PORRECA Gerardo - Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

Determinazione 3/08 Autorità Vigilanza Contratti Pubblici

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AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008
 

Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza. (Determinazione n. 3/2008). (GU n. 64 del 15-3-2008 )

                                                                                  IL CONSIGLIO 

 Considerato in fatto

     Con  la  legge  3 agosto  2007,  n.  123 recante «Misure in tema di tutela  della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per  il  riassetto  e la riforma della normativa in materia» è stata introdotta  la  necessità  di  redigere,  tra  i documenti a corredo dell'appalto,  un  «documento  unico  di  valutazione  dei  rischi da interferenze» (di seguito DUVRI) ed è stato modificato l'art. 86 del codice  degli  appalti  relativo  al  «criteri  di  valutazione delle offerte  anormalmente  basse» soprattutto con riguardo all'esclusione di ribassi d'asta per il costo relativo alla sicurezza.
     Ai  sensi  dell'art.  1  di  siffatta legge il Governo deve emanare entro  nove mesi dalla pubblicazione (avvenuta il 10 agosto 2007) uno o  più  decreti  legislativi  per  il  «riassetto e la riforma delle disposizioni  vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro».
     La  prima  novità  di  rilievo  operata dalla legge n. 123/2007 è contenuta  nell'art. 3, comma 1, lettera a), il quale modifica l'art. 7,  comma 3,  del  decreto  legislativo  16 settembre  1994,  n. 626, riguardante  il  «miglioramento  della  sicurezza  e della salute dei lavoratori durante il lavoro».
     La disposizione novellata prevede l'obbligo per il datore di lavoro committente  di  promuovere  la  cooperazione ed il coordinamento tra committente  e appaltatore attraverso l'elaborazione di un «documento unico  di  valutazione  dei  rischi»  (DUVRI),  che indichi le misure adottate   per   l'eliminazione  delle  «interferenze».  La  medesima disposizione  aggiunge  che  «Tale documento è allegato al contratto d'appalto  o  d'opera.  Le  disposizioni  del  presente  comma non si applicano  ai  rischi  specifici  propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi».
     Un'altra  importante novità è stata introdotta con l'art. 8 della legge  n.  123/2007,  che  modifica  il  comma 3-bis dell'art. 86 del decreto  legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), che ora  prevede  che «Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione   dell'anomalia   delle   offerte   nelle   procedure  di affidamento  di  appalti  di lavori pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia  adeguato  e  sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo  alla  sicurezza, il quale  deve  essere specificatamente indicato e risultare congruo   rispetto   all'entità e  alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture». Il citato art. 8, ha altresì introdotto un comma 3-ter dell'art. 86 del codice dei  contratti  pubblici:  «Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta».
     Dal  delineato  quadro  normativo emerge, quindi, che i costi della sicurezza  -  sia nel comparto dei lavori che in quello dei servizi e delle   forniture   -   devono   essere   dalla  stazione  appaltante adeguatamente valutati ed indicati nei bandi; a loro volta le imprese dovranno  nelle  loro offerte indicare i costi specifici connessi con la loro attività. Naturalmente, in sede di verifica dell'anomalia di tali  offerte,  la stazione appaltante dovrà valutarne la congruità rispetto  all'entità  e  alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura.  Viene,  infine,  normativamente  escluso, anche in questo caso  per  lavori,  servizi  e  forniture data la natura generale del principio  esposto  all'art.  86,  comma 3-ter,  che  il  costo della sicurezza sia suscettibile di ribasso.
     Considerata la rilevanza delle questioni e delle problematiche già insorte  nell'applicazione  delle  nuove  disposizioni  in materia di appalti   di   servizi  e  forniture,  l'Autorità  ha  proceduto  ad effettuare  apposite  audizioni  con  i  rappresentanti  dell'ANCI  - Associazione  nazionale  comuni  italiani,  dell'UPI  -  Unione delle province  d'Italia,  di  ITACA  -  Istituto  per  l'innovazione  e la trasparenza   degli  appalti  e  la  compatibilità  ambientale,  del Ministero  del  lavoro  e  previdenza  -  Direzione  generale  per le politiche  previdenziali,  del Ministero della solidarietà sociale - Direzione  generale  della  tutela  cond. lav., dell'ANCE – Direzione generale   relazioni   industriali  e  Direzione  generale  sicurezza costruzioni, dell'ANIEM - Associazione nazionale imprese edili, della CNA  costruzioni  -  Conf. naz. artig. piccola e media impresa, della CONFAPI,  della CONFINDUSTRIA, dell'Associazione nazionale ingegneria della sicurezza, della FILCA - CISL, della FILLEA - CGIL, dell'INAIL, dell'INPS,  di  ASSTRA  -  Associazione trasporti, dell'ANAEPA, della FILCAMS  - CGIL, della TUCS - UIL, della FISASCT - CISL, della FENEAL - UIL.
