alla semidetenzione
o alla libertà controllata al magistrato di sorveglianza del luogo
di residenza del condannato, che determina le modalità di esecuzione
della pena avvalendosi dei criteri indicati negli articoli 55 e 56 e
osservando le norme del capo II-bis del titolo II della legge 26
luglio 1975 n. 354.
Quando il condannato svolge un lavoro per il quale la patente di
guida costituisce indispensabile requisito, il magistrato di
sorveglianza può disciplinare la sospensione in modo da non
ostacolare il lavoro del condannato.
L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di esecuzione della
pena è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di
pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in
mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri
territorialmente competente, che procede a norma dell'art. 63.
Nel caso di semidetenzione, l'ordinanza è trasmessa altresì al
direttore dell'istituto penitenziario cui il condannato è stato
assegnato.
Art. 63
Esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata
Appena ricevuta l'ordinanza prevista nel penultimo comma
dell'articolo precedente, l'organo di polizia ne consegna copia al
condannato ingiungendogli di attenersi, a decorrere dal giorno
successivo, alle prescrizioni in essa contenute. Provvede altresì al
ritiro e alla custodia delle armi, munizioni ed esplosivi, della
patente di guida e del passaporto ed alla apposizione sui documenti
equipollenti dell'annotazione "documento non valido per l'espatrio",
limitatamente alla durata della pena.
Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, sulla
patente di guida, o su un foglio aggiunto che deve costituirne parte
integrante, sono annotate le modalità di utilizzazione stabilite dal
magistrato di sorveglianza.
Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai
sensi del primo comma sono restituite a cura dello stesso organo di
polizia, vengono inoltre annullate le annotazioni effettuate ai
sensi dei commi precedenti.
Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è
data notizia al questore e agli altri uffici interessati, nonché al
direttore dell'istituto o della sezione presso cui si trova il
condannato alla semidetenzione.
Se il condannato è detenuto o internato, l'ordinanza del magistrato
di sorveglianza è trasmessa anche al direttore dell'istituto
penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di
polizia della dimissione del condannato: la pena inizia a decorrere
dal giorno successivo a quello della dimissione. Quando la località
designata per l'esecuzione della pena è diversa da quella in cui il
condannato si trova, il termine per l'inizio dell'esecuzione è
prolungato dei giorni necessari per il viaggio, secondo i criteri
indicati nel primo comma dell'art. 183 del codice di procedura
penale.
Art. 64
Modifica delle modalità di esecuzione della semidetenzione e della
libertà controllata
Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'art. 62
possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza per
sopravvenuti motivi di assoluta necessità, osservando le norme del
capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354. La
richiesta di modifica delle prescrizioni non sospende l'esecuzione
della pena tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza,
possono essere modificate con provvedimento provvisorio revocabile
in qualsiasi fase del procedimento. L'ordinanza che conclude il
procedimento è immediatamente trasmessa all'organo di polizia o al
direttore dell'istituto o della sezione competenti per il controllo
sull'adempimento delle prescrizioni. Agli stessi organi sono
trasmessi immediatamente i provvedimenti provvisori emanati ai sensi
del comma precedente.
Non possono essere modificate le prescrizioni di cui ai numeri 1, 3
e 4 dell'art. 55 e 3, 5 e 6 dell'art. 56.
Art. 65
Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la
sentenza di condanna
L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato
sconta la semidetenzione o la libertà controllata o, in mancanza di
questo, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente
competente verifica periodicamente che il condannato adempia alle
prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed un
fascicolo per ogni condannato sottoposto a controllo.
Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza
di condanna, l'ordinanza del magistrato di sorveglianza con le
eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione, copia
della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre
autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne
riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena.
Si applicano al condannato alla semidetenzione le norme di cui
all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile
1976, n. 431.
Il controllo sull'osservanza dell'obbligo prescritto dal primo comma
dell'art. 55 viene effettuato dal direttore dell'istituto o della
sezione ivi indicata.
Art. 66
Inosservanza delle prescrizioni inerenti alla semidetenzione e
alla libertà controllata
Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla
semidetenzione o alla libertà controllata, la restante parte della
pena si converte nella pena detentiva sostituita.
Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o il direttore
dell'istituto o della sezione a cui il condannato è assegnato devono
informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che ha
emesso l'ordinanza prevista dall'art. 62, di ogni violazione degli
adempimenti sui quali gli organi medesimi esercitano i rispettivi
controlli.
Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di
sorveglianza, la quale, compiuti, ove occorra, sommari accertamenti,
qualora ritenga doversi procedere alla conversione prevista dal
primo comma, provvede con ordinanza osservate le norme contenute nel
capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354.
L'ordinanza è trasmessa al pubblico ministero competente, il quale
provvede mediante ordine di carcerazione.
Art. 67
Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione
L'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime
di semilibertà sono esclusi per il condannato in espiazione di pena
detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma
dell'articolo precedente.
Art. 68
Sospensione dell'esecuzione della semidetenzione e della libertà
controllata
L'esecuzione della semidetenzione o della libertà controllata è
sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di
consegna; essa è altresì sospesa in caso di arresto in flagranza ai
sensi degli articoli 235 e 236 del codice di procedura penale, di
fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di
una misura di sicurezza.
L'ingiunzione effettuata dall'organo di polizia ai sensi del primo
comma dell'art. 63 nei confronti dell'imputato detenuto o internato
non sospende l'esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza
detentive né il corso della carcerazione preventiva né
l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
Nei casi previsti dal primo comma il magistrato di sorveglianza
determina la durata residua della pena sostitutiva e trasmette il
provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; questi
informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui
riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva.
