PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
Quesiti sulla responsabilità nelle s.n.c. e nelle s.r.l.
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UNA S.N.C. (ATTIVITA' PRODUTTIVA DI POSA DI INTONACI) CHE NON HA DIPENDENTI
E' COSTITUITA DA DUE SOCI TITOLARI CHE POSSEGGONO ENTRAMBI IL 50% AZIENDALE,
SONO CONGIUNTAMENTE RAPPRESENTANTI DELL'AZIENDA ED OPERANO ENTRAMBI SUI
CANTIERI. I due soci della s.n.c. prestando la loro attività per conto della società sono, ai sensi della definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 626/94, equiparati a lavoratori dipendenti e quindi nei loro confronti vanno applicate le norme di sicurezza e salute sul lavoro. Gli stessi due soci però, trovandoci in presenza di una società di persone, sono anche entrambi responsabili dell'applicazione delle norme di sicurezza e quindi nel caso in esame siamo sostanzialmente davanti a due datori di lavoro che sono anche due lavoratori per cui ognuno di essi può essere chiamato a rispondere della sicurezza dell'altro. Secondo gli indirizzi della Corte di Cassazione, però, la s.n.c. può organizzarsi in maniera tale da affidare, con incarico ufficiale e per iscritto (non credo che per questo sia necessario un atto notarile), la responsabilità dell'applicazione e della verifica delle norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro ad uno dei soci purché però sia di particolare competenza nella materia e sia dotato di espressa delega con un ampio margine di autonomia. In tal caso è a questi che vanno caricati gli obblighi rivenienti dal D. Lgs. n. 626/94 e vanno applicate le eventuali sanzioni in presenza di violazioni alle norme di sicurezza. Si consulti in proposito alcune sentenze emesse dalla Corte di Cassazione in merito appunto alle responsabilità nel caso di società s.n.c. e s.r.l., sentenze consultabili nel "Repertorio delle Sentenze" di questo stesso Sito e che qui di seguito si riassumono sinteticamente. In una sentenza emessa in merito ad un infortunio sul lavoro avvenuto in uno stabilimento gestito da una società in nome collettivo, la Corte di Cassazione nel porre in evidenza che tale tipo di società è una società di persone ha precisato che "in tema di responsabilità per violazione delle norme antinfortunistiche, l'obbligo di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela della integrità fisica dei lavoratori, quando si tratti di società di persone e non risulti l'espressa delega a persona di particolare competenza nel settore della sicurezza, incombe su ciascun socio". In un'altra sentenza i tre soci di una società in nome collettivo, a seguito di un infortunio legato ad una inadempienza in materia di igiene del lavoro, sono stati condannati per il delitto di lesione personale colposa. La Corte Suprema, nel respingere il ricorso proposto dagli imputati e nel porre in rilievo che i tre imputati stessi erano amministratori della società in ugual misura e non avevano affidato con ampio margine di autonomia nessun specifico incarico di responsabilità a chicchessia per vigilare e sovrintendere al settore della sicurezza del lavoro, ha sentenziato che "la responsabilità della prevenzione degli infortuni non poteva che fare capo a loro in modo uguale, a nulla rilevando il fatto che ognuno di loro di fatto si fosse occupato esclusivamente o prevalentemente di una struttura diversa dall'altro socio amministratore, e ciò per la solidale responsabilità della gestione insita nella natura della società da loro costituita". In tal caso la Corte Suprema ha concluso sostenendo che "l'obbligo di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela della integrità fisica dei lavoratori, quando si tratti di società di persone e non risulti l'espressa delega a persona di particolare competenza nel settore della sicurezza, incombe su ciascun socio". Una terza sentenza si è occupato di un caso in cui l'Organo ispettivo di Vigilanza aveva contestato delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro a quattro soci di una società in nome collettivo adottando il provvedimento di prescrizione ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 758/94 nei confronti degli stessi. Avendo poi documentato la società che uno dei quattro soci in una precedente assemblea ordinaria era stato nominato responsabile degli adempimenti relativi alla manutenzione, all'igiene ed alla sicurezza sul lavoro, l'Organo di Vigilanza, verificata la eliminazione delle contravvenzioni, aveva provveduto ad ammettere al pagamento ridotto il socio indicato responsabile notificando l'atto per conoscenza agli altri tre soci in virtù del principio di solidarietà. Ciò malgrado il Tribunale aveva avviato un procedimento penale nei confronti degli altri tre soci condannandoli. La Corte Suprema a seguito di un ricorso dei soci ha annullato con apposita sentenza la condanna ritenendo che, avendo il socio indicato come responsabile adempiuto alla prescrizione ed avendo lo stesso provveduto a pagare la sanzione ridotta, "il reato si è estinto, in virtù del principio di solidarietà, anche nei confronti degli attuali imputati" Si tratta di un giudizio di idoneità con prescrizioni. In merito si fa presente che, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 626/94, il medico competente è tenuto ad informare ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria dei risultati degli accertamenti sanitari sullo stesso effettuati ed è tenuto a rilasciare copia della documentazione sanitaria se il lavoratore ne fa richiesta. In base all’art. 1 comma 3 dello stesso D. Lgs. n. 626/94, inoltre, qualora il medico competente a seguito degli accertamenti sanitari per il controllo dello stato di salute del lavoratore esprime un giudizio sulla inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, è obbligato ad informare per iscritto sia il datore di lavoro che il lavoratore stesso.Per entrambi gli obblighi è applicabile a carico del medico competente, in caso di inosservanza, la penalità dell’arresto fino ad un mese o dell’ammenda da euro 250,00 a euro 1549,00, così come previsto dall’art. 92 lettera b) dello stesso decreto legislativo. |