     In  tali  audizioni  è  emersa  l'importanza  della tematica sulla sicurezza e l'esigenza di un atto di indirizzo dell'Autorità che dia indicazioni  utili  alle  stazioni  appaltanti  ed alle imprese; sono stati,  inoltre,  forniti  importanti contributi che hanno concorso a chiarire alcuni aspetti della normativa in materia.
     Ritenuto in diritto
     Le  citate novità introdotte dalla legge n. 123/2007 in materia di sicurezza  creano  difficoltà operative alle Stazioni appaltanti con particolare  riguardo  al  settore  dei  servizi  e  delle forniture, poiché, non c'è, allo stato attuale, una normativa analoga a quella prevista per gli appalti di lavori (decreto legislativo n. 494/1996 e decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  222/2003),  che  dia indicazioni  specifiche  sia  sulle modalità di redazione del DUVRI, sia sulle modalità di valutazione dei relativi costi.
     Gli  aspetti  che  si  ritiene  di  dover  chiarire  riguardano  in particolare:
     A.  Esistenza  di  «interferenze»  e  il  conseguente  obbligo di redazione del DUVRI;
     B. Valutazione dei costi della sicurezza;
     C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
A.  Esistenza di «interferenze» e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI
     Il  DUVRI  si  configura  quale adempimento derivante dall'obbligo, previsto  dal  novellato  art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 626/1994,   del   datore  di  lavoro  committente  di  promuovere  la cooperazione   e   il  coordinamento  tra  lo  stesso  e  le  imprese appaltatrici  e/o i lavoratori autonomi. Si tratta di un documento da redigersi   a   cura  delle  stazioni  appaltanti  e  che  deve  dare indicazioni  operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli  alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'interferenza».
     Si  parla  di  interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto  rischioso»  tra  il  personale  del  committente  e quello dell'appaltatore  o  tra  il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
     In  linea  di  principio,  occorre  mettere  in  relazione i rischi presenti  nei  luoghi  in  cui  verrà  espletato  il  servizio  o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.
     Le   Stazioni  appaltanti  hanno  come  unico  riferimento  per  la redazione  del  DUVRI  l'art.  7  del  citato  decreto legislativo n. 626/1994  riguardante i contratti di appalto o contratti d'opera, che non  fornisce  indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la sua redazione.
     Dal  dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto  solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non  devono  essere  riportati  i  rischi propri dell'attività delle singole  imprese  appaltatrici  o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto  trattasi  di  rischi  per  i  quali  resta immutato l'obbligo dell'appaltatore  di  redigere un apposito documento di valutazione e di  provvedere  all'attuazione  delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.
     In  assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si  ritiene  necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti  e  richieste  di  offerta)  che  l'importo  degli oneri della sicurezza  è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale   esistenza  di  interferenze  è  stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.
     Per  quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
     derivanti   da   sovrapposizioni  di  più  attività  svolte  da operatori di appaltatori diversi;
     immessi  nel  luogo  di  lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
     esistenti  nel  luogo  di lavoro del committente, ove è previsto che   debba   operare  l'appaltatore,  ulteriori  rispetto  a
     quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
     derivanti   da  modalità  di  esecuzione  particolari  richieste esplicitamente  dal  committente 