La semidetenzione o la libertà controllata riprendono a decorrere
dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione
della pena detentiva; si applica la disposizione dell'ultimo comma
dell'art. 63.
Art. 69
Sospensione disposta a favore del condannato
Per motivi di particolare rilievo, attinenti al lavoro, allo studio
o alla famiglia possono essere concesse, ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sospensioni
della semidetenzione e della libertà controllata per la durata
strettamente necessaria e comunque per non più di sette giorni per
ciascun mese di pena.
Nel periodo della sospensione può essere imposto l'obbligo previsto
dal secondo comma dell'art. 284 del codice di procedura penale. Se
il condannato viola le prescrizioni o non si presenta all'ufficio di
polizia indicato nell'art. 65 nelle dodici ore successive alla
scadenza del periodo di sospensione, la pena sostitutiva si converte
in quella sostituita, a norma dell'art. 66.
Nei casi previsti dai numeri 2 e 3 del primo comma dell'art. 147 del
codice penale, quando l'esecuzione della semidetenzione o della
libertà controllata è già iniziata, la sospensione può essere
ordinata dal magistrato di sorveglianza che ha determinato le
modalità di esecuzione della pena. Negli altri casi si applicano le
disposizioni dell'art. 589 del codice di procedura penale.
Art. 70
Esecuzione di pene concorrenti
Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più
reati, una o più sentenze di condanna alla pena della semidetenzione
o della libertà controllata si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni degli articoli da 71 a 80 dei codice penale e dell'art.
582 del codice di procedura penale.
Tuttavia, se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata
eccede complessivamente a durata di sei mesi, si applica la
semidetenzione per la parte che eccede tale limite e fino a un anno.
Oltre questo limite si applica per intero la pena detentiva
sostituita.
Le pene della semidetenzione e della libertà controllata sono sempre
eseguire nell'ordine, dopo le pene detentive; la libertà controllata
è eseguita dopo la semi-detenzione.
Art. 71
Esecuzione delle pene pecuniarie
Alle pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive si applicano
le disposizioni dell'art. 586 del codice di procedura penale.
Art. 72
Revoca della pena sostitutiva
Se sopravviene una delle condanne previste nell'art. 59, commi primo
e secondo, lettera a), ovvero la condanna a pena detentiva per un
fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena, questa
viene revocata per la parte non ancora eseguita e convertita a norma
dell'art. 66.
A tali fini, il cancelliere del giudice dell'esecuzione informa
senza indugio il giudice di sorveglianza competente.
Art. 73
Iscrizioni nel casellario giudiziale
Nei casi previsti dall'art. 604 del codice di procedura penale i
decreti e le sentenze di condanna alle pene sostitutive sono
iscritti nel casellario giudiziale, anche con l'indicazione della
pena sostitutiva.
Nel casellario giudiziale sono altresì iscritte le ordinanze
previste dall'art. 66, ultimo comma, e dall'art. 108, ultimo comma.
Art. 74
Iscrizione nel casellario giudiziale
Dopo l'art. 58 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il
seguente:
"Art. 58-bis. - (Iscrizione nel casellario giudiziale). - Nel
casellario giudiziale sono iscritti i provvedimenti della sezione di
sorveglianza relativi alla irrogazione e alla revoca delle misure
alternative alla pena detentiva.
Art. 75
Disposizioni relative ai minorenni
Le disposizioni contenute nell'art. 56 non si applicano al
condannato il quale, al momento della trasmissione dell'estratto
della sentenza di condanna prevista nell'art. 62, non abbia compiuto
gli anni diciotto.
In tal caso la libertà controllata è eseguita con le modalità
stabilite dai commi dal quarto al decimo dell'art. 47 della legge 26
luglio 1975, n. 354, e le funzioni attribuite agli organi di polizia
dagli articoli 62, 63, 64, 65, 66, 68 e 69 sono svolte dall'ufficio
di servizio sociale per minorenni.
Le norme previste da questo capo si applicano anche ai procedimenti
penali pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente
legge. La Corte di cassazione decide ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 538 del codice di procedura penale.
SEZIONE II
Applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato
Art. 77
Ambito e modalità d'applicazione
Nel corso dell'istruzione e fino a quando non sono compiute per la
prima volta le formalità di apertura del dibattimento, il giudice,
quando ritiene, in seguito all'esame degli atti e agli accertamenti
eventualmente disposti, che sussistono elementi per applicare per il
reato per cui procede la sanzione sostitutiva della libertà
controllata o della pena pecuniaria può disporre con sentenza, su
richiesta dell'imputato e con il parere favorevole del pubblico
ministero, l'applicazione della sanzione sostitutiva, con esclusione
di ogni pena accessoria e misura di sicurezza, ad eccezione della
confisca nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 240 del
codice penale. In tal caso, con la stessa sentenza, dichiara estinto
il reato per intervenuta applicazione della sanzione sostitutiva su
richiesta dell'imputato. Nella determinazione e nell'applicazione
della sanzione sostitutiva si osservano le disposizioni della
sezione I di questo capo. La sentenza produce i soli effetti
espressamente previsti nella presente sezione. Contro la sentenza è
ammesso soltanto ricorso per cassazione.
Sulla richiesta formulata dall'imputato prima dell'emissione del
decreto di citazione a giudizio, della richiesta di citazione a
giudizio o dell'ordinanza di rinvio a giudizio, provvede il pretore
per i procedimenti dinanzi a lui pendenti ed il giudice istruttore
negli altri casi; il parere del pubblico ministero è espresso dal
procuratore della Repubblica. Se la richiesta è formulata in un
momento successivo, provvede il giudice del dibattimento ed il
parere è espresso dal pubblico ministero di udienza.
Art. 79
Applicazione nell'ulteriore corso del procedimento
Il giudice può procedere ai sensi dell'art. 77 in ogni stato e grado
del procedimento, quando l'imputato ha formulato la richiesta di cui
allo stesso articolo nel termine ivi previsto.
Il provvedimento di cui all'art. 77 non può essere emesso nei
confronti di chi in precedenza ne ha già beneficiato o nei confronti
di chi ha riportato condanna a pena detentiva.
Art. 81
Iscrizione nel casellario giudiziale
La sentenza pronunciata a norma dell'art. 77 è iscritta nel
casellario giudiziale per i soli effetti di cui all'articolo
precedente.
Art. 82
Esecuzione delle sanzioni sostitutive
Per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive si applicano le
disposizioni della sezione I di questo capo.
Colui il quale viola, in tutto o in parte, gli obblighi impostigli
con la sentenza pronunciata a norma dell'art. 77 è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna la pena non
può essere sostituita a norma di questo capo.
Quando per il reato per il quale si procede è ammessa l'oblazione o
può trovare applicazione la disposizione prevista dall'art. 77 ne va
fatta menzione nella comunicazione giudiziaria.
Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano anche
ai reati commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge.
CAPO IV
Estensione della perseguibilità a querela
Art. 86
Nuovo testo degli articoli 334 e 335 del codice penale
Gli articoli 334 e 335 del codice penale sono sostituiti dai
seguenti: "Art. 334. - (Sottrazione o danneggiamento di cose
sottoposte a sequestro disposto nel corso di procedimento penale o
dall'autorità amministrativa). - Chiunque sottrae, sopprime,
distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro
disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità
amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di
favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione. Si
applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire
sessantamila a lire seicentomila se la sottrazione, la soppressione,
la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal
proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. La pena è della
reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire
seicentomila, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa
medesima non affidata alla sua custodia". "Art. 335. - (Violazione
colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a
sequestro disposto nel corso di un provvedimento penale o
dall'autorità amministrativa). - Chiunque, avendo in custodia una
cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento
penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la
distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la
soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la
multa fino a lire seicentomila".
Art. 87
Sottrazione, distruzione o danneggiamento di cose sottoposte a
pignoramento, sequestro giudiziario o conservativo
Il terzo comma dell'art. 388 del codice penale è sostituito dai
seguenti commi:
"Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una
cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro
giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno
e con la multa fino a lire seicentomila. Si applicano la reclusione
da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a lire
seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa
affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre
anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto è
commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della
cosa. Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a
sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta,
omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione
fino ad un anno o con la multa fino a un milione. Il colpevole è
punito a querela della persona offesa".
Art. 88
Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose
sottoposte a pignoramento o sequestro giudiziario o conservativo
Dopo l'art. 388 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 388-bis. - (Violazione colposa dei doveri inerenti alla
custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro
giudiziario o conservativo) . - Chiunque, avendo in custodia una
cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o
conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione,
ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o
con la multa fino a lire seicentomila".
Art. 89
Casi di perseguibilità a querela
Dopo l'art. 493 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 493-bis. - (Casi di perseguibilità a querela). - I delitti
previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli
488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono
punibili a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio, se i
fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano
un testamento olografo".
Art. 90
Modifica dell'art. 570 del codice penale in materia di violazione
degli obblighi di assistenza familiare
All'art. 570 del codice penale dopo il secondo comma è inserito il
seguente:
"Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi
previsti dal n. 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei
minori, dal n. 2 del precedente comma".
Art. 91
Modifica dell'art. 582 del codice penale in materia di lesione
personale
Il secondo comma dell'art. 582 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non
concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli
583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima
parte dell'art. 577, il delitto è punibile querela della persona
offesa".
Art. 92
Modifica dell'art. 590 del codice penale in materia di lesioni
personali colpose
L'ultimo comma dell'art. 590 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei
casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti
commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale".
Art. 93
Modifica dell'art. 627 del codice penale in materia di sottrazione
d cose comuni
Il primo comma dell'art. 627 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad
altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a
chi la detiene è punito a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a
quattrocentomila.
L'art. 631 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 631. - (Usurpazione). - Chiunque, per appropriarsi, in tutto o
in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è
punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre
anni e con la multa fino a lire quattrocentomila".
Art. 95
Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi
L'art. 632 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 632. - (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei
luoghi). - Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto
profitto, devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato
dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire
quattrocentomila".
Art. 96
Modifica dell'art. 636 del codice penale in materia di
introduzione, abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo
abusivo
Nell'art. 636 del codice penale è aggiunto in fine il seguente
comma: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa".
Art. 97
Casi di esecuzione della perseguibilità a querela
Dopo l'art. 639 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 639-bis. - (Casi di esecuzione della perseguibilità a
querela). - Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si
procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici
pubblici o destinati ad uso pubblico".
Art. 98
Modifica dell'art. 640 del codice penale in materia di truffa
Nell'art. 640 del codice penale è aggiunto in fine il seguente
comma: "Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo
che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso
precedente o un'altra circostanza aggravante".
Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni
precedenti, commessi prima del giorno dell'entrata in vigore della
presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal
giorno suddetto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie
del fatto costituente reato. Se è pendente il procedimento, il
giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di
esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in
cui la persona offesa è stata informata.