    (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).
     Si  rammenta  che  la  circolare  interpretativa  del Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale  n.  24 del 14 novembre 2007 ha escluso  dalla  valutazione  dei  rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi  sottratti  alla  giuridica  disponibilità del committente e, quindi,  alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.
     Appare  utile,  in  ogni  caso,  precisare  come  taluni appalti di servizi  o  forniture si svolgono all'interno di edifici pubblici ove è  presente  un  datore  di  lavoro  che non è committente (scuole, mercati,  musei,  biblioteche). In tali fattispecie è necessario che il  committente  (in  genere  l'ente  proprietario  dell'edificio) si coordini  con  il  datore  di  lavoro  del  luogo  ove  si  svolgerà materialmente la fornitura o il servizio.
     Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza,   in   particolare   negli   edifici  quali,  a  titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo   al   personale   interno   ed   ai  lavoratori  delle  imprese appaltatrici,  ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti  presso  la  struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno.
     Per  gli  appalti  di  seguito  riportati  è  possibile  escludere preventivamente  la  predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:
    la  mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie   attività   o   procedure   suscettibili   di   generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali  e  prodotti  nei  luoghi  di  lavoro  o  nei cantieri (con l'esclusione  di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);
     i  servizi  per  i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della   Stazione   appaltante,   intendendo  per  «interno»  tutti  i locali/luoghi  messi  a  disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
     i  servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.
     La  citata  circolare  del  Ministero del lavoro e della previdenza sociale  ha poi chiarito che il DUVRI è un documento «dinamico», per cui  la  valutazione  dei  rischi  effettuata prima dell'espletamento dell'appalto  deve  essere  necessariamente  aggiornata  in  caso  di situazioni  mutate, quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa  in  opera  o  nel  caso  di  affidamenti a lavoratori autonomi.
     L'aggiornamento  della  valutazione  dei  rischi  deve essere inoltre effettuato  in  caso  di  modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo    resesi    necessarie   nel   corso   dell'esecuzione dell'appalto o ancorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la  necessità  di  un  aggiornamento  del  documento.  Nei contratti rientranti  nel  campo  di  applicazione  del  decreto legislativo n. 494/1996,  per  i  quali  occorre  redigere  il  Piano di sicurezza e coordinamento,  l'analisi  dei  rischi  interferenti  e  la stima dei relativi  costi sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento e,  quindi,  in tale evenienza non appare necessaria la redazione del DUVRI.
     Infine,  si  fa  presente che il DUVRI è un documento tecnico, che dovrà essere allegato al contratto di appalto, poiché l'appaltatore dovrà  espletare  le attività ivi previste, volte alla eliminazione dei  rischi.  Pertanto, esso va considerato alla stessa stregua delle specifiche  tecniche  (art.  68  del  Codice  contratti pubblici), in quanto   deve  consentire  pari  accesso  agli  offerenti,  non  deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara.
B. Valutazione dei costi della sicurezza
     Per  quantificare  i  costi  della  sicurezza  da  interferenze, in analogia  agli  appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili,  alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  222/2003  inserite nel DUVRI ed in particolare:
    a) gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
  b) le  misure  preventive  e  protettive  e  dei  dispositivi  di protezione   individuale  eventualmente  necessari  per  eliminare  o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
   c) gli  eventuali  impianti  di  terra  e di protezione contro le scariche  atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi  (se  non  presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);
   d) i  mezzi  e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
   e) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