CAPO V
Disposizioni in materia di pene pecuniarie
Art. 100
Condizioni economiche del reo; valutazione agli effetti della pena
pecuniaria. Pagamento rateale della multa o della ammenda
Dopo l'art. 133 del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 133-bis. - (Condizioni economiche del reo; valutazione agli
effetti della pena pecuniaria). - Nella determinazione
dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere
conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente anche
delle condizioni economiche del reo. Il giudice può aumentare la
multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle
sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo,
ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura
minima sia eccessivamente gravosa".
"Art. 133-ter. - (Pagamento rateale della multa o dell'ammenda). -
Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può
disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato,
che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a
trenta. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a lire
trentamila. In ogni momento il condannato può estinguere la pena
mediante un unico pagamento".
Art. 101
Nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice
penale
Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135, 136 del codice penale sono
sostituiti dai seguenti:
"Art. 24. - (Multa). - La pena della multa consiste nel pagamento
allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, né superiore
a dieci milioni. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la
legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può
aggiungere la multa da lire diecimila a lire quattro milioni".
"Art. 26. - (Ammenda). - La pena dell'ammenda consiste nel pagamento
allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila né
superiore a lire due milioni".
"Art. 66. - (Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di
più circostanze aggravanti). - Se concorrono più circostanze
aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può
superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato,
salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso
dell'art. 63, né comunque eccedere:
- gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
- gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
- e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se
si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente,
lire sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si avvale
della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'art 133-bis".
"Art. 78. - (Limiti degli aumenti delle pene principali). - Nel
caso di concorso di reati preveduto dall'art. 73, la pena da
applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al
quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque
eccedere:
- trenta anni per la reclusione;
- sei anni per l'arresto;
- lire trenta milioni per la multa e sei milioni per l'ammenda;
ovvero lire centoventicinque milioni per la multa e venticinque
milioni per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà di
aumento indicata nel capoverso dell'art. 133-bis. Nel caso di
concorso di reati preveduto dall'art. 74, la durata delle pene da
applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni
trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in
ogni caso dall'arresto".
"Art. 135. - (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). -
Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un
ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo
calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire,
di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva".
"Art. 136. - (Modalità di conversione di pene pecuniarie). - Le pene
della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del
condannato, si convertono a norma di legge".
Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità
del condannato si convertono nella libertà controllata per un
periodo massimo, rispettivamente, di un anno e di sei mesi.
Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non sia superiore
ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta del
condannato, in lavoro sostitutivo.
Il ragguaglio ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione
di venticinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà
controllata e cinquantamila lire, o frazione di cinquantamila lire,
per un giorno di lavoro sostitutivo.
Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva pagando la
multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della
libertà controllata scontata o del lavoro sostitutivo prestato.
Art. 103
Limite degli aumenti in caso di conversione delle pene pecuniarie
Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite per
insolvibilità del condannato la durata complessiva della libertà
controllata non può superare un anno e sei mesi, se la pena
convertita è quella della multa, e nove mesi, se la pena convertita
è quella dell'ammenda.
La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare in
ogni caso i sessanta giorni.
Art. 104
Nuovo testo degli articoli 163, 175 e 237 del codice penale
Gli articoli 163, 175 e 237 del codice penale sono sostituiti dai
seguenti: "Art. 163. - (Sospensione condizionale della pena). - Nel
pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per
un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che,
sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma
dell'art. 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà
personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il
giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per
il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni
se la condanna è per contravvenzione.
Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la
sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena
restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero
una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e
ragguagliata a norma dell'art. 135, sia equivalente ad una pena
privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel
complesso, a tre anni.
Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni
diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli
anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga
una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due
anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta
alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'art. 135, sia
equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un
tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi".
"Art. 175. - (Non menzione della condanna nel certificato del
casellario giudiziale). - Se, con una prima condanna, è inflitta una
pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria
non superiore a un milione, il giudice, avuto riguardo alle
circostanze indicate nell'art. 133, può ordinare in sentenza che non
sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario
giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di
diritto elettorale.
La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è
inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni
ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'art. 135 e
cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il
condannato della libertà personale per un tempo non superiore a
trenta mesi.
Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di
non fare menzione della condanna precedente è revocato. Le
disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla
condanna conseguono pene accessorie".
"Art. 237. - (Cauzione di buona condotta). - La cauzione di buona
condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende,
di una somma non inferiore a lire duecentomila, né superiore a lire
quattro milioni.
In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia
mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale. La durata
della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né
superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu
prestata".
Il lavoro sostitutivo consiste nella prestazione di un'attività non
retribuita a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato,
le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o
corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela
dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale,
previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni da parte
del Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato
di sorveglianza.
Tale attività si svolge nell'ambito della provincia in cui il
condannato ha la residenza, per una giornata lavorativa per
settimana, salvo che il condannato chieda di essere ammesso ad una
maggiore frequenza settimanale.
L'art. 586 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 586. - (Esecuzione di pene pecuniarie). - Le condanne a pene
pecuniarie sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai
regolamenti.
Per l'esecuzione delle pene pecuniarie pagabili ratealmente si
osservano le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ma
l'avviso di pagamento e il precetto debbono indicare l'importo e la
scadenza delle singole rate.
Per le garanzie di esecuzione si osservano gli articoli 616, 617 e
618.
Se si tratta di pena pecuniaria applicata con decreto di condanna
emesso dal pretore, assieme al decreto è notificato il precetto con
cui si ingiunge di pagare la multa o l'ammenda inflitta e le spese
del procedimento entro i cinque giorni successivi alla scadenza del
termine per proporre opposizione; ovvero, limitatamente alle pene
pecuniarie per le quali sia stato disposto il pagamento rateale
entro i cinque giorni successivi alla scadenza di ogni singola rata,
sempre che l'opposizione stessa non sia stata proposta.
Quando sia decorso inutilmente il tempo fissato nel precetto per il
pagamento della pena rateale, il pubblico ministero o il pretore
ordina la conversione della pena pecuniaria per la parte
corrispondente.
Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena pecuniaria
e l'insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona
civilmente obbligata per l'ammenda, il pubblico ministero o il
pretore ordina la conversione della pena pecuniaria. Se
l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento del pubblico
ministero o del pretore, si applica il secondo capoverso dell'art.
582 senza effetto sospensivo".
Art. 107
Determinazione delle modalità di esecuzione delle pene conseguenti
alla conversione della multa o dell'ammenda
Il pubblico ministero o il pretore competente per l'esecuzione
trasmette copia del provvedimento di conversione della pena
pecuniaria al magistrato di sorveglianza del luogo di residenza del
condannato. Il magistrato di sorveglianza, sentito il condannato
stesso, dispone l'applicazione della libertà controllata o lo
ammette al lavoro sostitutivo; determina altresì le modalità di
esecuzione della libertà controllata a norma dell'art. 62. Il
magistrato di sorveglianza determina le modalità di esecuzione del
lavoro sostitutivo e ne fissa il termine iniziale, sentito ove
occorra il servizio sociale, tenuto conto delle esigenze di lavoro,
di studio, di famiglia e di salute del condannato ed osservando le
disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio
1975, n. 354. L'ordinanza con cui sono stabilite le modalità di
esecuzione del lavoro sostitutivo è immediatamente trasmessa
all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato
risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei
carabinieri territorialmente competente. Si applicano al lavoro
sostitutivo le disposizioni degli articoli 64, 65, 68 e 69.
Art. 108
Inosservanza delle prescrizioni inerenti alle pene conseguenti
alla conversione della multa o della ammenda
Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla
libertà controllata, ivi comprese quelle inerenti al lavoro
sostitutivo, conseguenti alla conversione di pene pecuniarie, la
parte di libertà controllata o di lavoro sostitutivo non ancora
eseguita si converte in un uguale periodo di reclusione o di
arresto, a seconda della specie della pena pecuniaria
originariamente inflitta. In tal caso non si applica il disposto
dell'art. 67. Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria
devono informare, senza indugio, il magistrato di sorveglianza che
ha emesso l'ordinanza prevista dall'articolo 107 di ogni violazione
da parte del condannato delle prescrizioni impostegli. Il magistrato
di sorveglianza trasmette gli atti alla sezione di sorveglianza, la
quale, compiuti ove occorra sommari accertamenti, provvede con
ordinanza alla conversione prevista dal primo comma, osservate le
disposizioni del capo II-bis del titolo II della legge 26 luglio
1975, n. 354. L'ordinanza di conversione è trasmessa al pubblico
ministero competente, il quale provvede mediante ordine di
carcerazione.
Art. 109
Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie
Dopo l'art. 388-bis del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 388-ter. - (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie).
- Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una
ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui
propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette
allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non
ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel
precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni".
E' abrogato l'art. 49 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Le norme sulla conversione delle pene pecuniarie si applicano ai
reati commessi successivamente all'entrata in vigore della presente
legge. In deroga a quanto disposto dall'art. 172 del codice penale,
la pena della multa inflitta anche congiuntamente a quella della
reclusione, per reati commessi prima dell'entrata in vigore della
presente legge, si estingue col decorso del termine di dieci anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge; tuttavia, se
la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, la pena della multa
si estingue col decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato
della sentenza.
L'art. 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1935, n. 835, è
sostituito dal seguente:
"Art. 19. - (Perdono giudiziale). - Se per il reato commesso da
minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni ritiene che
si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non
superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a
lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, può applicare il
perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'art. 14 sia nel
giudizio".
Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale
o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per
le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per
effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603, sono moltiplicate per
cinque. Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie
comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21
ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603. Le pene
pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore
dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 dicembre 1970
sono moltiplicate per tre. Quelle comminate per reati previsti da
leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31
dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte
dirette e di tasse e imposte indirette sugli affari, sono
moltiplicate per due. Quando, tenuto conto degli aumenti previsti
nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda
inferiore nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire
diecimila, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a lire
diecimila e a lire venticinquemila.
Art. 114
Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le
sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come
sanzioni penali. Le altre sanzioni amministrative pecuniarie
inferiori nel minimo a lire quattromila o nel massimo a lire
diecimila sono elevate, rispettivamente, a lire quattromila e a lire
diecimila. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche
alle violazioni finanziarie.
Le disposizioni degli articoli 113 e 114 non si applicano alle pene
e sanzioni amministrative pecuniarie quando l'ammontare delle stesse
o della pena base che viene assunta per la loro determinazione non è
fissato direttamente dalla legge ma è diversamente stabilito.
Art. 116
Nuovo testo degli articoli 196 e 197 del codice penale
Gli articoli 196 e 197 del codice penale sono sostituiti dai
seguenti:
"Art. 196. - (Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte
a persona dipendente). - Nei reati commessi da chi è soggetto
all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita
dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è
obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di
una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al
colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era
tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere
penalmente. Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si
applicano al condannato le disposizioni dell'art. 136".