   f) gli   eventuali   interventi   finalizzati  alla  sicurezza  e richiesti  per  lo  sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
   g) le   misure   di  coordinamento  relative  all'uso  comune  di apprestamenti,  attrezzature,  infrastrutture,  mezzi  e  servizi  di protezione collettiva.
     La  stima  dei  costi  dovrà essere congrua, analitica per singole voci,  riferita  ad  elenchi  prezzi standard o specializzati, oppure basata   su   prezziari   o   listini   ufficiali  vigenti  nell'area interessata,  o  sull'elenco  prezzi  delle  misure  di sicurezza del committente;  nel  caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non   sia   disponibile,   la  stima  dovrà  essere  effettuata  con riferimento  ad  una  analisi  dei  costi  dettagliata  e  desunta da indagini di mercato.
     Si  precisa che anche nell'ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla  sicurezza  non  devono  essere  soggetti  a  riduzione  e vanno evidenziati  separatamente  da  quelli  soggetti a ribasso d'asta nel relativo  contratto tra aggiudicataria e subappaltatore. In tal caso, inoltre,  il  direttore  dell'esecuzione  è  tenuto a verificare che l'appaltatore  committente  corrisponda i costi della sicurezza anche all'impresa subappaltatrice.
     Potrebbe,  infine,  verificarsi la situazione in cui è prevista la possibilità  per  gli  offerenti  di  presentare varianti, quando il criterio   di   aggiudicazione  della  gara  è  quello  dell'offerta economicamente  più  vantaggiosa  (art.  76 del Codice dei contratti pubblici)  o  quando  emerge  la  necessità di modifiche in corso di esecuzione   del  contratto  derivanti  da  intervenute  esigenze  di carattere  tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice  (art. 114 del Codice dei contratti pubblici). In tali casi si potrebbe  verificare  la necessità di modificare il DUVRI, attività che può comportare una rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza.  Al  riguardo,  si palesa l'opportunità da parte della stazione appaltante di prevedere tra le somme a disposizione una voce relativa ad imprevisti a cui poter attingere anche in tale evenienza.
     Non  è  da  escludere,  infine,  che  nella fase di cooperazione e coordinamento  che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto  emerga  la  necessità di apportare modifiche al documento già posto a base d'appalto.
     In   analogia   a   quanto   previsto  dall'art.  131  del  codice, relativamente  ai  lavori,  può,  quindi, prevedersi in tale fase la possibilità  per l'appaltatore di presentare proposte integrative al DUVRI,  proposte  che  naturalmente dovranno rappresentare oggetto di attenta  valutazione  da parte delle stazioni appaltanti. L'art. 131, comma 2,  lettera a)  del  codice  prevede  infatti  che entro trenta giorni  dall'aggiudicazione  e  comunque  prima  della  consegna  dei lavori,  l'appaltatore  od  il  concessionario  può  presentare alle amministrazioni  aggiudicatrici  eventuali  proposte  integrative del piano di sicurezza e di coordinamento.
     Si  evidenzia,  quindi,  l'opportunità  di inserire nel capitolato d'oneri una apposita dicitura, la quale indichi che il committente ha redatto  (o  non  ha  redatto)  il  DUVRI e che tale documento potrà essere   aggiornato  dallo  stesso  committente,  anche  su  proposta dell'esecutore  del  contratto,  in  caso  di  modifiche di carattere tecnico,   logistico   o   organizzativo  incidenti  sulle  modalità realizzative;  tale  documento  potrà,  inoltre, essere integrato su proposta   dell'aggiudicatario  da  formularsi  entro  trenta  giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.
C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso
     In  merito  al  novellato  art.  86,  comma 3-bis  del  Codice  dei contratti  pubblici,  occorre chiarire se i costi della sicurezza non assoggettabili  a  ribasso siano soltanto quelli relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi  di  interferenza  oppure  siano  tutti  i  costi  riguardanti l'applicazione  delle  misure  di  sicurezza,  ivi  compresi quelli a carico   dell'impresa   connessi  ai  rischi  relativi  alle  proprie attività.