"Art. 197. - (Obbligazione civile delle persone giuridiche per il
pagamento delle multe e delle ammende). - Gli enti forniti di
personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province
ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi
ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in
rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca
violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal
colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona
giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del
condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o
dell'ammenda inflitta. Se tale obbligazione non può essere
adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'art.
136".
Art. 117
Persona civilmente obbligata per l'ammenda e per la multa
Tutte le disposizioni processuali relative alla persona civilmente
obbligata per l'ammenda si intendono riferite anche alla persona
civilmente obbligata per la multa.
CAPO VI
Disposizioni in materia di pene accessorie, prescrizione,
oblazione, sospensione condizionale della pena e confisca.
Art. 118
Modifiche dell'art. 19 del codice penale, in materia di pene
accessorie - Specie
I primi due commi dell'art. 19 del codice penale sono sostituiti
dai seguenti:"Le pene accessorie per i delitti sono: 1)
l'interdizione dai pubblici uffici; 2) l'interdizione da una
professione o da un'arte; 3) l'interdizione legale; 4)
l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese; 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione; 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio
della potestà dei genitori. Le pene accessorie per le
contravvenzioni sono: 1) la sospensione dall'esercizio di una
professione o di un'arte; 2) la sospensione dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese".
Art. 119
Modifiche dell'art. 32 del codice penale in materia di
interdizione legale
Il secondo ed il terzo comma dell'art. 32 del codice penale sono
sostituiti dai seguenti: "La condanna all'ergastolo importa anche la
decadenza dalla potestà dei genitori. Il condannato alla reclusione
per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in
stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la
pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori,
salvo che il giudice disponga altrimenti".
Art. 120
Nuove norme in materia di interdizione temporanea dagli uffici
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di incapacità
di contrattare con la pubblica amministrazione
Dopo l'art. 32 del codice penale sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 32-bis. - (Interdizione temporanea dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese). - L'interdizione dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese priva il
condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione,
l'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore
generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza
della persona giuridica o dell'imprenditore. Essa consegue ad ogni
condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per delitti
commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti
all'ufficio".
"Art. 32-ter. - (Incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione). - L'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la
pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio. Essa non può avere durata inferiore ad un anno
né superiore a tre anni".
"Art. 32-quater. - (Casi nei quali alla condanna consegue la
incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni
condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 320,
321, 353, 355, 356, 416, 437, 501, 501-bis, 640, n. 1 del capoverso,
commessi a causa o in occasione dell'esercizio di un'attività
imprenditoriale, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione".
Art. 121
Modifica dell'art. 33 del codice penale in materia di condanna per
delitto colposo
Il primo comma dell'art. 33 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Le disposizioni dell'art. 29 e del secondo capoverso dell'art. 32
non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo".
Art. 122
Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dal suo
esercizio
L'art. 34 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 34. - (Decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione
dall'esercizio di essa). - La legge determina i casi nei quali la
condanna importa la decadenza dalla potestà dei genitori. La
condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori
importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di
tempo pari al doppio della pena inflitta. La decadenza dalla potestà
dei genitori importa anche la privazione di ogni diritto che al
genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui al
titolo IX del libro I del codice civile. La sospensione
dall'esercizio della potestà dei genitori importa anche l'incapacità
di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al
genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del titolo IX
del libro I del codice civile".
Art. 123
Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone
giuridiche e delle imprese
Dopo l'art. 35 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 35-bis. - (Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese). - La sospensione
dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese priva il condannato della capacità di esercitare,
durante la sospensione, l'ufficio di amministratore, sindaco,
liquidatore e direttore generale, nonchè ogni altro ufficio con
potere di rappresentanza della persona giuridica o
dell'imprenditore. Essa non può avere una durata inferiore a
quindici giorni nè superiore a due anni e consegue ad ogni condanna
all'arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o
violazione dei doveri inerenti all'ufficio".
Art. 124
Applicazione provvisoria di pene accessorie
L'art. 140 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 140. - (Applicazione provvisoria di pene accessorie). - Il
giudice, durante la istruzione, nei procedimenti per reati per i
quali, in caso di condanna, può essere applicata una pena
accessoria, può disporne in via provvisoria l'applicazione quando
sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia
necessario impedire che il reato venga portato a conseguenze
ulteriori. L'interdizione dai pubblici uffici può essere applicata
provvisoriamente solo nei procedimenti per reati commessi con abuso
dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica
funzione o ad un pubblico servizio o a taluno degli uffici indicati
nel n. 3 del capoverso dell'art. 28. La sospensione provvisoria non
si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura
popolare. La pena accessoria provvisoriamente applicata non può
avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla
legge ed è computata nella durata della pena accessoria conseguente
alla condanna".
Art. 125
Modifica dell'art. 157 del codice penale in materia di
prescrizione tempo necessario a prescrivere
Il n. 6 del primo comma dell'art. 157 del codice penale è sostituito
dal seguente: "6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per
cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda".
Art. 126
Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative
Dopo l'art. 162 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 162-bis. - (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene
alternative). - Nelle contravvenzioni per le quali la legge
stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il
contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del
dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma
corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla
legge per la contravvenzione commessa oltre le spese del
procedimento. Con la domanda di oblazione il contravventore deve
depositare la somma corrispondente alla metà del massimo
dell'ammenda. L'oblazione non è ammessa quando ricorrono i casi
previsti dal terzo capoverso dell'art. 99, dall'art. 104 o dall'art.
105, nè quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato
eliminabili da parte del contravventore. In ogni altro caso il
giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto
riguardo alla gravità del fatto. La domanda può essere riproposta
sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo
grado. Il pagamento delle somme indicate nella prima parte del
presente articolo estingue il reato".
Le disposizioni dell'art. 162-bis del codice penale si applicano
anche ai reati indicati nelle lettere f), h), i), n) del primo comma
dell'art. 34.
L'art. 165 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 165. - (Obblighi del condannato). - La sospensione
condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento
dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata
a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata
sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo
di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che
la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze
dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal
giudice nella sentenza di condanna. La sospensione condizionale
della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito,
deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi
previsti nel comma precedente, salvo che ciò sia impossibile. Il
giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli
obblighi devono essere adempiuti".
Art. 129
Inosservanza di pene accessorie
L'art. 389 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 389. - (Inosservanza di pene accessorie). - Chiunque, avendo
riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria,
trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è
punito con la reclusione da due a sei mesi. La stessa pena si
applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad
una pena accessoria provvisoriamente applicata".
Art. 130
Modifiche dell'art. 200 del codice di procedura penale in materia
di impugnazione di ordinanze emesse in giudizio.
Dopo il primo comma dell'art. 200 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"L'impugnazione dell'ordinanza che decide sulla domanda di oblazione
può essere proposta soltanto con l'impugnazione contro la sentenza".
Art. 131
Applicazione provvisoria di pene accessorie o di misure di
sicurezza
L'art. 301 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 301. - (Applicazione provvisoria di pene accessorie o di
misure di sicurezza). - L'applicazione provvisoria delle pene
accessorie, nei casi consentiti dalla legge, è disposta dal giudice,
anche d'ufficio, con decreto motivato, in qualunque stato
dell'istruzione, dopo l'interrogatorio dell'imputato o, se questo
non è possibile, dopo la emissione di un mandato. Il decreto è
immediatamente comunicato al pubblico ministero per l'esecuzione. Le
stesse disposizioni si osservano per l'applicazione provvisoria
delle misure di sicurezza. Contro il provvedimento del giudice
istruttore che dispone l'applicazione provvisoria della pena
accessoria o della misura di sicurezza o che non accoglie la
richiesta del pubblico ministero, il procuratore della Repubblica,
il procuratore generale e l'imputato possono proporre appello
dinanzi alla sezione istruttoria della corte di appello. Contro il
provvedimento emesso dalla sezione istruttoria può essere proposto
ricorso per cassazione. L'impugnazione non sospende l'esecuzione del
provvedimento".
Art. 132
Modificazioni dell'art. 400 del codice di procedura penale in
materia di provvedimenti per l'applicazione provvisoria di pene
accessorie o di misure di sicurezza
Dopo l'ultimo comma dell'art. 400 del codice di procedura penale
sono aggiunti i seguenti commi:
"Si applicano le disposizioni previste dal terzo, quarto ed ultimo
comma dell'art. 301; contro il provvedimento emesso dal pretore
l'appello è proposto dinanzi al giudice istruttore; contro la
decisione emessa dal giudice istruttore in grado di appello può
essere proposto ricorso per cassazione. L'impugnazione non sospende
l'esecuzione del provvedimento".
Art. 133
Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza
L'art. 485 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 485. - (Esecuzione provvisoria di misure di sicurezza). - Il
giudice, quando abbia disposto una misura di sicurezza, può, nei
casi consentiti dall'art. 206 del codice penale, ordinarne con la
sentenza la provvisoria esecuzione. La sentenza è impugnabile anche
per il capo che dispone l'esecuzione provvisoria della misura di
sicurezza; ma l'impugnazione non ne sospende l'esecuzione".
Art. 134
Appello contro sentenze del pretore
L'art. 512 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 512. - (Appello contro sentenze del pretore). - Contro le
sentenze del pretore possono appellare al tribunale:
- l'imputato nel caso di condanna per delitto o per
contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è
ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato
contravventore abituale o professionale;
- l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da
contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena
dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per
estinzione del reato a seguito di giudizio di comparizione tra
circostanze o per insufficienza di prove o per concessione del
perdono giudiziale ovvero perchè si tratta di persona non
imputabile o di persona non punibile perchè il fatto non
costituisce reato, se è stata applicata o può, con provvedimento
successivo, essere applicata una misura di sicurezza;
- il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento
davanti al pretore e il procuratore della Repubblica nel caso di
proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una
contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per
delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o
per la quale non è ammessa l'oblazione".
Art. 135
Appello contro sentenze del tribunale e della corte d'assise
L'art. 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 513. - (Appello contro sentenze del tribunale e della corte di
assise). - Contro le sentenze del tribunale e della corte di assise
possono appellare, rispettivamente, alla corte di appello e alla
corte di assise di appello, salvo che la legge disponga altrimenti:
- l'imputato nel caso di condanna per delitto o per
contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è
ammessa la oblazione ovvero quando è stato dichiarato
contravventore abituale o professionale;
- l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da
contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena
dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunziato per
estinzione del reato a seguito di giudizio di comparazione tra
circostanze o per insufficienza di prove o per perdono giudiziale
ovvero perchè si tratta di persona non imputabile o di persona non
punibile perchè il fatto non costituisce reato, se è stata
applicata o può, con provvedimento successivo, essere applicata
una misura di sicurezza;
- il procuratore della Repubblica e il procuratore generale
presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se la
imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile
con l'arresto, e nel caso di condanna per delitto ovvero per
contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non è
ammessa la oblazione".
Art. 136
Modifiche dell'art. 522 del codice di procedura penale in materia
di questioni di nullità
All'art. 522 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il
seguente comma:
"Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di
oblazione, il giudice di appello, se riconosce erronea tale
decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando
un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento
delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice
di appello pronuncia sentenza di proscioglimento".