     Per  risolvere questa problematica è necessario considerare che le modifiche  all'art. 86 del Codice dei contratti pubblici si collocano nell'ambito  dei  «criteri  di valutazione delle offerte anormalmente basse»,  come  recita espressamente la titolazione della disposizione citata.  In  quest'ottica,  il  legislatore  ha chiesto alla stazione appaltante   di  valutare,  nella  verifica  della  congruità  delle offerte,  che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al  costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. Quest'ultimo costo,  pertanto,  deve  essere  specificamente  indicato e risultare congruo  rispetto  all'entità  e  alle  caratteristiche  dei lavori,  servizi  e  forniture.  D'altro  canto anche l'art. 87, comma 4, allo stesso  riguardo del Codice dei contratti pubblici precisa che «Nella valutazione  dell'anomalia  la  stazione  appaltante  tiene conto dei costi  relativi  alla  sicurezza,  che  devono  essere specificamente indicati  nell'offerta  e  risultare  congrui  rispetto all'entità e caratteristiche dei servizi e delle forniture».
     Va  inoltre  considerato  che  la  più  volte citata Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che «.., per  tutti  gli  altri  rischi non riferibili alle interferenze resta immutato  l'obbligo  per  ciascuna  impresa  di  elaborare il proprio documento  di  valutazione  dei rischi e di provvedere all'attuazione delle  misure  di  sicurezza  necessarie  per  eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta».
     Infine,  occorre  rilevare  che  i  rischi dell'attività svolta da ciascuna  impresa  sono  noti alla stessa in maniera puntuale, mentre non  è  possibile  per  la  stazione appaltante conoscere le diverse realtà   organizzative  delle  imprese  che  si  aggiudicheranno  il servizio  o  la  fornitura,  realtà cui sono strettamente connessi i rischi delle relative attività.
     Sulla base di quanto sopra discende che:
    1)   per   i   costi   della  sicurezza  afferenti  all'esercizio dell'attività  svolta  da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per  la  stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere  all'attuazione  delle  misure  necessarie per eliminare o ridurre   al  minimo  i  rischi.  I  suddetti  costi  sono  a  carico dell'impresa,   la   quale  deve  dimostrare,  in  sede  di  verifica dell'anomalia  delle  offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato;
    2)  per  quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione  dei  rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti dall'importo  a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica  dell'anomalia,  detti  costi  non  sono  oggetto  di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.
     Rispetto  alla  valutazione dei costi a carico delle imprese di cui al  precedente  punto  1),  si  sottolinea  che la stessa deve essere effettuata  anche  in  quei  casi in cui non si procede alla verifica delle   offerte   anomale  (ad  esempio  per  l'affidamento  mediante procedura negoziata).
     Conclusioni
     Alla luce delle precedenti considerazioni l'Autorità ritiene che:
    A.  per  gli  appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente  la  predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:
     a) la  mera  fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano  necessarie  attività  o  procedure  suscettibili  di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
     b) i   servizi   per  i  quali  non  è  prevista  l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i  locali/luoghi  messi  a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
     c) i  servizi  di  natura  intellettuale,  anche  se effettuati presso la stazione appaltante.
B. Sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze le  misure,  in  quanto  compatibili, di cui all'art. 7, comma 1, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 222/2003 previste nel DUVRI, richiamate in precedenza.
C.   Per   i   costi   della  sicurezza  afferenti  all'esercizio dell'attività  svolta  da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per  la  stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere  all'attuazione  delle  misure  necessarie per eliminare o ridurre   al  minimo  i  rischi.  I  suddetti  costi  sono  a  carico dell'impresa,   la   quale  deve  dimostrare,  in  sede  di  verifica dell'anomalia  delle  offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase  di  verifica  dell'anomalia,  detti  costi  non sono oggetto di alcuna  verifica  essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

      Roma, 5 marzo 2008
                                          
                                           Il presidente: Giampaolino
                                           Il consigliere relatore: Moutier

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