Art. 137
Modifiche dell'art. 604 del codice di procedura penale in materia
di provvedimenti da iscrivere nel casellario
Nell'art. 604 del codice di procedura penale, al capoverso del n. 1,
dopo le parole: "Non sono iscritti nel casellario giudiziale: le
sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le
quali è ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione,
salvo che", sono inserite le seguenti: "si tratti di contravvenzioni
punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda o che".
Art. 138
Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale
Dopo l'art. 48 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura penale, approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n.
602, sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 48-bis. - Quando sono state sequestrate cose che possono
essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, il
giudice, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione
impartendo le prescrizioni del caso ed imponendo una idonea cauzione
o malleveria a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel
termine stabilito. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono
adempiute, il giudice provvede ai sensi dell'ultimo capoverso
dell'art. 345 del codice di procedura penale". "Art. 48-ter. - Nei
casi previsti dall'ultimo capoverso dell'art. 345 e dal primo
capoverso dell'art. 625 del codice di procedura penale, il giudice,
prima di ordinare la vendita o la distruzione delle cose
sequestrate, dispone, osservate le formalità di cui agli articoli
304-bis e 304-ter del codice di procedura penale, il prelievo di
campioni, quando ciò è possibile ed utile per l'ulteriore corso del
procedimento".
Art. 139
Modifica dell'art. 116 delle norme sugli assegni bancari,
circolari su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei
Banchi di Napoli e di Sicilia
Nell'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dopo il
primo comma è inserito il seguente:
"Nei casi più gravi la condanna per uno dei delitti previsti nei
numeri 1 e 2 del comma precedente importa, indipendentemente
dall'applicazione dell'art. 69 del codice penale, la pubblicazione
della sentenza di condanna e il divieto di emettere assegni bancari
o postali per un periodo da uno a tre anni".
Art. 140
Disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni bancari,
circolari e su titoli speciali dell'istituto di emissione, e dei
Banchi di Napoli e di Sicilia
Dopo l'art. 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, è
inserito il seguente:
"Art. 116-bis. - Chiunque, avendo riportato la pena accessoria
prevista dall'articolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad
essa inerenti è punito, per il solo fatto dell'emissione
dell'assegno, ai sensi dell'art. 389 del codice penale. Si applica
la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire centomila a
lire due milioni, a chi, violando il divieto di emettere assegni
bancari e postali, commette uno dei delitti previsti dai numeri 1 e
2 del primo comma dell'articolo precedente. La condanna importa la
pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni
bancari e postali per la durata di due anni".
Art. 141
Ulteriori disposizioni aggiuntive alle norme in materia di assegni
bancari, circolari e su titoli speciali dell'istituto di
emissione, dei Banchi di Napoli e di Sicilia
Dopo l'art. 123 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono
inseriti i seguenti articoli:
"Art. 124. - All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o
postale il dipendente responsabile fa sottoscrivere al richiedente
una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non è interdetto
dall'emissione di assegni bancari o postali. Il richiedente che
dichiara il falso è punito con la reclusione da sei mesi a due
anni".
"Art. 125. - Il dipendente che consegna moduli di assegno bancario o
postale senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista
nell'articolo precedente è punito, salvo che il fatto costituisca un
più grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da
lire duecentomila a lire cinquecentomila. Il dipendente che consegna
moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di
essere stato interdetto dalla emissione di assegni bancari o
postali, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con la reclusione da sei mesi a due anni".
Art. 142
Modifiche al testo unico delle norme sulla circolazione stradale
Dopo l'art. 80 del testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
giugno 1959, n. 393, modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio
1974, n. 62, sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 80-bis. - (Confisca e sequestro del veicolo). - Con la
sentenza di condanna per i reati previsti dal dodicesimo al
quattordicesimo comma dell'articolo precedente il giudice ordina la
confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea
al reato. L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza,
anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono
procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme sulla
istruzione formale".
"Art. 80-ter. - (Pena accessoria). - Con la sentenza di condanna per
il reato previsto dal dodicesimo comma dell'art. 80 il giudice,
quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone
la sospensione della patente di guida del condannato per la stessa
durata della pena principale".
Art. 143
Disposizioni aggiuntive alla legge sulla disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope
Dopo l'art. 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il
seguente:
"Art. 80-bis. - (Destinazione delle sostanze confiscate dal giudice
e confiscabili dal Ministro della sanità). - Le sostanze confiscate
e quelle da confiscare in base all'articolo precedente sono
immediatamente versate al Ministero della sanità".
Art. 144
Modifica alla legge recante norme per la tutela delle acque
dall'inquinamento
Al terzo comma dell'art. 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è
aggiunto in fine il seguente periodo: "La condanna importa la
incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".
Ogniqualvolta nel codice penale o in altre leggi ricorre
l'espressione "patria potestà", la medesima è sostituita dalla
espressione "potestà dei genitori".
Art. 147
Modifica dell'art. 2638 del codice civile in materia di
accettazione di retribuzione non dovuta da parte di amministratore
giudiziario o commissario governativo
Il secondo comma dell'art. 2638 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Nei casi più gravi può inoltre essere disposta l'interdizione dagli
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese".
Art. 148
Disposizioni abrogative e di coordinamento
L'art. 2641 del codice civile è abrogato. Quando nelle leggi
speciali è richiamato l'art. 2641 del codice civile tale richiamo si
intende operato all'art. 32-bis del codice penale.